Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4618 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Messina, via Natoli, n. 36, (Studio Legale Visalli), presso lo studio dell'Avv. MIRONE DOMENICO del Foro di Messina (C.F.:
), pec: tel.: C.F._2 Email_1
0902926733, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ivi residente in [...], domiciliato in C.F._3
via Appennini, n. 161 (casetta Vill. Giostra), ed elettivamente domiciliato in Messina, via L. Manara, 119, presso lo studio dell'avv. MARCELLA
DE LUCA (C.F.: ), tel.: 090/3353875, pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende, per procura in Email_2
atti; PARTE RESISTENTE
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.11.2023, premesso che in data Parte_1
29.06.1995, a Messina, aveva contratto matrimonio con Controparte_1
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 116 parte 1 anno 1995); che dal matrimonio erano nati due figli, nato a Per_1
Messina il 15.08.1995 e nata a [...] il [...]; che a Per_2
seguito della crisi dell'unione coniugale i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Messina il 21.09.2022; che ella era priva di redditi ed aveva svolto sempre l'attività di casalinga, mentre il lavorava come impiegato presso l'ATM di CP_1
Messina; che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati e la ricostituzione della comunione materiale e spirituale appariva ormai impossibile;
che sussistevano le condizioni per il riconoscimento in favore della deducente di un assegno divorzile, essendosi ella sempre dedicata alla cura della casa e dei figli e non avendo potuto, pertanto, intraprendere carriera lavorativa;
che ella aveva altresì diritto ad una quota del TFR del coniuge;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi, che fosse assegnata alla deducente la casa coniugale, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile di € 300,00 e che fosse posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante la CP_1
corresponsione di un assegno mensile di € 100,00 per ciascun figlio oltre al
50 % delle spese straordinarie.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 12.12.2023.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 04.10.2024 si costituiva tempestivamente il quale si associava alla Controparte_1
richiesta di divorzio, ma evidenziava che egli percepiva mensilmente dal suo lavoro presso l'ATM la somma di € 1.022,95, poichè gravato dalla cessione del quinto con rate mensili di € 311,00, e da altro prestito con rate mensili di € 309,00 e doveva far fronte anche ad altri debiti contratti per le esigenze della famiglia, sicché si trovava in una situazione di indigenza, tanto che per quasi due anni aveva dormito per strada e più recentemente era stato accolto in un alloggio di transito concesso dal Comune di
Messina. Osservava che, viceversa, la non aveva mai inteso Parte_1
lavorare per sua scelta, avendo intrapreso durante la convivenza matrimoniale dei lavoretti che aveva, quindi, lasciato per sua volontà.
Rilevava, poi, che in sede di separazione le parti si erano accordate per la corresponsione di un assegno mensile di € 250,00 di cui € 50,00 per il mantenimento del coniuge ed € 200,00 per il mantenimento dei due figli, ma la aveva successivamente preteso il pagamento della Parte_1
somma di € 300,00 mensili. Osservava, infine, che la casa coniugale, che era stata a lui lasciata dal padre deceduto, non avrebbe potuto essere assegnata alla ricorrente in quanto si trattava di una baracca abusiva inidonea ad essere abitata e, comunque, non vi erano figli minori, mentre i figli maggiorenni non si erano attivati per reperire una occupazione né svolgevano attività formativa, in quanto , che aveva lasciato gli Per_1
studi in terza media, lavorava in nero, mentre aveva concluso gli Per_2
studi presso l'istituto alberghiero. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di assegno divorzile o che, comunque, fosse fissato un assegno di importo molto inferiore a quello richiesto, ed il rigetto, altresì, della
3 domanda di assegno per il mantenimento della prole e di assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 05.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., dichiarava che il figlio aveva Parte_1 Per_1
conseguito la terza media, si era iscritto alle scuole superiori ma aveva frequentato solo per tre mesi, mentre successivamente aveva cercato di lavorare, ma senza riuscire ad ottenere alcun stabile occupazione;
riferiva, viceversa, che la figlia aveva conseguito il diploma presso Per_2
l'istituto Alberghiero all'età di 19 anni e da allora aveva cercato di inserirsi nel mondo del lavoro ma aveva ottenuto solo quale saltuario impegno lavorativo limitato a poche ore senza mai neppure essere messa in regola, tranne che per il breve periodo di un mese l'anno precedente;
ha affermato, infine, che ella era disoccupata da tanti anni e aveva svolto soltanto saltuari lavori di pulizia;
inoltre viveva nella casa che era in uso alla madre del prima che quest'ultima morisse, nella “zona risanamento”. CP_1
Rilevava che il si era indebitato per il gioco ma questo non poteva CP_1
risolversi a suo danno e ribadiva la richiesta volta alla corresponsione di un assegno di importo pari a € 250,00 mensili. dichiarava che non poteva versare alcun assegno Controparte_1
e che in realtà i figli lavoravano. Affermava che era disponibile a lasciare alla il godimento della casa in cui la stessa viveva ed a Parte_1
continuare a versare alla stessa l'assegno di € 50,00.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, che, su richiesta dei procuratori delle parti, veniva rinviata ad altra udienza. All'udienza del 16.01.2025, all'esito della
4 discussione orale, il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con
[...]
meriti accoglimento. CP_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con decreto del 21.09.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna
5 possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.06.1995 a Messina con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 116 parte 1 anno 1995.
Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni, nato a Per_1
Messina il 15.08.1995 e nata a [...] il [...], il Per_2 Pt_2
ha affermato che non vi erano più i presupposti per la corresponsione dell'assegno stabilito in sede di separazione, pari ad € 100,00 mensili per ciascun figlio, in quanto entrambi i figli lavoravano o, comunque, erano economicamente autonomi.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione o al divorzio, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993
n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore o dalla disponibilità delle parti ad instaurarli (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300). La costante giurisprudenza della
Suprema Corte ha sottolineato, poi, che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147,
315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa
6 dai genitori, a quella del figlio minore. L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato posto dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, quand'anche, poi, non ne abbia tratto profitto per negligenza o per cattiva volontà (Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990).
Gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti, pertanto, dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020), alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo,
“purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. La cessazione dell'obbligo di mantenimento
7 dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ.
13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n. 5088; Cass. civ. 22.06.2016
n. 12952).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (Cass. civ. 23 gennaio 2024 n. 2259). Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, il genitore che chieda un contributo per il mantenimento del "figlio adulto", in mancanza di un'attività formativa in corso, dovrà fornire una prova particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023; Cass.
29264/2022), fermo restando che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 10 gennaio
2023, n. 358). L'età costituisce dunque un parametro importante di
8 riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età
(Cass. civ., ord. n. 5088 del 5 marzo 2018).
Nella fattispecie in esame la non ha fornito prova Parte_1
adeguata della persistenza dei presupposti per la sussistenza di un obbligo a carico dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni. E' pacifico, infatti, che entrambi i figli hanno terminato da tempo il loro percorso formativo, in quanto , dopo avere conseguito la terza Per_1
media, ha frequentato solo per tre mesi le scuole superiori e successivamente ha cercato di inserirsi nel mondo del lavoro, sicché si può affermare che lo stesso da oltre dieci anni non studia e lavora solo saltuariamente, mentre la figlia ha studiato sino all'età di 19 anni Per_2
ed anche lei da circa cinque anni è in cerca di un lavoro. A fronte di tale situazione, si deve prendere atto che è trascorso ormai un tempo particolarmente ampio, nel quale i figli maggiorenni avrebbero potuto e dovuto con l'ordinaria diligenza inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro, mentre la non ha allegato né fornito prova di specifiche Parte_1
circostanze che in qualche modo possano avere ostacolato la loro occupazione. In ogni caso, può serenamente affermarsi che entrambi i figli sono stati posti dai genitori nelle condizioni per divenire economicamente autonomi e, conseguentemente, deve ritenersi cessato l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al loro mantenimento, a prescindere dal fatto se i lavori effettuati dagli stessi in tale periodo di tempo abbiano assunto o meno carattere di stabilità.
La domanda avanzata in via riconvenzionale dal volta alla CP_1
revoca dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo per il
9 mantenimento dei figli va, pertanto, accolta, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza.
Conseguentemente, va rigettata la richiesta avanzata dalla di assegnazione della casa coniugale, posto che il Parte_1
provvedimento di assegnazione è funzionale esclusivamente alla tutela della prole minorenne o maggiorenne non autonoma e non può avere una funzione esclusivamente di riequilibrio economico per il coniuge economicamente più debole.
Va, poi, accolta anche la domanda avanzata dalla Parte_1
volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Occorre premettere che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi (Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ.
Sez. I n. 1758 del 28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011; Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n.
22501;Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007; Cass. 28 giugno 2007 n.
14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
10 La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.). In particolare, occorre che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n.
19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass.
3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte
11 richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost. attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 legge 898/1970, che sono finalizzati al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello degli ex coniugi, tenendo conto che all'assegno divorzile, come sottolineato dalla menzionata pronuncia a
Sezioni Unite, va riconosciuta oltre ad una natura assistenziale, come si desume dal fatto che il diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge presuppone che questi non abbia mezzi “adeguati”, anche una natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità, e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio.
Nella fattispecie in esame, risulta che la è priva di Parte_1
redditi, vive precariamente in una casa nella “zona risanamento”, già in godimento alla madre del , e svolge soltanto saltuari lavori di CP_1
pulizia dai quali trae modesti ed incostanti guadagni. Il , invece, ha CP_1
un reddito annuo lordo di € 23.475,95 con ritenute IRPEF pari a €
1.750,52, sicché su dodici mesi il suo reddito mensile netto è pari a €
1.810,45, ma dall'esame della busta paga prodotta risulta che in realtà egli percepisce una somma molto inferiore, in parte a causa di prestiti da lui contratti con ritenute alla fonte per un importo complessivo mensile di €
620,00. Inoltre, il ha lamentato di dovere far fronte anche ad altri CP_1
debiti e di non riuscire neppure a pagare il canone di una locazione dovere
12 potere vivere tanto che il Comune di Messina lo ha inserito presso un appartamento degli “alloggi di transito”, struttura deputata all'accoglienza temporanea di persone in difficoltà. Sennonché è evidente che, nonostante le difficoltà economiche rappresentate, la situazione economica del CP_1
è molto migliore rispetto a quella della , posto che lo stesso Parte_1
percepisce stabilmente uno stipendio più che dignitoso, anche se verosimilmente non riesce a gestire oculatamente le sue risorse economiche, tanto da avere difficoltà a soddisfare anche l'esigenza abitativa. Peraltro, la circostanza della esistenza di un divario nelle condizioni economiche delle parti, a svantaggio della è Parte_1
stata sostanzialmente riconosciuta dal in sede di separazione CP_1
consensuale, quando ha concordato in favore della moglie un assegno di mantenimento.
Ciò posto, non risulta che alla possa essere attribuito Parte_1
un assegno divorzile con funzione compensativa, poiché, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli.
Infatti, la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere del tenore di vita assicurato dai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile
13 a quelle scelte, prova che nella fattispecie in esame non è stata in alcun modo fornita. In particolare, non risulta che la ricorrente debba essere compensata per il particolare contributo che abbia dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, né risulta che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi.
Viceversa, appaiono sussistere i presupposti per riconoscere ala un assegno divorzile con funzione assistenziale, tenendo Parte_1
conto del fatto che la nozione di adeguatezza/inadeguatezza del reddito del richiedente l'assegno non è astratta e solitaria, assumendo essa significato solo quale esito di un giudizio di comparazione che deve essere condotto sui redditi degli ex coniugi (Cass. civ. 8 marzo 2022 n. 7596); così se è vero che la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze, nondimeno la funzione assistenziale, benché in qualche modo recessiva rispetto a quella perequativa - compensativa, deve continuare ad essere assicurata attraverso l'assegno divorzile (Cass. 10 giugno 2022 n. 18838).
Di conseguenza, richiedendo la funzione assistenziale che al coniuge debole sia data la possibilità di condurre un'esistenza dignitosa, per valutare la “autosufficienza” non può certamente essere soddisfacente sottolineare che il soggetto richiedente l'assegno percepisce un reddito, poiché bisogna considerare i bisogni anche essenziali del soggetto richiedente l'assegno. Inoltre, la funzione assistenziale non viene meno per la circostanza che il coniuge richiedente l'assegno sia dotato di capacità lavorativa, poiché occorre verificare se sia rimasto colposamente inerte nel cercarsi un'occupazione. Infatti, la Suprema Corte ha evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se è vero che la solidarietà post
14 coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità e che in tale quadro occorre attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva, tuttavia, ciò che viene censurato è il contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale, mentre nel caso in esame è pacifico che la ha Parte_1
cercato di svolgere lavoretti domestici, che però non appaiono idonei ad assicurarle una esistenza dignitosa, in quanto occasionali e mal pagati.
Ciò posto e tenuto conto del divario esistente nei redditi delle parti, della circostanza che il non dovrà più far fronte al mantenimento CP_1
della prole, delle condizioni di particolare disagio economico in cui versa la
, appare congruo fissare la misura dell'assegno divorzile in Parte_1
€ 200,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e con decorrenza dalla data della presente sentenza.
Tenuto conto, infine, della soccombenza reciproca, vi sono i presupposti per compensare interamente tra le arti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24.11.2023, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
29.06.1995 a Messina con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Messina al n. 116 parte 1 anno 1995, tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) revoca l'assegno posto a carico del ed a favore della CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei due Parte_1
15 figli maggiorenni, con decorrenza dalla data della presente sentenza;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
un assegno divorzile dell'imposto Parte_1
mensile di € 200,00 da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, con decorrenza dalla data della presente sentenza;
4) rigetta la richiesta avanzata dalla di assegnazione Parte_1
della casa coniugale;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
6) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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