Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/09/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eva Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del decreto Prefettura di Ferrara Area I – Prot. Uscita n.-OMISSIS- del 16/05/2022 - fascicolo -OMISSIS- Area I, notificato in data 16/05/2022 a mezzo PEC - con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico inteso ad ottenere l'annullamento del provvedimento del Questure di Ferrara cat. 6F PASS n.-OMISSIS-, notificato in data 24/02/2022 con il quale è stata sospesa la licenza di porto di fucile per uso caccia per la durata di anni uno;
-di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni derivati al ricorrente in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.7.2022, -OMISSIS- impugnava il provvedimento della Prefettura di Ferrara di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento della Questura di Ferrara con cui era stata disposta la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia dal medesimo posseduta per la durata di anni uno, denunciando plurimi profili di illegittimità.
Resisteva in giudizio la Prefettura di Ferrara con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 28 luglio 2022, era respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
In data 5.5.2025, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, avendo nuovamente ottenuto, medio tempore , il titolo abilitativo in precedenza sospeso.
Alla pubblica udienza del 28 maggio 0225, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Alla luce della dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alla parte resistente, al Collegio non resta che dichiarare estinto il ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84 del CPA.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.