TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 354-1/2024 promosso con ricorso per l'apertura della dichiarazione giudiziale depositato in data 11 dicembre 2024 da
presso il Tribunale di Monza Parte_1
nei confronti di
C.F. ), con sede legale in LO ES (MB), via Tintoretto n. 10, CP_1 P.IVA_1
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della con sede in CP_1
LO ES (MB), via Tintoretto n. 10;
• fissata l'udienza al 21.1.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati regolarmente notificati a cura dell'Ufficio a mezzo pec secondo le modalità di cui all'art. 40 CCII;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023;
- Modello SC per i periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
1 - certificato dei carichi pendenti;
- certificazione dell'Agenzia delle Entrate sui debiti tributari;
- certificazione INPS sui debiti contributivi;
• la società non si è costituita né è comparsa e all'udienza del 21.1.2025 ed il Pubblico Ministero ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• Entro la data dell'udienza il debitore non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in LO ES, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I., poiché esercita attività di impresa commerciale nell'ambito della “costruzione di edifici residenziali
e non residenziali” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d). In proposito si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice di dimostrare la propria qualità di impresa minore. Nel caso di specie, risulta in ogni caso il superamento dei requisiti dimensionali come da prospetto che segue:
• anche nel 2023, il valore dell'attivo (€ 1.529.971), i ricavi (€ 1.310.587) e i debiti (€ 805.621), superano con evidenza i limiti dimensionali previsti dalla legge;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, essendo sufficiente al riguardo richiamare il debito erariale pari a € 712.279,30 risultante dalla documentazione allegata e sostanzialmente confermato dal certificato dei carichi pendenti acquisito d'ufficio;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942. Può dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può
pag. 2 di 5 prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass.
25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto
(Cass. 7252/2014; Cass. 6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000
Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-
07-2021, n. 20432).
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria di natura fiscale e contributiva pari ad € 712.279,30;
- dalla mancata costituzione della debitrice, che non si è difesa al fine di contestare lo stato di insolvenza;
- dalla mancata corrispondenza tra la situazione patrimoniale prospettata nel bilancio 2023
(sostanzialmente positivo, con utile pari ad € 2.065,00), e le verifiche effettuate dalla Procura
e confermate dalla documentazione acquisita d'ufficio, in particolare: considerato il valore dei debiti totali (€ 805.621,00) risultante dallo stato patrimoniale 2023, di cui € 297.586,00 di debiti tributari e € 261.403,00 di debiti verso l'Istituto di Previdenza e sicurezza sociale, emerge l'incoerenza di tali valori a bilancio con la situazione debitoria effettiva ed accertata verso l'Erario: debiti complessivi pari ad almeno € 712.279,30.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
pag. 3 di 5 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. ), con sede CP_1 P.IVA_1
legale in LO ES (MB), via Tintoretto n. 10 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F. ) con studio in Milano, via G. Revere 16, Curatore, Persona_1 C.F._1 che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 27.05.2025 ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna
pag. 4 di 5 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 22 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
pag. 5 di 5