TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 50/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Carlotta Griffini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. da:
nato a [...] il [...] e residente in [...],
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Igea n. 8,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARTINELLI TIZINA, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Sarnico (BG), alla via Lungolago Garibaldi n. 12;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per entrambe le parti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 08/01/2025, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio in data 15/04/2015 nel
Comune di Sarnico (BG), con rito civile (dati trascrizione: anno 2015; atto n. 1, reg. atti di matrimonio;
Parte I) e che dalla loro unione nascevano i figli (n. il 19/05/2006), maggiorenne ma Persona_1 non economicamente autosufficiente, (n. il 10/02/2010), (n. il Persona_2 Persona_3
18/02/2012) e (n. il 30/05/2017). Persona_4
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio, visto anche il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dei minori.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui al ricorso;
[...]
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NI (BG) (dati trascrizione: anno 2015; atto n. 1, reg. atti di matrimonio;
Parte I); 3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo;
Così deciso in camera di consiglio il 13/03/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Carlotta Griffini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. da:
nato a [...] il [...] e residente in [...],
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Igea n. 8,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARTINELLI TIZINA, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Sarnico (BG), alla via Lungolago Garibaldi n. 12;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per entrambe le parti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 08/01/2025, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio in data 15/04/2015 nel
Comune di Sarnico (BG), con rito civile (dati trascrizione: anno 2015; atto n. 1, reg. atti di matrimonio;
Parte I) e che dalla loro unione nascevano i figli (n. il 19/05/2006), maggiorenne ma Persona_1 non economicamente autosufficiente, (n. il 10/02/2010), (n. il Persona_2 Persona_3
18/02/2012) e (n. il 30/05/2017). Persona_4
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio, visto anche il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dei minori.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui al ricorso;
[...]
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NI (BG) (dati trascrizione: anno 2015; atto n. 1, reg. atti di matrimonio;
Parte I); 3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo;
Così deciso in camera di consiglio il 13/03/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia