Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 9267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9267/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
08 aprile 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Simona Murante
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dagli avv.ti Valeria Caruso e Filomena Sessa;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
Interventore Ex Lege
All'udienza dell'8.4.25, all'esito della discussione orale delle parti, sulle conclusioni congiunte, la causa era riservata al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto con quest'ultimo matrimonio con rito concordatario in data 06.10.2012
a Salerno e che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis.
1
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 07.03.2025, si costituiva la resistente, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, proponendo domanda di addebito.
All'udienza del 08.04.2025, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere la separazione alle seguenti condizioni: “Io rinuncio alla domanda di addebito ed mi Controparte_1 Parte_1
impegno a cambiare residenza entro 30 gg da oggi;
laddove non vi provvedessi mi obbligo a pagare la somma mensile di € 53,00, a titolo di partecipazione al canone di locazione, fino a quando non verrà cambiata la residenza. Nessun mantenimento è dovuto reciprocamente”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, alle condizioni di cui al verbale di udienza, riportate in motivazione;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 62 Parte II, Serie A, Uff.
5, anno 2012);
2 r.g. 9267/2024
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 08 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
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