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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/12/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2448/2025
Tribunale Ordinario di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2448/2025
Oggi 10.12.2025 innanzi al dott. Marco Mancini, all'esito della trattazione cartolare, lette le note:
Per 'avv. MARZORATI MARIABRUNA . Parte_1
Per essuno CP_1
Il procuratore del ricorrente precisa le conclusioni come da foglio separato che viene allegato al presente verbale e costituisce parte integrante dello stesso. All'esito, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2448/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARZORATI Parte_1 C.F._1 MARIABRUNA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza che qui si intendono espressamente richiamati e ritrascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., adiva questo Tribunale premettendo Parte_1 che gli era stata notificato dall'ex coniuge atto di precetto con cui gli era stato intimato il CP_1 pagamento di euro 11.439,34, sulla base di titolo esecutivo costituito dal decreto omologato n. 682 del 2010 del Tribunale di Como che aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi, in relazione a spese straordinarie per prestazioni sanitarie per le quali il decreto di omologa non è idoneo titolo esecutivo e per contributo al mantenimento.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'inesigibilità delle pretese creditorie per spese mediche non essendo il decreto di omologa valido titolo esecutivo e e contributo al mantenimento.
Ciò premesso chiedeva che fosse accertato e dichiarato inesistente il diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata.
Nessuno si costituiva per la creditrice intimante.
L'opposizione va accolta nei ristretti limiti che seguono.
Infatti, quanto alle spese straordinarie mediche, il decreto di omologa della separazione posta a fondamento del precetto non ha valore di titolo esecutivo, in quanto il credito vantato in tali casi è incerto ed illiquido, essendo necessario adire l'Autorità Giudiziaria affinché sia accertata l'effettiva pagina 2 di 3 esecuzione degli esborsi contemplati (Cass. n. 808/2021).
Pertanto, il quantum totale precettato dalla sig.ra (euro 11.080,54) dovrà essere decurtato CP_1 dell'importo di euro 2.629,00 (pari alla sommatoria delle voci di spese mediche extra assegno illegittimamente azionate a pagina 2 del precetto) in quanto non dovuto, dovendosi per l'effetto dichiarare parzialmente inefficace l'atto di precetto opposto.
Quanto invece al contributo al mantenimento, l'opponente deduce di aver introdotto il procedimento giudiziale di divorzio con l'intento di ottenere la revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, diventato nei 15 anni di separazione oggettivamente insostenibile per il debitore e a maggior ragione per le reiterate azioni esecutive nei suoi confronti (ed in particolare il pignoramento presso la BCC) che hanno prodotto un grave pregiudizio alla sua credibilità finanziaria.
L'eccezione, pur comprendendosi la estrema difficoltà in cui versa il debitore, peraltro attinto da plurime iniziative processuali da parte della creditrice, non è tuttavia fondata poiché il decreto di omologa indica precisamente l'importo del contributo al mantenimento, pur giudicato eccessivo dall'opponente, e fino alla sua modifica o riduzione in esito al giudizio di cognizione innestato, sussiste l'obbligo dell'opponente di continuare il versamento.
Infatti, gli accordi omologati prevedono alla clausola 3) il versamento di un contributo al mantenimento in favore della moglie di €.3.000,00 mensili che aggiornati con l'Istat ammontano ad €.3.924,00. Il precetto intima il pagamento di complessivi euro 11.080,54 in linea capitale di cui euro 8.451,00 per parziale versamento del contributo al mantenimento, oltre ed euro 300,00 per spese di precetto, oltre il 15% per spese generale e C.P.A. per complessivi euro 358,80.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va accolta in parte con declaratoria di parziale inefficacia del precetto come in motivazione.
Le spese di lite, attesi giusti motivi in relazione alla parziale reciproca soccombenza, possono essere compensate.
PQM
Il giudice così provvede:
1. accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara la parziale inefficacia del precetto come in motivazione;
2. spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Como, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Marco Mancini
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2448/2025
Oggi 10.12.2025 innanzi al dott. Marco Mancini, all'esito della trattazione cartolare, lette le note:
Per 'avv. MARZORATI MARIABRUNA . Parte_1
Per essuno CP_1
Il procuratore del ricorrente precisa le conclusioni come da foglio separato che viene allegato al presente verbale e costituisce parte integrante dello stesso. All'esito, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2448/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MARZORATI Parte_1 C.F._1 MARIABRUNA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza che qui si intendono espressamente richiamati e ritrascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., adiva questo Tribunale premettendo Parte_1 che gli era stata notificato dall'ex coniuge atto di precetto con cui gli era stato intimato il CP_1 pagamento di euro 11.439,34, sulla base di titolo esecutivo costituito dal decreto omologato n. 682 del 2010 del Tribunale di Como che aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi, in relazione a spese straordinarie per prestazioni sanitarie per le quali il decreto di omologa non è idoneo titolo esecutivo e per contributo al mantenimento.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'inesigibilità delle pretese creditorie per spese mediche non essendo il decreto di omologa valido titolo esecutivo e e contributo al mantenimento.
Ciò premesso chiedeva che fosse accertato e dichiarato inesistente il diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata.
Nessuno si costituiva per la creditrice intimante.
L'opposizione va accolta nei ristretti limiti che seguono.
Infatti, quanto alle spese straordinarie mediche, il decreto di omologa della separazione posta a fondamento del precetto non ha valore di titolo esecutivo, in quanto il credito vantato in tali casi è incerto ed illiquido, essendo necessario adire l'Autorità Giudiziaria affinché sia accertata l'effettiva pagina 2 di 3 esecuzione degli esborsi contemplati (Cass. n. 808/2021).
Pertanto, il quantum totale precettato dalla sig.ra (euro 11.080,54) dovrà essere decurtato CP_1 dell'importo di euro 2.629,00 (pari alla sommatoria delle voci di spese mediche extra assegno illegittimamente azionate a pagina 2 del precetto) in quanto non dovuto, dovendosi per l'effetto dichiarare parzialmente inefficace l'atto di precetto opposto.
Quanto invece al contributo al mantenimento, l'opponente deduce di aver introdotto il procedimento giudiziale di divorzio con l'intento di ottenere la revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, diventato nei 15 anni di separazione oggettivamente insostenibile per il debitore e a maggior ragione per le reiterate azioni esecutive nei suoi confronti (ed in particolare il pignoramento presso la BCC) che hanno prodotto un grave pregiudizio alla sua credibilità finanziaria.
L'eccezione, pur comprendendosi la estrema difficoltà in cui versa il debitore, peraltro attinto da plurime iniziative processuali da parte della creditrice, non è tuttavia fondata poiché il decreto di omologa indica precisamente l'importo del contributo al mantenimento, pur giudicato eccessivo dall'opponente, e fino alla sua modifica o riduzione in esito al giudizio di cognizione innestato, sussiste l'obbligo dell'opponente di continuare il versamento.
Infatti, gli accordi omologati prevedono alla clausola 3) il versamento di un contributo al mantenimento in favore della moglie di €.3.000,00 mensili che aggiornati con l'Istat ammontano ad €.3.924,00. Il precetto intima il pagamento di complessivi euro 11.080,54 in linea capitale di cui euro 8.451,00 per parziale versamento del contributo al mantenimento, oltre ed euro 300,00 per spese di precetto, oltre il 15% per spese generale e C.P.A. per complessivi euro 358,80.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va accolta in parte con declaratoria di parziale inefficacia del precetto come in motivazione.
Le spese di lite, attesi giusti motivi in relazione alla parziale reciproca soccombenza, possono essere compensate.
PQM
Il giudice così provvede:
1. accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara la parziale inefficacia del precetto come in motivazione;
2. spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Como, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Marco Mancini
pagina 3 di 3