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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. ER SI Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2784 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo in data 14/03/1973 Parte_1
E nato/a a Palermo in data 10/02/1976 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Empedocle Restivo n. 4, presso lo studio dell'avv. Graviano Caterina che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 04/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“A) I sig.ri e vivranno separati con l'obbligo reciproco di mutuo Parte_1 Parte_2 rispetto.
B) Il figlio minore della resterà affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ( ), occupandosi della sua Per_2 crescita, educazione, istruzione scolastica e seguendo le sue naturali inclinazioni e aspirazioni. Entrambi i genitori, inoltre, favoriranno le condizioni affinché i figli possano mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale finalità e nella gestione delle decisioni di maggior rilievo per i figli, i genitori dovranno mantenere un dialogo costante, concordando le scelte migliori per entrambi i figli. Per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la potestà sul figlio ancora minorenne, tenendo sempre a mente le linee guida concordate da entrambi. I genitori convengono sin d'ora che si adopereranno al fine di essere entrambi presenti allorquando circostanze peculiari lo richiederanno e\o i figli ne faranno espressamente richiesta (incontri con i professori, saggi scolastici, recite, particolari ricorrenze quali compleanni, onomastici, visite mediche specialistiche, etc.).
B.1) I figli e manterranno la propria residenza prevalente ed anagrafica Per_2 Per_3 unitamente alla madre presso la casa coniugale, sita in Palermo nella via Ratto Silvestre n. 1, di cui ella è comproprietaria nella misura di 1/5 unitamente ai suoi familiari ( Persona_4
, . Persona_5 Persona_6 Persona_7
B.2) Le parti concordano che i figli rimarranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso ai sensi dell'art. 337-bis e ss. c.c., con residenza prevalente presso la madre. Il figlio minore trascorrerà i fine settimana, a settimane alterne, presso l'abitazione del padre, dal venerdì pomeriggio (precisamente al termine delle attività scolastiche e/o educative) alla domenica sera, con conseguente rientro presso l'abitazione materna. Inoltre, i figli trascorreranno:
• il giorno di Pasqua e il giorno di Natale a turno presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore, alternandosi di anno in anno, in base agli accordi tra gli stessi conclusi;
• le vacanze estive saranno suddivise in modo equilibrato tra le parti, tenendo conto delle esigenze di entrambe e di quelle dei figli, con periodi di almeno 15 giorni anche non consecutivi per ciascun genitore;
• eventuali festività e ponti scolastici saranno gestiti con turnazione alternata tra i genitori. Resta inteso che ciascun genitore avrà diritto di frequentare i figli anche al di fuori dei giorni stabiliti, previo accordo tra le parti, al fine di mantenere un costante e significativo rapporto affettivo ed educativo.
2 B. 4) I coniugi, nel superiore interesse dei figli, dovranno sempre comunicare preventivamente ogni loro cambio di domicilio e residenza, nonché comunicare e concordare la destinazione di ogni loro viaggio o spostamento fuori Palermo, effettuati con i figli e ciò sempre con congruo anticipo rispetto alla data prevista per ogni viaggio.
C) In ordine ai rapporti patrimoniali, si precisa che attualmente la Sig.ra è priva di Parte_1 un'occupazione, nonché di qualsiasi altra fonte reddituale;
viceversa, il Sig. è Parte_2 attualmente impiegato presso l'Hotel Tonic, sito in Palermo nella Via Mariano Stabile n. 126, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed una retribuzione mensile pari ad € 1.650,00 circa. Alla luce di quanto anzidetto, il sig. provvederà al mantenimento dei figli, Parte_2 Per_3 e , cercando di far mantenere agli stessi il medesimo tenore di vita goduto dalla famiglia Per_2 durante l'unione coniugale. Le parti concordano che l'assegno unico corrisposto dall' verrà CP_1 erogato nella misura del 100% in favore alla signora . Parte_1 Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , quale contributo al mantenimento, Parte_2 Parte_1 entro il 5 di ogni mese e per 12 mensilità, la somma complessiva di € 750,00, di cui: € 500,00 per il mantenimento di entrambi i figli, e (ossia € 250,00 ciascuno), ed € 250,00 a titolo Per_3 Per_2 di mantenimento della moglie. Detto contributo verrà annualmente rivalutato in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dall'omologazione del presente atto.
C.1) Per evitare il sorgere di possibili ragioni di conflitto, entrambi i coniugi si impegnano a seguire le indicazioni offerte dal Protocollo n. 23059 del 04/07/2019 adottato dal Tribunale di Palermo, in merito alla distinzione tra esborsi che potranno essere sostenuti integralmente da ciascuno dei genitori senza necessità di preventivo accordo con l'altro e spese il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo.
Segnatamente, vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate dal sig. nella misura del 60% alla moglie che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di Pt_2 preventivo accordo, previa esibizione della documentazione attestante il pagamento di dette spese:
- le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci di uso ordinario la cui prova di acquisto sia accompagnata da coeva prescrizione medica utile a comprovare la riferibilità alla prole;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Vanno, invece, annoverate tra le spese straordinarie il cui rimborso (sempre nella misura del 60%) è condizionato al PREVENTIVO ACCORDO tra i coniugi, le seguenti spese:
- le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari la cui prova di acquisto sia accompagnata da coeva prescrizione medica utile a comprovarne la riferibilità alla prole;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3 - le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In ogni caso il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
Con riferimento alle sole spese mediche straordinarie, in ordine alle quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, si prevede che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro coniuge con almeno dieci giorni di preavviso e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del provvedimento alternativo.
D) Nell'ambito della regolamentazione degli ulteriori RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI, segnatamente con riferimento alla situazione debitoria del sig. i Sig.ri Pt_2
– convengono e rappresentano quanto segue: tutti i debiti personali contratti dal Pt_1 Pt_2 marito, sig. in costanza di matrimonio e antecedentemente alla data del presente ricorso, in Pt_2 particolare quelli derivanti dalla sottoscrizione di cinque distinti contratti di finanziamento, stipulati con diversi istituti di credito per finalità personali, resteranno a carico esclusivo del medesimo che si obbliga sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'ex coniuge da ogni eventuale richiesta, pretesa, azione esecutiva o pregiudizio di qualsivoglia natura possa derivare da detti rapporti obbligatori. In particolare, le rate dei finanziamenti risultano così suddivise:
1.Contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato con “Santander Consumer Bank S.p.A.” in data 28/04/2017, con scadenza febbraio 2027 e rata mensile pari ad € 208,00.
2.Contratto di finanziamento stipulato con “Compass Banca S.p.A.” in data 30/12/2019, con rata mensile pari ad € 346,30 e con scadenza nel mese di luglio 2027;
3.Contratto di finanziamento stipulato in data 11/01/2021 con “Agos Ducato S.p.A”., il quale prevede una rata mensile pari ad € 101,02, il quale scadrà nel mese di dicembre 2026;
4.Contratto di finanziamento stipulato con “Findomestic”, con decorrenza da gennaio 2021 e scadenza a marzo 2028, il quale prevede una rata mensile attualmente pari ad € 223,30;
5.Contratto di finanziamento stipulato in data 28/01/2021 con “Agos Ducato S.p.A”, con rata mensile pari ad € 87,75 e con scadenza nel mese di aprile 2028.
Relativamente agli autoveicoli in uso alla famiglia, si precisa che:
1.L'autovettura Nissan Qashqai, targata FE369PM (attualmente intestata al Sig. Parte_2 resterà in uso alla Sig.ra , con relativi oneri a carico della stessa;
Parte_1
2.il motociclo Piaggio, targato DN47529, intestato al Sig. resterà in uso allo stesso Pt_2
3. l'autovettura Peugeot 208, targata FD133AM (attualmente intestata al Sig. , Parte_2 resterà in uso al figlio maggiorenne, con relativi oneri a carico dei genitori nella Persona_8 misura del 60% a carico del sig. e nella misura del 40% a carico della sig.ra . Pt_2 Pt_1
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 04/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio
4 celebrato il 05/07/2001 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 96 - P. II – serie A - Anno 2001).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
ER SI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. ER SI Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2784 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo in data 14/03/1973 Parte_1
E nato/a a Palermo in data 10/02/1976 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Empedocle Restivo n. 4, presso lo studio dell'avv. Graviano Caterina che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 04/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“A) I sig.ri e vivranno separati con l'obbligo reciproco di mutuo Parte_1 Parte_2 rispetto.
B) Il figlio minore della resterà affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ( ), occupandosi della sua Per_2 crescita, educazione, istruzione scolastica e seguendo le sue naturali inclinazioni e aspirazioni. Entrambi i genitori, inoltre, favoriranno le condizioni affinché i figli possano mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale finalità e nella gestione delle decisioni di maggior rilievo per i figli, i genitori dovranno mantenere un dialogo costante, concordando le scelte migliori per entrambi i figli. Per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la potestà sul figlio ancora minorenne, tenendo sempre a mente le linee guida concordate da entrambi. I genitori convengono sin d'ora che si adopereranno al fine di essere entrambi presenti allorquando circostanze peculiari lo richiederanno e\o i figli ne faranno espressamente richiesta (incontri con i professori, saggi scolastici, recite, particolari ricorrenze quali compleanni, onomastici, visite mediche specialistiche, etc.).
B.1) I figli e manterranno la propria residenza prevalente ed anagrafica Per_2 Per_3 unitamente alla madre presso la casa coniugale, sita in Palermo nella via Ratto Silvestre n. 1, di cui ella è comproprietaria nella misura di 1/5 unitamente ai suoi familiari ( Persona_4
, . Persona_5 Persona_6 Persona_7
B.2) Le parti concordano che i figli rimarranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso ai sensi dell'art. 337-bis e ss. c.c., con residenza prevalente presso la madre. Il figlio minore trascorrerà i fine settimana, a settimane alterne, presso l'abitazione del padre, dal venerdì pomeriggio (precisamente al termine delle attività scolastiche e/o educative) alla domenica sera, con conseguente rientro presso l'abitazione materna. Inoltre, i figli trascorreranno:
• il giorno di Pasqua e il giorno di Natale a turno presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore, alternandosi di anno in anno, in base agli accordi tra gli stessi conclusi;
• le vacanze estive saranno suddivise in modo equilibrato tra le parti, tenendo conto delle esigenze di entrambe e di quelle dei figli, con periodi di almeno 15 giorni anche non consecutivi per ciascun genitore;
• eventuali festività e ponti scolastici saranno gestiti con turnazione alternata tra i genitori. Resta inteso che ciascun genitore avrà diritto di frequentare i figli anche al di fuori dei giorni stabiliti, previo accordo tra le parti, al fine di mantenere un costante e significativo rapporto affettivo ed educativo.
2 B. 4) I coniugi, nel superiore interesse dei figli, dovranno sempre comunicare preventivamente ogni loro cambio di domicilio e residenza, nonché comunicare e concordare la destinazione di ogni loro viaggio o spostamento fuori Palermo, effettuati con i figli e ciò sempre con congruo anticipo rispetto alla data prevista per ogni viaggio.
C) In ordine ai rapporti patrimoniali, si precisa che attualmente la Sig.ra è priva di Parte_1 un'occupazione, nonché di qualsiasi altra fonte reddituale;
viceversa, il Sig. è Parte_2 attualmente impiegato presso l'Hotel Tonic, sito in Palermo nella Via Mariano Stabile n. 126, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed una retribuzione mensile pari ad € 1.650,00 circa. Alla luce di quanto anzidetto, il sig. provvederà al mantenimento dei figli, Parte_2 Per_3 e , cercando di far mantenere agli stessi il medesimo tenore di vita goduto dalla famiglia Per_2 durante l'unione coniugale. Le parti concordano che l'assegno unico corrisposto dall' verrà CP_1 erogato nella misura del 100% in favore alla signora . Parte_1 Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , quale contributo al mantenimento, Parte_2 Parte_1 entro il 5 di ogni mese e per 12 mensilità, la somma complessiva di € 750,00, di cui: € 500,00 per il mantenimento di entrambi i figli, e (ossia € 250,00 ciascuno), ed € 250,00 a titolo Per_3 Per_2 di mantenimento della moglie. Detto contributo verrà annualmente rivalutato in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dall'omologazione del presente atto.
C.1) Per evitare il sorgere di possibili ragioni di conflitto, entrambi i coniugi si impegnano a seguire le indicazioni offerte dal Protocollo n. 23059 del 04/07/2019 adottato dal Tribunale di Palermo, in merito alla distinzione tra esborsi che potranno essere sostenuti integralmente da ciascuno dei genitori senza necessità di preventivo accordo con l'altro e spese il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo.
Segnatamente, vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate dal sig. nella misura del 60% alla moglie che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di Pt_2 preventivo accordo, previa esibizione della documentazione attestante il pagamento di dette spese:
- le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci di uso ordinario la cui prova di acquisto sia accompagnata da coeva prescrizione medica utile a comprovare la riferibilità alla prole;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Vanno, invece, annoverate tra le spese straordinarie il cui rimborso (sempre nella misura del 60%) è condizionato al PREVENTIVO ACCORDO tra i coniugi, le seguenti spese:
- le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari la cui prova di acquisto sia accompagnata da coeva prescrizione medica utile a comprovarne la riferibilità alla prole;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3 - le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In ogni caso il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
Con riferimento alle sole spese mediche straordinarie, in ordine alle quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, si prevede che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro coniuge con almeno dieci giorni di preavviso e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del provvedimento alternativo.
D) Nell'ambito della regolamentazione degli ulteriori RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI, segnatamente con riferimento alla situazione debitoria del sig. i Sig.ri Pt_2
– convengono e rappresentano quanto segue: tutti i debiti personali contratti dal Pt_1 Pt_2 marito, sig. in costanza di matrimonio e antecedentemente alla data del presente ricorso, in Pt_2 particolare quelli derivanti dalla sottoscrizione di cinque distinti contratti di finanziamento, stipulati con diversi istituti di credito per finalità personali, resteranno a carico esclusivo del medesimo che si obbliga sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'ex coniuge da ogni eventuale richiesta, pretesa, azione esecutiva o pregiudizio di qualsivoglia natura possa derivare da detti rapporti obbligatori. In particolare, le rate dei finanziamenti risultano così suddivise:
1.Contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato con “Santander Consumer Bank S.p.A.” in data 28/04/2017, con scadenza febbraio 2027 e rata mensile pari ad € 208,00.
2.Contratto di finanziamento stipulato con “Compass Banca S.p.A.” in data 30/12/2019, con rata mensile pari ad € 346,30 e con scadenza nel mese di luglio 2027;
3.Contratto di finanziamento stipulato in data 11/01/2021 con “Agos Ducato S.p.A”., il quale prevede una rata mensile pari ad € 101,02, il quale scadrà nel mese di dicembre 2026;
4.Contratto di finanziamento stipulato con “Findomestic”, con decorrenza da gennaio 2021 e scadenza a marzo 2028, il quale prevede una rata mensile attualmente pari ad € 223,30;
5.Contratto di finanziamento stipulato in data 28/01/2021 con “Agos Ducato S.p.A”, con rata mensile pari ad € 87,75 e con scadenza nel mese di aprile 2028.
Relativamente agli autoveicoli in uso alla famiglia, si precisa che:
1.L'autovettura Nissan Qashqai, targata FE369PM (attualmente intestata al Sig. Parte_2 resterà in uso alla Sig.ra , con relativi oneri a carico della stessa;
Parte_1
2.il motociclo Piaggio, targato DN47529, intestato al Sig. resterà in uso allo stesso Pt_2
3. l'autovettura Peugeot 208, targata FD133AM (attualmente intestata al Sig. , Parte_2 resterà in uso al figlio maggiorenne, con relativi oneri a carico dei genitori nella Persona_8 misura del 60% a carico del sig. e nella misura del 40% a carico della sig.ra . Pt_2 Pt_1
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 04/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio
4 celebrato il 05/07/2001 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 96 - P. II – serie A - Anno 2001).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
ER SI
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