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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3055 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza del 28.02.2025, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Salvo (RC) il 20.10.1977, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Attilio Parrelli, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via del Gelsomino n. 37, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC) il 05.07.1983, rappresentata e difesa, giusta in atti, dall'avv.
Antonino D. Tuscano, presso il cui studio in Bova Marina (RC), via
Umberto I n. 109, ha eletto domicilio
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
- letto il ricorso depositato in data 6.12.2024 con il quale Parte_1
ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bova Marina (RC) il 16.09.2009 con alle Controparte_1
condizioni ivi esplicitate;
- vista la comparsa di costituzione e risposta depositata 27.02.2025 da con la quale la stessa dichiarava di trovarsi Controparte_1
sostanzialmente in accordo con le richieste avanzate ex adverso, eccezion fatta il punto n. 4 delle conclusioni rassegnate;
-preso atto che all'udienza del 28.02.2025 il Giudice delegato invitava le parti a precisare le conclusioni, ritenuto non necessario assumere mezzi di prova alla luce del sostanziale accordo sulle condizioni di divorzio, rilevato altresì che le condizioni economiche delle stesse erano già state delineate e che l'ascolto del minore risultava superfluo;
- osservato che le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, manifestando un sostanziale accordo sulle condizioni di divorzio ed evidenziando il ricorrente, con riferimento al punto 4) delle predette condizioni, di voler portare con sé il figlio a Cosenza e, occasionalmente, in altre località in Italia;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Bova Marina (RC) il 16.09.2009 dal quale è nato il figlio il 23.09.2012, ancora minorenne;
b) con D.O. n. 219/2018, Persona_1
depositato il 26/07/2018, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 07.06.2018;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 07.06.2018 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
16/12/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da nei confronti di con ricorso depositato in Parte_1 Controparte_1
data 6.12.2024:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bova Marina (RC) il 16.09.2009 tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Bova Marina (RC) parte II, serie A n. 16 anno 2009, alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 16.09.2009 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bova Marina (RC), Atto n. 16 dell'anno 2009, Parte II, Serie
A;
2. Disporre a carico del Signor un assegno per il Parte_1
mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, Persona_1
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'Indice Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% da determinare secondo il Protocollo in uso presso
Codesto Tribunale;
3. Disporre l'affidamento condiviso del figlio , conservando Persona_1
il collocamento presso la madre e prevedendo che il padre potrà incontrarlo e trattenersi con lui almeno un giorno la settimana, dall'orario di fine delle lezioni scolastiche sino alla cena nonché, a settimane alterne, dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica;
4. Disporre che in occasione del Natale, del Capodanno e della Pasqua, il figlio trascorrerà la sera della vigilia o il giorno della Festività alternativamente con l'uno o l'altro genitore, nonché 10 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
5. Autorizzare l'iscrizione del figlio nei rispettivi passaporti dei genitori ed escludere limitazioni all'espatrio;
- spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bova Marina
(RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 07.03.2025 Il Giudice est.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3055 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza del 28.02.2025, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Salvo (RC) il 20.10.1977, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Attilio Parrelli, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via del Gelsomino n. 37, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC) il 05.07.1983, rappresentata e difesa, giusta in atti, dall'avv.
Antonino D. Tuscano, presso il cui studio in Bova Marina (RC), via
Umberto I n. 109, ha eletto domicilio
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
- letto il ricorso depositato in data 6.12.2024 con il quale Parte_1
ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bova Marina (RC) il 16.09.2009 con alle Controparte_1
condizioni ivi esplicitate;
- vista la comparsa di costituzione e risposta depositata 27.02.2025 da con la quale la stessa dichiarava di trovarsi Controparte_1
sostanzialmente in accordo con le richieste avanzate ex adverso, eccezion fatta il punto n. 4 delle conclusioni rassegnate;
-preso atto che all'udienza del 28.02.2025 il Giudice delegato invitava le parti a precisare le conclusioni, ritenuto non necessario assumere mezzi di prova alla luce del sostanziale accordo sulle condizioni di divorzio, rilevato altresì che le condizioni economiche delle stesse erano già state delineate e che l'ascolto del minore risultava superfluo;
- osservato che le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, manifestando un sostanziale accordo sulle condizioni di divorzio ed evidenziando il ricorrente, con riferimento al punto 4) delle predette condizioni, di voler portare con sé il figlio a Cosenza e, occasionalmente, in altre località in Italia;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Bova Marina (RC) il 16.09.2009 dal quale è nato il figlio il 23.09.2012, ancora minorenne;
b) con D.O. n. 219/2018, Persona_1
depositato il 26/07/2018, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 07.06.2018;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 07.06.2018 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
16/12/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da nei confronti di con ricorso depositato in Parte_1 Controparte_1
data 6.12.2024:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bova Marina (RC) il 16.09.2009 tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Bova Marina (RC) parte II, serie A n. 16 anno 2009, alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 16.09.2009 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bova Marina (RC), Atto n. 16 dell'anno 2009, Parte II, Serie
A;
2. Disporre a carico del Signor un assegno per il Parte_1
mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, Persona_1
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'Indice Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% da determinare secondo il Protocollo in uso presso
Codesto Tribunale;
3. Disporre l'affidamento condiviso del figlio , conservando Persona_1
il collocamento presso la madre e prevedendo che il padre potrà incontrarlo e trattenersi con lui almeno un giorno la settimana, dall'orario di fine delle lezioni scolastiche sino alla cena nonché, a settimane alterne, dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica;
4. Disporre che in occasione del Natale, del Capodanno e della Pasqua, il figlio trascorrerà la sera della vigilia o il giorno della Festività alternativamente con l'uno o l'altro genitore, nonché 10 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
5. Autorizzare l'iscrizione del figlio nei rispettivi passaporti dei genitori ed escludere limitazioni all'espatrio;
- spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bova Marina
(RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 07.03.2025 Il Giudice est.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna