Decreto cautelare 10 settembre 2020
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2020
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 01/03/2023, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 01329/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03013/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3013 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via Arturo Garofano, 8;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
a).- del decreto di espropriazione del Consorzio ASI di Napoli n. 10 del 8.6.2020 e dell'avviso di esecuzione del 9.6.2020 n. prot. 2381/2020 che ha previsto l'immissione in possesso per il giorno 2 luglio 2020 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, comunque lesivo;
b).-della delibera del Consiglio generale del Consorzio ASI della provincia di Napoli n. 21 del 31.7.2019, mai notificata, esclusivamente nella parte in cui dichiara la pubblica utilità delle aree coinvolte dalla variante;
c).- del decreto dirigenziale n. 45 del 03.12.2019 con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di un opificio industriale, denominato -OMISSIS-.;
d).- del decreto dirigenziale n. 77 del 06.11.2019 con il quale è stata fissata, per i soli terreni, l' indennità ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/01, rinviando la valutazione di eventuali manufatti, realizzati con regolare titolo edilizio, a valle della presa di possesso degli immobili, tutti ricadenti nel Comune di Arzano;
e).- dell'art. 10 delle norme di attuazione del PRG ASI di Napoli approvato ad ultimo in variante con il DPRC n.16144/1987;
f).- di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente, comunque, lesivo del diritto dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con la memoria depositata in data 20 febbraio 2023, i ricorrenti, a mezzo del difensore costituito, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo -OMISSIS- rinunciato all’assegnazione delle aree oggetto dell’impugnato decreto di esproprio;
Considerato che il Collegio non può che prendere atto della espressa dichiarazione del difensore dei ricorrenti in ordine all'assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio;
Rammentato al riguardo che, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l'improcedibilità del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
Ritenuto che, in ragione sia delle cause che hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse, sia della complessità delle questioni sottese, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.