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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/05/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6070/14 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6070 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014 avente ad oggetto: appello e vertente
TRA
, GIÀ in virtù di fusione per Parte_1 Controparte_1
incorporazione operante dal 26/11/2018 con atto del Notaio di Persona_1
Torino del 10/10/2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Sorrentino (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla C.F._1
Via Diaz n. 47, giusta procura agli atti
APPELLANTE
E
“ , (c.f. e p.iva con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Salerno alla Via Pirro n. 12, in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., il sig. rapp.ta e difesa dall'avv.to Simone Labonia (c.f. CP_3
- Fax 089.6307113 – PEC: , C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata in Salerno alla Via F. Gaeta n. 7, presso lo studio legale
Labonia, in virtù di procura separata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 06/02/2013, la “ Controparte_2
, conveniva davanti all
[...] Controparte_4
, deduceva di aver intrattenuto con la stessa il rapporto di c/c n.
[...]
1000.4578 acceso presso la filiale di Salerno, si doleva dell'applicazione di interessi,
spese, c.m.s., valute non concordate e chiedeva ché il G.d.P. adito volesse dichiarare la nullità parziale del contratto di apertura di credito e del conto corrente oggetto del rapporto ed in particolare accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia della statuizione contrattuale relativa alla cms, con condanna della alla restituzione di CP_5
quanto illecitamente percepito.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava ed Parte_1
impugnava la proposta domanda giudiziaria, rilevandone la nullità, la irritualità nonché
la palese infondatezza e ne eccepiva la evidente inammissibilità per essere il rapporto di conto corrente del tutto in essere.
Nel merito rilevava la assoluta pretestuosità della proposta domanda, dimostrando - sin dall'atto di costituzione - con la esibizione dell'originale del contratto di conto corrente, la regolare pattuizione di tutte le clausole contrattuali nonché la regolare sottoscrizione dello stesso.
La convenuta banca insisteva altresì e preliminarmente per l'accoglimento della eccezione di inammissibilità del giudizio e sulla stessa il GDP riservava la propria decisione e a scioglimento della quale rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/10/2013, udienza in cui le parti rassegnavano le conclusioni e depositavano comparsa conclusionale.
La causa veniva introitata a sentenza e con provvedimento n. 1060/2014, il GdP senza aver operato alcuna istruttoria e condannava il al pagamento in Controparte_1
favore della società attrice della somma di € 5.000,00 oltre le spese di lite pari ad €
1.000,00.
appellava la sentenza nelle seguenti parti: 1) la parte in cui la Parte_1
stessa stabiliva (pag.5) che: “dalla documentazione contabile depositata da parte attrice
- CTP della Dott. ..e dall'analisi degli e/c allegati”……..è emersa Persona_2
l'applicazione di un tasso di interesse passivo superiore a quello legale, unico parametro a cui l'ausiliario ha dovuto fare riferimento mancando la pattuizione scritta delle condizioni economiche che avrebbero regolato il contratto oggetto di giudizio per non averne la convenuta Spa 2) la parte in cui il giudice di pace Controparte_1
ometteva di statuire sulla eccezione di inammissibilità del giudizio sollevata dal
[...]
; 3) la parte in cui il giudice di prime cure non teneva conto né menzionava CP_1
né faceva riferimento alla documentazione contrattuale pure esibita dal CP_1
in sede di costituzione in giudizio, debitamente sottoscritta e riportante tutte le
[...]
condizioni applicate al rapporto di conto corrente ed infine 4) la parte in cui a pag. 5 e 6 la medesima sentenza senza alcuna motivazione, condannava il a CP_1
corrispondere la somma ritenuta congrua – per indebito e per risarcimento (!?!?!?) - e
5) la parte in cui, a pag. 8, condannava il a corrispondere le spese di lite senza CP_1
alcuna motivazione sulla loro entità come pure prevede il DM n.140/12 modificato ed integrato dal DM n. 55/14, chiedendo pertanto l'integrale rigetto della stessa.
Si costituiva in giudizio , la quale Controparte_2
eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello per presunta violazione dell'art. 342 cpc e nel merito instava per la correttezza del provvedimento impugnato e per la sua integrale conferma. In corso di causa, in sostituzione dell'avv. Manzo, si costituiva per la l'avv. Simone Labonia facendo propri Controparte_2
gli assunti del precedente procuratore.
La causa, senza lo svolgimento di istruttoria alla udienza del 22/10/2024 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Ed infatti, l'appellante ha chiaramente specificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c. l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle specifiche circostanze da cui era derivata la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in tutti i punti dell'appello esposti e specificati.
Dall'esame della sola documentazione di parte attrice ed in particolare sulla sola scorta delle risultanze di una consulenza di parte – perizia elaborata sulla scorta dei soli estratti conto – mancando del tutto l'analisi - in essa - delle condizioni pattuite in contratto - , il Giudice di primo grado desumeva l' illegittimità delle condizioni applicate al rapporto obbligatorio intrattenuto tra le parti in causa, giungendo così ad una quantificazione del tutto erronea.
Il Giudice di primo grado dunque non assolveva al requisito della sufficienza per non aver affatto preso in considerazione le opposte argomentazioni delle parti.
Il giudice di prime cure non si è soffermato sulla eccepita inammissibilità del giudizio di ripetizione e di rendiconto avviato dalla società attrice in assenza del necessario presupposto del pagamento effettivo di quanto si assume illegittimamente prestato.
Nella specie, l'accertamento dell'annotazione in conto di competenze a debito del cliente in esecuzione di una clausola contrattuale nulla, che è un fatto (rectius, un
“comportamento” tenuto dalla , può accedere alla tutela giurisdizionale solo CP_5
quale elemento costitutivo del diritto restitutorio, sicché, se l'azione di ripetizione dell'indebito è inammissibile, lo è, di conseguenza, anche l'azione di accertamento del saldo.
Il Giudice di prime cure ha altresì fondato la propria decisione solo ed esclusivamente sulla scorta delle risultanze di una CTP di parte attrice.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha in più di un'occasione affermato che “con riferimento alle risultanze probatorie non è parimenti necessario che il Giudice compia un esame analitico di tutte le risultanze medesime, essendo sufficiente che, in base ad una valutazione globale del materiale probatorio acquisito, indichi le fonti del suo convincimento in modo tale da rendere palese il procedimento logico-valutativo seguito
Nel caso de quo, è evidente che mancano del tutto le fonti dell'apprezzamento espresso dal Giudice di prime cure, atteso che una ctp non può assurgere a fonte di convincimento e pertanto la sentenza sul punto va completamente riformata.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1060/2014 resa dal Gdp di Salerno nella persona del Dott. Alfonso
Raimo in data 17/10/2013 depositata in cancelleria in data 27/03/2014 – non notificata,
rigetta la domanda proposta dalla Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione civile -, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1060/2014 resa dal
Gdp di Salerno nella persona del Dott. Alfonso Raimo in data 17/10/2013
depositata in cancelleria in data 27/03/2014 – non notificata-, rigetta la domanda
proposta dalla , (c.f. e p.iva Controparte_2
) con sede in Salerno alla Via Pirro n. 12, in persona P.IVA_1
dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t.;
condanna , (c.f. e p.iva Controparte_2
) con sede in Salerno alla Via Pirro n. 12, in persona P.IVA_1
dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese
processuali del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00, di
cui € 300,00 per spese, ed il residuo per onorari, oltre al rimborso forfettario sulle
spese generali ai sensi del D.M. n. 585/94 nonché Iva e CPA. Salerno, 27 gennaio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6070 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014 avente ad oggetto: appello e vertente
TRA
, GIÀ in virtù di fusione per Parte_1 Controparte_1
incorporazione operante dal 26/11/2018 con atto del Notaio di Persona_1
Torino del 10/10/2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Sorrentino (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla C.F._1
Via Diaz n. 47, giusta procura agli atti
APPELLANTE
E
“ , (c.f. e p.iva con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Salerno alla Via Pirro n. 12, in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., il sig. rapp.ta e difesa dall'avv.to Simone Labonia (c.f. CP_3
- Fax 089.6307113 – PEC: , C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata in Salerno alla Via F. Gaeta n. 7, presso lo studio legale
Labonia, in virtù di procura separata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 06/02/2013, la “ Controparte_2
, conveniva davanti all
[...] Controparte_4
, deduceva di aver intrattenuto con la stessa il rapporto di c/c n.
[...]
1000.4578 acceso presso la filiale di Salerno, si doleva dell'applicazione di interessi,
spese, c.m.s., valute non concordate e chiedeva ché il G.d.P. adito volesse dichiarare la nullità parziale del contratto di apertura di credito e del conto corrente oggetto del rapporto ed in particolare accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia della statuizione contrattuale relativa alla cms, con condanna della alla restituzione di CP_5
quanto illecitamente percepito.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava ed Parte_1
impugnava la proposta domanda giudiziaria, rilevandone la nullità, la irritualità nonché
la palese infondatezza e ne eccepiva la evidente inammissibilità per essere il rapporto di conto corrente del tutto in essere.
Nel merito rilevava la assoluta pretestuosità della proposta domanda, dimostrando - sin dall'atto di costituzione - con la esibizione dell'originale del contratto di conto corrente, la regolare pattuizione di tutte le clausole contrattuali nonché la regolare sottoscrizione dello stesso.
La convenuta banca insisteva altresì e preliminarmente per l'accoglimento della eccezione di inammissibilità del giudizio e sulla stessa il GDP riservava la propria decisione e a scioglimento della quale rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/10/2013, udienza in cui le parti rassegnavano le conclusioni e depositavano comparsa conclusionale.
La causa veniva introitata a sentenza e con provvedimento n. 1060/2014, il GdP senza aver operato alcuna istruttoria e condannava il al pagamento in Controparte_1
favore della società attrice della somma di € 5.000,00 oltre le spese di lite pari ad €
1.000,00.
appellava la sentenza nelle seguenti parti: 1) la parte in cui la Parte_1
stessa stabiliva (pag.5) che: “dalla documentazione contabile depositata da parte attrice
- CTP della Dott. ..e dall'analisi degli e/c allegati”……..è emersa Persona_2
l'applicazione di un tasso di interesse passivo superiore a quello legale, unico parametro a cui l'ausiliario ha dovuto fare riferimento mancando la pattuizione scritta delle condizioni economiche che avrebbero regolato il contratto oggetto di giudizio per non averne la convenuta Spa 2) la parte in cui il giudice di pace Controparte_1
ometteva di statuire sulla eccezione di inammissibilità del giudizio sollevata dal
[...]
; 3) la parte in cui il giudice di prime cure non teneva conto né menzionava CP_1
né faceva riferimento alla documentazione contrattuale pure esibita dal CP_1
in sede di costituzione in giudizio, debitamente sottoscritta e riportante tutte le
[...]
condizioni applicate al rapporto di conto corrente ed infine 4) la parte in cui a pag. 5 e 6 la medesima sentenza senza alcuna motivazione, condannava il a CP_1
corrispondere la somma ritenuta congrua – per indebito e per risarcimento (!?!?!?) - e
5) la parte in cui, a pag. 8, condannava il a corrispondere le spese di lite senza CP_1
alcuna motivazione sulla loro entità come pure prevede il DM n.140/12 modificato ed integrato dal DM n. 55/14, chiedendo pertanto l'integrale rigetto della stessa.
Si costituiva in giudizio , la quale Controparte_2
eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello per presunta violazione dell'art. 342 cpc e nel merito instava per la correttezza del provvedimento impugnato e per la sua integrale conferma. In corso di causa, in sostituzione dell'avv. Manzo, si costituiva per la l'avv. Simone Labonia facendo propri Controparte_2
gli assunti del precedente procuratore.
La causa, senza lo svolgimento di istruttoria alla udienza del 22/10/2024 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Ed infatti, l'appellante ha chiaramente specificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c. l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle specifiche circostanze da cui era derivata la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in tutti i punti dell'appello esposti e specificati.
Dall'esame della sola documentazione di parte attrice ed in particolare sulla sola scorta delle risultanze di una consulenza di parte – perizia elaborata sulla scorta dei soli estratti conto – mancando del tutto l'analisi - in essa - delle condizioni pattuite in contratto - , il Giudice di primo grado desumeva l' illegittimità delle condizioni applicate al rapporto obbligatorio intrattenuto tra le parti in causa, giungendo così ad una quantificazione del tutto erronea.
Il Giudice di primo grado dunque non assolveva al requisito della sufficienza per non aver affatto preso in considerazione le opposte argomentazioni delle parti.
Il giudice di prime cure non si è soffermato sulla eccepita inammissibilità del giudizio di ripetizione e di rendiconto avviato dalla società attrice in assenza del necessario presupposto del pagamento effettivo di quanto si assume illegittimamente prestato.
Nella specie, l'accertamento dell'annotazione in conto di competenze a debito del cliente in esecuzione di una clausola contrattuale nulla, che è un fatto (rectius, un
“comportamento” tenuto dalla , può accedere alla tutela giurisdizionale solo CP_5
quale elemento costitutivo del diritto restitutorio, sicché, se l'azione di ripetizione dell'indebito è inammissibile, lo è, di conseguenza, anche l'azione di accertamento del saldo.
Il Giudice di prime cure ha altresì fondato la propria decisione solo ed esclusivamente sulla scorta delle risultanze di una CTP di parte attrice.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha in più di un'occasione affermato che “con riferimento alle risultanze probatorie non è parimenti necessario che il Giudice compia un esame analitico di tutte le risultanze medesime, essendo sufficiente che, in base ad una valutazione globale del materiale probatorio acquisito, indichi le fonti del suo convincimento in modo tale da rendere palese il procedimento logico-valutativo seguito
Nel caso de quo, è evidente che mancano del tutto le fonti dell'apprezzamento espresso dal Giudice di prime cure, atteso che una ctp non può assurgere a fonte di convincimento e pertanto la sentenza sul punto va completamente riformata.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1060/2014 resa dal Gdp di Salerno nella persona del Dott. Alfonso
Raimo in data 17/10/2013 depositata in cancelleria in data 27/03/2014 – non notificata,
rigetta la domanda proposta dalla Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione civile -, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1060/2014 resa dal
Gdp di Salerno nella persona del Dott. Alfonso Raimo in data 17/10/2013
depositata in cancelleria in data 27/03/2014 – non notificata-, rigetta la domanda
proposta dalla , (c.f. e p.iva Controparte_2
) con sede in Salerno alla Via Pirro n. 12, in persona P.IVA_1
dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t.;
condanna , (c.f. e p.iva Controparte_2
) con sede in Salerno alla Via Pirro n. 12, in persona P.IVA_1
dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese
processuali del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00, di
cui € 300,00 per spese, ed il residuo per onorari, oltre al rimborso forfettario sulle
spese generali ai sensi del D.M. n. 585/94 nonché Iva e CPA. Salerno, 27 gennaio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio