Art. 1. Articolo unico.
L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' stabilito, a decorrere dal 1 novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati.
Alla spesa derivante dell'applicazione della presente legge sara' provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti indicati nell' art. 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149 .
L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' stabilito, a decorrere dal 1 novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati.
Alla spesa derivante dell'applicazione della presente legge sara' provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti indicati nell' art. 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149 .