Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/04/2026, n. 7600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7600 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07600/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14791/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14791 del 2025, proposto da Camarc Energia 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Cerceo, Giovanni Di Bartolomeo, Giacomo Mennini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Cerceo in Pescara, v.le G. D'Annunzio n. 142;
contro
Regione Abruzzo, Comune di Lanciano, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Di Ciommo, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Di Ciommo in Roma, via Tacito 41;
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare:
- della nota prot. GSE/P20250686292 del 22 settembre 2025 del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con la quale, all'esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 605784, di potenza pari a 986,70 kW, sito in località Colle Campitelli, snc, nel Comune di Lanciano (CH) di proprietà della Camarc 2 S.r.l., è stato comunicato che la tariffa incentivante da riconoscere sia quella spettante agli impianti di potenza compresa tra 1000kW e 5.000 kW, in misura pari a 0,263 €/kWh, con conseguente necessità di effettuare i relativi conguagli;
- della nota prot. GSE/P20240002903 del 7 febbraio 2024 del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., recapitata in pari data, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l'avvio del suddetto procedimento di verifica in relazione al medesimo impianto;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto, ivi compresi, rispettivamente: a) il verbale di sopralluogo eseguito in data 14 febbraio 2024; b) la nota GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20240004684 del 23 febbraio 2024; c) la nota GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20250523023 del 18 luglio 2025, con la quale è stato chiesto alla Società ricorrente di fornire osservazioni e/o integrazioni documentali rispetto alle risultanze emerse dall'attività di controllo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. AR GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con ricorso notificato il 21 novembre 2025 e depositato il 2 dicembre 2025 la società ricorrente, titolare dell’impianto fotovoltaico n. 605784, della potenza di 986,70 kW, ubicato nel Comune di Lanciano (CH) e ammesso alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto energia), impugna il provvedimento del Gestore dei Servizi energetici s.p.a. - GSE che ridetermina la tariffa incentivante da riconoscere all’impianto, da quella inizialmente riconosciuta per impianti di potenza inferiore a 1.000 kW a quella, inferiore, per impianti di potenza compresa tra 1.000 kW e 5.000 kW, a causa di un artato frazionamento degli impianti, derivandone la necessità di effettuare i relativi conguagli.
1.1. Il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:
(i) “ Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 e del Paragrafo 3.8 delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011”. Violazione e falsa applicazione del D.M. 23 giugno 2016. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7,10 e 10bis della Legge n. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Palese contraddittorietà con precedenti determinazioni. Irrazionalità. Ingiustizia manifesta. Sviamento ”.
Osserva in sintesi la ricorrente che l’impianto in esame è entrato in esercizio il 30 agosto 2011 e che il GSE ha desunto l’artato frazionamento per effetto dell’installazione nella medesima area dell’impianto fotovoltaico n. 605781 di 993,60 kW nella titolarità della MI CA S.a.s. di MI e NI CA, società che detiene per intero l’odierna ricorrente.
In particolare gli impianti ricadono su particelle che fino al frazionamento catastale del 18 gennaio 2011 erano contigue e su terreni nella proprietà della ricorrente, sono entrati in esercizio alla medesima data e le pratiche di incentivazione sono state caratterizzate da punti di contatto e corrispondenza (la stessa data di presentazione delle richieste di riconoscimento delle tariffe incentivanti del 13 settembre 2011).
In senso contrario, in sede penale la Corte d’appello dell’Aquila ha concluso un processo con pronuncia assolutoria nei confronti degli imputati e delle società coinvolte dalle fattispecie di reato ivi contestate, a fronte della rilevata legittimità del ricorso alla procedura autorizzativa semplificata, per effetto della presenza di un punto di connessione collegato ad autonoma cabina di consegna in relazione a ciascun impianto, nel rispetto del contesto normativo regionale abruzzese (D.G.R. 426 e 244 del 2010) e nel senso peraltro colto dal GSE nel provvedimento ove afferma, a seguito del coinvolgimento dei preposti enti locali, di ritenere che l’impianto in oggetto risulti debitamente autorizzato.
In senso conforme, con giudizio n. 4650 del 31 luglio 2025, il comitato di coordinamento regionale per la valutazione d’impatto ambientale ha accertato la non applicabilità al caso di specie dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006.
Le richieste di connessione degli impianti sono state presentate in date separate (28 gennaio 2010 per l’impianto della società ricorrente e 1° luglio 2010 per l’impianto della MI CA S.a.s. di MI e NI CA) nella vigenza del regime incentivante di cui al D.M. 19 febbraio 2007 (c.d. Secondo Conto energia) e il GSE non avrebbe al riguardo colto che le norme che regolamentano l’accesso agli impianti agli incentivi sono state emanate in data successiva alla presentazione delle domande di connessione.
(ii) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 (“Quarto Conto Energia”). Violazione e falsa applicazione del Paragrafo 3.8 delle Regole Applicative del D.M. 5 maggio 2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, lettera b), e 29, commi 1, 2 e 3, del D.M. 23 giugno 2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti ed errore sui presupposti. Sviamento ”.
Il riferimento operato dal GSE al D.M. 23 giugno 2016 non troverebbe applicazione. Per poter individuare l’eventuale sussistenza del cd. artato frazionamento la norma di riferimento va individuata nell’art. 12, comma 5, del Quarto Conto Energia (“ Ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza ”).
Nel contesto del Quarto Conto energia, l’art. 3.8 delle relative Regole applicative prevede specificamente quanto segue:
-“ si ritengono soggetti riconducibili ad un unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 c.c. o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall’analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario ”;
-“ per impianti installati su terreno si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da una superficie la cui area è inferiore al 20% della superficie della particella di dimensioni maggiori ”;
-“ per impianti fisicamente installati su unità immobiliari le regole volte ad evitare il frazionamento di un impianto si applicano alle singole unità immobiliari, per cui più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo Soggetto Responsabile o riconducibili a un unico Soggetto Responsabile e localizzati su un’unità immobiliare, identificata da uno specifico subalterno, si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti ”.
Il GSE avrebbe violato tali norme.
Nel caso di specie il legittimo frazionamento catastale è intervenuto il 18 gennaio 2011, prima dell’entrata in vigore del regime incentivante del Quarto Conto, con violazione anche di ulteriore previsione del richiamato paragrafo 3.8, posto che la verifica della contiguità catastale non è stata riferita alla situazione catastale alla data di entrata in esercizio dell’impianto ma a data antecedente (paragrafo 3.8: “ la verifica della contiguità delle particelle deve riferirsi alla situazione catastale alla data di entrata in esercizio dell’impianto ”).
Inoltre un’analisi rigorosa, basata sul calcolo matematico della superficie di separazione, come definito nelle suddette Regole applicative, dimostrerebbe in modo inconfutabile il superamento della soglia del 20%, escludendo la contiguità fisica delle aree, essendo presente tra gli impianti n. 605781 e n. 605784 un’area di oltre 20.000 mq (ossia oltre cinque volte superiore al minimo stabilito dalle predette prescrizioni) (doc. n. 29 prodotto dalla ricorrente).
(iii) “ Violazione e falsa applicazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e di legittimo affidamento ingenerato dalla P.A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione dei principi in materia di autotutela. Eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità e palese contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento ”.
Il rapporto incentivante si è svolto per oltre un decennio senza contestazione e il GSE avrebbe leso l’affidamento della ricorrente, violando la disciplina sull’autotutela in considerazione della mancata emersione di fatti diversi da quelli originariamente documentati e già accertati in una precedente istruttoria.
(iv) (qualificato come motivo subordinato) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. Eccesso di potere per errore sui presupposti. Illogicità e ingiustizia manifeste. Sviamento ”.
In subordine, il GSE avrebbe violato la disciplina della prescrizione, il cui termine decorrerebbe dal giorno in cui gli incentivi sono stati materialmente erogati, con conseguenze sul legittimo esercizio del preteso credito restitutorio.
Il ricorso si conclude con la richiesta di tutela cautelare.
2. Si sono costituiti gli intimati Ministeri e il GSE per chiedere il rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, la società ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e la causa è stata rinviata all’udienza di merito.
4. Le parti hanno quindi prodotto ulteriori documenti e scritti difensivi ex art. 73 c.p.a.
5. All’udienza pubblica del 10 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
TT
1. Il ricorso è parzialmente fondato quanto al secondo motivo; i motivi primo, terzo e quarto sono infondati.
2. Va preliminarmente richiamata e confermata la costante affermazione giurisprudenziale secondo cui il divieto di artato frazionamento degli impianti costituisce una declinazione, nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell’ordinamento giuridico. “ La ratio di siffatto principio è quella di impedire che il rispetto formale della legge si traduca nella sua violazione sostanziale, ammettendo a beneficio impianti che formalmente appaiono distinti, ma che sostanzialmente costituiscono un unico impianto il quale, proprio perché unitario, avrebbe diritto ad un beneficio minore o sarebbe soggetto a condizioni meno favorevoli di ammissione.
Invero, frazionare in maniera artificiosa un impianto ha una duplice ricaduta negativa: a) realizza un risultato antitetico a quello previsto dalla disciplina di settore perché ammette a un incentivo maggiore un impianto di potenza maggiore, in contrasto con il criterio di proporzionalità inversa tra potenza dell’impianto e livello di incentivazione e in pregiudizio degli impianti più piccoli; b) frustra il principio della fiducia reciproca (codificato nel settore dei contratti pubblici dall’art. 2 d.lgs 36 del 2023, ma di indubbia portata generale) a cui deve essere sempre improntato il rapporto tra operatore economico e amministrazione nell’erogazione di risorse pubbliche (per loro natura scarse) per il perseguimento di un risultato di interesse generale ” (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 7774/2025).
3. Ciò premesso il primo motivo è infondato.
L’esito assolutorio del procedimento penale per il conseguimento di erogazioni pubbliche ha riguardato l’uso, accertato come legittimo, di una procedura regionale semplificata prevista dalla Regione Abruzzo (doc. 16 prod. ric., pag. 9 di 10 del file .pdf) ma ciò va distinto dalle finalità dell’accertamento effettuato dal GSE.
In senso analogo, con specifico riferimento al regime autorizzativo degli impianti fotovoltaici in Abruzzo e alla contestuale rilevanza della presentazione di molteplici domande di incentivi ai fini della corretta attribuzione della tariffa incentivante, questo TAR ha affermato che “ la circostanza che la Regione Abruzzo abbia rappresentato, nel corso del procedimento, che gli impianti fotovoltaici in parola non ricadono nelle ipotesi dell’effetto cumulo, ai sensi delle Linee guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo, può poi rilevare ai fini del titolo autorizzativo di competenza regionale ma non influisce sull’accertamento del superamento dei limiti di potenza, per effetto di artato frazionamento degli impianti, di competenza del GSE. La valutazione effettuata dal GSE non riguarda in questo caso la validità dei titoli autorizzativi rilasciati dalle competenti amministrazioni locali ai fini dell’istallazione dell’impianto ma la verifica delle condizioni di accesso ai benefici previsti dal Conto Energia, fra le quali rientra la potenza dell’impianto ” (TAR Lazio, III-S, 12927, 13048 e 13049 del 2024, confermate in appello da Cons. Stato, II, 9102, 9104 e 9105 del 2025).
Per le stesse ragioni non vi è contrasto con l’accertamento amministrativo, che ha concluso nel senso dell’assenza di inosservanze in materia ambientale.
I riferimenti alla data delle richieste di connessione costituiscono invece solo un elemento indiziario della diversità delle iniziative imprenditoriali, in quanto tale non dirimente, osservato in particolare che sul piano sistematico fra le possibili date rilevanti (fra cui quelle della connessione alla rete, della richiesta e formazione del titolo autorizzativo, della presentazione della richiesta di accesso agli incentivi) la data determinante sembra quella di entrata in esercizio dell’impianto con connessa sottoposizione a un determinato regime incentivante (cfr. la recente e ribadita affermazione giurisprudenziale, secondo cui “ Sul piano sistematico, va poi rilevato che la disciplina dei Conti Energia si fonda sulla regola generale secondo cui la sussistenza dei requisiti di accesso agli incentivi deve essere accertata alla data di entrata in esercizio dell’impianto (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 21 maggio 2025, n. 4350). È a partire da quel momento, infatti, che all’impianto viene riconosciuta la tariffa incentivante (art. 5, comma 4, d.m. 5 luglio 2012; art. 12, comma 2, d.m. 5 maggio 2011); ne consegue che, perché tale riconoscimento possa avvenire, tutte le condizioni richieste per l’accesso al beneficio devono già risultare integrate a quella data ” (cfr. Cons. Stato, II, 7212/2025).
4. Il secondo motivo è fondato.
4.1. Al riguardo va preliminarmente confermato che l’elusione delle regole di settore al fine di conseguire vantaggi non spettanti non può assurgere a fattispecie costitutiva del diritto all’incentivazione (o del diritto a un’incentivazione superiore a quella spettante), in quanto pregiudica gli altri operatori economici che quelle regole hanno rispettato, vanifica l’imposizione, ad opera dei vari regimi incentivanti di specifici requisiti di potenza per l’ammissione al beneficio e frustra, in ultima analisi, la stessa finalità perseguita attraverso la distribuzione delle risorse scarse in questione.
4.2. È stato precisato che il divieto dell’abuso degli istituti giuridici – cui è funzionale la nozione di “artato frazionamento” – è un valore ordinamentale diffuso e di portata generale, che non richiede specifiche e puntuali disposizioni settoriali, posto che consegue all’intrinseca necessità di rispettare la ratio dell’istituto volta per volta in considerazione (Cons. Stato, II, 12 aprile 2022, n. 2747; Cons. Stato, IV, 25 gennaio 2021, nr. 739, 746, 747, 748, 749).
4.3. In coerenza il “decreto controlli” del 31 gennaio 2014 sancisce, con formula aperta, che al di fuori delle fattispecie di violazioni rilevanti espressamente contemplate nell’allegato 1 il rigetto dell’istanza e la decadenza dagli incentivi può derivare, oltre che da “violazioni” e “inadempimenti”, anche da “elusioni” a cui consegua un indebito accesso agli incentivi (art 11).
4.4. Il frazionamento degli impianti deve comunque essere finalizzato, mediante un contegno elusivo, a limitare la potenza degli impianti e, per l’effetto, a sfruttare procedure autorizzative più snelle ovvero a conseguire incentivi non spettanti o superiori a quelli spettanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2022 n. 1393, ord. 15 giugno 2020 n. 3520 e 12 giugno 2020 n. 3428).
4.5. Per queste ragioni, norme come l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 e l’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 non hanno natura costitutiva del divieto di artato frazionamento ma hanno soltanto chiarito, sul piano positivo, in relazione al rispettivo ambito applicativo, gli elementi connotanti una fattispecie elusiva (più impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale) comunque operante in materia, a prescindere dalla disciplina dettata dai relativi decreti ministeriali, con l’indicazione di taluni indizi, di carattere non tassativo, da cui desumere l’artato frazionamento (Cons. Stato, Sez. II, 640 del 18 gennaio 2023).
4.6. Inoltre, la giurisprudenza ha ripetutamente osservato che l’esistenza di autonomi punti di connessione sulla medesima particella o su particelle contigue può confermare l’esistenza di un artato frazionamento (cfr. recentemente, Cons. Stato, II, 2194 e 2193 del 5 marzo 2024, in fattispecie in cui il contatore di scambio era di proprietà del Gestore di rete e la società ammessa agli incentivi non ne aveva potuto sceglierne la collocazione fisica; ed ancora, Cons. Stato, II, 2743 del 12 aprile 2022; TAR Lazio, III-ter, 6615 del 17 aprile 2023; Cons. Stato, VI, 8718 del 12 ottobre 2022: TAR Lazio, III-ter, 3242 del 21 marzo 2022; id., 447 del 13 marzo 2021).
4.7. Ciò posto la ricorrente sostiene che l’impianto in questione, sottoposto alle prescrizioni di contrasto all’artato frazionamento dell’art. 12, co. 5, del D.M. 5 maggio 2011 e dell’art. 3.8 delle relative Regole applicative, le rispetta pienamente, anche perché il frazionamento catastale del 18 gennaio 2011 è ampiamente antecedente alla stessa entrata in vigore del Quarto Conto.
4.8. Al riguardo il GSE, nel replicare alle osservazioni procedimentali all’interno della gravata rideterminazione, afferma che “ risulta inequivocabile che il frazionamento delle predette particelle catastali contigue, sia stato effettuato in data 18 gennaio 2011, vale a dire in vigenza del D.M. 6 agosto 2010 il quale, in osservanza del principio dell’equa remunerazione degli investimenti, secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti, prevedeva, tra l’altro, una differenziazione delle tariffe incentivanti per impianti di potenza compresa tra 200 KW e 1 MW e quelli di potenza compresa tra 1 e 5 MW ” (doc. 19 prod. ric., pag. 6 di 8).
Tuttavia, nel caso di specie il frazionamento catastale degli impianti da cui il GSE desume la contiguità delle particelle, avvenuto in data 18 gennaio 2011, è antecedente sia all’entrata in esercizio dell’impianto in esame sia all’entrata in vigore del Quarto Conto.
Gli impianti sono prossimi ma non risulta che siano collegati o vadano unitariamente considerati in senso strutturale o siano attualmente collocati su particelle contigue: le particelle catastali su cui sorge ciascun impianto erano contigue solo in passato.
4.9. In assenza dell’unitarietà fisica o dell’impianto o della condivisione o contiguità di elementi, come i punti di consegna o il misuratore di scambio, le mere circostanze della contiguità catastale non già alla data di entrata in esercizio dell’impianto ma in un contesto catastale storicamente antecedente, unitamente a meri ulteriori indizi quali l’identità delle date di presentazione della richiesta di incentivi, non depongono per la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’artato frazionamento.
4.10. Ad esempio, la giurisprudenza ha affermato che “ Il frazionamento dei terreni, gli assetti societari delle società coinvolte, la sincronia delle pratiche edilizie, la condivisione della cabina di consegna e misura collegata alla rete di distribuzione mediante un elettrodotto unico, sono tutte circostanze che, singolarmente e nel loro insieme, definiscono un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti di un artato frazionamento della potenza complessiva degli impianti a fini elusivi della normativa di riferimento in tema di agevolazioni tariffarie e convincono, perciò, dell’infondatezza del motivo di appello ” (così Cons. Stato, II, 221/2026 a conferma di TAR Lazio, III-S, 17273/2024): nel caso in esame il GSE ha invece accertato solo il frazionamento dei terreni antecedente, il collegamento dei soggetti responsabili (elemento soggettivo della fattispecie) e la sincronia delle richieste di incentivazione ma manca l’accertamento degli elementi centrali dell’artato frazionamento, come la condivisione di elementi strutturali unici, ad esempio il pod, la cabina di consegna o il misuratore di scambio (cfr., per casi in cui tali elementi erano invece condivisi dagli impianti artatamente frazionati, TAR Lazio, III-S, 6950, 6951, 7644, 8052 del 2024 con conferme in appello, Cons. Stato, II, 4355, 4356, 4804).
4.11. A differenza dunque dei casi di maxi-impianti o di numerosi impianti siti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, la mera rilevazione per soli due impianti della vicinanza, su particelle storicamente ma non più attualmente contigue, e la sincronia delle pratiche non provano con sufficiente grado di verosimiglianza e precisione l’esistenza dell’elemento oggettivo dell’artato frazionamento (sempre ad esempio si è ritenuta la sussistenza dell’artato frazionamento in casi in cui “ Nell’ambito del procedimento di controllo, è emerso che: (i) l’impianto e altri quaranta impianti (per cui sono state presentate altrettante richieste di ammissione agli incentivi) sono stati installati sullo stesso sito, costituito dalle particelle contigue nn. 321, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 669, 670, Foglio 84 del Catasto Terreni del Comune di Santeramo in Colle (BA), inizialmente individuate nei titoli abilitativi (DIA prot. nn. 18779, 18780, 4067 e 4068) presentati al GSE (doc. 13: estratto mappa catastale ante frazionamento; doc 14: ortofoto sito impianti; doc. 15: DIA presentate al GSE); (ii) le particelle catastali parimenti contigue ove ora insistono gli impianti sono state create mediante il frazionamento delle predette particelle contigue, inizialmente individuate nei titoli abilitativi presentati al GSE (doc 16: estratto mappa catastale post frazionamento) ”, cfr. TAR Lazio, 22179 e 22181 del 2024, confermate da Cons. Stato 9157 e 9158 del 2025, anche sulla base delle ortofoto del sito agli atti del fascicolo, tali da fornire “ un immediato riscontro visivo a quanto accertato dal gestore in ordine all’unicità sostanziale dell’impianto ”).
4.12. Ciò non esclude che il GSE possa esaminare il quadro catastale antecedente all’entrata in esercizio degli impianti ma pur sempre nell’ambito di un contesto di elementi gravi, precisi e concordanti, fra cui l’esistenza di almeno un elemento strutturale o catastale attuale da cui desumere, in modo anche tecnicamente completo, il sostanziale collegamento degli impianti o la sicura unitarietà dell’iniziativa economica.
4.13. Corretto è poi il rilievo di parte ricorrente sull’insussistenza dell’elemento oggettivo dell’artato frazionamento, a fronte della violazione del paragrafo 3.8 delle Regole applicative del Quarto Conto da parte dell’Ente resistente, adeguatamente documentato anche nella relazione tecnica depositata dalla società ricorrente in data 3 febbraio 2026 (doc. 30).
In particolare fra le due odierne particelle catastali, ove sorgono gli impianti della ricorrente e della MI CA S.a.s. di MI e NI CA, sorge una particella di dimensioni ampiamente maggiori di quelle minime del 20%, per un’estensione di 20.487 metri quadri, risultando vieppiù confermata l’assenza di collegamenti o elementi strutturali di condivisione fra gli impianti e fondata la censura secondo cui il GSE non ha dato adeguatamente corso alla verifica della contiguità catastale alla data di entrata in esercizio dell’impianto, come prescritto dalle Regole applicative (nel senso della necessità della verifica in concreto della presenza di un’eventuale interconnessione funzionale ad un artato frazionamento, cfr. Cons. Stato, II, 2252/2025, nell’ambito del compito del Gestore di valutare le “ specifiche fattispecie concrete ”, richiamato da TAR Lazio, III-ter, 8997/2017).
5. Il terzo motivo è infondato.
5.1. Non sono configurabili alcun affidamento legittimo e alcun atto di autotutela quando ad essere vagliati dall’amministrazione pubblica sono semplicemente, a posteriori, i requisiti di accesso al meccanismo incentivante, in quanto la verifica ha “ ad oggetto non il riesame di requisiti e presupposti già esaminati in fase di vaglio di ammissibilità della domanda, ma il controllo per la prima volta della veridicità delle dichiarazioni rese ” (Cons. Stato, sez. II, n. 660/2023; n. 2501/2022; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 17518/2022; n. 5481/2022). Con riguardo al principio di legittimo affidamento nella materia in esame si osserva che, secondo costante orientamento, “ fino allo svolgimento dell’attività di controllo e al suo positivo superamento non può radicarsi alcun legittimo affidamento in capo all’operatore in ordine alla spettanza e alla debenza degli incentivi, trattandosi di un procedimento strutturalmente articolato in una fase di ammissione e in una successiva fase di verifica ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 10332/2025).
5.2. Secondo la giurisprudenza in materia di incentivazione degli impianti fotovoltaici, il provvedimento che, sulla base del medesimo Conto energia, rimodula la tariffa non integra “ una mera operazione di computo o ricalcolo della tariffa, bensì una rideterminazione con effetti retroattivi della misura dell’incentivazione tramite l’adozione di un criterio diverso da quello utilizzato al momento dell’ammissione al beneficio, a conclusione di un procedimento di controllo; lo stesso deve, pertanto, essere qualificato come atto di decadenza parziale in quanto interviene sul rapporto di incentivazione incidendo negativamente sulla misura del beneficio, come riconosciuta dal provvedimento di ammissione e dalla successiva convenzione ” (Cons. Stato, sez. II, n. 740/2023; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 2526/2022). In termini più generali, un provvedimento del GSE “ che preclude l’accesso alla tariffa più favorevole, riconoscendone comunque altra inferiore ” non può essere qualificato come “ mero atto di determinazione dell’incentivo spettante ” ma assume la natura di “ atto di decadenza in senso stretto ” ovvero di “ atto di autotutela ” in quanto incide “ sul contenuto e sull’efficacia del provvedimento ammissivo ” (recentemente, Cons. Stato, sez. II, n. 9951/2025).
5.3. Ai provvedimenti compositi del Gestore che, come nel caso di specie, uno actu dichiarano la decadenza parziale (a seguito dell’esercizio del potere di controllo di cui all’art. 42 del D.Lgs. 28/2011) e hanno l’effetto di rideterminare l’incentivo possono anche applicarsi i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di impianti idroelettrici di cui alle pronunce del Cons. Stato, sez. II, n. 1750 e n. 1752 del 2024 (che, nel confermare TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 12194 e n. 12196 del 2023, richiamano Cons. Stato, sez. IV, n. 6060/2018, concernente la percezione del beneficio in parziale assenza del titolo); con riferimento alle richieste di restituzione degli incentivi (impugnate in primo grado con motivi aggiunti e attuative a valle dei provvedimenti di decadenza parziale, adottati ad esito di controllo e gravati con i ricorsi introduttivi) è stato affermato che “ La lettera dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2001 è chiara nel riferire sia la decurtazione, sia i presupposti dell’art. 21-nonies alla decadenza ovvero al rigetto dell’istanza, e non alla rideterminazione ”, essendo la (mera) rideterminazione un effetto della decadenza parziale che riguarda la partite di dare ed avere della convenzione, ove gli eventuali crediti restitutori del GSE sono soggetti alla prescrizione decennale.
6. Il quarto motivo è infondato.
Le parti non fanno riferimento a una richiesta di restituzione degli incentivi: la mera riserva di ripetere a titolo di conguaglio importi in tesi indebitamente corrisposti, contenuta nel provvedimento impugnato, non pone capo al rilievo della disciplina sulla prescrizione, potendosi assorbire ogni altra censura in merito.
7. In conclusione, il ricorso è parzialmente fondato quanto al solo secondo motivo, con conseguente annullamento del provvedimento conclusivo del procedimento di controllo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 28/2011.
8. La particolarità della questione e la complessità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-accoglie il secondo motivo del ricorso e annulla la nota prot. GSE/P20250686292 del 22 settembre 2025, recante la comunicazione di esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo;
-respinge il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF IL, Presidente FF
AR GA, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AR GA | FF IL |
IL SEGRETARIO