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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1941/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1941 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025 e vertente
T R A
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, C.F.: , C.F.: ,
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 [...]
, C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Teglia Parte_4 C.F._3
Parte opponente
E
P.I.: , e per essa, quale mandataria, P.I.: , in CP_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Clara Gualtieri
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 4.3.2025, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
*****
pagina 1 di 5 1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 524/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1379/2023, con cui è stato ingiunto agli opponenti il pagamento dell'importo di € 99.423,68, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
L'esposizione debitoria è maturata in relazione al c/c n. 1147,95, intrattenuto tra la debitrice principale e M.p.s. s.p.a, ed è stata garantita dalle altre parti opponenti Parte_1
tramite fideiussione;
il debito è stato ceduto all'opposta tramite cessione c.d. in blocco.
A fondamento dell'opposizione viene eccepita l'irregolare gestione del rapporto, in tesi caratterizzato dall'applicazione di interessi usurari per importi non dovuti pari ad € 75.438,52;
viene allegato che l'accertamento dell'illegittimità del rapporto sarebbe stato domandato innanzi al Tribunale di Macerata, che avrebbe rigettato la relativa domanda;
viene censurato il difetto di prova del credito, essendo stato il d.i. emesso in difetto degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto.
2. Radicatosi il contraddittorio, l'opposta eccepisce la valida prova del credito;
il pacifico inadempimento degli opponenti;
il difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio per quanto concerne le eccezioni della controparte, avendo acquistato il credito tramite cartolarizzazione;
la sussistenza del giudicato circa le doglianze concernenti il rapporto di c/c e delle istanze probatorie a corredo, siccome articolate anche nel giudizio promosso dinanzi al
Tribunale di Macerata;
l'infondatezza dell'avversa censura di applicazione di interessi usurari e la prescrizione del diritto ripetitorio della controparte.
3. In corso di causa viene esperita la mediazione.
4. Viene disattesa l'eccezione svolta dall'opposta circa il difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio per quanto concerne le eccezioni della controparte, formulata sul presupposto di aver acquistato il credito tramite un'operazione di cartolarizzazione: in argomento la Corte di Cassazione (n. 13735/2022), precisa che nelle operazioni di cartolarizzazione “non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”; ne consegue che il debitore ceduto, parte opponente, è legittimato ad opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto sollevare pagina 2 di 5 nei confronti dell'originario creditore ad eccezione dell'eccezione di compensazione;
tra le eccezioni opponibili al cessionario figurano quelle oggetto del giudizio in punto di illegittima gestione del rapporto di c/c.
5. Merita condivisione l'eccezione dell'opposta secondo cui le doglianze svolte dall'opponente sono coincidenti con quelle oggetto del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale
di Macerata, circostanza ammessa anche da parte opponente: nella sentenza pronunciata a definizione di quel giudizio, pacificamente passata in giudicato, si legge che la domanda delle parti ha ad oggetto “l'accertamento dell'usura oggettiva e soggettiva delle condizioni previste sul conto corrente ordinario n.1147.95”.
Non v'è, pertanto, dubbio che in ordine a tali censure si sia formato un giudicato di rigetto, rappresentato dalla sentenza n. 79/2018 (doc. n. 6, all. comparsa di costituzione e risposta)
Contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, non vi è, invece, alcun giudicato sulla domanda di pagamento svolta dall'opposta in sede monitoria, posto che la medesima non è
stata formulata in via riconvenzionale nell'indicato giudizio.
6. Anche a ritenere le censure formulate dall'opponente non coperte dal giudicato, viene rilevato il carattere generico delle doglianze medesime: l'opponente, in qualità di debitore che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo, come nel caso di specie, che le stesse siano il risultato dell'applicazione di interessi, usurari,– avrebbe avuto lo specifico onere di allegare con precisione la ragione dell'invalidità invocata e di produrre la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della sua pretesa, corredata da una specifica indicazione delle singole partite (addebiti, rimesse, etc.) in contestazione.
Nella specie l'opponente non ha assolto a tale onere assertivo e probatorio, domandando,
piuttosto, l'ammissione della c.t.u. che, stante le predette carenze, avrebbe assunto i tratti palesi di un'indagine totalmente esplorativa, che non avrebbe potuto esentare la parte dall'onere della prova, ma ancor prima all'onere di allegazione.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non costituisce un mezzo di prova in senso proprio e la stessa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di pagina 3 di 5 quanto assume e, quindi, è legittimamente negata, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati” (Cass. civile, sezione III, 30
gennaio 2014, n. 2072).
7. Proseguendo nella disamina dei motivi di opposizione, soltanto in comparsa conclusionale i fideiussori , si Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono qualificati come consumatori e hanno invocato un controllo giurisdizionale su eventuali clausole vessatorie contenute nei contratti di fideiussione.
In tema di fideiussione, va osservato che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore. (Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019).
Nello specifico la misura della partecipazione dei garanti al capitale sociale del debitore principale è ricompresa tra il 25% e il 50% (doc. n. 9, all. comparsa di costituzione e risposta),
sicché la medesima non risulta irrisoria e non consente di propendere per la qualifica degli opponenti come consumatori nella vicenda in esame, anche considerando che gli opponenti non hanno dimostrato di aver agito, nella vicenda negoziale di cui si discute, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
8. L'opposta ha, dal proprio canto, assolto all'onere probatorio di cui era gravata, avendo prodotto in atti il contratto di c/c, costituente la fonte del credito, e la sequenza integrale dei relativi estratti conto (cfr. doc. all. ricorso monitorio e seconda memoria istruttoria;
quest'ultima è stata tempestivamente depositata entro il termine ultimo, costituito dal
27.11.2023 -il 25 e il 26 novembre 2023 erano rispettivamente sabato e domenica, cfr. art 155, c.
4 e 5, c.p.c.-).
9. Alla luce delle motivazioni svolte, l'opposizione è infondata e viene respinta.
pagina 4 di 5 10. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
Esse sono, inoltre, poste a carico degli opponenti in solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato nell'opposizione, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 16.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1941 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025 e vertente
T R A
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, C.F.: , C.F.: ,
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 [...]
, C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Teglia Parte_4 C.F._3
Parte opponente
E
P.I.: , e per essa, quale mandataria, P.I.: , in CP_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Clara Gualtieri
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 4.3.2025, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
*****
pagina 1 di 5 1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 524/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1379/2023, con cui è stato ingiunto agli opponenti il pagamento dell'importo di € 99.423,68, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
L'esposizione debitoria è maturata in relazione al c/c n. 1147,95, intrattenuto tra la debitrice principale e M.p.s. s.p.a, ed è stata garantita dalle altre parti opponenti Parte_1
tramite fideiussione;
il debito è stato ceduto all'opposta tramite cessione c.d. in blocco.
A fondamento dell'opposizione viene eccepita l'irregolare gestione del rapporto, in tesi caratterizzato dall'applicazione di interessi usurari per importi non dovuti pari ad € 75.438,52;
viene allegato che l'accertamento dell'illegittimità del rapporto sarebbe stato domandato innanzi al Tribunale di Macerata, che avrebbe rigettato la relativa domanda;
viene censurato il difetto di prova del credito, essendo stato il d.i. emesso in difetto degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto.
2. Radicatosi il contraddittorio, l'opposta eccepisce la valida prova del credito;
il pacifico inadempimento degli opponenti;
il difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio per quanto concerne le eccezioni della controparte, avendo acquistato il credito tramite cartolarizzazione;
la sussistenza del giudicato circa le doglianze concernenti il rapporto di c/c e delle istanze probatorie a corredo, siccome articolate anche nel giudizio promosso dinanzi al
Tribunale di Macerata;
l'infondatezza dell'avversa censura di applicazione di interessi usurari e la prescrizione del diritto ripetitorio della controparte.
3. In corso di causa viene esperita la mediazione.
4. Viene disattesa l'eccezione svolta dall'opposta circa il difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio per quanto concerne le eccezioni della controparte, formulata sul presupposto di aver acquistato il credito tramite un'operazione di cartolarizzazione: in argomento la Corte di Cassazione (n. 13735/2022), precisa che nelle operazioni di cartolarizzazione “non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”; ne consegue che il debitore ceduto, parte opponente, è legittimato ad opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto sollevare pagina 2 di 5 nei confronti dell'originario creditore ad eccezione dell'eccezione di compensazione;
tra le eccezioni opponibili al cessionario figurano quelle oggetto del giudizio in punto di illegittima gestione del rapporto di c/c.
5. Merita condivisione l'eccezione dell'opposta secondo cui le doglianze svolte dall'opponente sono coincidenti con quelle oggetto del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale
di Macerata, circostanza ammessa anche da parte opponente: nella sentenza pronunciata a definizione di quel giudizio, pacificamente passata in giudicato, si legge che la domanda delle parti ha ad oggetto “l'accertamento dell'usura oggettiva e soggettiva delle condizioni previste sul conto corrente ordinario n.1147.95”.
Non v'è, pertanto, dubbio che in ordine a tali censure si sia formato un giudicato di rigetto, rappresentato dalla sentenza n. 79/2018 (doc. n. 6, all. comparsa di costituzione e risposta)
Contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, non vi è, invece, alcun giudicato sulla domanda di pagamento svolta dall'opposta in sede monitoria, posto che la medesima non è
stata formulata in via riconvenzionale nell'indicato giudizio.
6. Anche a ritenere le censure formulate dall'opponente non coperte dal giudicato, viene rilevato il carattere generico delle doglianze medesime: l'opponente, in qualità di debitore che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo, come nel caso di specie, che le stesse siano il risultato dell'applicazione di interessi, usurari,– avrebbe avuto lo specifico onere di allegare con precisione la ragione dell'invalidità invocata e di produrre la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della sua pretesa, corredata da una specifica indicazione delle singole partite (addebiti, rimesse, etc.) in contestazione.
Nella specie l'opponente non ha assolto a tale onere assertivo e probatorio, domandando,
piuttosto, l'ammissione della c.t.u. che, stante le predette carenze, avrebbe assunto i tratti palesi di un'indagine totalmente esplorativa, che non avrebbe potuto esentare la parte dall'onere della prova, ma ancor prima all'onere di allegazione.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non costituisce un mezzo di prova in senso proprio e la stessa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di pagina 3 di 5 quanto assume e, quindi, è legittimamente negata, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati” (Cass. civile, sezione III, 30
gennaio 2014, n. 2072).
7. Proseguendo nella disamina dei motivi di opposizione, soltanto in comparsa conclusionale i fideiussori , si Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono qualificati come consumatori e hanno invocato un controllo giurisdizionale su eventuali clausole vessatorie contenute nei contratti di fideiussione.
In tema di fideiussione, va osservato che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore. (Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019).
Nello specifico la misura della partecipazione dei garanti al capitale sociale del debitore principale è ricompresa tra il 25% e il 50% (doc. n. 9, all. comparsa di costituzione e risposta),
sicché la medesima non risulta irrisoria e non consente di propendere per la qualifica degli opponenti come consumatori nella vicenda in esame, anche considerando che gli opponenti non hanno dimostrato di aver agito, nella vicenda negoziale di cui si discute, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
8. L'opposta ha, dal proprio canto, assolto all'onere probatorio di cui era gravata, avendo prodotto in atti il contratto di c/c, costituente la fonte del credito, e la sequenza integrale dei relativi estratti conto (cfr. doc. all. ricorso monitorio e seconda memoria istruttoria;
quest'ultima è stata tempestivamente depositata entro il termine ultimo, costituito dal
27.11.2023 -il 25 e il 26 novembre 2023 erano rispettivamente sabato e domenica, cfr. art 155, c.
4 e 5, c.p.c.-).
9. Alla luce delle motivazioni svolte, l'opposizione è infondata e viene respinta.
pagina 4 di 5 10. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
Esse sono, inoltre, poste a carico degli opponenti in solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato nell'opposizione, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 16.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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