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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2808 R.G. degli affari contenziosi del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 15. 11. 2023 svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
Parte_1
(P.iva ) in persona del Presidente p.t. Sig. P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello ed in virtù della Delibera C.d.A. n. 57/2021, dall'Avv. Aldo
Ceci (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Roma, C.F._1
Piazza Martiri di Belfiore n. 4, Studio dell'Avv. Maria Rosa Suraci, giusta procura in calce e in virtù della Delibera C.d.A. n. 57/2021 con indirizzo PEC:
– ) Email_1 P.IVA_2
APPELLANTE
E
nato a [...] il 8-12- 1945 e residente a NT
r.g. n. 1 RO (FR) in Via Contrada Mignardi al n° 5, avente codice fiscale:
, elettivamente domiciliato a Roma in Piazza Mancini al C.F._2
n° 3 presso lo studio dell'avv. Guido Cecinelli, rappresentato e difeso dall'avv.
Fernando Picchi, avente codice fiscale: , il tutto per C.F._3
mandato alle liti allegato, con foglio separato, in calce alla presente comparsa di costituzione e risposta;
l'avv. Fernando Picchi dichiara di volere ricevere le comunicazioni al proprio fax 0775-250273, ovvero al suo indirizzo di posta elettronica certificata, P.E.C. : Email_2
APPELLATO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo - Appello
avverso la sentenza n. 285/2021 del Tribunale di ON, sezione civile, del
16.03.2021
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.11.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di ON, definitivamente pronunciando, sulle domande come in atti proposte così provvedeva:
- Rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dal
[...]
; Parte_1
- Condanna il a pagare Parte_1
al Sig. la somma di € 58.679,23 oltre interessi al tasso NT
legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- Condanna il a Parte_1
rifondere al Sig. le spese di lite, che liquida in € NT
668,00 per esborsi ed € 8.0000,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a come per legge;
r.g. n.
2 - Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte attrice.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del proposto appello:
-sospendere ex art. 283 c.p.c. e per le ragioni evidenziate in narrativa
l'efficacia esecutiva delle sentenze del Tribunale di ON n. 285/2021 e
n. 1263/2017;
-riformare le decisioni del Tribunale di ON n. 285/2021 e n.
1263/2017, perché erronee, ingiuste e contrarie ai principi normativi
richiamate a fronte della manifesta fondatezza della domanda avanzata in
primo grado e così:
-condannare il Sig. alla restituzione in favore del NT
, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., della somma indebitamente percepita di € 212.024,24 (euro
duecentododicimilaventiquattro/24), oltre interessi e rivalutazione a
decorrere dal 29.05.2002 sino al soddisfo.
-respingere in quanto infondata in fatto ed in diritto e relativa a diritto
prescritto la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal Sig.
r.g. n. 3 per il riconoscimento dell'indennizzo ex art. 46 legge n. NT
2359/1865;
-in subordine, rideterminare, operando le dovute compensazioni, il
credito del Sig. per l'indennizzo ex art. 46 legge n. NT
2359/1865, previa rinnovazione della C.T.U. assunta in primo grado;
-in ogni caso, rideterminare, operando le dovute compensazioni, il
credito del mediante maggiorazione della rivalutazione CP_2
monetaria dell'indebito pagamento sino al soddisfo;
-con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio e ristoro del
C.U.A.G.
Si producono (…).
Ai fini del C.U.S.A.G. si dichiara che il valore della presente
controversia è pari a €58,679,23 come da sentenza di condanna di primo
grado e pertanto il C.U. dovuto ammonta ad €1.138,50.”
In data 11. 5. 2021 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
Si costituiva l'appellato per rassegnare le seguenti NT
conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previe
le declaratorie più opportune, rigettare l'appello avversario in via
preliminare per essere lo stesso inammissibile per manifesta infondatezza e,
nel merito, rigettarlo perché infondato in fatto e diritto con conseguente
r.g. n. 4 conferma delle due sentenze n° 285/2021 e n° 1263/2017 del Tribunale di
ON. Con condanna del a rifondere le spese ed i compensi Parte_1
legali del Secondo grado, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori come
per legge”.
Con ordinanza in data 2. 3. 2022 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 15.11. 2023, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Il appellante ha dedotto tre motivi di appello. Parte_1
Con il primo ha lamentato la violazione degli artt. 278, 310 e 393 c.
p. c. e degli artt. 2947 e 2945 c. c. in relazione all'intervenuta prescrizione
del diritto previsto dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, sostenendo
che il Tribunale, pur avendo con sentenza non definitiva n. 1263/2017
respinto le eccezioni e riconosciuto la fondatezza della domanda di
ripetizione dell'indebito avanzati dall'odierno appellato, avrebbe
erroneamente riconosciuto la fondatezza della domanda risarcitoria ex
art. 46 della legge 2359/1865 avanzata dal Sig. nonostante CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto.
Infatti, secondo il Giudice di primo grado con la pronuncia di rinvio n.
4620/2004 della Corte di Cassazione si sarebbe formato un giudicato interno da condanna generica rispetto alla summenzionata domanda risarcitoria e r.g. n. 5 quindi sarebbe intervenuta l'estinzione del successivo giudizio (per mancata integrazione del contradditorio), che non aveva però precluso al Sig. CP_1
la riproposizione di una domanda volta solo alla quantificazione del danno nei termini di prescrizione ordinaria decorrenti dal giudicato conseguente alla sentenza di Cassazione.
L'appellante sul punto ha sostenuto che la Corte di Appello nella pronuncia del 2001 non avrebbe pronunciato una condanna generica, e che tale domanda non sarebbe stata avanzata dal Sig. , e quindi il CP_1
successivo giudizio di rinvio non si sarebbe limitato alla mera quantificazione del danno, ma avrebbe dovuto essere necessariamente esteso all'accertamento dello stesso in termini di nesso causale e di esistenza del pregiudizio, con la conseguenza che la sua estinzione avrebbe dovuto travolgere tutti i capi della sentenza di merito dipendenti da quella cassata, ivi compreso l'accertamento relativo alla sussistenza del diritto al risarcimento del danno del Sig. CP_1
, e quindi il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda
[...]
riconvenzionale proposta dall'appellato per avvenuta prescrizione (dal momento che il termine sarebbe decorso non dal giudicato sull'an debeatur,
bensì dal giorno di realizzazione dell'opera o da quello interruttivo coincidente con la proposizione della domanda presso il Tribunale di
ON o da quello di riassunzione presso la Corte competente) ed accogliere solo la domanda attorea di ripetizione dell'indebito.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
r.g. n. 6 La Corte ritiene che l'eccezione di prescrizione proposta non possa essere accolta.
Infatti, il diritto del Sig. a ricevere l'indennità ex art. 46 della CP_1
legge n. 2359/1865 da parte del per i danni indiretti causati è CP_2
stato riconosciuto definitivamente con la sentenza n. 4620 del 2004 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione.
L'assunto dell'appellante secondo cui il giudizio di rinvio presso la
Corte di appello sarebbe stato comprensivo anche dell'accertamento della sussistenza del diritto non può essere condiviso;
infatti, dalla semplice lettura del dispositivo della sentenza del 2004, appare evidente che la pronuncia di merito era stata cassata limitatamente alla quantificazione dell'indennità di cui all'art. 46 (da rideterminare in base all'individuazione di una nuova data):
“Cassata, pertanto, l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto,
dovrà la Corte di rinvio (…) procedere alla rideterminazione del dovuto dal
all'esito dell'accertamento della data originante il fatto dannoso Parte_1
ed il credito del all'indennizzo”. CP_1
Tale statuizione senza alcun dubbio costituisce cosa giudicata “formale”
in merito all' an debeatur dell'indennità richiesta, ed il termine di prescrizione decennale decorre, ex lege, dalla data di pubblicazione della pronuncia di legittimità (il 9.3.2004); conseguentemente, rispetto al presente giudizio, il diritto riconosciuto in favore del sig. non può CP_1
considerarsi prescritto.
r.g. n. 7 Il travolgimento, invocato dall'odierno appellante, di tutta l'attività
processuale precedente ha quale limite invalicabile l'autorità di cosa giudicata rappresentata, in questa sede, dalla sentenza della Corte di Cassazione del
2004.
Tale conclusione trova conferma non solo nelle disposizioni normative
(l'art. 393 cod. proc. civ. per il quale “Se la riassunzione non avviene entro il
termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa
una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue;
ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante
anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della
domanda”), ma anche nei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in diverse occasioni: “La pronuncia di annullamento produce i suoi effetti
soltanto sulle parti della sentenza impugnata, in relazione alle quali essa è
operante, ossia soltanto sulle parti cassate, i capi di pronuncia non cassati
non sono travolti ed acquistano autorità di cosa giudicata.” (Ex multis Cass.
civ. 846 del 1965; Cass. civ., sez. III, n. 14927 del 2012).
Conseguentemente, l'eccezione di avvenuta prescrizione avanzata dal
è infondata in ragione del giudicato formatosi nel procedimento Parte_1
dichiarato estinto.
Alla luce di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante lamentato la violazione dell'art.
r.g. n. 8 46 della legge n. 2359 del 1865 in relazione all'an ed al quantum debeatur
del diritto risarcitorio e/o indennitario.
Il giudice di primo grado ha determinato il danno in complessivi €
336.958,56 ed ha operato la compensazione giudiziale con le somme oggetto della ripetizione riconosciute al (€ 278.279,23), riconoscendo CP_2
all'appellato un credito di € 58.679,23. La determinazione di tale somma a titolo di indennizzo è derivata dalle valutazioni della C.T.U. disposta dal
Tribunale, che ha rideterminato il valore di mercato del fabbricato del Sig.
in € 137.000,00 alla data del 30.06.1985, riconoscendo una CP_1
decurtazione del valore di mercato dello stesso pari al 50%.
Il , che già nel giudizio di primo grado aveva mosso censure Parte_1
rispetto alle conclusioni della C.T.U., ha contestato la decisione del Tribunale
rispetto alla ritenuta correttezza dell'elaborato peritale, sostenendo che il giudice di primo grado non avrebbe preso posizione rispetto: (i) alla legittimità del compendio immobiliare, essendo emerso nel corso del giudizio la probabile abusività di parte di esso;
(ii) al metodo di calcolo applicabile ex art. 46 legge n. 2359/1865; (iii) al corretto valore di mercato del fabbricato,
quasi raddoppiato tra la C.T.U. acquisita dal precedente giudizio n.r.g. n.
3778/1994 presso la Corte d'Appello e riferita all'anno 1981, e quella effettuata nel primo grado del presente giudizio e riferita all'anno 1985.
Rispetto all'errata valutazione del valore di mercato del fabbricato non sarebbe sufficiente la generica giustificazione per cui “il mercato immobiliare
r.g. n. 9 della zona ha subito un incremento a causa dell'inflazione”.
L'appellante ha quindi reiterato le censure svolte nel corso del giudizio di primo grado per sostenere che vi sarebbe una macroscopica sproporzione del quantum ingiustamente riconosciuto al Sig. . NT
In particolare, rispetto al valore di mercato alla data di ultimazione dei lavori l'appellante ha sostenuto che non vi sarebbe alcuna giustificazione per l'aumento di prezzo (quasi raddoppiato) dell'immobile oggetto di causa rispetto alla valutazione effettuata dalla C.T.U. causa acquisita agli atti espletata presso la Corte di Appello di Roma (a cui il consulente tecnico di ufficio del Tribunale di ON dice di essersi ispirato); infatti, l'aumento del valore, passato, dal 1981 al 1985, da € 85.000,00 ad € 137.000,00, con un aumento del 62,04% non sarebbe giustificabile alla luce della risposta del consulente tecnico di ufficio, secondo il quale tale aumento era stato determinato dall'andamento del mercato in quegli anni, ed il Tribunale si è
limitato a richiamare genericamente che “… il mercato immobiliare della
zona ha subito un incremento a causa dell'inflazione” (v. pag. 8 della motivazione della sentenza).
In realtà, analizzando l'elaborato “Controdeduzioni alle Osservazioni
delle parti”, si evincerebbe come il consulente tecnico di ufficio abbia giustificato tale aumento principalmente in relazione ai prezzi di riferimento estrapolati per la “Provincia di ON” dalla Tabella riportata all'Allegato
7 della CTU estratta dal “Manuale di Consulenza immobiliare” di r.g. n. 10 (ed. Milano), ed in particolare in quanto “… Per_1 CP_3
nell'anno 1981 il valore di riferimento era di 600.000 lire /mq (pari a 309,87
euro/mq) mentre nell'anno 1985 esso è diventato 950.000 lire/mq (pari a
490,62 euro/mq)”.
Tale affermazione sarebbe viziata da un errore fattuale - “aritmetico” e da un errore metodologico.
Sotto il primo profilo, infatti, dall'analisi della Tabella invocata dal consulente tecnico di ufficio emergerebbe che la stessa fissava ad 800.000
lire/mq (pari a 413,17 euro/mq) e non a 600.000 lire/mq (pari ad € 309,87),
come erroneamente indicato dal consulente tecnico di ufficio, il prezzo di riferimento per il 1981, e quindi l'incremento proporzionale in quegli anni avrebbe potuto essere, al massimo, di 150.000 lire/mq (950.000 - 800.000) e,
quindi, del 18,75%.
Inoltre, il calcolo non avrebbe tenuto conto che la riduzione proporzionale ivi prevista (0,75) si applicava per la città (e non per la
Provincia) di , in quanto i valori presi in considerazione dalla Parte_1
Tabella fanno riferimento unicamente ai: “Comuni Capoluoghi di Provincia
sino a 100.000 abitanti - Comuni Turistici di modesta importanza -
Hinterland di grandi città (nel raggio di 20 km)”, con la conseguenza che il dato non potrebbe essere applicato al Comune di RO, non rientra in alcuna delle ipotesi previste e sicuramente non per la zona periferica ed agricola in questione, arrivandosi, in caso contrario, ad equiparare il valore di mercato di r.g. n. 11 una casa rurale, quale quella in esame, ad un immobile, sia pure periferico,
della città capoluogo di . Infine, la Tabella si riferisce Parte_1
espressamente ai “Valori del nuovo o ristrutturato in toto”, mentre per l'immobile in esame, compiutamente descritto nella medesima C.T.U. della
Corte d'Appello di Roma, ed acquisita d'ufficio dal Tribunale di ON
ma, contraddittoriamente, non considerata dal Tribunale, risultava che: “Il
fabbricato, di vecchia costruzione al piano terreno e di nuova costruzione al
primo piano, a seguito di sopraelevazione autorizzata dal Genio Civile a fini
antisismici su progetto approvato in data 31.08.1968 [… ] La costruzione si
presenta nel suo complesso come una decorosa villetta realizzata con finiture
medioeconomico […]”.
Pertanto, alla data di riferimento (30.06.1985), il fabbricato non era né
nuovo (ma realizzato circa 20 anni prima) e né ristrutturato, risultando così
errato, anche sotto tale profilo, l'attribuzione dello spropositato valore di mercato attribuito dal consulente tecnico di ufficio del Tribunale, senza alcuna concreta e convincente motivazione.
In sintesi, l'appellante ha evidenziato che: i) l'incremento previsto dalla
Tabella richiamata tra il 1981 ed il 1985 dovrebbe essere pari, al massimo, al
18,75%, di gran lunga inferiore alla stima operata dal consulente tecnico di ufficio, comportante un aumento del 62,04% della stima del valore di mercato al 1985 rispetto a quello (già sovrastimato) operato dal consulente tecnico di ufficio della Corte d'Appello e ragguagliato al 1981; ii) la Tabella
r.g. n. 12 richiamata, sia pure con il coefficiente riduttivo ivi indicato, non sarebbe applicabile al fabbricato in esame, posto in zona rurale e periferica del
Comune di RO e non della Città di (unica considerata nella Parte_1
Tabella stessa); iii) il valore di mercato indicato nella Tabella richiamata sarebbe riferibile ad immobili nuovi o ristrutturati, non ricadendo il fabbricato in esame in alcuna delle suddette tipologie per come già descritto dalla precedente C.T.U. presso la Corte d'Appello.
Quindi, il valore di mercato stimato dal consulente tecnico di ufficio al
30.06.1985 e posto alla base del calcolo per la determinazione dell'indennizzo sarebbe errato e sensibilmente più elevato di quello reale.
Tale valutazione dell'immobile, unita agli altri fattori contestati dal
C.T.P. in primo grado, come, ad esempio, l'aver ricompreso nella superficie convenzionale di calcolo dell'abitazione la scala interna e la corte scoperta che inciderebbe fortemente nel totale della superficie ragguagliata (vedasi tabella 1 pag. 19 C.T.U.), che non erano state considerate dal consulente tecnico di ufficio della Corte di Appello di Roma, nonostante che il consulente tecnico di ufficio del Tribunale di affermi di aver Parte_1
utilizzato lo stesso approccio, ma discostandosene, invece, in alcuni punti,
come questo, senza addurre alcuna motivazione – porterebbero all'esorbitante somma quantificata dalla C.T.U. ed acriticamente accolta nella sentenza appellata di circa € 330.000,00.
Tale somma sarebbe ingiustificata e sproporzionata essendo di gran r.g. n. 13 lunga superiore a qualsiasi valore di mercato del bene, parzialmente interessato indirettamente dagli atti di esproprio;
e con il riconoscimento di tale somma al Sig. si arriverebbe all'assurdo, logico prima ancora CP_1
che giuridico, di riconoscere a titolo di indennità “indiretta” ex art. 46 l. n.
2359/1865 una somma superiore a quella che sarebbe stata dovuta in caso di esproprio totale dell'immobile e sua completa demolizione;
tale inaccettabile esito deriverebbe, in larga misura, dall'errata ed apodittica affermazione del sostanziale “raddoppio” del valore di mercato dell'immobile tra il 1981 e
1985, rispetto a quanto già stimato dal consulente tecnico di ufficio nominato dalla Corte d'Appello.
L'appellante ha quindi chiesto la rinnovazione della C.T.U.,
giustificando tale richiesta con il fatto che quanto esposto dal perito in primo grado, ed acriticamente fatto proprio nella sentenza appellata in ordine
“all'andamento del mercato” sarebbe del tutto inaccettabile in assenza di riferimenti oggettivi o documentali;
peraltro, il quantum determinato dal consulente tecnico di ufficio sarebbe smentito dalle medesime oggettive circostanze sopra esposte con riferimento alla stessa Tabella utilizzata dallo stesso consulente tecnico di ufficio.
In conclusione, l'appellante ha evidenziato che qualora al valore di mercato stimato dal consulente tecnico di ufficio della Corte d'Appello al
1981 (€ 85.000,00) si applicasse, a tutto voler concedere, la stessa percentuale di rivalutazione evincibile dalle medesime Tabelle richiamate dal consulente r.g. n. 14 tecnico di ufficio del Tribunale di ON (18,75%), il valore di mercato al
1985 sarebbe pari ad € 100.937,50 (e non € 137.000,00); ed applicando la medesima riduzione del 50% stimata dal consulente tecnico di ufficio rispetto al corretto valore di mercato, la somma dovuta dovrebbe essere di €
50.468,75 (e non di € 68.500,00) che, con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione dal 30.06.1985 alla data della sentenza, come riconosciuto dal
Tribunale di ON, sarebbe pari ad € 248.767,15, così residuando un
credito (e non un debito) del pari ad € 29.512,08 (€ CP_2
278.279,23 - € 248.767,15 = € 29.512,08), dovuto tra la differenza dell'indebito percepito dal Sig. e riconosciuto dal medesimo CP_1
Tribunale di ON (€ 278.279,23) e quanto, in astratto, e salvo quanto in precedenza e di seguito evidenziato, dovuto (€ 248.767,15) dando corretta applicazione alle medesime Tabelle richiamate dal consulente tecnico di ufficio, ma erroneamente disattese dallo stesso senza censura alcuna da parte del Tribunale.
Il secondo motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte pur condividendo l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la risarcibilità dei danni ex art. 46 legge n. 2359 del 1865 “non compete
per le costruzioni abusive e non ancora sanate”, rileva che la mera constatazione di avvenuti ampliamenti non possa, da sola, e senza ulteriori elementi di prova, far presumere una eventuale abusività del fabbricato oggetto del presente contenzioso.
r.g. n. 15 Inoltre, la richiesta dell'odierno appellante di un supplemento di istruttoria finalizzato ad accertare la natura legittima o meno del bene appare in questa sede del tutto superflua, dal momento che il consulente tecnico di ufficio, Dott.
nella minuziosa documentazione presentata, dopo aver Persona_2
rilevato che il complesso della proprietà in oggetto aveva subito delle modifiche negli anni successivi alla realizzazione dello svincolo stradale (“due
ampliamenti dei fabbricati accessori e all'interno dell'abitazione è stato
abbattuto un tramezzo di separazione della cucina con la camera da pranzo”),
ha specificato che: “si è concordato con i C.T.P. che la configurazione del
complesso del Sig. , da prendere in considerazione ai fini delle CP_1
valutazioni richieste dai quesiti, sarebbe stata quella risultante dalle planimetrie
catastali (Allegato 4), che poi è quella che a suo tempo è stata rilevata dal
C.T.U. della causa civile n. 3778/92 avanti la Corte d'Appello di Roma, senza
tenere conto, quindi, delle successive modifiche/ampliamenti intervenuti”.
È del tutto evidente che ulteriori accertamenti in tal senso non possono essere disposti essendo del tutto estranei al thema probandum del presente giudizio.
Va peraltro confermata, in questa sede, anche la correttezza del criterio indennitario utilizzato nella C.T.U.
Infatti, il danno subito dal Sig. rientra nella previsione NT
di cui all'art. 46 della legge 2359 del 1865, che disciplina l'indennità dovuta ai soggetti estranei al procedimento espropriativo, ma proprietari di fondi contigui r.g. n. 16 a quelli sui quali è stata eseguita l'opera, per la perdita o la diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione dell'opera.
Tale previsione oggi risulta sostituita dall'art. 44 del D.p.r. 327/01 (“È
dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera
pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una
permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di
esercizio del diritto di proprietà”).
La norma non riguarda quindi i casi in cui la situazione di asservimento o di diminuzione di valore venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento espropriativo, ma intende tutelare i beni non direttamente interessati dall'esproprio che tuttavia abbiano subito l'imposizione di una servitù
o una permanente diminuzione del loro valore. (v. Cass., sez. un., n. 4883 del
2017).
Il fondamento di tale previsione è stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità nel cd. principio di giustizia distributiva, in base al quale le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere dirette al conseguimento di pubblici benefici non possono ricadere su un solo privato ma devono essere sopportate dalla collettività (ex multis, v. Cass. civ., sez. III, n.
15223 del 2014; Cass., sez. un., n. 9341 del 2003), non essendo consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che questo venga congruamente indennizzato (Cass. civ., sez. I, n. 23865 del 2015).
Il pregiudizio economico deve incidere direttamente sul bene tanto da r.g. n. 17 determinare un'apprezzabile diminuzione del valore venale del medesimo,
essendo necessario che si realizzi una significativa compressione del diritto di proprietà, conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi anche per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico ed altre esalazioni direttamente provenienti dall'infrastruttura (v. Cass. civ., sez.
I, n. 13368 del 2017; Cass. civ., sez. I, n. 16619 del 2013).
Inoltre, deve rilevarsi che il criterio di determinazione quantitativa di tale indennità non è specificamente indicato da nessuna norma ed è lasciato alla valutazione degli interpreti;
sul punto, la Suprema Corte ha statuito che l'indennità di asservimento di un fondo deve essere determinata sulla base di un calcolo percentuale dell'indennità di espropriazione, affidato al motivato apprezzamento del giudice di merito.
In tale contesto due sono i limiti individuati, posto che la misura dell'indennità di asservimento di un fondo non può superare l'ammontare dell'indennità di espropriazione (v. Cass. civ., sez. I, n. 25011 del 2007), e che nel calcolo deve escludersi l'indennizzo del lucro cessante (sul punto, Cass. civ.,
sez. III, n.18226 del 2008), in ragione della previsione di cui all'art. 44 per cui
“L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla
perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto”.
La doglianza dell'appellante secondo cui il criterio utilizzato dal consulente tecnico di ufficio (che ha quantificato i danni in termini pari al deprezzamento del valore dell'immobile causato dalle situazioni dannose accertate)
r.g. n. 18 contrasterebbe con la menzionata previsione deve quindi ritenersi priva di fondamento.
Infatti, come anche sottolineato dalla Suprema Corte, il comma secondo dell'art. 44 è volto solo ad escludere il ristoro del cd. lucro cessante, ovverosia delle mancate utilità di cui il proprietario avrebbe potuto godere laddove non si fosse mai verificato l'evento dannoso;
inoltre, il criterio utilizzato dal Dott.
che ha quantificato il deprezzamento dell'immobile in conseguenza Per_2
delle distinte voci di danno, individuando per ciascuna di esse dei coefficienti di abbassamento percentuale del valore dell'immobile, è perfettamente coerente con i principi d'estimo della prassi nel settore risarcitorio ed espropriativo, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
Infine, in relazione al valore di mercato assegnato all'immobile, la Corte
ritiene di dover confermare la correttezza della stima effettuata dal consulente tecnico di ufficio con riferimento all'anno 1985.
Infatti, non potendo attingere alle banche dati delle agenzie immobiliari della zona o delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, il consulente tecnico di ufficio ha correttamente fatto riferimento alla letteratura tecnica, stimando il valore del bene in complessivi € 137.000,00.
Deve ritenersi infondata la censura relativa alla genericità della motivazione con cui il consulente tecnico di ufficio ha dato conto del sensibile aumento di valore dell'immobile dall'anno 1981 all'anno 1985 (“il mercato
immobiliare della zona ha subito un incremento a causa dell'inflazione”), e r.g. n. 19 quindi la quotazione dell'immobile del Sig. , determinante ai NT
fini del calcolo dei danni da corrispondere, non risulta in alcun modo affetta da vizi, essendo la documentazione tecnica del tutto coerente ed affidabile.
Le censure dell'appellante rispetto alle percentuali di incremento tratte dal
“Manuale di Consulenza Immobiliare” di , ed. , non Per_1 CP_3
meritano accoglimento non essendo fondate su dati obiettivi ma solo su prospettazioni astratte, ed avendo al riguardo il consulente tecnico di ufficio illustrato i vari passaggi in modo coerente e del tutto condivisibile (anche in sede di controdeduzioni), spiegando e motivando in modo esaustivo tutti i passaggi di tale valutazione, ed avendo il Tribunale giudicato in conformità ai principi di legittimità vincolanti dettati nella sentenza della Corte di Cassazione
inter partes(n. 4720/2004), che aveva statuito: 1) che l'indennità richiesta dal al ex art. 46 della legge n. 2359/1865 era dovuta;
2) che CP_1 Parte_1
trattavasi di evidente error juris l'avere la Corte di merito individuato la data di insorgenza di tale credito indennitario dal 20-1-1981 in quanto tale momento doveva essere individuato in quello in cui veniva realizzato il rilevato stradale avanti il fabbricato del e nell'altro in cui i danni iniziarono ad esplicare CP_1
i loro effetti permanenti;
3) che il credito all'indennizzo de quo aveva natura di credito di valore e, quindi, la decorrenza degli accessori si sarebbe dovuta fissare non dalla data della domanda del ovvero dell'inesistente esproprio, CP_1
bensì dalla data di insorgenza del diritto del all'indennità; 4) di CP_1
demandare alla Corte di merito la rideterminazione del dovuto e degli accessori r.g. n. 20 e, quindi, di provvedere ex novo alla quantificazione del credito indennitario spettante al . CP_1
Il giudice di primo grado, sulla base delle evidenze probatorie (v. in particolare deposizioni testimoniali e C.T.U. in atti), ha individuato correttamente l'insorgenza del credito alla data del 30. 6. 1985, ed ha quantificato a tale periodo il diritto indennitario spettante al in € CP_1
336.958,56 (ivi compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria sino al dì
della sentenza per la natura risarcitoria del credito vantato dal ), CP_1
determinando il quantum della domanda di ripetizione del in € Parte_1
278.279,23 (ivi compresi gli interessi su € 212.279,23 dal dì del pagamento avvenuto il 29 - 5 - 2002 sino alla data della sentenza) e, attualizzati i due crediti di natura indubbiamente diversa, ha considerato estinto per compensazione il credito del con differenza aritmetica (€ 336.958,56 meno € Parte_1
278.279,23 = € 58.679,23 da corrispondere al ). CP_1
Nello specifico, va evidenziato che il consulente d'ufficio ha rilevato con esattezza l'adiacente svincolo di RO della Strada Regionale per cui è causa,
la sua realizzazione in prossimità dell'immobile del , la rampa, la CP_1
scarpata, il muro di sostegno di sottoscarpa e quanto altro della limitrofa opera pubblica stradale.
Inoltre, il consulente tecnico di ufficio nelle operazioni di misurazione delle ridottissime distanze tra il fabbricato del e la grande rampa stradale, e CP_1
per quantificare l'indennità, ha correttamente tenuto conto solo dei fabbricati r.g. n. 21 preesistenti all'opera pubblica e non degli ampliamenti successivi realizzati dal
, anche con l'ausilio delle risultanze catastali risalenti al maggio 1985. CP_1
Infatti, nella C.T.U. e nelle controdeduzioni si legge (v. pag.4 della
C.T.U.): “… é stato stabilito con i presenti (i C.T.P. delle parti) che ai fini della determinazione del valore dell'immobile si sarebbe fatto riferimento alla conformazione che emerge dalle planimetrie catastali, che è quella all'epoca della realizzazione dello svincolo, senza tenere conto dei manufatti successivamente realizzati dal ”; ed a pag. 9 della C.T.U. :“… Parte_3
Dopo la costruzione dello svincolo, il fabbricato principale (abitazione) ed i fabbricati accessori, preesistenti (tutti) alla realizzazione dello svincolo, sono venuti a trovarsi all'interno della fascia di rispetto di 30 m. dalla S.R. 214 Sora-
ON, nella quale ricade anche la quasi totalità della corte…”; ed ancora alle pag. 5 e 6 delle Controdeduzioni: “…..si è tenuto conto delle condizioni che vi erano all'epoca in cui è stata costruita la rampa, nel 1985, senza le migliorie apportate successivamente negli anni (dal ) …”. CP_1
Quindi, dopo aver spiegato adeguatamente le ragioni, i criteri, le percentuali di abbattimento ed ogni altro particolare estimativo il consulente tecnico d'ufficio ha concluso, a pag. 6: “…In sostanza, la valutazione operata dal C.T.P. (del ) non può essere ritenuta corretta per cui si conferma Parte_1
quella contenuta nella risposta al quesito n. 4…”.
Il consulente tecnico di ufficio, poi, sulla base delle deposizioni testimoniali e della documentazione tecnica rinvenuta presso il stesso Parte_1
r.g. n. 22 ed acquisita agli atti, dopo aver determinato la data di ultimazione dei lavori riguardanti la rampa individuandola nel giorno 30. 6. 1985, ha descritto puntualmente gli eventi dannosi derivati all'edificio del a causa della CP_1
realizzazione della rampa della superstrada Sora-ON, definendoli “…
concreti ed effettivamente presenti…”; in particolare ha descritto in dettaglio i numerosi elementi dannosi permanenti ed i fatti che li avevano causati (v. pagg.
11, 12, 13 e 14 della C.T.U.).
E rispetto alle accertate situazioni pregiudizievoli il consulente tecnico d'ufficio ha determinato le aliquote di deprezzamento con logico e qualificato ragionamento tecnico-estimativo, quantificando la diminuzione del valore di mercato dell'immobile pari al 50% (giungendo all'identica conclusione del consulente tecnico d'ufficio della Corte di Appello): il dato del 50% è stato motivato, quanto al 20% per i danni derivanti dalla presenza ravvicinata del rilevato stradale, quanto al 15% per i danni da inquinamento atmosferico e quanto al 15% per i danni da inquinamento acustico.
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio, nella parte conclusiva, ha quantificato i danni arrecati al complesso immobiliare del in € CP_1
68.500,00 valutati al 30.6.1985: rispetto alla valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio della Corte di Appello, che aveva quantificato i danni in € 42.607,69 (sempre applicando un'identica diminuzione di valore del
50%), nella più recente CTU la differenza in melius è stata determinata dalla consistenza dell'immobile valutata applicando correttamente i fondamentali r.g. n. 23 principi dell'estimo immobiliare ed a causa del tempo di stima, non più l'anno
1981, ma il 1985, anno nel quale le quotazioni degli immobili erano aumentate in modo significativo.
Conseguentemente la Corte non ritiene che sussistano le condizioni per accogliere la richiesta di rinnovazione della C.T.U avanzata dall'appellante.
Alla luce di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi
infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto in ordine alla violazione
degli artt. 1243 e 2033 c.c. in relazione alla compensazione giudiziale
operata ed all'omessa rivalutazione del credito del CP_2
Il Giudice di primo grado dopo aver riconosciuto la compresenza di entrambi i crediti non ha applicato al credito dell'appellante, derivante dall'indebito pagamento, la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi legali;
se questo fosse accaduto, si sarebbe pervenuti ad una somma maggiore e conseguentemente ad un credito, e non a un debito, in favore del pari Parte_1
ad € 12.465,91.
Il Tribunale ha riconosciuto la coesistenza di due crediti giudiziali, quello del derivante dall'indebito pagamento (in data 20.05.2002) della CP_2
somma di € 212.024,24, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di
Roma n. 14 del 2001, poi riformata dalla Suprema Corte di Cassazione con giudizio di rinvio estinto (v. sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1605 del
2010), e quello del Sig. , ai sensi dell'art. 46 della legge n. Controparte_4
r.g. n. 24 2359 del 1865, per come determinato all'esito del giudizio di primo grado.
Tuttavia, mentre il credito del Sig. è stato oggetto di applicazione CP_1
di interessi e rivalutazioni alla data di emissione della sentenza, il credito del corrente dal pagamento alla sentenza, come rilevato dal primo CP_2
giudice, è stato erroneamente oggetto della sola applicazione degli interessi legali.
Pur avendo il Tribunale dichiarato di aderire all'indirizzo interpretativo secondo cui “…la Corte di legittimità ha affermato a più riprese che la
ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado
provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza
confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio
indebiti di cui all'art. 2033 c.c., dal quale differisce per natura e funzione, non
venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede
dell'accipiens. In questo caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge
direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo
venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla
prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui
si trovava in precedenza”, non ha tratto dal suddetto principio le dovute conseguenze, perché in tale ipotesi il credito così determinato avrebbe dovuto essere rivalutato, tanto più considerando la natura di Ente pubblico economico del che avrebbe immesso il denaro così sottratto nel normale CP_2
ciclo produttivo.
r.g. n. 25 Quindi, applicando anche al credito del i medesimi criteri CP_2
applicati a quello (erroneamente) riconosciuto al Sig. , si NT
perverrebbe alla somma di € 349.424,47, e non a quella di € 278.279,23
riconosciuta dal Tribunale, con conseguente ulteriore credito (e non debito) del per € 12.465,91 (€ 349.424,47 - € 336.958,56 = € 12.465,91), pari CP_2
alla differenza di quanto riconosciuto in favore dello stesso, maggiorato della rivalutazione monetaria, e quanto riconosciuto al Sig. . NT
Il terzo motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
Il giudice di primo grado si è attenuto alle disposizioni normative ed all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità;
conseguentemente la Corte ritiene di dover condividere quanto affermato dal
Tribunale circa la natura del credito vantato dal nei confronti del CP_2
Sig. ed oggetto di compensazione giudiziale, alla luce della correttezza CP_1
del calcolo effettuato a tali fini.
Infatti, la compensazione giudiziale, come sancito dall'art. 1243 cod. civ secondo comma, può aver luogo tra crediti non liquidi ma di facile e pronta liquidazione;
quindi, a differenza di quella legale, non opera automaticamente ma dal momento in cui viene pronunciata.
La Suprema Corte al riguardo ha affermato che: “il credito risarcitorio per
inadempimento contrattuale si trasforma in credito pecuniario soltanto per
effetto e dal momento della quantificazione giudiziale. Ne consegue che la sua
estinzione per compensazione, in ragione di coesistenza con credito pecuniario
r.g. n. 26 del danneggiante verso il danneggiato può verificarsi, ai sensi dell'art. 1243
cod. civ., esclusivamente alla data di detta liquidazione giudiziale e con
riferimento alla somma da essa risultante, rimanendo preclusa ogni possibilità
di far retroagire la compensazione medesima ad un tempo anteriore, con
perdita per l'avente diritto di una porzione del danno risarcibile. (ex multis
Cass. civ., sez. I, n. 1114 del 1995; Cass. civ., sez. II, n. 22035 del 2004).
Rispetto alla lamentata mancata rivalutazione monetaria, va rilevato che l'appellante, durante tutto il procedimento di primo grado non ha mai ha chiesto il maggior danno rappresentato dalla rivalutazione monetaria: infatti, sia nell'atto di citazione che negli ulteriori atti difensivi non ha mai fatto riferimento a tale voce (v. anche conclusioni rese nella memoria ex art. 183, sesto comma,
n° 1 c. p. c. a cui il si è riportato nel foglio delle conclusioni finali). Parte_1
Il debito ex art. 2033 c. c. è debito di valuta;
ne consegue che tale domanda da un lato deve ritenersi del tutto nuova e quindi preclusa in sede di appello, e dall'altro non validamente supportata a livello probatorio.
Infatti, la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo ove si dimostri, ex art. 1224 c.c., la sussistenza del maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura determinata dallo stesso art. 1224 с. c. Ed in mancanza di allegazioni riguardo, ivi compreso il riferimento al criterio presuntivo indicato dalle SS UU della Suprema Corte
(sentenza n. 19499/2008), la relativa richiesta deve comunque ritenersi infondata r.g. n. 27 (v. Cass. sez. L, n. 5648/2022).
Alla luce di quanto sinora esposto il terzo motivo deve ritenersi
infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi
infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. 285/2021 del Tribunale di ON, sezione civile, del
16.03.2021, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna il al Parte_1
rimborso in favore di delle spese processuali del NT
presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi €
7.200,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso r.g. n. 28 forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, oltre al rimborso del CU;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1
quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 29