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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5664/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Ronga Antonino, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
– FGVS, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente da parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la , in qualità di Controparte_1
FGVS, al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni patite in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 22/12/2017 in Sarno.
L'attore precisava quanto segue: che, in tale data, alle ore 20.30 circa, si trovava a percorrere a piedi, in compagnia della madre, via Petraro nel comune di Sarno, in direzione località Foce, quando, giunto nei pressi del civico n. 64 veniva investito da un veicolo rimasto non identificato. L'attore precisava altresì che in seguito ed in conseguenza del sinistro, riportava lesioni personali, tali da essere prontamente soccorso e trasportato al P.O.
Martiri di Villa Malta di Sarno, dove veniva diagnosticato “Contusione dia sedi multiple;
contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso
l'occhio; frattura chiusa della clavicola;
frattura del calcagno chiusa” con applicazione del tutore alla clavicola e richiesta di consulenza ortopedica
, pur se ritualmente evocata in giudizio, rimaneva Controparte_2
contumace.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU medico legale con la nomina del dott. . Persona_1
Rassegnate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, deve in limine dichiararsi la contumacia di , la quale, Controparte_1
benché regolarmente evocata, non si costituiva nel presente giudizio.
Sempre preliminarmente deve affermarsi la proponibilità dell'avanzata domanda risarcitoria, poiché, da un lato, l'attore ha ritualmente chiesto –a mezzo p.e.c., inviandone copia alla CONSAP –all'impresa designata il risarcimento del danno, come emerge dalla documentazione presente nella produzione di parte attrice;
dall'altro, risulta esser trascorso tra la ricezione
2 della summenzionata richiesta e la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio il termine di 60 giorni prescritto dall'art. 287 D.lgs. n. 209/2005.
Tanto atteso, s'impone di scrutinare la fondatezza della proposta domanda risarcitoria.
A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno nei confronti del
[...]
, essendo dedotto in lite un sinistro Parte_2
cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare –ex art. 2697 c.c.
–che il sinistro sia stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo;
che questi sia rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (così, da ultimo, Cass. ord. n. 9873/21; Cass. n. 23710/16); che sussista un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92;
Cass. n. 8086/95; Cass. n. 10484/01).
Tale portato interpretativo è corollario della natura pubblicistica della normativa in tema di responsabilità del F.G.V.S., che è senz'altro preordinata –come si evince con nitore già dall'eloquenza dell'opzione nominalistica (“fondo di garanzia”) –ad approntare una forma di tutela agli utenti della strada nelle ipotesi in cui, per ragioni diverse, non ci sia una compagnia assicuratrice che garantisca loro il risarcimento;
sennonché, la copertura dei “rischi della collettività” ha dei costi che si riverberano sulla stessa e, pertanto, non può che imporsi al danneggiato una condotta diligente, onde evitare di addossare alla comunità le conseguenze del comportamento negligente o imprudente del privato.
Ciò posto, muovendo dalla prova della verificazione dell'evento dannoso, non può dubitarsi che l'odierno istante sia riuscito a dimostrare che lo stesso sia effettivamente occorso. A fondamento della conclusione cui si è pervenuti militano diversi elementi. In primo luogo, la verificazione
3 dell'evento dannoso per cui è disputa è stata confermata dal teste escusso, il quale ha ricostruito con coerenza intrinseca ed estrinseca la dinamica del sinistro: segnatamente, il teste oltre a confermare i capitoli Testimone_1
di prova, ha precisato: “Ho assistito all'investimento del sig. Pt_1
, in quanto mi trovavo all'ingresso del giardino di casa di un mio
[...]
parente, all'esterno del quale è avvenuto il sinistro. Riconosco il luogo dalle foto che mi vengono esibite dall'avv. Ronga e che sottoscrivo…ho visto che il signor stava camminando verso Foce sul margine sinistro Parte_1
della strada quando è sopraggiunta una Alfa Romeo nera ad elevata velocità che lo colpiva e lo lanciava in aria, facendolo cadere al suolo qualche metro più avanti…ricordo che la sig.ra , madre del Parte_3
sig. , si trovava più avanti del figlio e lo precedeva. Preciso Parte_1
che il pedone, poco prima dell'impatto si era girato verso la sua sinistra e veniva colpito dalla parte anteriore sinistra dell'auto sulla parte sinistra del corpo. Ricordo che dopo l'investimento l'auto inizialmente si era fermata, poi mentre io mi avvicinavo al pedone per soccorrerlo, il conducente ripartiva velocemente senza fermarsi per prestare soccorso, allontanandosi dal luogo…preciso che la strada è a doppio senso di marcia anche se stretta…ricordo di aver atteso l'arrivo dell'autoambulanza prima di allontanarmi dal posto”.
La ricostruzione del sinistro contenuta nell'atto di citazione è corroborata, inoltre, dagli esiti dell'espletata CTU medica, avendo il nominato perito affermato che “nessun dubbio sussiste circa la individuazione del nesso di causalità, essendo applicabili i principali criteri di verifica medico-legali
(topografico, cronologico ecc.) e risultando le lesioni riportate compatibili con la dinamica del sinistro”.
Ulteriore elemento che suffraga la ricostruzione attorea è rappresentato dal referto redatto dai sanitari del pronto soccorso del nosocomio di Sarno, ove
4 era stato trasportato - intorno alle ore 21.00 circa con il 118 - il sig. Pt_1
per ricevere le cure del caso, dal quale risulta che quest'ultimo aveva dichiarato che le lesioni fossero state causategli da un incidente stradale con omissione di soccorso.
Acclarata la verificazione del sinistro, deve osservarsi, con specifico riguardo al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, che in dottrina si è sempre evidenziato che l'istante ha l'onere di provare che la mancata individuazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole: apertis verbis, sul danneggiante incombe l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, segnalando tempestivamente, ad esempio, la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze e difficoltà della fattispecie
(Cass. n. 8467/99). Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che resta in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondano a verità
e se il predetto abbia diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto. Ne consegue che l'omessa o tardiva denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude alla vittima ex se la risarcibilità del danno nei confronti del Fondo di garanzia, poiché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19, lett. a), L. n.
990/69.
Tale tesi ha trovato conferma nelle più recenti pronunce della Corte di nomofilachia, in cui si è ribadito che la prova può essere offerta anche
5 mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma –ovviamente –senza automatismi, nel senso che il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. n.
11054/09; Cass. n. 18532/07).
In altri termini, la Suprema Corte ha sostenuto che la denuncia all'autorità di sinistro con danno alla persona cagionato da veicolo non identificato può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso, che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma mai ha enunciato il principio per il quale, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. Di talché, in ossequio all'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, deve ritenersi che l'omessa denuncia all'autorità non sia di per sé stessa idonea ad escludere che il pregiudizio sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non valga, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie concrete: detto altrimenti, devono essere scrutinate del Giudice di merito caso per caso all'esito di una ponderata valutazione delle risultanze processuali, della quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, dunque, consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui
6 all'art. 283, lett. a), D.lgs. n. 209/05 se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.
Nel caso di specie, l'attore, in data 9/01/2018, sporgeva formale denuncia ai
Carabinieri della stazione di Sarno così come documentato gli atti.
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, si ritiene che la mancata identificazione del veicolo antagonista non sia imputabile ad una condotta colposa dell'attore.
L'impossibilità di muovere all'attore qualsivoglia rimprovero di colpevolezza per la mancata identificazione dell'altra vettura coinvolta nel sinistro per cui è disputa s'inferisce anche dalla ricostruita dinamica dell'incidente, la cui repentinità induce a ritenere che un soggetto ordinariamente diligente non potesse memorizzane il numero di targa o riconoscerne il conducente, giacché l'automobile lungi dall'esser stata per un lasso di tempo apprezzabile nel cono visivo del sig. , ha Pt_1
improvvisamente travolto il sig. con la parte anterolaterale sinistra Pt_1
dell'auto.
Ad ulteriore suffragio dell'imputabilità dell'omessa individuazione dell'automobile a circostanze obiettive può essere addotta l'argomentazione di carattere logico per la quale l'intensità del dolore che, secondo id quod plerumque accidit, dovrebbe provarsi a causa di una frattura ha verosimilmente affievolito la lucidità dell'odierno istante nei momenti immediatamente successivi alla collisione.
Chiarito che la mancata identificazione della vettura sia dipesa da circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, s'impone di valutare a chi debba essere ascritta la responsabilità del sinistro per cui è disputa. A tal fine, non può prescindersi dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione prevede, al I comma, che sul guidatore del mezzo di
7 trasporto coinvolto in un sinistro incomba una presunzione di colpa, mentre, al II comma, statuisce –in tal guisa specificando come la presunzione di cui al I comma si atteggi nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli –che debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti dei veicoli implicati abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale ultima norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile”
(Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n.
5219/14; con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, Cass. ord. n. 3696/18). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo
8 sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza
(Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […]se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ispo facto il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti.
Detto altrimenti, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n.
6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
9 Corollario dell'illustrato indirizzo interpretavo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
Sulla scorta della delineata elaborazione pretoria, deve ritenersi che nel caso in esame sia stata superata la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054
c.c., giacché, per un verso, è emersa la condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile non identificata;
per l'altro, le violazioni perpetrate da quest'ultimo –evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludono logicamente ogni responsabilità dell'attore, vieppiù considerando che il medesimo nulla ha potuto porre in essere al fine di evitare la collisione con la vettura.
10 Sulla scorta di quanto osservato, può ritenersi con sufficiente grado di certezza che il conducente della prefata automobile abbia violato l'art. 143
C.d.S., a tenore del quale “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione[…] devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”, avendo impegnato la carreggiata di via Petraro senza essersi previamente premurato di accertare se stessero sopraggiungendo pedoni sul margine sinistro della strada.
Venendo all'agere dell'attore, dal raccolto corredo probatorio è emerso che il sig. , “pur avendo percepito il sopraggiungere del veicolo ad Pt_1
elevata velocità ed essendosi voltato, nulla poté fare per evitare l'impatto”.
Acclarata la responsabilità dell'automobile non identificata, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dal sig. : quest'ultimo, ha Pt_1
domandato il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non, ed il rimborso delle spese mediche sostenute.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri
11 identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia,
l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, secondo il nominato CTU, il sig. ha riportato in Pt_1
conseguenza del sinistro lesioni personali quali “politrauma: frattura scomposta 1/3 medio della clavicola sinistra, frattura del calcagno sinistro e della falange del I dito sinistro, ematoma subgaleale ed escoriazioni multiple”. Le sofferte lesioni hanno determinato nella parte attrice degli esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato in una percentuale del 8-9
%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: 9 giorni di invalidità temporanea totale;
36 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al
75%; 30 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al
50%.
Per quanto concerne i lamentati pregiudizi patrimoniali, l'attore ha chiesto il rimborso delle spese mediche sostenute che il CTU ha quantificato per un totale di euro 60,33 ritenendole congrue.
La relazione del CTU è, d'altra parte, senz'altro condivisibile. Le operazioni condotte dal CTU risultano frutto di una corretta attività. La relazione del
CTU, inoltre, è caratterizzata da ragionamenti logici e rispondenti con le risultanze processuali, e le conclusioni alle quali perviene il CTU sono sicuramente congrue rispetto alle motivazioni che il CTU ha esposto a sostegno di tali conclusioni.
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. Tra le varie opzioni esegetiche, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d.
“valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e,
12 dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle – le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 –, deve riconoscersi all'odierno attore, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di euro 21.604,27, ottenuta secondo il seguente procedimento: età del danneggiato alla data del sinistro
19 anni;
percentuale di invalidità permanente 9%; danno biologico permanente € 18.726,70; invalidità temporanea totale € 497,16; invalidità temporanea parziale al 75% € 1.491,48; invalidità temporanea parziale al
50% € 828,60; totale danno biologico temporaneo € 2.817,24; spese mediche € 60,33.
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, parte convenuta deve essere condannata a pagare al sig. l'importo di euro 21.604,27. Su tale Pt_1
somma, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 21.604,27 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (22/11/2017) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono –in ossequio al principio della soccombenza – essere poste a carico della parte convenuta.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
13
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , quale impresa designata Controparte_1
per il;
Parte_2
b) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Parte_1
nei termini e nei limiti precisati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta compagnia, al pagamento, in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso patito, della somma complessiva di € 21.604,27 oltre rivalutazione e interessi come indicati in parte motiva;
c) condanna la convenuta impresa assicuratrice, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di , liquidate in Parte_1
euro 5.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
d) pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese di
CTU.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 3/4/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5664/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Ronga Antonino, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
– FGVS, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente da parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la , in qualità di Controparte_1
FGVS, al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni patite in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 22/12/2017 in Sarno.
L'attore precisava quanto segue: che, in tale data, alle ore 20.30 circa, si trovava a percorrere a piedi, in compagnia della madre, via Petraro nel comune di Sarno, in direzione località Foce, quando, giunto nei pressi del civico n. 64 veniva investito da un veicolo rimasto non identificato. L'attore precisava altresì che in seguito ed in conseguenza del sinistro, riportava lesioni personali, tali da essere prontamente soccorso e trasportato al P.O.
Martiri di Villa Malta di Sarno, dove veniva diagnosticato “Contusione dia sedi multiple;
contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso
l'occhio; frattura chiusa della clavicola;
frattura del calcagno chiusa” con applicazione del tutore alla clavicola e richiesta di consulenza ortopedica
, pur se ritualmente evocata in giudizio, rimaneva Controparte_2
contumace.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU medico legale con la nomina del dott. . Persona_1
Rassegnate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, deve in limine dichiararsi la contumacia di , la quale, Controparte_1
benché regolarmente evocata, non si costituiva nel presente giudizio.
Sempre preliminarmente deve affermarsi la proponibilità dell'avanzata domanda risarcitoria, poiché, da un lato, l'attore ha ritualmente chiesto –a mezzo p.e.c., inviandone copia alla CONSAP –all'impresa designata il risarcimento del danno, come emerge dalla documentazione presente nella produzione di parte attrice;
dall'altro, risulta esser trascorso tra la ricezione
2 della summenzionata richiesta e la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio il termine di 60 giorni prescritto dall'art. 287 D.lgs. n. 209/2005.
Tanto atteso, s'impone di scrutinare la fondatezza della proposta domanda risarcitoria.
A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno nei confronti del
[...]
, essendo dedotto in lite un sinistro Parte_2
cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare –ex art. 2697 c.c.
–che il sinistro sia stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo;
che questi sia rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (così, da ultimo, Cass. ord. n. 9873/21; Cass. n. 23710/16); che sussista un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92;
Cass. n. 8086/95; Cass. n. 10484/01).
Tale portato interpretativo è corollario della natura pubblicistica della normativa in tema di responsabilità del F.G.V.S., che è senz'altro preordinata –come si evince con nitore già dall'eloquenza dell'opzione nominalistica (“fondo di garanzia”) –ad approntare una forma di tutela agli utenti della strada nelle ipotesi in cui, per ragioni diverse, non ci sia una compagnia assicuratrice che garantisca loro il risarcimento;
sennonché, la copertura dei “rischi della collettività” ha dei costi che si riverberano sulla stessa e, pertanto, non può che imporsi al danneggiato una condotta diligente, onde evitare di addossare alla comunità le conseguenze del comportamento negligente o imprudente del privato.
Ciò posto, muovendo dalla prova della verificazione dell'evento dannoso, non può dubitarsi che l'odierno istante sia riuscito a dimostrare che lo stesso sia effettivamente occorso. A fondamento della conclusione cui si è pervenuti militano diversi elementi. In primo luogo, la verificazione
3 dell'evento dannoso per cui è disputa è stata confermata dal teste escusso, il quale ha ricostruito con coerenza intrinseca ed estrinseca la dinamica del sinistro: segnatamente, il teste oltre a confermare i capitoli Testimone_1
di prova, ha precisato: “Ho assistito all'investimento del sig. Pt_1
, in quanto mi trovavo all'ingresso del giardino di casa di un mio
[...]
parente, all'esterno del quale è avvenuto il sinistro. Riconosco il luogo dalle foto che mi vengono esibite dall'avv. Ronga e che sottoscrivo…ho visto che il signor stava camminando verso Foce sul margine sinistro Parte_1
della strada quando è sopraggiunta una Alfa Romeo nera ad elevata velocità che lo colpiva e lo lanciava in aria, facendolo cadere al suolo qualche metro più avanti…ricordo che la sig.ra , madre del Parte_3
sig. , si trovava più avanti del figlio e lo precedeva. Preciso Parte_1
che il pedone, poco prima dell'impatto si era girato verso la sua sinistra e veniva colpito dalla parte anteriore sinistra dell'auto sulla parte sinistra del corpo. Ricordo che dopo l'investimento l'auto inizialmente si era fermata, poi mentre io mi avvicinavo al pedone per soccorrerlo, il conducente ripartiva velocemente senza fermarsi per prestare soccorso, allontanandosi dal luogo…preciso che la strada è a doppio senso di marcia anche se stretta…ricordo di aver atteso l'arrivo dell'autoambulanza prima di allontanarmi dal posto”.
La ricostruzione del sinistro contenuta nell'atto di citazione è corroborata, inoltre, dagli esiti dell'espletata CTU medica, avendo il nominato perito affermato che “nessun dubbio sussiste circa la individuazione del nesso di causalità, essendo applicabili i principali criteri di verifica medico-legali
(topografico, cronologico ecc.) e risultando le lesioni riportate compatibili con la dinamica del sinistro”.
Ulteriore elemento che suffraga la ricostruzione attorea è rappresentato dal referto redatto dai sanitari del pronto soccorso del nosocomio di Sarno, ove
4 era stato trasportato - intorno alle ore 21.00 circa con il 118 - il sig. Pt_1
per ricevere le cure del caso, dal quale risulta che quest'ultimo aveva dichiarato che le lesioni fossero state causategli da un incidente stradale con omissione di soccorso.
Acclarata la verificazione del sinistro, deve osservarsi, con specifico riguardo al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, che in dottrina si è sempre evidenziato che l'istante ha l'onere di provare che la mancata individuazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole: apertis verbis, sul danneggiante incombe l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, segnalando tempestivamente, ad esempio, la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze e difficoltà della fattispecie
(Cass. n. 8467/99). Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che resta in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondano a verità
e se il predetto abbia diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto. Ne consegue che l'omessa o tardiva denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude alla vittima ex se la risarcibilità del danno nei confronti del Fondo di garanzia, poiché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19, lett. a), L. n.
990/69.
Tale tesi ha trovato conferma nelle più recenti pronunce della Corte di nomofilachia, in cui si è ribadito che la prova può essere offerta anche
5 mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma –ovviamente –senza automatismi, nel senso che il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. n.
11054/09; Cass. n. 18532/07).
In altri termini, la Suprema Corte ha sostenuto che la denuncia all'autorità di sinistro con danno alla persona cagionato da veicolo non identificato può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso, che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma mai ha enunciato il principio per il quale, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. Di talché, in ossequio all'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, deve ritenersi che l'omessa denuncia all'autorità non sia di per sé stessa idonea ad escludere che il pregiudizio sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non valga, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie concrete: detto altrimenti, devono essere scrutinate del Giudice di merito caso per caso all'esito di una ponderata valutazione delle risultanze processuali, della quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, dunque, consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui
6 all'art. 283, lett. a), D.lgs. n. 209/05 se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.
Nel caso di specie, l'attore, in data 9/01/2018, sporgeva formale denuncia ai
Carabinieri della stazione di Sarno così come documentato gli atti.
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, si ritiene che la mancata identificazione del veicolo antagonista non sia imputabile ad una condotta colposa dell'attore.
L'impossibilità di muovere all'attore qualsivoglia rimprovero di colpevolezza per la mancata identificazione dell'altra vettura coinvolta nel sinistro per cui è disputa s'inferisce anche dalla ricostruita dinamica dell'incidente, la cui repentinità induce a ritenere che un soggetto ordinariamente diligente non potesse memorizzane il numero di targa o riconoscerne il conducente, giacché l'automobile lungi dall'esser stata per un lasso di tempo apprezzabile nel cono visivo del sig. , ha Pt_1
improvvisamente travolto il sig. con la parte anterolaterale sinistra Pt_1
dell'auto.
Ad ulteriore suffragio dell'imputabilità dell'omessa individuazione dell'automobile a circostanze obiettive può essere addotta l'argomentazione di carattere logico per la quale l'intensità del dolore che, secondo id quod plerumque accidit, dovrebbe provarsi a causa di una frattura ha verosimilmente affievolito la lucidità dell'odierno istante nei momenti immediatamente successivi alla collisione.
Chiarito che la mancata identificazione della vettura sia dipesa da circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, s'impone di valutare a chi debba essere ascritta la responsabilità del sinistro per cui è disputa. A tal fine, non può prescindersi dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione prevede, al I comma, che sul guidatore del mezzo di
7 trasporto coinvolto in un sinistro incomba una presunzione di colpa, mentre, al II comma, statuisce –in tal guisa specificando come la presunzione di cui al I comma si atteggi nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli –che debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti dei veicoli implicati abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale ultima norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile”
(Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n.
5219/14; con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, Cass. ord. n. 3696/18). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo
8 sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza
(Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […]se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ispo facto il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti.
Detto altrimenti, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n.
6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
9 Corollario dell'illustrato indirizzo interpretavo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
Sulla scorta della delineata elaborazione pretoria, deve ritenersi che nel caso in esame sia stata superata la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054
c.c., giacché, per un verso, è emersa la condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile non identificata;
per l'altro, le violazioni perpetrate da quest'ultimo –evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludono logicamente ogni responsabilità dell'attore, vieppiù considerando che il medesimo nulla ha potuto porre in essere al fine di evitare la collisione con la vettura.
10 Sulla scorta di quanto osservato, può ritenersi con sufficiente grado di certezza che il conducente della prefata automobile abbia violato l'art. 143
C.d.S., a tenore del quale “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione[…] devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”, avendo impegnato la carreggiata di via Petraro senza essersi previamente premurato di accertare se stessero sopraggiungendo pedoni sul margine sinistro della strada.
Venendo all'agere dell'attore, dal raccolto corredo probatorio è emerso che il sig. , “pur avendo percepito il sopraggiungere del veicolo ad Pt_1
elevata velocità ed essendosi voltato, nulla poté fare per evitare l'impatto”.
Acclarata la responsabilità dell'automobile non identificata, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dal sig. : quest'ultimo, ha Pt_1
domandato il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non, ed il rimborso delle spese mediche sostenute.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri
11 identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia,
l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, secondo il nominato CTU, il sig. ha riportato in Pt_1
conseguenza del sinistro lesioni personali quali “politrauma: frattura scomposta 1/3 medio della clavicola sinistra, frattura del calcagno sinistro e della falange del I dito sinistro, ematoma subgaleale ed escoriazioni multiple”. Le sofferte lesioni hanno determinato nella parte attrice degli esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato in una percentuale del 8-9
%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: 9 giorni di invalidità temporanea totale;
36 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al
75%; 30 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al
50%.
Per quanto concerne i lamentati pregiudizi patrimoniali, l'attore ha chiesto il rimborso delle spese mediche sostenute che il CTU ha quantificato per un totale di euro 60,33 ritenendole congrue.
La relazione del CTU è, d'altra parte, senz'altro condivisibile. Le operazioni condotte dal CTU risultano frutto di una corretta attività. La relazione del
CTU, inoltre, è caratterizzata da ragionamenti logici e rispondenti con le risultanze processuali, e le conclusioni alle quali perviene il CTU sono sicuramente congrue rispetto alle motivazioni che il CTU ha esposto a sostegno di tali conclusioni.
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. Tra le varie opzioni esegetiche, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d.
“valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e,
12 dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle – le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 –, deve riconoscersi all'odierno attore, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di euro 21.604,27, ottenuta secondo il seguente procedimento: età del danneggiato alla data del sinistro
19 anni;
percentuale di invalidità permanente 9%; danno biologico permanente € 18.726,70; invalidità temporanea totale € 497,16; invalidità temporanea parziale al 75% € 1.491,48; invalidità temporanea parziale al
50% € 828,60; totale danno biologico temporaneo € 2.817,24; spese mediche € 60,33.
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, parte convenuta deve essere condannata a pagare al sig. l'importo di euro 21.604,27. Su tale Pt_1
somma, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 21.604,27 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (22/11/2017) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono –in ossequio al principio della soccombenza – essere poste a carico della parte convenuta.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , quale impresa designata Controparte_1
per il;
Parte_2
b) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Parte_1
nei termini e nei limiti precisati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta compagnia, al pagamento, in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso patito, della somma complessiva di € 21.604,27 oltre rivalutazione e interessi come indicati in parte motiva;
c) condanna la convenuta impresa assicuratrice, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di , liquidate in Parte_1
euro 5.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
d) pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese di
CTU.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 3/4/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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