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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all' esito dell' udienza del 7.2.2025, tenuta ai sensi dell' art 127 ter cpc, all' esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 4358/2021 di R.G., vertente tra
, rappr. e dif. dall' avv. Piervincenzo Fasciani Parte_1
-ricorrente-
Contro
, rappr. e dif. dall' avv. Antonio Caputo Controparte_1
-resistente-
e
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappr. e dif. dall' avv. Domenico Longo CP_2
- chiamato in causa-
Fatto e diritto
La domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata.
1.La ricorrente ha dedotto: di aver lavorato, con mansioni di collaboratrice familiare-lavoratore domestico, dal 01.08.2009 al 29.01.2020, alle dipendenze di in favore dei sigg.ri Persona_1
e , genitori della resistente;
che, nel periodo compreso Controparte_3 Persona_2 tra la data dell'assunzione (01.08.2009) ed il 2015, il proprio orario di lavoro era ricompreso dalle ore
08:30 alle ore 13:00, con una retribuzione mensile di euro 450,00; mentre, dal 2016 fino alla cessazione del rapporto (29.01.2020), dalle ore 08:30 alle ore 14:00, con una retribuzione mensile di euro 650,00; che l' assistenza agli anziani veniva articolata su 3 turni giornalieri e che svolgeva il turno mattutino, laddove altre due lavoratrici svolgevano i restanti turni;
di aver svolto la prestazione lavorativa presso l'abitazione degli anziani, provvedendo alla gestione della casa e all'assistenza dei medesimi, i quali, non autosufficienti, necessitavano di supporto per le attività quotidiane;
che, nello svolgimento di dette mansioni, non aveva utilizzato mezzi propri, ma quanto messo a disposizione del datore di lavoro;
che le direttive per l' esecuzione della prestazione erano impartite direttamente ed esclusivamente dalla resistente, quasi sempre in presenza ma anche telefonicamente e tramite messaggi;
che il rapporto di lavoro non veniva regolarizzato;
di aver percepito il compenso pattuito in contanti e che lo stesso non era corrispondente a quanto previsto dal CCNL applicabile;
di non aver fruito di ferie e permessi né percepito somme a titolo di indennità sostitutiva degli stessi, né somme a titolo di tredicesima e TFR;
che il rapporto di lavoro si interrompeva definitivamente nel gennaio 2020.
Tanto premesso, ha concluso come segue: “accertare e dichiarare che tra la sig.ra Parte_1
e la IG.ra , è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata;
accertare e Persona_1
dichiarare che il rapporto di lavoro si è svolto in dispregio dei diritti della persona-lavoratrice; per l' effetto, condannare la sig.ra a corrispondere, alla ricorrente, la somma di € Persona_1
103.500,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di T.F.R., indennità per festività e ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario, differenze retributive e risarcimento del danno;
condannare a risarcire il danno in favore di CP_4 Parte_1
a causa del mancato rispetto delle norme relative al contratto intercorso tra le parti e,
[...] segnatamente, per la mancata fruizione delle ferie e del riposo settimanale, per il danno all'integrità psicofisica della lavoratrice, nonché per il danno da mancata contribuzione, il tutto da quantificarsi mediante apposita CTU che si invoca, ovvero in via equitativa;
condannare altresì, la resistente a versare all' i contributi omessi in misura integrale. Vinte le spese. CP_2
2.Si costituiva tempestivamente la resistente, contestando la fondatezza delle pretese azionate e chiedendone il rigetto.
Ha concluso come segue: “
1. Nel merito 1.1.) in via principale, rigettare il ricorso avversario per le ragioni spiegate, perché non provato, con conseguente condanna alle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
1.2.) in via subordinata, accertare e dichiarare, con efficacia retroattiva, l'esistenza tra le parti originarie (ricorrente e coniugi ) e, Persona_3
ancora in via ulteriormente subordinata e gradata, tra le parti in causa, di un rapporto di lavoro parasubordinato intercorso nel periodo lavorativo in contestazione, con conseguente rigetto della domanda introduttiva, finalizzata al riconoscimento del solo rapporto di lavoro subordinato;
1.3.) sempre in via subordinata e gradata, rispetto al punto sub. 1.2.), accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro è intercorso tra l'istante e i coniugi e che nulla è dovuto dalla resistente in Persona_3 applicazione dell'art. 39 CCNL perché non residente né coabitante con i propri genitori;
1.4.) dichiarare che nulla è dovuto dalla resistente per non aver corrisposto alle ricorrenti la retribuzione e gli emolumenti previsti dal CCNL nel periodo lavorativo considerato e per aver ingenerato, nella stessa lavoratrice, un'aspettativa di assunzione non realizzatasi, anche a titolo di risarcimento danni;
1.5.) condannare parte avversa, in ogni caso, al pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
CP_
2.1.Si costitutiva altresì l nei confronti del quale veniva disposta l'integrazione del contraddittorio, stante la domanda di regolarizzazione contributiva formulata dalla ricorrente.
Ha concluso come segue: “ 1)- disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accertamento in caso di suo accoglimento- della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi omessi e degli accessori di legge sino al saldo;
2)- CP_2
dichiarare improcedibile, per mancata proposizione della domanda amministrativa, l'eventuale domanda di condanna che dovesse essere spiegata nei confronti dell di costituzione della rendita CP_2
vitalizia ex art. 13 L. 1338/62, e, comunque, rigettarla perché infondata;
3)- condannare chi di ragione alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa soppor-tati dall' . CP_2
Istruita tramite l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, lo svolgimento dell'istruttoria ammessa e l'ordine di esibizione documentale della transazione intercorsa fra la ricorrente ed i congiunti della resistente in data 6.8.2020, fallito il tentativo di conciliazione, all' esito dell'udienza indicata in epigrafe, la causa viene decisa con sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
3.Nel merito, si osserva quanto segue.
Giova rammentare che, per procedere alla qualificazione della natura subordinata di prestazioni lavorative, occorre dimostrare la sussistenza degli elementi (c.d. “indici rivelatori”) caratteristici della subordinazione (cfr. Cass. sez. lav. n. 1427 del 15/02/1997; n. 5826 del 13/03/2007; n. 5872 del
04/03/2008).
Come è noto, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto ad altri schemi contrattuali è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. 16935/2013; Cass. 23999/2012; Cass. 1893/2007); detto vincolo di soggezione discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e la sua esistenza va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 2728 del 08/02/2010).
Accanto a tale elemento fondamentale della subordinazione, la giurisprudenza ha individuato ulteriori indici c.d. sussidiari o accessori, quali: l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze.
Ebbene, la ricorrenza di tali elementi, valutati con giudizio sintetico e non atomistico, può essere indicativa della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto
l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (Cass. 4171/2006).
Le considerazioni riportate appaiono riferibili anche alla fattispecie oggetto del presente accertamento, chiedendo la ricorrente l'accertamento dei dedotti indici della subordinazione che consentano di qualificare le prestazioni svolte a vantaggio dei genitori della resistente in termini di prestazioni di lavoro subordinato rese in esecuzione delle direttive da quest' ultima impartite.
Le risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, a parere di questo Giudicante, conducono a ritenere infondata la pretesa azionata dal ricorrente. Invero, in sede di interrogatorio libero, all'udienza del 11.03.2022, la ricorrente confermava che il rapporto di lavoro fosse stato instaurato alle dipendenze della ricorrente: (“con lei ho avuto il colloquio, nell'occasione rappresentavo di aver anche iniziato il corso da infermiera che non avevo mai finito e la mi disse che questa circostanza sarebbe stata utile data l'età avanzata dei Per_1
genitori. In quella occasione la mi disse che potevo cominciare a lavorare anche da domani Per_1
e mi diede anche le chiavi di casa dei genitori. Tanto che ho cominciato a lavorare il giorno dopo. Ciò avvenne il 09/08/2009”).
La ricorrente ha dedotto che gli anziani fossero entrambi incapaci di gestire autonomamente il rapporto di lavoro, che sarebbe stato instaurato alle dipendenze di parte resistente.
La deduzione appare smentita dagli esiti istruttori.
Il teste di parte resistente , nipote di e , Testimone_1 Controparte_3 Persona_2 escusso all'udienza del 28.04.2023, riferiva quanto segue: “Io posso dire che mio zio era lucido e consapevole quando ha assunto le badanti, credo che sia stata mia zia ad assumerle direttamente perché' all'inizio assisteva mio zio e si faceva aiutare da loro”;… Mio zio è Controparte_3
deceduto per infarto ma era lucido fino alla fine, sua moglie nel suo ultimo anno di Persona_2 vita, essendo deceduta nel 2020-2021, non era più lucida” Le dichiarazioni predette devono qualificarsi credibili, in quanto il teste riferiva circostanze di cui era a diretta conoscenza, in quanto familiare degli anziani e medico degli stessi.
In merito, il teste di parte ricorrente, nipote della sig.ra Testimone_2 Parte_2
badante presso i genitori della resistente, escusso all'udienza del 28.04.2023, riferiva, in merito,
[...] solo circostanze apprese de relato (“so che la madre della resistente era poco lucida per averlo appreso da mia zia e quindi era necessaria la rotazione di 3 badanti durante l'arco della giornata. So che le badanti venivano pagate in contanti. Ho visto la ricorrente essere pagata in contanti in tre circostanze. Una volta ero in casa per dei lavori di muratura ed ho assistito al pagamento da parte della resistente che diceva questa è la tua paga. Da quanto so io era la resistente che si occupava di tutto compresi i pagamenti. Anche il lavoro in muratura mi venne pagato dalla resistente”).
Il teste predetto, inoltre, riferiva circostanze apprese de relato anche in merito allo svolgimento dei turni da parte delle badanti, nonché in merito all' effettiva titolarità del potere direttivo e disciplinare
(“ADR: quando la ricorrente venne assunta a mia zia spostarono il turno, quindi so quanto ho riferito per aver assistito a questa circostanza. Posso confermare anche il periodo di lavoro perché io stavo sempre a casa di mia nonna ed ho assistito alle telefonate che avvenivano fra mia zia e la ricorrente ed io accompagnavo mia zia d' inverno a lavorare e quindi assistevo al cambio turno”; …Circa il capitolo di prova sub 5 il teste risponde: “confermo che la signora non era Persona_2
autosufficiente circa 6 o 7 anni prima che venisse a mancare per averlo sentito dire da mia zia e una volta ho aiutato mia zia a spostarla. La casa dei coniugi era via Reale Basilica di fronte alla posta”;
Circa il capitolo di prova sub 6 il teste risponde:
“ confermo, ho visto la ricorrente aprire la porta con le chiavi di casa”; Circa il capitolo di prova sub
7 il teste risponde: “ confermo gli orari dei turni, perché come ho detto mia zia, su ordine di Per_1
, venne spostata di turno dalla mattina al pomeriggio quando venne assunta la ricorrente
[...]
che, per quanto ne so, ha sempre svolto il turno di mattina. Posso confermare il pagamento della retribuzione, in quanto mia zia riferiva di prendere quella somma come le altre badanti. Mia zia è stata spostata di turno nel 2009 fino al gennaio 2020. Io ho sempre lavorato pochissimo in quel periodo”).
Analoghe considerazioni possono essere formulate con riferimento all' altro teste addotto da parte resistente, escusso all' udienza del 23.2.2024, il quale confermava, per averle apprese Testimone_3 dalla ricorrente, le condizioni fisiche degli anziani destinatori di assistenza ( “ confermo , che gli anziani fossero allettati me lo riferiva mia moglie e in qualche occasione la aiutavo a salire la spesa in casa degli stessi ed ho visto il padre della resistente che era allettato, credo che avesse circa 75 ovvero
Testi 80 anni” “ so che anche la madre della ricorrente era caduta ed ebbe una frattura questo me lo riferiva mia moglie”).
Né, va rilevato, la ricorrente ha precisamente dedotto che le condizioni fisiche degli anziani pregiudicassero in via permanente la loro capacità di gestire in autonomia il rapporto di lavoro di cui è chiesto l'accertamento.
Il teste da ultimo citato, inoltre, pur riferendo di condividere l'abitazione con la propria moglie sebbene separato dalla stessa, riferiva di aver assistito personalmente al pagamento in una sola circostanza (" confermo, in una occasione ho assistito al pagamento mensile. Mia moglie portava i soldi a casa e si lamentava dell'importo ricevuto cioè che erano pochi”).
Riferiva inoltre che la ricorrente, nel medesimo periodo oggetto di accertamento, svolgeva le mansioni di badante anche alle dipendenze di terzi e che l'unica conferma al dedotto esercizio del potere direttivo da parte della resistente gli rinveniva dall' aver assistito ad alcune telefonate che riconduceva alle parti del procedimento (“confermo, sentivo le telefonate attraverso il telefono di mia moglie e lei me lo riferiva. Mia moglie sapeva fare anche le punture avendo fatto un corso da infermiera per circa
2 anni”) Riferiva di non essere a conoscenza dell'accordo transattivo intercorso fra la ricorrente ed alcuni dei congiunti degli anziani, del quale si dirà infra ( “ADR: “ non so se mia moglie ha fatto accordi con altri soggetti in relazione al presente rapporto di lavoro “).
Quanto al teste , escussa all' udienza del 13.12.2024 e nipote di parte resistente, non Testimone_5
era in grado di riferire nulla di preciso in merito al rapporto di lavoro oggetto di accertamento - risiedendo fuori regione - se non che il padre le confermava che se ne occupava la resistente (ADR:
“mio padre è morto il 9.3.2015 e visto che era malato mi riferiva che seguiva tutta la questione delle badanti ”). CP_4
In conclusione, gli esiti istruttori delineano un quadro probatorio di incerta lettura, non emergendo elementi probatori sufficienti a confermare la tesi della ricorrente. Nessuno degli elementi sintomatici della subordinazione, infatti, risulta adeguatamente provato.
Le conclusioni che precedono non appaiono superate nemmeno all' esito della produzione della transazione intercorsa in data 6.8.2020 (cfr. ordinanza del 13.9.2024) fra la ricorrente e le signore
, e . Testimone_5 Controparte_5 Persona_4
Dalla lettura della stessa si evince che le contraenti da ultimo citate, verosimilmente congiunte degli anziani genitori di parte resistente, riconoscevano alla ricorrente la somma di euro 4.000,00 a fronte del rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente, del quale solo la si dichiarava a conoscenza, “ Per_4 pur non conoscendone i profili gestionali”.
Dunque, nemmeno l'esame del citato documento, del quale è stata ordinata l'esibizione in giudizio alla ricorrente, ha consentito di chiarire le effettive modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, non essendo rinvenibile alcuna precisazione circa l'orario della prestazione ovvero circa la retribuzione pattuita, ovvero circa l'effettiva riconducibilità della posizione datoriale alla resistente.
Va, in ultimo, osservato che la circostanza che le congiunte della resistente sottoscrivessero una transazione con la ricorrente, liquidandole una somma di denaro a fronte dello svolgimento della prestazione oggetto di accertamento depone senz' altro per la veridicità della ricostruzione della resistente, la quale ascriveva ai propri genitori la titolarità del rapporto domestico oggetto di accertamento.
Della circostanza si desume prova anche dal tenore testuale della missiva del 28.7.2020 a firma dell' avv Fasciani, laddove si deduce l' inadempimento degli obblighi da parte dei
“datori di lavoro” della propria assistita, laddove nel ricorso allega che la datrice di lavoro fosse la sola resistente. Va, in ultimo, rigettata la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, la quale allega genericamente di aver subito un danno alla propria integrità psico- fisica, senza articolare alcuna deduzione in merito, né fornir alcun riscontro probatorio sul punto.
In definitiva, sulla scorta delle osservazioni svolte, il ricorso va rigettato.
4.Si stima equo ed opportuno, in ragione della natura delle questioni esaminate, della qualità delle parti e della controvertibilità delle questioni oggetto del presente accertamento, compensare le spese di lite nella misura della metà, ponendo al restante quota a carico di parte ricorrente, risultata soccombente.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate.
CP_ Quanto alle spese di lite nei confronti dell' se ne dispone l'integrale compensazione, essendo stata evocata in giudizio ai soli fini della richiesta regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- liquida le spese di lite in complessivi euro 6.700,00, oltre accessori di legge, che compensa nella misura della metà, ponendo la restante quota a carico di con distrazione;
Parte_1
CP_
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell
Foggia, all' esito dell'udienza con trattazione cartolare del 7.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli