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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ME AS Presidente dott. LA NO Giudice rel. dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2976/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato RI Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Missori
n. 14, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avvocato Ester Isaja ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via dei Mille n.243, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2025 per il ricorrente:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Vimodrone in data 14.03.2014 e trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 5 parte 1 anno 2014 ;
2. Le figlie minori verranno affidate in via superesclusiva al sig. , con collocamento presso la Parte_1 residenza del padre, anche ai fini anagrafici;
3. Regolamentare il diritto di visita delle minori con la madre, secondo le disposizioni già statuite dal
Tribunale intestato al punto 2 dell'ordinanza del 10 giugno 2025;
4. Disporre che il signor percepisca per intero l'assegno unico;
Parte_1
5. Nessun assegno divorzile dovrà essere disposto a favore della signora;
CP_1
6. Disporre a carico della signora un contributo al mantenimento delle figlie di Euro 200,00 da CP_1 versarsi il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario. La suddetta somma sarà soggetta a rivalutazione
Istat;
7. Disporre a carico della signora un contributo alle spese straordinarie al 50% così come stabilito CP_1 dal Protocollo di Monza.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ogni ulteriore istanza, argomentazione e deduzione istruttoria riservata.
Si chiede la nomina dei Servizi Sociali territorialmente competenti che accertino le capacità genitoriali della signora . CP_1 per la resistente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
-rigettare la domanda di affido superesclusivo formulata dal ricorrente , che non tiene in alcun Parte_1 conto l'interesse superiore delle due figlie minori;
-confermare l'affido condiviso, favorendo un regime di frequentazione più ampio e funzionale al rapporto madre-figlie e alle esigenze delle due figlie adolescenti fortemente bisognose, nella loro crescita personale, della vicinanza della madre;
-confermare il mantenimento delle minori a carico del mantenendo altresì la contribuzione a Parte_1 carico della IG.ra , atteso che quest'ultima non lavora ma desidera ugualmente contribuire al CP_1 mantenimento delle figlie;
-accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
-rigettare ogni istanza ex adverso formulata. pagina 2 di 18 Con ogni ulteriore provvedimento che il Tribunale riterrà equo e conforme all'interesse delle minori.
pagina 3 di 18 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
14.3.2014 con;
che dalla unione nascevano e RI, rispettivamente in data Controparte_1 Per_1
13.05.2011 e 18.07.2013; di aver promosso ricorso per separazione, conclusosi con sentenza n. 76/2021, resa sulle seguenti condizioni congiunte: affido condiviso, collocamento delle minori presso il padre;
regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre – temporaneamente ospite della nonna materna a Messina -; che il padre avrebbe provveduto al mantenimento ordinario e straordinario delle minori e versato alla madre a titolo di contributo al suo mantenimento l'importo mensile di euro 200; esponeva che la resistente soffriva di gravi disturbi comportamentali ed aveva cercato anche di togliersi la vita;
che ella era stata sottoposta anche a TSO;
che dopo la separazione la resistente aveva intrapreso nuova relazione, dalla quale era nata la minore che e RI vedevano la madre ogni anno nel mese Per_2 Per_1 di giugno, in Sicilia, poiché ella non aveva più fatto rientro in Lombardia;
che RI presentava un'invalidità al 100% riconosciuta dall'INPS e percepiva una pensione di Euro 345,00; di lavorare con reddito di euro 2000 e di vivere ospite della di lui madre;
concludeva domandando l'affido esclusivo rafforzato, con collocamento presso di sé, regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre, e che fosse posto a carico di quest'ultima un contributo al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 200, oltre al 50% delle spese straordinarie, con esclusione dall'obbligo di versare un contributo a suo favore;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico per le figlie.
Si costituiva la resistente, la quale eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso;
di essere stata resa edotta del procedimento a seguito della convocazione da parte degli assistenti sociali;
esponeva di essersi dovuta allontanare dalla ex casa coniugale in sede di separazione, in quanto l'allora locatore aveva intimato al nucleo di allontanarsi a causa della morosità nel pagamento dei canoni;
di voler avere le figlie presso di sé; di avere contatti con le figlie anche più volte al giorno;
che il ricorrente non le versava il contributo al mantenimento;
concludeva domandando la remissione nei termini per la costituzione, la conversione del rito in ordinario, il rigetto della domanda di affido esclusivo rafforzato, il versamento degli arretrati del contributo al mantenimento;
il collocamento delle figlie presso di sé.
Alla udienza del 17.10.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: il ricorrente: vivo a LO Monzese, in locazione, con mia mamma, mia SO e le mie figlie;
il canone di locazione è di euro 600, lo pago io;
mia mamma è invalida, prende una pensione di 330 euro mensili;
mia SO è disoccupata ed è incinta;
prima faceva dei lavori saltuari come commessa. Io lavoro presso ATM come meccanico, con retribuzione mensile di 2100 euro mensili, oltre 13ma. prendo l'assegno unico di euro 560 euro mensili, lo prendo tutto io. Le bambine stanno benissimo, fanno la prima e la terza media, a scuola vanno molto bene. In passato ho avuto un precedente penale per spaccio di sostanze stupefacenti, molti anni fa, sono stato qualche mese in carcere e poi ho fatto un anno di domiciliari.
pagina 4 di 18 la resistente: vivo a Messina, in locazione con canone mensile di euro 350; ho un compagno che vive con me, e una bambina, di due anni. Lavoro presso una casa privata, con reddito di euro 500 mensili;
il mio compagno è verniciatore, con reddito mensile di 900 euro. Prendo l'assegno unico per mia figlia minore, di 199 euro mensili. Sento le mie figlie tutti i giorni, sono venute da me a giugno, e sono state molto bene. Non prendo più alcun farmaco da tre anni. Ho fatto dei colloqui con i servizi sociali di Messina, con la dott.ssa , ho avuto due colloqui e una visita domiciliare, ad un colloquio erano presenti anche Per_3 il mio compagno e nostra figlia. Ho dovuto andare via da LO perché ha dato disdetta dalla abitazione. Io sono Parte_1 sempre stata una mamma presente, ma non avevo più un posto dove andare.
Il Giudice rigettava le eccezioni preliminari, disponeva la produzione in giudizio della sentenza di separazione munita di attestazione di passaggio in giudicato;
ex articolo 473bis.22 c.p.c. esonerava il ricorrente dal versare un contributo al mantenimento della resistente a far data da aprile 2024; disponeva che la resistente potesse videochiamare quotidianamente le figlie e vederle e tenerle con sé ogni anno dalla fine della scuola al 30 giugno presso la sua abitazione a Messina;
poneva a carico della resistente un contributo al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 100, e a carico del ricorrente il 100% delle spese straordinarie;
disponeva che potesse percepire il 100% dell'assegno unico per le figlie;
Parte_1 confermava nel resto le condizioni di separazione;
incaricava i servizi sociali competenti per i territori di
LO Monzese e Messina– ciascuno per le proprie competenze e coordinandosi tra di loro – di monitorare il nucleo familiare, con particolare riferimento alla condizione personale, sanitaria, scolastica dei minori, alla condizione personale, sanitaria delle parti, ai rapporti tra i minori e ciascuno dei genitori, e ciò mediante colloqui con le parti, i minori, soggetti terzi (istituzioni scolastiche, ascendenti, nuovi compagni delle parti…) e visite domiciliari;
di effettuare valutazione psicodiagnostica e della capacità genitoriale delle parti.
Alla udienza del 27.5.2025 il legale del ricorrente evidenzia che la relazione dei servizi sociali è chiara, l'affido deve essere esclusivo al padre, come emerge dalle relazioni dei servizi sociali;
quello che viene rilevato è che sono prossime le vacanze estive e le ragazzine non vogliono scendere presso la madre, anche per quanto è successo ai danni di hanno anche degli Per_2 impegni con l'oratorio cui tengono molto. La più piccola deve fare anche le vaccinazioni il 18 giugno, la madre non sta prendendo farmaci, ha una gravidanza a rischio. Insiste nelle richieste come articolate, le ragazze continuano il loro percorso, e
oggi deve andare ai servizi sociali, serve una regolamentazione dei diritti di visita con la mamma non così ampia, un Parte_1 mese è troppo. L'affido esclusivo rafforzato non vuole essere punitivo, ma la distanza tra i genitori inibisce a volte di acquisire la firma della madre. Chiede espulsione della memoria irrituale del 6 maggio di controparte. Si riporta alle sue domande.
Il legale della resistente insiste nelle richieste di cui agli scritti difensivi, precisando che la signora sta pagando con regolarità il contributo al mantenimento delle figlie, non si oppone al divorzio, ma contesta la richiesta di affido esclusivo rafforzato e insiste perché venga confermato il condiviso.
Alla successiva udienza del 27.5.2025 parte ricorrente insisteva nella domanda di affido esclusivo rafforzato, anche stante il rifiuto delle minori di recarsi dalla madre;
parte resistente si opponeva alla pagina 5 di 18 richiesta;
il Giudice fissava nuova udienza disponendo l'ascolto delle minori in ordine alla loro condizione personale ed ai rapporti con i membri dei nuclei familiari sia materno che paterno.
- All'udienza del 10.6.2025 le minori rispettivamente dichiaravano:
Sono felice di essere qui così sistemiamo questa situazione. Ho finito la scuola venerdì. Questa estate faccio il centro Per_1 estivo fino all'11 luglio. Ho finito la terza media e devo fare gli esami, questa settimana. L'anno prossimo farò il liceo musicale, suono il flauto traverso. Poi imparerò a suonare il piano, mi hanno assegnato questo secondo strumento e sono contenta. Dopo aver fatto il centro estivo andrò in campeggio con l'oratorio, una settimana. Io non voglio andare questa estate con la mamma, ho altre idee, come ad esempio stare a casa e rilassarmi e andare in campeggio. Ho iniziato ieri il centro estivo.
Non voglio andare giù, voglio rimanere qua per stare con i miei amici. Con mia mamma siamo chiusi in casa, ci porta poco al mare. Poi in caso partiremmo con il papà, stiamo organizzando. Dovremmo andare le settimane centrali di agosto. Ieri ho sentito la mamma e mi ha chiesto cosa stessi facendo. Io le ho detto che ho iniziato il centro estivo e che l'avrei finito l'11 luglio.
Le ho detto che non è sicuro che vada da lei. Io preferirei che lei venisse qui o che comunque organizzasse una vacanza e ci portasse. Giù non è tanto bello. Vorrei che la mamma venisse qui a vivere, mi pesa andare li. Mi manca la figura materna, ma tanto non lei come persona. ha 3 anni. L'anno scorso sono andata in Sicilia e non mi piaceva come si comportava Per_2 mia mamma con lei. Si arrabbiava e le urlava addosso per cose inutili. È piccola e alcune cose non le può capire. Capisco che la debba educare, ma ci sono modi e modi. Quella scena mi ha fatto stare male, ho pianto io per mia SO. Non sono tanto contenta che stia li. Adesso deve arrivare l'altro fratellino, Mi farebbe piacere andare per la nascita di mio Per_2 Per_4 fratello, che è ad agosto, ma non per restare giù e non per un mese e mezzo. Mia mamma pensa che io vada li a vivere dice che questa guerra l'ha già vinta. Ho un fidanzato adesso, da tre mesi. Stiamo tanto tempo insieme. Mia mamma dice che se lui mi ama veramente verrebbe a vivere con me in Sicilia. Ma è molto complicato. Ma in ogni caso non ce la farei a trasferirmi in
Sicilia. Il compagno di mia mamma è una persona tranquilla, è gentile con me, mia SO e con È un bravo Per_2 genitore. Specifico che mia mamma ha cercato di manipolarmi un po' per questo incontro, ma mi ha detto cose non vere, io mi ricordo come andavano le cose quando vivevamo tutti insieme e non è come dice lei.
Il Giudice dava atto che è serena e molto ferma nella esposizione. Per_1
RI: ho finito la prima media. Farò l'oratorio estivo. Andrò in campeggio, dal 28 giugno al 5 luglio, in montagna.
L'oratorio estivo dura 5 settimane. Stiamo organizzando le vacanze con il papà in Toscana, ad agosto. Io non voglio andare a
Messina. In generale non voglio scendere dalla mamma. A volte la mamma urla, anche con mia SO. Ci trattava male.
Picchiava anche il cane. Vorrei che lei abitasse qui vicino a noi, perché comunque mi manca. Ma non voglio andare a vivere li
e non voglio scendere. Mi piacerebbe che lei salisse per trovarci. Non voglio stare senza il papà e la nonna e se la incontriamo qui e succede qualcosa, il papà può venire a prenderci, se litighiamo con la mamma per esempio. Quando mia mamma trattava male lei veniva da noi a piangere. Per_2
Il Giudice dava atto che RI è serena e ferma nella esposizione.
- All'esito, il Giudice sospendeva le modalità di esercizio del diritto di visita in essere, disponendo che la madre potesse vedere e tenere con sé le minori sul territorio di LO Monzese o Comuni limitrofi sette pagina 6 di 18 giorni al mese, dandone preavviso al padre di almeno sette giorni;
disponeva prosecuzione del Part monitoraggio dei servizi sociali competenti, invitando la resistente ad accedere a;
ordinava alle parti ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio degli estratti di conto correnti degli ultimi 3 anni e fissava udienza ex art. 473bis.28 c.p.c.
Alla udienza ex art. 473bis.28 c.p.c. del 21.10.2025 il legale del ricorrente si riporta ai propri atti ed anche alle ultime relazioni dei servizi sociali, le ragazze stanno molto bene e stanno effettuando percorso di sostegno, RI ha ripreso la frequenza al CAG e ha iniziato il liceo. La situazione della signora purtroppo è degenerata e si è lasciata con il Per_1 compagno che però è presente dal punto di vista economico, i minori sono affidati all'Ente, la signora sembra compensata dalla terapia, ha chiesto di entrare in un centro ed è fragile dal punto di vista psichiatrico. riferisce che la mamma i si sta Parte_1 sentendo di meno con le minori. Chiede l'affido esclusivo, non con intento punitivo, ma anche per la distanza geografica con la madre, e si riporta alle sue domande. Nelle relazioni si dice che la signora ha interrotto la relazione con il compagno e si dice che la signora è fragile dal punto di vista psichico, le ragazze hanno da poco detto che non vogliono scendere a Messina, la signora vorrebbe salire a novembre, ma anche a ottobre ha detto che sarebbe venuta e poi non si è presentata, lasciando le figlie nell'incertezza. La bigenitorialità chiede esercizio congiunto ed allo stato non è possibile.
Il legale della resistente precisa che la situazione della signora e il collocamento comunitario non attengono al profilo genitoriale, ma sono una richiesta proprio della signora per via delle minacce ricevute dai vicini di casa, la signora aveva paura
a stare in casa con i figli, non si è separata dal compagno, stanno insieme dopo un momento in cui si erano allontanati, lei ha chiesto di andare in Comunità per via delle minacce. Le relazioni non sono aggiornate agli ultimi accadimenti. Si riporta ai suoi atti ed alle sue domande, facendo presente che il collocamento delle minori presso di sé non è attualmente praticabile, ma chiede l'affido condiviso e non l'esclusivo per il quale non ci sono i presupposti ed è lesivo della bigenitorialità. La signora vuole mantenere le figlie nella misura già disposta. Ha già fatto i biglietti a novembre per poter andare a trovare le figlie. Chiede ampio regime di frequentazione con le figlie magari anche a Messina, perché le ragazze possano trovare i parenti con cui è giusto che le ragazze abbiano un rapporto. le ragazze hanno chiesto di poter stare in Lombardia e la mamma non insiste per averle a Messina, ma è normale che la madre voglia vederle, non è vero che la signora voleva salire a ottobre, invece i biglietti per novembre sono stati effettivamente comprati, ci voleva del tempo per riprendersi da tutti gli accadimenti, compreso il parto.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione svoltasi con la modalità della trattazione scritta, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. pagina 7 di 18 - le minori (13.5.2011) e RI (18.7.2013) vengono affidate in via esclusiva al padre, che effettuerà Per_1 in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con obbligo di informare la madre in ordine alle determinazioni assunte.
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, il nucleo è stato monitorato dai servizi sociali competenti per territorio ed è stato disposto l'ascolto delle minori.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di LO Monzese depositata in data 14.10.24 emerge che lo scrivente Servizio Sociale aveva già effettuato inchiesta psico-sociale sul nucleo familiare a seguito di incarico della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ed attivato un percorso di presa in carico del nucleo su disposizione di Pt_3
[...
del 02/07/20220 (“regolamentare le visite tra madre e figlie, effettuare una valutazione delle capacità genitoriali e disporre ogni opportuno intervento di sostegno all'intero nucleo familiare.) Cont
era stata presa in carico dal di LO M.se nel febbraio 2019. Precedentemente, dal dicembre 2015 al CP_1 gennaio 2016, era stata in carico presso il CSM (Centro di Salute Mentale) di Cossato (ASST di Biella); nel maggio 2017 era stata ricoverata presso SPDC di AN (BI) per “un episodio maniacale singolo grave con comportamento psicotico”; dopo la dimissione dal reparto psichiatrico era proseguita la cura presso il CSM di Cossato per “Disturbo bipolare di tipo I”.
All'epoca della separazione, le parti si erano accordate per il trasferimento di padre e figlie presso la nonna paterna, proprio in ragione della condizione sanitaria di . CP_1
Dalla relazione redatta nel 2020 dai servizi sociali emerge che la coppia era già stata seguita dai Servizi sociali di Cossato (provincia di Biella e luogo di precedente residenza) nell'ambito di un procedimento di separazione, nel corso del quale la resistente era stata collocata in comunità per donne maltrattate;
il nucleo si era poi ricomposto.
Agli operatori, nel 2020, affermava di non riuscire più a fronteggiare la moglie, che lo inondava Parte_1 di richieste di tempo ed attenzioni per motivi a suo dire futili, non si conteneva verbalmente, lo accusava falsamente di violenze e in più occasioni aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Dal canto suo, rimandava enorme frustrazione per non sentirsi apprezzata dal marito;
conveniva CP_1 con l'opportunità che le figlie fossero collocate presso il padre, per consentire un lavoro su sé stessa, la Cont propria autonomia abitativa e lavorativa, ed un aggancio continuativo al pagina 8 di 18 La situazione ha conosciuto un'importante criticità in concomitanza con un tentativo autolesionistico della resistente;
in tale occasione il ricorrente ha riferito grande preoccupazione, e che la moglie avrebbe anche buttato dalla finestra in passato due gatti.
La situazione si è poi pian piano normalizzata, e la resistente ha potuto narrare agli operatori la propria difficile storia personale (padre violento e cocainomane, genitori separati, scarsi contatti con la famiglia di origine); ella è stata presa in carico in modo regolare dal CPS e a suo favore è stata riconosciuta invalidità del 60%, che le ha consentito di iscriversi al collocamento obbligatorio per disabili.
Successivamente, la resistente si è trasferita a Messina ed ha dichiarato di aver interrotto il percorso presso il Sert e la terapia farmacologica.
Con riferimento a , egli ha un precedente penale di spaccio di cannabinoidi nel 2010. Parte_1
La valutazione delle capacità genitoriali effettuata da nel 2021 ha evidenziato un funzionamento Parte_1 personologico tendente alla concretezza, senza grande capacità di introspezione;
non ha evidenziato difficoltà nella gestione delle figlie, che egli ha saputo descrivere in modo accurato ed attento alle loro caratteristiche personologiche. Il punteggio al test Psi ha escluso fattori di stress correlati alla gestione delle minori.
Dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali 2024 di LO Monzese emerge che lavora Parte_1 regolarmente dall'ottobre 2023 presso un'azienda che si occupa di riparazione di autobus per l'ATM, effettuando tre turni di lavoro (dalle 5.00 alle 13.00; dalle 13.00 alle 20.00; dalle 8.00 alle 17.00). Precedentemente, per circa otto anni ha lavorato presso un'azienda di Milano in qualità di tecnico riparatore, occupandosi della manutenzione di macchinari per
l'edilizia, successivamente ha svolto il medesimo lavoro a Peschiera del Garda per circa undici mesi. L'uomo ha precisato che,
a fronte della distanza, restava a dormire sul posto di lavoro, rientrando a casa il venerdì sera e ripartendo il lunedì mattina.
Il sig. ha aggiunto di aver deciso di lasciare tale impegno lavorativo per poter tornare ad occuparsi della quotidianità Parte_1 delle figlie che, a suo dire, sentivano la mancanza della figura paterna.
Il nucleo familiare vive in una villetta, in locazione, vicino ad un fratello di . Parte_1
La SO del ricorrente è in attesa di un bambino dall'ex compagno, che non intende riconoscerlo;
la donna ha tentato di togliersi la vita. Interrogato su tale aspetto, il ricorrente dimostra di non problematizzarlo;
ha riferito di uno stretto legame con i fratelli e la di lui madre, e che i famigliari lo supportano nella gestione delle minori.
Ha riferito altresì che le figlie si recano nel mese di giugno di ogni anno dalla madre in Sicilia, ma talvolta riferiscono fatica nella permanenza, a causa dei litigi tra la madre ed il nuovo compagno, o degli sbalzi di umore di . videochiamerebbe quasi quotidianamente le figlie, ed alle chiamate CP_1 CP_1 parteciperebbe anche la figlia di due anni nata da nuova unione. Per_2
Agli operatori dei servizi le minori hanno riferito le proprie esperienze scolastiche ed extrascolastiche
( vorrebbe frequentare una scuola ad indirizzo musicale, entrambe svolgono attività sportiva), hanno Per_1 pagina 9 di 18 confermato in modo emozionato le difficoltà riscontrate nella frequentazione con la madre, dicendosi anche preoccupate per la sorellina Per_2
Gli insegnanti di scuola non hanno rilevato alcun problema né didattico, né relazionale per mentre Per_1 hanno evidenziato poco investimento nello studio e la tendenza a legare con coetanee problematiche per
RI; gli operatori concludono evidenziando la necessità di effettuare più approfondita valutazione della resistente e del suo contesto di vita, prima di ogni determinazione in ordine a tempi e modi di permanenza presso la madre delle minori.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Messina depositate in data 7.4.2025 e in data 26.5.2025 emerge che ha collaborato con gli operatori, pur non comprendendo le ragioni sottese alla CP_1 richiesta di affido delle minori al ricorrente;
ella allega la sussistenza di elementi di pregiudizio afferenti i precedenti penali di;
allega di avere diagnosi di disturbo Bipolare I in quanto vittima degli agiti Parte_1 violenti del marito;
ella allega che il marito non è mai stato violento con le figlie e di non avere attualmente necessità di supporto presso CSM;
si rende disponibile a percorso ove ritenuto necessario;
espone di essere incinta, di non percepire più assegno di inclusione, mentre il compagno lavora come verniciatore.
Sul territorio pare non esserci una rete familiare di riferimento per la resistente (ella non ha rapporti con il padre, ha ripreso solo recentemente quelli con la madre;
la SO minore vive a Messina); gli operatori rilevano la presenza di affettività verso le figlie, ma anche di fragilità personologiche che non rendono opportuno il collocamento delle minori presso di lei e che inducono la necessità per di percorso CP_1
Part di supporto presso .
Nella primavera 2025 ella viveva con il compagno, impiegato con reddito mensile di euro 900; ella Per_5 lavorava in precedenza con reddito mensile di euro 600; a dire degli operatori, l'abitazione non era adeguata ad ospitare, oltre al nucleo familiare della resistente (compagno, figlia e prossimo nascituro) anche Per_2 due preadolescenti.
I servizi sociali di Messina hanno segnalato la situazione del nucleo alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Messina.
Dalla valutazione psicodiagnostica di emerge che egli è persona concreta, con sufficienti capacità Parte_1 riflessive, sebbene poco incline all'introspezione; ha affermato che le minori sono più serene da quando vivono con lui;
che è importante mantenere il legame con la madre, a condizione che il nucleo familiare della donna venga preso in carico;
egli è in grado di descrivere bene e differenziare le figlie anche rispetto al loro atteggiamento verso la madre ( più consapevole delle problematiche psicologiche della donna, Per_1
RI ne sente maggiormente la mancanza e fatica ad accettarne le fragilità).
La valutazione esclude la sussistenza di elementi psicopatologici;
emerge la sua capacità di concentrarsi sia sugli elementi emotivi che su quelli razionali nel rapporto con le figlie.
pagina 10 di 18 Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di LO Monzese depositata in data 15.5.2025 emerge la presenza attenta e affettiva del sig. nella quotidianità delle figlie. L'uomo ha continuato a mantenere un costante Parte_1 rapporto con le scuole, ha supportato le minori nella regolare frequenza scolastica e nella scelta e mantenimento di un'attività sportiva. Per quanto riguarda , ha riferito che la minore è stata accolta, per il nuovo anno scolastico, presso il Liceo Per_1
CA CA di Milano, superando la selezione prevista per frequentare l'indirizzo musicale. Prosegue, infatti, l'interesse e
l'investimento della minore nel campo musicale così come in generale nella scuola, dove il suo rendimento nelle diverse materie si conferma molto positivo.
Per quanto riguarda RI, il sig. ha riferito che l'andamento scolastico è più faticoso ed ha chiesto la possibilità di Parte_1 inserire la figlia presso il Centro diurno del territorio per un aiuto nei compiti. Il sig. ha reso spontaneamente alcune Parte_1 personali riflessioni sulla situazione di RI che ritiene sia maggiormente sofferente, rispetto alla SO, per la mancanza della madre (…) Il sig. si è detto consapevole che a RI manca tanto la madre (“Mi rendo conto che è una cosa Parte_1 grossa non avere la mamma”) e che la notizia della nuova gravidanza l'avrebbe “scombussolata, perché è gelosa”. L'uomo si è detto altrettanto consapevole che la sig.ra non sarebbe in grado di occuparsi delle figlie a fronte delle personali CP_1 fragilità, aggiungendo che un eventuale trasferimento della signora col suo nuovo nucleo familiare in un territorio più vicino a
LO M.se potrebbe rappresentare una possibilità di maggiore frequentazione tra madre e figlie.
Nel corso del colloquio con le minori, tenuto conto di quanto evidenziato dal sig. relativamente alle fatiche della figlia Parte_1
RI, si è dato maggiore spazio all' ascolto alla stessa. RI è riuscita ad esplicitare, visibilmente emozionata, di sentire la mancanza della mamma, riferendo un episodio di qualche mese fa, quando le avrebbe chiesto di potersi trasferire da lei perché arrabbiata col padre che l'aveva rimproverata per alcune note in matematica. In riferimento alle difficoltà in ambito scolastico, ha esplicitato di sentirsi poco compresa da alcuni docenti che le rimprovererebbero di non applicarsi a sufficienza nello studio, pur avendo potenzialità. La minore ha accolto favorevolmente la proposta di frequenza del Centro di Aggregazione convenzionato con questo Ente comunale, per un aiuto nell'esecuzione dei compiti ed anche per attività ludico-ricreative. Si precisa che già in passato RI aveva conosciuto il suddetto Centro a seguito della sua partecipazione ad alcune attività laboratoriali (…) L'incontro di rete con la scuola di RI ha consentito di condividere la necessità di un maggiore investimento dei docenti sulla minore, a partire dal considerare i vissuti espressi dalla stessa rispetto al contesto scolastico. In considerazione dell'avvio della frequenza al CAG, si è condivisa con i docenti l'opportunità di costruire un rapporto di collaborazione tra i due contesti frequentati dalla minore. Si è ritenuto opportuno, ricondividere con il sig. Parte_1
l'indicazione di un supporto psicologico alle figlie per aiutarle a rielaborare la complessa storia familiare e i vissuti derivanti dalla relazione con la madre. L'uomo ha riferito che avrebbe colto l'occasione del percorso in Consultorio (per gli approfondimenti disposti da Codesta A.G.) per portare tale richiesta.(…) In conclusione, questo servizio Sociale evidenzia nuovamente che il collocamento delle minori presso il padre, di fatto in atto dal settembre 2019, ha garantito ad oggi una risposta adeguata ai bisogni evolutivi delle stesse e conferma la valutazione, già espressa nella precedente relazione, circa la necessità che la regolamentazione di periodi di accoglienza delle minori presso la propria madre non possa prescindere dalla presa in carico della sig.ra e del suo nuovo nucleo familiare a cura dei Servizi del suo territorio. Ciò a fronte delle CP_1 pagina 11 di 18 significative fragilità della donna e della necessità di approfondire le dinamiche relazionali nel suo nuovo contesto familiare al fine di garantire un'accoglienza tutelante delle minori da parte della madre nei periodi di sua competenza.
Alla udienza del 10.6.2025 sono state ascoltate le minori, le quali hanno dichiarato:
Sono felice di essere qui così sistemiamo questa situazione. Ho finito la scuola venerdì. Questa estate faccio il centro Per_1 estivo fino all'11 luglio. Ho finito la terza media e devo fare gli esami, questa settimana. L'anno prossimo farò il liceo musicale, suono il flauto traverso. Poi imparerò a suonare il piano, mi hanno assegnato questo secondo strumento e sono contenta. Dopo aver fatto il centro estivo andrò in campeggio con l'oratorio, una settimana. Io non voglio andare questa estate con la mamma, ho altre idee, come ad esempio stare a casa e rilassarmi e andare in campeggio. Ho iniziato ieri il centro estivo.
Non voglio andare giù, voglio rimanere qua per stare con i miei amici. Con mia mamma siamo chiusi in casa, ci porta poco al mare. Poi in caso partiremmo con il papà, stiamo organizzando. Dovremmo andare le settimane centrali di agosto. Ieri ho sentito la mamma e mi ha chiesto cosa stessi facendo. Io le ho detto che ho iniziato il centro estivo e che l'avrei finito l'11 luglio.
Le ho detto che non è sicuro che vada da lei. Io preferirei che lei venisse qui o che comunque organizzasse una vacanza e ci portasse. Giù non è tanto bello. Vorrei che la mamma venisse qui a vivere, mi pesa andare li. Mi manca la figura materna, ma tanto non lei come persona. ha 3 anni. L'anno scorso sono andata in Sicilia e non mi piaceva come si comportava Per_2 mia mamma con lei. Si arrabbiava e le urlava addosso per cose inutili. È piccola e alcune cose non le può capire. Capisco che la debba educare, ma ci sono modi e modi. Quella scena mi ha fatto stare male, ho pianto io per mia SO. Non sono tanto contenta che stia li. Adesso deve arrivare l'altro fratellino, Mi farebbe piacere andare per la nascita di mio Per_2 Per_4 fratello, che è ad agosto, ma non per restare giù e non per un mese e mezzo. Mia mamma pensa che io vada li a vivere dice che questa guerra l'ha già vinta. Ho un fidanzato adesso, da tre mesi. Stiamo tanto tempo insieme. Mia mamma dice che se lui mi ama veramente verrebbe a vivere con me in Sicilia. Ma è molto complicato. Ma in ogni caso non ce la farei a trasferirmi in
Sicilia. Il compagno di mia mamma è una persona tranquilla, è gentile con me, mia SO e con È un bravo Per_2 genitore. Specifico che mia mamma ha cercato di manipolarmi un po' per questo incontro, ma mi ha detto cose non vere, io mi ricordo come andavano le cose quando vivevamo tutti insieme e non è come dice lei.
Il Giudice ha data atto che è serena e molto ferma nella esposizione. Per_1
RI: ho finito la prima media. Farò l'oratorio estivo. Andrò in campeggio, dal 28 giugno al 5 luglio, in montagna.
L'oratorio estivo dura 5 settimane. Stiamo organizzando le vacanze con il papà in Toscana, ad agosto. Io non voglio andare a
Messina. In generale non voglio scendere dalla mamma. A volte la mamma urla, anche con mia SO. Ci trattava male.
Picchiava anche il cane. Vorrei che lei abitasse qui vicino a noi, perché comunque mi manca. Ma non voglio andare a vivere li
e non voglio scendere. Mi piacerebbe che lei salisse per trovarci. Non voglio stare senza il papà e la nonna e se la incontriamo qui e succede qualcosa, il papà può venire a prenderci, se litighiamo con la mamma per esempio. Quando mia mamma trattava male lei veniva da noi a piangere. Per_2
Il Giudice ha data atto che RI è serena e ferma nella esposizione.
All'esito, il Giudice ha sospeso le visite delle minori in Sicilia e disposto che la madre possa vederle recandosi in Lombardia per periodi di sette giorni al mese. pagina 12 di 18 Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Messina depositata in data 28.8.2025 emerge che
, nonostante la stagione estiva e il suo stato di gravidanza avanzato, si è recata al CSM con piena disponibilità. CP_1
Rispetto a questo la signora è stata presa in carico il 30/06 u.s. la signora ha effettuato il primo incontro, durante il quale si
è dimostrata tranquilla, collaborativa, con una certa labilità emotiva legata alle vicende passate.
Dalla visita domiciliare, gli spazi abitativi sono risultati adeguati ad ospitare i quattro membri del nucleo e i due minori sono apparsi ben accuditi dalla madre;
gli operatori evidenziano che appare in Per_5 Per_5 grado di arginare i complessi vissuti emotivi della resistente.
Dal canto suo, , nonostante le difficoltà economiche, non fa mancare nulla ai figli, e contribuisce CP_1 anche al mantenimento di e RI. Per_1
La minore è ben seguita, sia nell'inserimento al nido, che dal punto di vista pediatrico. Per_2
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di LO Monzese depositata in data 12.9.2025 emerge che RI ha iniziato a frequentare il CAG dal 6.5.2025 per quanto riguarda il percorso di RI al CAG, nel corso di un incontro di rete con le educatrici del Centro, nel mese di giugno u.s., è stato riferito che la minore si è ben inserita nel gruppo preadolescenti, riuscendo a instaurare significative relazioni sia con i coetanei che con gli adulti.
È stato proposto un ampliamento della frequenza da due a tre pomeriggi la settimana.
Le minori hanno poi riferito positivamente agli operatori delle vacanze 2025, che hanno trascorso con l'oratorio, al Centro estivo, e con il padre, la nonna ed il cuginetto . Per_6
Per quanto concerne il rapporto con la madre, le minori hanno riferito di aver mantenuto i contatti in videochiamata mediamente ogni 2-3 giorni. Hanno, inoltre, detto di aver saputo dalla stessa della nascita del fratellino, avvenuta Per_4 nel mese di agosto u.s.
Si è condivisa con le minori l'opportunità di intraprendere il percorso psicologico presso il Consultorio Familiare, riscontrando una loro disponibilità positiva. A riguardo, il sig. ha confermato la sua adesione a tale sostegno per le figlie, Parte_1 ritenendolo utile soprattutto per RI descritta come più chiusa e insicura rispetto alla SO.
In conclusione, per quanto concerne la situazione personale del sig. , la qualità della relazione con le minori e la Parte_1 condizione complessiva del nucleo familiare, si conferma quanto già emerso nelle precedenti relazioni circa la presenza costante, attenta e affettiva del padre nella quotidianità delle figlie, all'interno di un contesto familiare che risulta complessivamente adeguato a soddisfare i bisogni evolutivi ed emotivi delle minori.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Messina pervenuta il 17.10.2025 emerge che in data 18.8.2025 è nato secondogenito della coppia – che la situazione del Per_4 CP_1 Per_5 nucleo si è aggravata, perché ha riferito di essere stata minacciata di morte da parte di alcuni CP_1 vicini ed ha chiesto ospitalità alla famiglia di origine, che ha accolto figlia e nipoti solo per le ore diurne;
ella avrebbe anche interrotto la convivenza con il compagno;
i servizi sociali hanno dunque segnalato la situazione del nucleo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (che aveva precedentemente archiviato la prima segnalazione sul nucleo), la quale ha quindi provveduto all'affido pagina 13 di 18 all'ente dei minori ed al collocamento comunitario della donna e dei figli;
dal colloquio con il CSM emerge che lo ha frequentato regolarmente, assumendo terapia farmacologica, ed appare ben CP_1 compensata;
gli operatori riferiscono che i minori sono ben accuditi dalla madre. Per_5
Alla luce di tutto quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale in via condivisa presenta elementi di criticità, connessi a) alla delicata condizione sanitaria della resistente;
b) alla sua precarietà abitativa, lavorativa e familiare;
c) alla distanza geografica tra madre e figlie;
d) all'assenza di una rete familiare di supporto a : dalle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di CP_1
Messina depositate in data 7.4.2025 e in data 26.5.2025 emerge che ella non ha rapporti con il padre, ha ripreso solo recentemente quelli con la madre;
la SO minore vive a Messina;
i genitori l'hanno ospitata solo temporaneamente e nelle ore diurne, dopo le minacce di morte ricevute dai vicini e la resistente ed i figli dovranno essere collocati in Comunità.
Tutti i predetti elementi non consentono a di partecipare alle determinazioni educative necessarie CP_1 per le due figlie preadolescenti in modo tempestivo e consapevole rispetto alle loro esigenze, anche quotidiane.
Di contro, non sono emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per le minori l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre: i suoi precedenti penali sono risalenti nel tempo e non hanno ad oggi avuto alcuna rilevanza sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
La valutazione delle capacità genitoriali effettuata da nel 2021 ha evidenziato un funzionamento Parte_1 personologico tendente alla concretezza, senza grande capacità di introspezione;
egli in ogni caso non ha evidenziato difficoltà nella gestione delle figlie, che egli ha saputo descrivere in modo accurato ed attento alle loro caratteristiche personologiche. Il punteggio al test Psi ha escluso fattori di stress correlati alla gestione delle minori.
La più recente valutazione psicodiagnostica di evidenzia che egli è persona concreta, con Parte_1 sufficienti capacità riflessive, sebbene poco incline all'introspezione; ha affermato che le minori sono più serene da quando vivono con lui;
che è importante mantenere il legame con la madre, a condizione che il nucleo familiare della donna venga preso in carico;
egli è in grado di descrivere bene e differenziare le figlie anche rispetto al loro atteggiamento verso la madre ( più consapevole delle problematiche Per_1 psicologiche della donna, RI ne sente maggiormente la mancanza e fatica ad accettarne le fragilità).
La valutazione esclude la sussistenza di elementi psicopatologici;
emerge la sua capacità di concentrarsi sia sugli elementi emotivi che su quelli razionali nel rapporto con le figlie. ha un ottimo andamento didattico e un buon assetto relazionale;
ha saputo gestire in Per_1 Parte_1 modo attento le fragilità di RI, offrendo alla figlia strumenti che le hanno permesso di affrontare positivamente le stesse.
pagina 14 di 18 Alla luce di quanto precede, viene disposto l'affido esclusivo delle minori al padre che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con obbligo di informare la madre in ordine alle determinazioni assunte.
Quest'ultima previsione è espressamente finalizzata a non escludere la resistente dalla evoluzione di vita delle figlie.
-Il collocamento viene disposto presso il padre, in continuità con la situazione di fatto verificatasi a seguito della disgregazione del nucleo familiare.
-vengono confermate le attuali tempistiche e modalità di rapporto madre – minori, al fine di garantire regolarità e continuità alla relazione.
Sul punto si evidenzia che alla udienza del 10.6.2025 sono state ascoltate e RI. Per_1
La Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui Diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176, all'art. 12 impone agli Stati parti della Convenzione di garantire al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, ed evidenziando che le opinioni del minore devono essere prese in considerazione, avuto riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità.
Anche l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea firmata il 18 dicembre del 2000 a
Nizza, rubricato “Diritti del bambino”, al primo comma riconosce al minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, che dovrà essere presa in considerazione sulle questioni che lo riguardano in funzione dell'età e della maturità dello stesso.
Infine, il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 all'art. 21, rubricato “Diritto del minore ad esprimere la propria opinione”, prevede che Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto
e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
In tale quadro normativo sovranazionale, il nuovo articolo 473bis.4 c.p.c. recita: Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta' e al suo grado di maturita'.
Ora, e RI (rispettivamente di 14 e 12 anni) nel corso dell'ascolto hanno manifestato in modo Per_1 chiaro e netto la volontà di non scendere a Messina per incontrare la madre nel corso dell'estate 2025
pagina 15 di 18 (anche in quanto impegnate nel Campo estivo e nelle vacanze con l'oratorio e, quanto a anche per Per_1 poter stare con gli amici ed il fidanzato), né successivamente.
Entrambe hanno descritto come faticosa la permanenza presso la madre, secondo perché esse non Per_1 svolgerebbero alcuna attività; a dire di entrambe le minori in ogni caso perché la madre avrebbe reazioni incongrue, anche con la sorellina ed addirittura con il cane. Per_2
RI ha riferito che si sentirebbe più tranquilla ad incontrare la madre in Lombardia, in modo tale che il padre possa intervenire al sorgere di problemi.
Anche ha espresso il desiderio che sia la madre a raggiungerle. Per_1
Il racconto delle ragazze – fluente, coerente, privo di dubbi, contraddizioni, esitazioni – rende evidente che la volontà di entrambe è certamente quella di non scendere più in Sicilia per visitare la madre;
trattasi di volontà non disgiunta da una concreta progettualità di vita in Lombardia (abitativa, scolastica, relazionale) e dunque indice di maturità e ponderazione della scelta.
Tale volontà deve essere pertanto assecondata, anche in relazione all'età delle minori ed al disagio manifestato nella permanenza presso la madre.
Peraltro, i servizi sociali competenti per il territorio di Messina hanno evidenziato la necessità che la Part resistente acceda a e che il suo nucleo familiare venga supportato, anche al fine di garantire il diritto di madre e minori alla bigenitorialità con modalità tutelanti per e RI. Per_1
L'attuale condizione di precarietà familiare ed abitativa di non consente peraltro alle minori di CP_1 avere un luogo, diverso dalla comunità in cui verrà collocata la resistente con i due figli minori, in cui incontrare la madre in ipotesi di discesa in Sicilia.
Infine, come già evidenziato, non ha sul territorio Siciliano una rete familiare di appoggio, né CP_1 parenti che abbiano manifestato il desiderio di conservare i rapporti con le nipoti, con cui e RI Per_1 possano avere significative relazioni.
Alla luce di tutto quanto precede, ed al fine di garantire continuità al rapporto, secondo i desideri espressi delle minori, salvi migliori accordi da assumere tra le parti nell'interesse delle figlie, la resistente ben potrà vedere e tenere con sé le figlie sul territorio di LO Monzese, o limitrofi, sino a sette giorni ogni mese, dandone preavviso al padre di almeno sette giorni e chiamarle o videochiamarle una volta al giorno.
Quanto agli aspetti economici, il resistente è lavoratore dipendente e nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 33.564 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2233 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Percepisce euro 570 mensili di assegno unico;
sul conto corrente si registrano sporadici versamenti di denaro contante (euro 410 in sei mesi 2025, media mensile euro 68) ed il rimborso di finanziamento di euro
106 mensili.
pagina 16 di 18 Vive in locazione con la madre invalida (percettrice di pensione) e la SO disoccupa e da poco madre di un bambino;
egli allega che il canone di euro 600 è da lui integralmente pagato;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1655.
La resistente è inabile al lavoro al 60%, lavora con reddito mensile di euro 500; viveva con il compagno
(percettore di reddito allegato di euro 900), la figlia avuta da nuova unione nel 2022 ed il figlio Per_4 nato ad [...] 2025 in locazione con canone mensile di euro 350; sta per essere collocata in Comunità.
Percepisce euro 199 di assegno unico per non è noto l'importo percepito per Per_2 Per_4
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua è di euro
200.
Ora, come è noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411; Cass. Civ., 20.1.2012, n. 785;
Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ., 28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ.,
10.11.2011, n. 367).
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze delle minori ed i loro rapporti con entrambi i genitori, vista la disponibilità comunque manifestata dalla resistente, viene stabilito in dispositivo quanto ella verserà al ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, con decorrenza dalla presente pronuncia.
L'intero importo dell'assegno unico verrà percepito dal ricorrente, in continuità con la situazione attuale.
I rapporti tra le parti e l'accoglimento parziale delle domande comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2976/2024 ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 14.3.2014 a Vimodrone (atto n. 5, Parte I registro atti di matrimonio del
Comune di Vimodrone);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898;
pagina 17 di 18 3. e RI in via esclusiva al padre che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di Persona_7 maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con obbligo di informare la madre in ordine alle determinazioni assunte;
4. colloca le minori presso il padre;
5. dispone che salvi migliori accordi da assumere tra le parti nell'interesse delle figlie, la resistente possa chiamare o videochiamare quotidianamente le figlie e vederle e tenerle con sé sul territorio di LO
Monzese, o limitrofi, sino a sette giorni ogni mese, dandone preavviso al padre di almeno sette giorni;
6. Pone a carico della resistente con decorrenza ottobre 2025 l'importo di euro 100,00, da versarsi al ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025. Pone inoltre a carico del ricorrente il 100% delle spese scolastiche, mediche e sportive delle figlie individuate secondo il Protocollo di Monza;
7. dispone che il ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per le figlie;
8. compensa tra le parti le spese di lite;
9. si comunichi anche ai servizi sociali competenti per il territorio di LO Monzese e Messina per opportuna conoscenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Presidente
ME AS
Il Giudice est.
LA NO
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ME AS Presidente dott. LA NO Giudice rel. dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2976/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato RI Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Missori
n. 14, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avvocato Ester Isaja ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via dei Mille n.243, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2025 per il ricorrente:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Vimodrone in data 14.03.2014 e trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 5 parte 1 anno 2014 ;
2. Le figlie minori verranno affidate in via superesclusiva al sig. , con collocamento presso la Parte_1 residenza del padre, anche ai fini anagrafici;
3. Regolamentare il diritto di visita delle minori con la madre, secondo le disposizioni già statuite dal
Tribunale intestato al punto 2 dell'ordinanza del 10 giugno 2025;
4. Disporre che il signor percepisca per intero l'assegno unico;
Parte_1
5. Nessun assegno divorzile dovrà essere disposto a favore della signora;
CP_1
6. Disporre a carico della signora un contributo al mantenimento delle figlie di Euro 200,00 da CP_1 versarsi il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario. La suddetta somma sarà soggetta a rivalutazione
Istat;
7. Disporre a carico della signora un contributo alle spese straordinarie al 50% così come stabilito CP_1 dal Protocollo di Monza.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ogni ulteriore istanza, argomentazione e deduzione istruttoria riservata.
Si chiede la nomina dei Servizi Sociali territorialmente competenti che accertino le capacità genitoriali della signora . CP_1 per la resistente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
-rigettare la domanda di affido superesclusivo formulata dal ricorrente , che non tiene in alcun Parte_1 conto l'interesse superiore delle due figlie minori;
-confermare l'affido condiviso, favorendo un regime di frequentazione più ampio e funzionale al rapporto madre-figlie e alle esigenze delle due figlie adolescenti fortemente bisognose, nella loro crescita personale, della vicinanza della madre;
-confermare il mantenimento delle minori a carico del mantenendo altresì la contribuzione a Parte_1 carico della IG.ra , atteso che quest'ultima non lavora ma desidera ugualmente contribuire al CP_1 mantenimento delle figlie;
-accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
-rigettare ogni istanza ex adverso formulata. pagina 2 di 18 Con ogni ulteriore provvedimento che il Tribunale riterrà equo e conforme all'interesse delle minori.
pagina 3 di 18 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
14.3.2014 con;
che dalla unione nascevano e RI, rispettivamente in data Controparte_1 Per_1
13.05.2011 e 18.07.2013; di aver promosso ricorso per separazione, conclusosi con sentenza n. 76/2021, resa sulle seguenti condizioni congiunte: affido condiviso, collocamento delle minori presso il padre;
regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre – temporaneamente ospite della nonna materna a Messina -; che il padre avrebbe provveduto al mantenimento ordinario e straordinario delle minori e versato alla madre a titolo di contributo al suo mantenimento l'importo mensile di euro 200; esponeva che la resistente soffriva di gravi disturbi comportamentali ed aveva cercato anche di togliersi la vita;
che ella era stata sottoposta anche a TSO;
che dopo la separazione la resistente aveva intrapreso nuova relazione, dalla quale era nata la minore che e RI vedevano la madre ogni anno nel mese Per_2 Per_1 di giugno, in Sicilia, poiché ella non aveva più fatto rientro in Lombardia;
che RI presentava un'invalidità al 100% riconosciuta dall'INPS e percepiva una pensione di Euro 345,00; di lavorare con reddito di euro 2000 e di vivere ospite della di lui madre;
concludeva domandando l'affido esclusivo rafforzato, con collocamento presso di sé, regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre, e che fosse posto a carico di quest'ultima un contributo al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 200, oltre al 50% delle spese straordinarie, con esclusione dall'obbligo di versare un contributo a suo favore;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico per le figlie.
Si costituiva la resistente, la quale eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso;
di essere stata resa edotta del procedimento a seguito della convocazione da parte degli assistenti sociali;
esponeva di essersi dovuta allontanare dalla ex casa coniugale in sede di separazione, in quanto l'allora locatore aveva intimato al nucleo di allontanarsi a causa della morosità nel pagamento dei canoni;
di voler avere le figlie presso di sé; di avere contatti con le figlie anche più volte al giorno;
che il ricorrente non le versava il contributo al mantenimento;
concludeva domandando la remissione nei termini per la costituzione, la conversione del rito in ordinario, il rigetto della domanda di affido esclusivo rafforzato, il versamento degli arretrati del contributo al mantenimento;
il collocamento delle figlie presso di sé.
Alla udienza del 17.10.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: il ricorrente: vivo a LO Monzese, in locazione, con mia mamma, mia SO e le mie figlie;
il canone di locazione è di euro 600, lo pago io;
mia mamma è invalida, prende una pensione di 330 euro mensili;
mia SO è disoccupata ed è incinta;
prima faceva dei lavori saltuari come commessa. Io lavoro presso ATM come meccanico, con retribuzione mensile di 2100 euro mensili, oltre 13ma. prendo l'assegno unico di euro 560 euro mensili, lo prendo tutto io. Le bambine stanno benissimo, fanno la prima e la terza media, a scuola vanno molto bene. In passato ho avuto un precedente penale per spaccio di sostanze stupefacenti, molti anni fa, sono stato qualche mese in carcere e poi ho fatto un anno di domiciliari.
pagina 4 di 18 la resistente: vivo a Messina, in locazione con canone mensile di euro 350; ho un compagno che vive con me, e una bambina, di due anni. Lavoro presso una casa privata, con reddito di euro 500 mensili;
il mio compagno è verniciatore, con reddito mensile di 900 euro. Prendo l'assegno unico per mia figlia minore, di 199 euro mensili. Sento le mie figlie tutti i giorni, sono venute da me a giugno, e sono state molto bene. Non prendo più alcun farmaco da tre anni. Ho fatto dei colloqui con i servizi sociali di Messina, con la dott.ssa , ho avuto due colloqui e una visita domiciliare, ad un colloquio erano presenti anche Per_3 il mio compagno e nostra figlia. Ho dovuto andare via da LO perché ha dato disdetta dalla abitazione. Io sono Parte_1 sempre stata una mamma presente, ma non avevo più un posto dove andare.
Il Giudice rigettava le eccezioni preliminari, disponeva la produzione in giudizio della sentenza di separazione munita di attestazione di passaggio in giudicato;
ex articolo 473bis.22 c.p.c. esonerava il ricorrente dal versare un contributo al mantenimento della resistente a far data da aprile 2024; disponeva che la resistente potesse videochiamare quotidianamente le figlie e vederle e tenerle con sé ogni anno dalla fine della scuola al 30 giugno presso la sua abitazione a Messina;
poneva a carico della resistente un contributo al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 100, e a carico del ricorrente il 100% delle spese straordinarie;
disponeva che potesse percepire il 100% dell'assegno unico per le figlie;
Parte_1 confermava nel resto le condizioni di separazione;
incaricava i servizi sociali competenti per i territori di
LO Monzese e Messina– ciascuno per le proprie competenze e coordinandosi tra di loro – di monitorare il nucleo familiare, con particolare riferimento alla condizione personale, sanitaria, scolastica dei minori, alla condizione personale, sanitaria delle parti, ai rapporti tra i minori e ciascuno dei genitori, e ciò mediante colloqui con le parti, i minori, soggetti terzi (istituzioni scolastiche, ascendenti, nuovi compagni delle parti…) e visite domiciliari;
di effettuare valutazione psicodiagnostica e della capacità genitoriale delle parti.
Alla udienza del 27.5.2025 il legale del ricorrente evidenzia che la relazione dei servizi sociali è chiara, l'affido deve essere esclusivo al padre, come emerge dalle relazioni dei servizi sociali;
quello che viene rilevato è che sono prossime le vacanze estive e le ragazzine non vogliono scendere presso la madre, anche per quanto è successo ai danni di hanno anche degli Per_2 impegni con l'oratorio cui tengono molto. La più piccola deve fare anche le vaccinazioni il 18 giugno, la madre non sta prendendo farmaci, ha una gravidanza a rischio. Insiste nelle richieste come articolate, le ragazze continuano il loro percorso, e
oggi deve andare ai servizi sociali, serve una regolamentazione dei diritti di visita con la mamma non così ampia, un Parte_1 mese è troppo. L'affido esclusivo rafforzato non vuole essere punitivo, ma la distanza tra i genitori inibisce a volte di acquisire la firma della madre. Chiede espulsione della memoria irrituale del 6 maggio di controparte. Si riporta alle sue domande.
Il legale della resistente insiste nelle richieste di cui agli scritti difensivi, precisando che la signora sta pagando con regolarità il contributo al mantenimento delle figlie, non si oppone al divorzio, ma contesta la richiesta di affido esclusivo rafforzato e insiste perché venga confermato il condiviso.
Alla successiva udienza del 27.5.2025 parte ricorrente insisteva nella domanda di affido esclusivo rafforzato, anche stante il rifiuto delle minori di recarsi dalla madre;
parte resistente si opponeva alla pagina 5 di 18 richiesta;
il Giudice fissava nuova udienza disponendo l'ascolto delle minori in ordine alla loro condizione personale ed ai rapporti con i membri dei nuclei familiari sia materno che paterno.
- All'udienza del 10.6.2025 le minori rispettivamente dichiaravano:
Sono felice di essere qui così sistemiamo questa situazione. Ho finito la scuola venerdì. Questa estate faccio il centro Per_1 estivo fino all'11 luglio. Ho finito la terza media e devo fare gli esami, questa settimana. L'anno prossimo farò il liceo musicale, suono il flauto traverso. Poi imparerò a suonare il piano, mi hanno assegnato questo secondo strumento e sono contenta. Dopo aver fatto il centro estivo andrò in campeggio con l'oratorio, una settimana. Io non voglio andare questa estate con la mamma, ho altre idee, come ad esempio stare a casa e rilassarmi e andare in campeggio. Ho iniziato ieri il centro estivo.
Non voglio andare giù, voglio rimanere qua per stare con i miei amici. Con mia mamma siamo chiusi in casa, ci porta poco al mare. Poi in caso partiremmo con il papà, stiamo organizzando. Dovremmo andare le settimane centrali di agosto. Ieri ho sentito la mamma e mi ha chiesto cosa stessi facendo. Io le ho detto che ho iniziato il centro estivo e che l'avrei finito l'11 luglio.
Le ho detto che non è sicuro che vada da lei. Io preferirei che lei venisse qui o che comunque organizzasse una vacanza e ci portasse. Giù non è tanto bello. Vorrei che la mamma venisse qui a vivere, mi pesa andare li. Mi manca la figura materna, ma tanto non lei come persona. ha 3 anni. L'anno scorso sono andata in Sicilia e non mi piaceva come si comportava Per_2 mia mamma con lei. Si arrabbiava e le urlava addosso per cose inutili. È piccola e alcune cose non le può capire. Capisco che la debba educare, ma ci sono modi e modi. Quella scena mi ha fatto stare male, ho pianto io per mia SO. Non sono tanto contenta che stia li. Adesso deve arrivare l'altro fratellino, Mi farebbe piacere andare per la nascita di mio Per_2 Per_4 fratello, che è ad agosto, ma non per restare giù e non per un mese e mezzo. Mia mamma pensa che io vada li a vivere dice che questa guerra l'ha già vinta. Ho un fidanzato adesso, da tre mesi. Stiamo tanto tempo insieme. Mia mamma dice che se lui mi ama veramente verrebbe a vivere con me in Sicilia. Ma è molto complicato. Ma in ogni caso non ce la farei a trasferirmi in
Sicilia. Il compagno di mia mamma è una persona tranquilla, è gentile con me, mia SO e con È un bravo Per_2 genitore. Specifico che mia mamma ha cercato di manipolarmi un po' per questo incontro, ma mi ha detto cose non vere, io mi ricordo come andavano le cose quando vivevamo tutti insieme e non è come dice lei.
Il Giudice dava atto che è serena e molto ferma nella esposizione. Per_1
RI: ho finito la prima media. Farò l'oratorio estivo. Andrò in campeggio, dal 28 giugno al 5 luglio, in montagna.
L'oratorio estivo dura 5 settimane. Stiamo organizzando le vacanze con il papà in Toscana, ad agosto. Io non voglio andare a
Messina. In generale non voglio scendere dalla mamma. A volte la mamma urla, anche con mia SO. Ci trattava male.
Picchiava anche il cane. Vorrei che lei abitasse qui vicino a noi, perché comunque mi manca. Ma non voglio andare a vivere li
e non voglio scendere. Mi piacerebbe che lei salisse per trovarci. Non voglio stare senza il papà e la nonna e se la incontriamo qui e succede qualcosa, il papà può venire a prenderci, se litighiamo con la mamma per esempio. Quando mia mamma trattava male lei veniva da noi a piangere. Per_2
Il Giudice dava atto che RI è serena e ferma nella esposizione.
- All'esito, il Giudice sospendeva le modalità di esercizio del diritto di visita in essere, disponendo che la madre potesse vedere e tenere con sé le minori sul territorio di LO Monzese o Comuni limitrofi sette pagina 6 di 18 giorni al mese, dandone preavviso al padre di almeno sette giorni;
disponeva prosecuzione del Part monitoraggio dei servizi sociali competenti, invitando la resistente ad accedere a;
ordinava alle parti ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio degli estratti di conto correnti degli ultimi 3 anni e fissava udienza ex art. 473bis.28 c.p.c.
Alla udienza ex art. 473bis.28 c.p.c. del 21.10.2025 il legale del ricorrente si riporta ai propri atti ed anche alle ultime relazioni dei servizi sociali, le ragazze stanno molto bene e stanno effettuando percorso di sostegno, RI ha ripreso la frequenza al CAG e ha iniziato il liceo. La situazione della signora purtroppo è degenerata e si è lasciata con il Per_1 compagno che però è presente dal punto di vista economico, i minori sono affidati all'Ente, la signora sembra compensata dalla terapia, ha chiesto di entrare in un centro ed è fragile dal punto di vista psichiatrico. riferisce che la mamma i si sta Parte_1 sentendo di meno con le minori. Chiede l'affido esclusivo, non con intento punitivo, ma anche per la distanza geografica con la madre, e si riporta alle sue domande. Nelle relazioni si dice che la signora ha interrotto la relazione con il compagno e si dice che la signora è fragile dal punto di vista psichico, le ragazze hanno da poco detto che non vogliono scendere a Messina, la signora vorrebbe salire a novembre, ma anche a ottobre ha detto che sarebbe venuta e poi non si è presentata, lasciando le figlie nell'incertezza. La bigenitorialità chiede esercizio congiunto ed allo stato non è possibile.
Il legale della resistente precisa che la situazione della signora e il collocamento comunitario non attengono al profilo genitoriale, ma sono una richiesta proprio della signora per via delle minacce ricevute dai vicini di casa, la signora aveva paura
a stare in casa con i figli, non si è separata dal compagno, stanno insieme dopo un momento in cui si erano allontanati, lei ha chiesto di andare in Comunità per via delle minacce. Le relazioni non sono aggiornate agli ultimi accadimenti. Si riporta ai suoi atti ed alle sue domande, facendo presente che il collocamento delle minori presso di sé non è attualmente praticabile, ma chiede l'affido condiviso e non l'esclusivo per il quale non ci sono i presupposti ed è lesivo della bigenitorialità. La signora vuole mantenere le figlie nella misura già disposta. Ha già fatto i biglietti a novembre per poter andare a trovare le figlie. Chiede ampio regime di frequentazione con le figlie magari anche a Messina, perché le ragazze possano trovare i parenti con cui è giusto che le ragazze abbiano un rapporto. le ragazze hanno chiesto di poter stare in Lombardia e la mamma non insiste per averle a Messina, ma è normale che la madre voglia vederle, non è vero che la signora voleva salire a ottobre, invece i biglietti per novembre sono stati effettivamente comprati, ci voleva del tempo per riprendersi da tutti gli accadimenti, compreso il parto.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione svoltasi con la modalità della trattazione scritta, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. pagina 7 di 18 - le minori (13.5.2011) e RI (18.7.2013) vengono affidate in via esclusiva al padre, che effettuerà Per_1 in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con obbligo di informare la madre in ordine alle determinazioni assunte.
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, il nucleo è stato monitorato dai servizi sociali competenti per territorio ed è stato disposto l'ascolto delle minori.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di LO Monzese depositata in data 14.10.24 emerge che lo scrivente Servizio Sociale aveva già effettuato inchiesta psico-sociale sul nucleo familiare a seguito di incarico della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ed attivato un percorso di presa in carico del nucleo su disposizione di Pt_3
[...
del 02/07/20220 (“regolamentare le visite tra madre e figlie, effettuare una valutazione delle capacità genitoriali e disporre ogni opportuno intervento di sostegno all'intero nucleo familiare.) Cont
era stata presa in carico dal di LO M.se nel febbraio 2019. Precedentemente, dal dicembre 2015 al CP_1 gennaio 2016, era stata in carico presso il CSM (Centro di Salute Mentale) di Cossato (ASST di Biella); nel maggio 2017 era stata ricoverata presso SPDC di AN (BI) per “un episodio maniacale singolo grave con comportamento psicotico”; dopo la dimissione dal reparto psichiatrico era proseguita la cura presso il CSM di Cossato per “Disturbo bipolare di tipo I”.
All'epoca della separazione, le parti si erano accordate per il trasferimento di padre e figlie presso la nonna paterna, proprio in ragione della condizione sanitaria di . CP_1
Dalla relazione redatta nel 2020 dai servizi sociali emerge che la coppia era già stata seguita dai Servizi sociali di Cossato (provincia di Biella e luogo di precedente residenza) nell'ambito di un procedimento di separazione, nel corso del quale la resistente era stata collocata in comunità per donne maltrattate;
il nucleo si era poi ricomposto.
Agli operatori, nel 2020, affermava di non riuscire più a fronteggiare la moglie, che lo inondava Parte_1 di richieste di tempo ed attenzioni per motivi a suo dire futili, non si conteneva verbalmente, lo accusava falsamente di violenze e in più occasioni aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Dal canto suo, rimandava enorme frustrazione per non sentirsi apprezzata dal marito;
conveniva CP_1 con l'opportunità che le figlie fossero collocate presso il padre, per consentire un lavoro su sé stessa, la Cont propria autonomia abitativa e lavorativa, ed un aggancio continuativo al pagina 8 di 18 La situazione ha conosciuto un'importante criticità in concomitanza con un tentativo autolesionistico della resistente;
in tale occasione il ricorrente ha riferito grande preoccupazione, e che la moglie avrebbe anche buttato dalla finestra in passato due gatti.
La situazione si è poi pian piano normalizzata, e la resistente ha potuto narrare agli operatori la propria difficile storia personale (padre violento e cocainomane, genitori separati, scarsi contatti con la famiglia di origine); ella è stata presa in carico in modo regolare dal CPS e a suo favore è stata riconosciuta invalidità del 60%, che le ha consentito di iscriversi al collocamento obbligatorio per disabili.
Successivamente, la resistente si è trasferita a Messina ed ha dichiarato di aver interrotto il percorso presso il Sert e la terapia farmacologica.
Con riferimento a , egli ha un precedente penale di spaccio di cannabinoidi nel 2010. Parte_1
La valutazione delle capacità genitoriali effettuata da nel 2021 ha evidenziato un funzionamento Parte_1 personologico tendente alla concretezza, senza grande capacità di introspezione;
non ha evidenziato difficoltà nella gestione delle figlie, che egli ha saputo descrivere in modo accurato ed attento alle loro caratteristiche personologiche. Il punteggio al test Psi ha escluso fattori di stress correlati alla gestione delle minori.
Dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali 2024 di LO Monzese emerge che lavora Parte_1 regolarmente dall'ottobre 2023 presso un'azienda che si occupa di riparazione di autobus per l'ATM, effettuando tre turni di lavoro (dalle 5.00 alle 13.00; dalle 13.00 alle 20.00; dalle 8.00 alle 17.00). Precedentemente, per circa otto anni ha lavorato presso un'azienda di Milano in qualità di tecnico riparatore, occupandosi della manutenzione di macchinari per
l'edilizia, successivamente ha svolto il medesimo lavoro a Peschiera del Garda per circa undici mesi. L'uomo ha precisato che,
a fronte della distanza, restava a dormire sul posto di lavoro, rientrando a casa il venerdì sera e ripartendo il lunedì mattina.
Il sig. ha aggiunto di aver deciso di lasciare tale impegno lavorativo per poter tornare ad occuparsi della quotidianità Parte_1 delle figlie che, a suo dire, sentivano la mancanza della figura paterna.
Il nucleo familiare vive in una villetta, in locazione, vicino ad un fratello di . Parte_1
La SO del ricorrente è in attesa di un bambino dall'ex compagno, che non intende riconoscerlo;
la donna ha tentato di togliersi la vita. Interrogato su tale aspetto, il ricorrente dimostra di non problematizzarlo;
ha riferito di uno stretto legame con i fratelli e la di lui madre, e che i famigliari lo supportano nella gestione delle minori.
Ha riferito altresì che le figlie si recano nel mese di giugno di ogni anno dalla madre in Sicilia, ma talvolta riferiscono fatica nella permanenza, a causa dei litigi tra la madre ed il nuovo compagno, o degli sbalzi di umore di . videochiamerebbe quasi quotidianamente le figlie, ed alle chiamate CP_1 CP_1 parteciperebbe anche la figlia di due anni nata da nuova unione. Per_2
Agli operatori dei servizi le minori hanno riferito le proprie esperienze scolastiche ed extrascolastiche
( vorrebbe frequentare una scuola ad indirizzo musicale, entrambe svolgono attività sportiva), hanno Per_1 pagina 9 di 18 confermato in modo emozionato le difficoltà riscontrate nella frequentazione con la madre, dicendosi anche preoccupate per la sorellina Per_2
Gli insegnanti di scuola non hanno rilevato alcun problema né didattico, né relazionale per mentre Per_1 hanno evidenziato poco investimento nello studio e la tendenza a legare con coetanee problematiche per
RI; gli operatori concludono evidenziando la necessità di effettuare più approfondita valutazione della resistente e del suo contesto di vita, prima di ogni determinazione in ordine a tempi e modi di permanenza presso la madre delle minori.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Messina depositate in data 7.4.2025 e in data 26.5.2025 emerge che ha collaborato con gli operatori, pur non comprendendo le ragioni sottese alla CP_1 richiesta di affido delle minori al ricorrente;
ella allega la sussistenza di elementi di pregiudizio afferenti i precedenti penali di;
allega di avere diagnosi di disturbo Bipolare I in quanto vittima degli agiti Parte_1 violenti del marito;
ella allega che il marito non è mai stato violento con le figlie e di non avere attualmente necessità di supporto presso CSM;
si rende disponibile a percorso ove ritenuto necessario;
espone di essere incinta, di non percepire più assegno di inclusione, mentre il compagno lavora come verniciatore.
Sul territorio pare non esserci una rete familiare di riferimento per la resistente (ella non ha rapporti con il padre, ha ripreso solo recentemente quelli con la madre;
la SO minore vive a Messina); gli operatori rilevano la presenza di affettività verso le figlie, ma anche di fragilità personologiche che non rendono opportuno il collocamento delle minori presso di lei e che inducono la necessità per di percorso CP_1
Part di supporto presso .
Nella primavera 2025 ella viveva con il compagno, impiegato con reddito mensile di euro 900; ella Per_5 lavorava in precedenza con reddito mensile di euro 600; a dire degli operatori, l'abitazione non era adeguata ad ospitare, oltre al nucleo familiare della resistente (compagno, figlia e prossimo nascituro) anche Per_2 due preadolescenti.
I servizi sociali di Messina hanno segnalato la situazione del nucleo alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Messina.
Dalla valutazione psicodiagnostica di emerge che egli è persona concreta, con sufficienti capacità Parte_1 riflessive, sebbene poco incline all'introspezione; ha affermato che le minori sono più serene da quando vivono con lui;
che è importante mantenere il legame con la madre, a condizione che il nucleo familiare della donna venga preso in carico;
egli è in grado di descrivere bene e differenziare le figlie anche rispetto al loro atteggiamento verso la madre ( più consapevole delle problematiche psicologiche della donna, Per_1
RI ne sente maggiormente la mancanza e fatica ad accettarne le fragilità).
La valutazione esclude la sussistenza di elementi psicopatologici;
emerge la sua capacità di concentrarsi sia sugli elementi emotivi che su quelli razionali nel rapporto con le figlie.
pagina 10 di 18 Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di LO Monzese depositata in data 15.5.2025 emerge la presenza attenta e affettiva del sig. nella quotidianità delle figlie. L'uomo ha continuato a mantenere un costante Parte_1 rapporto con le scuole, ha supportato le minori nella regolare frequenza scolastica e nella scelta e mantenimento di un'attività sportiva. Per quanto riguarda , ha riferito che la minore è stata accolta, per il nuovo anno scolastico, presso il Liceo Per_1
CA CA di Milano, superando la selezione prevista per frequentare l'indirizzo musicale. Prosegue, infatti, l'interesse e
l'investimento della minore nel campo musicale così come in generale nella scuola, dove il suo rendimento nelle diverse materie si conferma molto positivo.
Per quanto riguarda RI, il sig. ha riferito che l'andamento scolastico è più faticoso ed ha chiesto la possibilità di Parte_1 inserire la figlia presso il Centro diurno del territorio per un aiuto nei compiti. Il sig. ha reso spontaneamente alcune Parte_1 personali riflessioni sulla situazione di RI che ritiene sia maggiormente sofferente, rispetto alla SO, per la mancanza della madre (…) Il sig. si è detto consapevole che a RI manca tanto la madre (“Mi rendo conto che è una cosa Parte_1 grossa non avere la mamma”) e che la notizia della nuova gravidanza l'avrebbe “scombussolata, perché è gelosa”. L'uomo si è detto altrettanto consapevole che la sig.ra non sarebbe in grado di occuparsi delle figlie a fronte delle personali CP_1 fragilità, aggiungendo che un eventuale trasferimento della signora col suo nuovo nucleo familiare in un territorio più vicino a
LO M.se potrebbe rappresentare una possibilità di maggiore frequentazione tra madre e figlie.
Nel corso del colloquio con le minori, tenuto conto di quanto evidenziato dal sig. relativamente alle fatiche della figlia Parte_1
RI, si è dato maggiore spazio all' ascolto alla stessa. RI è riuscita ad esplicitare, visibilmente emozionata, di sentire la mancanza della mamma, riferendo un episodio di qualche mese fa, quando le avrebbe chiesto di potersi trasferire da lei perché arrabbiata col padre che l'aveva rimproverata per alcune note in matematica. In riferimento alle difficoltà in ambito scolastico, ha esplicitato di sentirsi poco compresa da alcuni docenti che le rimprovererebbero di non applicarsi a sufficienza nello studio, pur avendo potenzialità. La minore ha accolto favorevolmente la proposta di frequenza del Centro di Aggregazione convenzionato con questo Ente comunale, per un aiuto nell'esecuzione dei compiti ed anche per attività ludico-ricreative. Si precisa che già in passato RI aveva conosciuto il suddetto Centro a seguito della sua partecipazione ad alcune attività laboratoriali (…) L'incontro di rete con la scuola di RI ha consentito di condividere la necessità di un maggiore investimento dei docenti sulla minore, a partire dal considerare i vissuti espressi dalla stessa rispetto al contesto scolastico. In considerazione dell'avvio della frequenza al CAG, si è condivisa con i docenti l'opportunità di costruire un rapporto di collaborazione tra i due contesti frequentati dalla minore. Si è ritenuto opportuno, ricondividere con il sig. Parte_1
l'indicazione di un supporto psicologico alle figlie per aiutarle a rielaborare la complessa storia familiare e i vissuti derivanti dalla relazione con la madre. L'uomo ha riferito che avrebbe colto l'occasione del percorso in Consultorio (per gli approfondimenti disposti da Codesta A.G.) per portare tale richiesta.(…) In conclusione, questo servizio Sociale evidenzia nuovamente che il collocamento delle minori presso il padre, di fatto in atto dal settembre 2019, ha garantito ad oggi una risposta adeguata ai bisogni evolutivi delle stesse e conferma la valutazione, già espressa nella precedente relazione, circa la necessità che la regolamentazione di periodi di accoglienza delle minori presso la propria madre non possa prescindere dalla presa in carico della sig.ra e del suo nuovo nucleo familiare a cura dei Servizi del suo territorio. Ciò a fronte delle CP_1 pagina 11 di 18 significative fragilità della donna e della necessità di approfondire le dinamiche relazionali nel suo nuovo contesto familiare al fine di garantire un'accoglienza tutelante delle minori da parte della madre nei periodi di sua competenza.
Alla udienza del 10.6.2025 sono state ascoltate le minori, le quali hanno dichiarato:
Sono felice di essere qui così sistemiamo questa situazione. Ho finito la scuola venerdì. Questa estate faccio il centro Per_1 estivo fino all'11 luglio. Ho finito la terza media e devo fare gli esami, questa settimana. L'anno prossimo farò il liceo musicale, suono il flauto traverso. Poi imparerò a suonare il piano, mi hanno assegnato questo secondo strumento e sono contenta. Dopo aver fatto il centro estivo andrò in campeggio con l'oratorio, una settimana. Io non voglio andare questa estate con la mamma, ho altre idee, come ad esempio stare a casa e rilassarmi e andare in campeggio. Ho iniziato ieri il centro estivo.
Non voglio andare giù, voglio rimanere qua per stare con i miei amici. Con mia mamma siamo chiusi in casa, ci porta poco al mare. Poi in caso partiremmo con il papà, stiamo organizzando. Dovremmo andare le settimane centrali di agosto. Ieri ho sentito la mamma e mi ha chiesto cosa stessi facendo. Io le ho detto che ho iniziato il centro estivo e che l'avrei finito l'11 luglio.
Le ho detto che non è sicuro che vada da lei. Io preferirei che lei venisse qui o che comunque organizzasse una vacanza e ci portasse. Giù non è tanto bello. Vorrei che la mamma venisse qui a vivere, mi pesa andare li. Mi manca la figura materna, ma tanto non lei come persona. ha 3 anni. L'anno scorso sono andata in Sicilia e non mi piaceva come si comportava Per_2 mia mamma con lei. Si arrabbiava e le urlava addosso per cose inutili. È piccola e alcune cose non le può capire. Capisco che la debba educare, ma ci sono modi e modi. Quella scena mi ha fatto stare male, ho pianto io per mia SO. Non sono tanto contenta che stia li. Adesso deve arrivare l'altro fratellino, Mi farebbe piacere andare per la nascita di mio Per_2 Per_4 fratello, che è ad agosto, ma non per restare giù e non per un mese e mezzo. Mia mamma pensa che io vada li a vivere dice che questa guerra l'ha già vinta. Ho un fidanzato adesso, da tre mesi. Stiamo tanto tempo insieme. Mia mamma dice che se lui mi ama veramente verrebbe a vivere con me in Sicilia. Ma è molto complicato. Ma in ogni caso non ce la farei a trasferirmi in
Sicilia. Il compagno di mia mamma è una persona tranquilla, è gentile con me, mia SO e con È un bravo Per_2 genitore. Specifico che mia mamma ha cercato di manipolarmi un po' per questo incontro, ma mi ha detto cose non vere, io mi ricordo come andavano le cose quando vivevamo tutti insieme e non è come dice lei.
Il Giudice ha data atto che è serena e molto ferma nella esposizione. Per_1
RI: ho finito la prima media. Farò l'oratorio estivo. Andrò in campeggio, dal 28 giugno al 5 luglio, in montagna.
L'oratorio estivo dura 5 settimane. Stiamo organizzando le vacanze con il papà in Toscana, ad agosto. Io non voglio andare a
Messina. In generale non voglio scendere dalla mamma. A volte la mamma urla, anche con mia SO. Ci trattava male.
Picchiava anche il cane. Vorrei che lei abitasse qui vicino a noi, perché comunque mi manca. Ma non voglio andare a vivere li
e non voglio scendere. Mi piacerebbe che lei salisse per trovarci. Non voglio stare senza il papà e la nonna e se la incontriamo qui e succede qualcosa, il papà può venire a prenderci, se litighiamo con la mamma per esempio. Quando mia mamma trattava male lei veniva da noi a piangere. Per_2
Il Giudice ha data atto che RI è serena e ferma nella esposizione.
All'esito, il Giudice ha sospeso le visite delle minori in Sicilia e disposto che la madre possa vederle recandosi in Lombardia per periodi di sette giorni al mese. pagina 12 di 18 Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Messina depositata in data 28.8.2025 emerge che
, nonostante la stagione estiva e il suo stato di gravidanza avanzato, si è recata al CSM con piena disponibilità. CP_1
Rispetto a questo la signora è stata presa in carico il 30/06 u.s. la signora ha effettuato il primo incontro, durante il quale si
è dimostrata tranquilla, collaborativa, con una certa labilità emotiva legata alle vicende passate.
Dalla visita domiciliare, gli spazi abitativi sono risultati adeguati ad ospitare i quattro membri del nucleo e i due minori sono apparsi ben accuditi dalla madre;
gli operatori evidenziano che appare in Per_5 Per_5 grado di arginare i complessi vissuti emotivi della resistente.
Dal canto suo, , nonostante le difficoltà economiche, non fa mancare nulla ai figli, e contribuisce CP_1 anche al mantenimento di e RI. Per_1
La minore è ben seguita, sia nell'inserimento al nido, che dal punto di vista pediatrico. Per_2
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di LO Monzese depositata in data 12.9.2025 emerge che RI ha iniziato a frequentare il CAG dal 6.5.2025 per quanto riguarda il percorso di RI al CAG, nel corso di un incontro di rete con le educatrici del Centro, nel mese di giugno u.s., è stato riferito che la minore si è ben inserita nel gruppo preadolescenti, riuscendo a instaurare significative relazioni sia con i coetanei che con gli adulti.
È stato proposto un ampliamento della frequenza da due a tre pomeriggi la settimana.
Le minori hanno poi riferito positivamente agli operatori delle vacanze 2025, che hanno trascorso con l'oratorio, al Centro estivo, e con il padre, la nonna ed il cuginetto . Per_6
Per quanto concerne il rapporto con la madre, le minori hanno riferito di aver mantenuto i contatti in videochiamata mediamente ogni 2-3 giorni. Hanno, inoltre, detto di aver saputo dalla stessa della nascita del fratellino, avvenuta Per_4 nel mese di agosto u.s.
Si è condivisa con le minori l'opportunità di intraprendere il percorso psicologico presso il Consultorio Familiare, riscontrando una loro disponibilità positiva. A riguardo, il sig. ha confermato la sua adesione a tale sostegno per le figlie, Parte_1 ritenendolo utile soprattutto per RI descritta come più chiusa e insicura rispetto alla SO.
In conclusione, per quanto concerne la situazione personale del sig. , la qualità della relazione con le minori e la Parte_1 condizione complessiva del nucleo familiare, si conferma quanto già emerso nelle precedenti relazioni circa la presenza costante, attenta e affettiva del padre nella quotidianità delle figlie, all'interno di un contesto familiare che risulta complessivamente adeguato a soddisfare i bisogni evolutivi ed emotivi delle minori.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Messina pervenuta il 17.10.2025 emerge che in data 18.8.2025 è nato secondogenito della coppia – che la situazione del Per_4 CP_1 Per_5 nucleo si è aggravata, perché ha riferito di essere stata minacciata di morte da parte di alcuni CP_1 vicini ed ha chiesto ospitalità alla famiglia di origine, che ha accolto figlia e nipoti solo per le ore diurne;
ella avrebbe anche interrotto la convivenza con il compagno;
i servizi sociali hanno dunque segnalato la situazione del nucleo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (che aveva precedentemente archiviato la prima segnalazione sul nucleo), la quale ha quindi provveduto all'affido pagina 13 di 18 all'ente dei minori ed al collocamento comunitario della donna e dei figli;
dal colloquio con il CSM emerge che lo ha frequentato regolarmente, assumendo terapia farmacologica, ed appare ben CP_1 compensata;
gli operatori riferiscono che i minori sono ben accuditi dalla madre. Per_5
Alla luce di tutto quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale in via condivisa presenta elementi di criticità, connessi a) alla delicata condizione sanitaria della resistente;
b) alla sua precarietà abitativa, lavorativa e familiare;
c) alla distanza geografica tra madre e figlie;
d) all'assenza di una rete familiare di supporto a : dalle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di CP_1
Messina depositate in data 7.4.2025 e in data 26.5.2025 emerge che ella non ha rapporti con il padre, ha ripreso solo recentemente quelli con la madre;
la SO minore vive a Messina;
i genitori l'hanno ospitata solo temporaneamente e nelle ore diurne, dopo le minacce di morte ricevute dai vicini e la resistente ed i figli dovranno essere collocati in Comunità.
Tutti i predetti elementi non consentono a di partecipare alle determinazioni educative necessarie CP_1 per le due figlie preadolescenti in modo tempestivo e consapevole rispetto alle loro esigenze, anche quotidiane.
Di contro, non sono emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per le minori l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre: i suoi precedenti penali sono risalenti nel tempo e non hanno ad oggi avuto alcuna rilevanza sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
La valutazione delle capacità genitoriali effettuata da nel 2021 ha evidenziato un funzionamento Parte_1 personologico tendente alla concretezza, senza grande capacità di introspezione;
egli in ogni caso non ha evidenziato difficoltà nella gestione delle figlie, che egli ha saputo descrivere in modo accurato ed attento alle loro caratteristiche personologiche. Il punteggio al test Psi ha escluso fattori di stress correlati alla gestione delle minori.
La più recente valutazione psicodiagnostica di evidenzia che egli è persona concreta, con Parte_1 sufficienti capacità riflessive, sebbene poco incline all'introspezione; ha affermato che le minori sono più serene da quando vivono con lui;
che è importante mantenere il legame con la madre, a condizione che il nucleo familiare della donna venga preso in carico;
egli è in grado di descrivere bene e differenziare le figlie anche rispetto al loro atteggiamento verso la madre ( più consapevole delle problematiche Per_1 psicologiche della donna, RI ne sente maggiormente la mancanza e fatica ad accettarne le fragilità).
La valutazione esclude la sussistenza di elementi psicopatologici;
emerge la sua capacità di concentrarsi sia sugli elementi emotivi che su quelli razionali nel rapporto con le figlie. ha un ottimo andamento didattico e un buon assetto relazionale;
ha saputo gestire in Per_1 Parte_1 modo attento le fragilità di RI, offrendo alla figlia strumenti che le hanno permesso di affrontare positivamente le stesse.
pagina 14 di 18 Alla luce di quanto precede, viene disposto l'affido esclusivo delle minori al padre che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con obbligo di informare la madre in ordine alle determinazioni assunte.
Quest'ultima previsione è espressamente finalizzata a non escludere la resistente dalla evoluzione di vita delle figlie.
-Il collocamento viene disposto presso il padre, in continuità con la situazione di fatto verificatasi a seguito della disgregazione del nucleo familiare.
-vengono confermate le attuali tempistiche e modalità di rapporto madre – minori, al fine di garantire regolarità e continuità alla relazione.
Sul punto si evidenzia che alla udienza del 10.6.2025 sono state ascoltate e RI. Per_1
La Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui Diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176, all'art. 12 impone agli Stati parti della Convenzione di garantire al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, ed evidenziando che le opinioni del minore devono essere prese in considerazione, avuto riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità.
Anche l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea firmata il 18 dicembre del 2000 a
Nizza, rubricato “Diritti del bambino”, al primo comma riconosce al minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, che dovrà essere presa in considerazione sulle questioni che lo riguardano in funzione dell'età e della maturità dello stesso.
Infine, il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 all'art. 21, rubricato “Diritto del minore ad esprimere la propria opinione”, prevede che Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto
e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
In tale quadro normativo sovranazionale, il nuovo articolo 473bis.4 c.p.c. recita: Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta' e al suo grado di maturita'.
Ora, e RI (rispettivamente di 14 e 12 anni) nel corso dell'ascolto hanno manifestato in modo Per_1 chiaro e netto la volontà di non scendere a Messina per incontrare la madre nel corso dell'estate 2025
pagina 15 di 18 (anche in quanto impegnate nel Campo estivo e nelle vacanze con l'oratorio e, quanto a anche per Per_1 poter stare con gli amici ed il fidanzato), né successivamente.
Entrambe hanno descritto come faticosa la permanenza presso la madre, secondo perché esse non Per_1 svolgerebbero alcuna attività; a dire di entrambe le minori in ogni caso perché la madre avrebbe reazioni incongrue, anche con la sorellina ed addirittura con il cane. Per_2
RI ha riferito che si sentirebbe più tranquilla ad incontrare la madre in Lombardia, in modo tale che il padre possa intervenire al sorgere di problemi.
Anche ha espresso il desiderio che sia la madre a raggiungerle. Per_1
Il racconto delle ragazze – fluente, coerente, privo di dubbi, contraddizioni, esitazioni – rende evidente che la volontà di entrambe è certamente quella di non scendere più in Sicilia per visitare la madre;
trattasi di volontà non disgiunta da una concreta progettualità di vita in Lombardia (abitativa, scolastica, relazionale) e dunque indice di maturità e ponderazione della scelta.
Tale volontà deve essere pertanto assecondata, anche in relazione all'età delle minori ed al disagio manifestato nella permanenza presso la madre.
Peraltro, i servizi sociali competenti per il territorio di Messina hanno evidenziato la necessità che la Part resistente acceda a e che il suo nucleo familiare venga supportato, anche al fine di garantire il diritto di madre e minori alla bigenitorialità con modalità tutelanti per e RI. Per_1
L'attuale condizione di precarietà familiare ed abitativa di non consente peraltro alle minori di CP_1 avere un luogo, diverso dalla comunità in cui verrà collocata la resistente con i due figli minori, in cui incontrare la madre in ipotesi di discesa in Sicilia.
Infine, come già evidenziato, non ha sul territorio Siciliano una rete familiare di appoggio, né CP_1 parenti che abbiano manifestato il desiderio di conservare i rapporti con le nipoti, con cui e RI Per_1 possano avere significative relazioni.
Alla luce di tutto quanto precede, ed al fine di garantire continuità al rapporto, secondo i desideri espressi delle minori, salvi migliori accordi da assumere tra le parti nell'interesse delle figlie, la resistente ben potrà vedere e tenere con sé le figlie sul territorio di LO Monzese, o limitrofi, sino a sette giorni ogni mese, dandone preavviso al padre di almeno sette giorni e chiamarle o videochiamarle una volta al giorno.
Quanto agli aspetti economici, il resistente è lavoratore dipendente e nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 33.564 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2233 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Percepisce euro 570 mensili di assegno unico;
sul conto corrente si registrano sporadici versamenti di denaro contante (euro 410 in sei mesi 2025, media mensile euro 68) ed il rimborso di finanziamento di euro
106 mensili.
pagina 16 di 18 Vive in locazione con la madre invalida (percettrice di pensione) e la SO disoccupa e da poco madre di un bambino;
egli allega che il canone di euro 600 è da lui integralmente pagato;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1655.
La resistente è inabile al lavoro al 60%, lavora con reddito mensile di euro 500; viveva con il compagno
(percettore di reddito allegato di euro 900), la figlia avuta da nuova unione nel 2022 ed il figlio Per_4 nato ad [...] 2025 in locazione con canone mensile di euro 350; sta per essere collocata in Comunità.
Percepisce euro 199 di assegno unico per non è noto l'importo percepito per Per_2 Per_4
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua è di euro
200.
Ora, come è noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411; Cass. Civ., 20.1.2012, n. 785;
Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ., 28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ.,
10.11.2011, n. 367).
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze delle minori ed i loro rapporti con entrambi i genitori, vista la disponibilità comunque manifestata dalla resistente, viene stabilito in dispositivo quanto ella verserà al ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, con decorrenza dalla presente pronuncia.
L'intero importo dell'assegno unico verrà percepito dal ricorrente, in continuità con la situazione attuale.
I rapporti tra le parti e l'accoglimento parziale delle domande comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2976/2024 ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 14.3.2014 a Vimodrone (atto n. 5, Parte I registro atti di matrimonio del
Comune di Vimodrone);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898;
pagina 17 di 18 3. e RI in via esclusiva al padre che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di Persona_7 maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con obbligo di informare la madre in ordine alle determinazioni assunte;
4. colloca le minori presso il padre;
5. dispone che salvi migliori accordi da assumere tra le parti nell'interesse delle figlie, la resistente possa chiamare o videochiamare quotidianamente le figlie e vederle e tenerle con sé sul territorio di LO
Monzese, o limitrofi, sino a sette giorni ogni mese, dandone preavviso al padre di almeno sette giorni;
6. Pone a carico della resistente con decorrenza ottobre 2025 l'importo di euro 100,00, da versarsi al ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025. Pone inoltre a carico del ricorrente il 100% delle spese scolastiche, mediche e sportive delle figlie individuate secondo il Protocollo di Monza;
7. dispone che il ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per le figlie;
8. compensa tra le parti le spese di lite;
9. si comunichi anche ai servizi sociali competenti per il territorio di LO Monzese e Messina per opportuna conoscenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Presidente
ME AS
Il Giudice est.
LA NO
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