Versione
10 febbraio 1950
10 febbraio 1950
Art. 1. Articolo unico.
L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' stabilito, a decorrere dal 1 novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati.
Alla spesa derivante dell'applicazione della presente legge sara' provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti indicati nell' art. 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149 .
L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' stabilito, a decorrere dal 1 novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati.
Alla spesa derivante dell'applicazione della presente legge sara' provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti indicati nell' art. 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149 .
Commentario • 1
- 1. Divieto di imprigionamento per debitiAngelo Lucarella · https://www.filodiritto.com/ · 16 giugno 2024 · 0.9936292
Il principio europeo, i reati tributari e il caso della conciliazione L'articolo 1 del Protocollo 4 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo , c.d. CEDU, prevede che “Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un'obbligazione contrattuale”. Ebbene, certamente sia l'obbligazione tributaria che quella contrattuale partono da differenze strutturali dal momento che: il contratto è “l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” ; l'obbligazione è, invece, un fatto giuridico imposto per legge o per conseguenza regolatoria tra le parti. Uno degli istituti italiani …
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