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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19171 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI TUORO Controparte_1
VENTURA presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI TUORO CP_2
VENTURA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/11/2024 e , Controparte_1 CP_2
premettendo di aver contratto matrimonio in PORTICI (NA) il 21/07/1973 e che dalla loro unione erano nati tre figli n. il 14.4.1975, n. il 13.6.1977 e n. il Per_1 Per_2 Per_3
30.11.1986 maggiorenni ed autonomi, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- La casa coniugale resta assegnata alla moglie, casalinga, unitamente a mobili e suppellettili che la continuerà ad abitare vita natural durante;
-Il sig. ha già ritirato gli effetti personali e dichiara di non avere beni mobili Controparte_1 di sua proprietà all'interno della stessa avendoli in parte prelevati ed in parte ceduti alla moglie;
- Il sig. , pensionato e con patologie legate alla età di anni 76, si impegna a Controparte_1 versare alla moglie sig.ra la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento, entro il CP_2
giorno 5 di ogni mese;
- I coniugi dichiarano che non vi sono pendenze di natura patrimoniali tra gli stessi e di aver compiutamente regolato i rapporti economici”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
(atto n.31, parte II, S. C, reg. Atti Matrimonio anno 1973); CP_2
2 b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/12/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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