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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luisa Poppi Presidente dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 77/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. LINETTI ANTONELLO con domicilio in VIA Parte_1
ROMANINO 3 BRESCIA APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. PICELLO DANIELE con domicilio in P.LE C. A. CP_1
DALLA CHIESA N. 1 43121 PARMA
APPELLATO
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1419/2024 del Tribunale di Parma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.1.25 proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1419/2024 del Tribunale di Parma che così aveva deciso in ordine alla domanda di divorzio dal marito e relative questioni accessorie: CP_1
“1) dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e il 6 luglio 1997, in Parma, trascritto nel Registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 209, Parte 2, Serie A, anno 1997;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) respinge la corrispondente domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto, revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di;
Parte_1
pagina 1 di 5 3) respinge la domanda di parte ricorrente intesa ad obbligare controparte alla corresponsione di un assegno divorzile;
4) prende atto dell'impegno assunto da di provvedere al mantenimento del figlio CP_1 maggiorenne non convivente;
5) condanna a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in Euro Parte_1
3.809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.” La sentenza veniva impugnata sotto i seguenti profili:
1. CASA CONIUGALE: Il Tribunale di Parma avrebbe motivato il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale sulla base della nuova convivenza more uxorio intrapresa dalla ricorrente, circostanza erroneamente ritenuta di per sé sufficiente per far perdere il diritto all'assegnazione, e comunque perché il figlio maggiorenne avrebbe ormai trasferito la propria residenza altrove. In realtà, non si tratterebbe di convivenza more uxorio ma di mera “coabitazione” con il convivente, non idonea a far venir meno il diritto all'assegnazione. Inoltre, il figlio si troverebbe a Milano per motivi di studio, ma non avrebbe mai spostato nè la residenza né il centro dei suoi principali interessi da Parma, ove regolarmente fa ritorno.
2. ASSEGNO DIVORZILE: il Tribunale di Parma ha escluso che l'assegno divorzile (chiesto nella misura di € 2.000) possa avere in questo caso una funzione assistenziale, poiché l'odierna appellante avrebbe intrapreso una convivenza more uxorio, il che esclude la necessità per l'ex coniuge di provvedere al suo mantenimento, dal momento che già l'attuale compagno si sarebbe assunto l'analoga obbligazione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente l'assegno divorzile non sarebbe l'elemento decisivo qualora, dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali di entrambi, emerga uno squilibrio collegabile, anche indirettamente, alla gestione esclusiva o prevalente della vita familiare da parte del richiedente, soprattutto se -come in questo caso- si evidenzia anche un contributo diretto al conseguimento degli obiettivi professionali e reddituali dell'ex coniuge.
pertanto, precisava le seguenti conclusioni: Parte_1
“in parziale riforma della sentenza n. 1419/2024, del Tribunale di Parma, pubblicata il 08.11.2024 e notifica in data 19.12.2024, ferma e non impugnata la decisione sul capo che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario: confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio ed in Per_1 ogni caso non oltre il compimento del ventisettesimo anno di età; disporsi che il sig. CP_1 versi un assegno di mantenimento divorzile alla ricorrente, nella misura di almeno €. 2.000,00 mensili. Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in via equitativa secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per entrambi i gradi del giudizio”. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, CP_1 dell'appello proposto dalla ricorrente e quindi la conferma di quanto deciso dalla Parte_1 sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di fatto si premette che introduceva ricorso per separazione personale dalla CP_1 moglie che si concludeva con un accordo consensuale -omologato dal Tribunale di Parte_1
Parma con decreto del 5.11.2021- nel quale, per quanto riguarda le condizioni economiche- le parti concordavano che venisse versato un assegno di mantenimento a favore del figlio di €. 1.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Parma, da versarsi direttamente sul conto corrente intestato a e che la casa coniugale, di proprietà del marito, Per_1 venisse assegnata alla signora fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del Pt_1 figlio ed in ogni caso non oltre il compimento del ventisettesimo anno di età.
pagina 2 di 5 ricorreva poi al medesimo Tribunale, chiedendo la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio , ed in ogni caso non oltre il Per_1 compimento del ventisettesimo anno di età, nonché il riconoscimento dell'obbligo a CP_1 versare un assegno divorzile alla ricorrente, nella misura di “almeno €. 2.000,00 mensili”. Chiedeva, inoltre, la conferma del mantenimento del figlio a carico esclusivo del padre, con versamento Per_1 diretto sul conto corrente a lui intestato nella misura mensile di € 1.000,00. Il Tribunale di Parma assumeva la decisione in questa sede impugnata. L'appello è infondato sotto entrambi i motivi di impugnazione. Per quanto la giurisprudenza abbia escluso ogni automatismo nella verifica dei requisiti prescritti dall'art. 337 sexies c.c., la norma prevede che, per un verso, “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” e, per altro verso, che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. In questo caso, non possono che condividersi pienamente le motivazioni sviluppate dal Giudice di primo grado laddove ha constatato che è incontestata la circostanza allegata da parte resistente secondo cui, a far tempo dall'autunno 2021 o primi mesi 2022, ha intrapreso una nuova Parte_1 relazione sentimentale e convive da allora a Brescia con un altro uomo. Tale circostanza, come detto, è incontestata. L'appellante ha piuttosto fatto leva sul fatto che non abbia trasferito la residenza a Parte_1 Brescia e che pertanto la sua sia una mera “coabitazione” con il nuovo compagno. In realtà, la residenza anagrafica, lungi dal potersi considerare “circostanza decisiva” non è mai stata richiamata dal Giudice di primo grado come elemento fondante la decisione.
In ogni caso, la pronuncia di assegnazione della casa coniugale essendo posta -come noto- nell'esclusivo interesse della prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autonoma, si deve constatare la carenza dell'ulteriore requisito della coabitazione con il figlio, il quale stabilmente vive presso il Campus della facoltà di Ingegneria biomedica di Milano (nella stessa memoria ex art 473 bis 17 cpc del 13.2.2024 della parte appellante, si legge: “….non ha più la possibilità di vivere stabilmente con il figlio , come vorrebbe fare, perché questi da ormai due anni trascorre la sua Per_1 vita studiando al Politecnico di Milano, alloggiando presso un campus universitario”). Dunque, avendo il figlio trasferito il proprio centro di vita e di interessi a Milano ed avendo l'appellante intrapreso stabile convivenza a Brescia, vengono sicuramente meno i presupposti affinchè il Giudice possa emettere pronuncia di assegnazione della casa familiare.
Passando ad esaminare il secondo motivo di impugnazione, ovvero il mancato riconoscimento del diritto ad ottenere un assegno divorzile, innanzitutto osserva la Corte che la richiesta economica è stata avanzata dall'appellante per la prima volta in sede di divorzio, posto che il giudizio di separazione si è concluso consensualmente senza alcuna richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento. Ciò premesso si ricorda che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, con la sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di assegno divorzile e, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione del ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati in massime ufficiali: a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto,
pagina 3 di 5 bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Tali principi sono, poi, stati ripresi e chiariti dalla successiva giurisprudenza (cfr. Cassazione n. 23583 del 28 Luglio 2022) secondo cui la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del "tenore di vita matrimoniale", non è decisiva, isolatamente considerata, ai fini della determinazione dell'assegno perchè l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per se', la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019). Lo squilibrio rileva "come precondizione fattuale" (Cass. 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. 21926/2019).
L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa" (Cass. 24250/2021).
Dunque, ormai pacificamente l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale,
l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021).
In punto di fatto, la stessa appellante da un lato ha affermato la sua -attuale- impossibilità di lavorare,
“considerando che ha dovuto dimettersi perché le condizioni fisiche e psicologiche in cui l'aveva ridotta l'ex marito non le consentivano di concentrarsi per svolgere il proprio lavoro”, ma dall'altro, ha ammesso di essere stata messa in mobilità il 24.03.2012, di aver avuto una successiva esperienza lavorativa presso OM (Ascom), sempre part-time, per poi passare ad un'assunzione full-time al
“Conad Centro Nord” il 2.12.2013. Dunque, per quanto possano essere state inizialmente condivise le scelte di rinuncia alle aspirazioni professionali della moglie per le esigenze di famiglia (con svolgimento di lavoro part-time), quando il figlio aveva 11 anni è certamente passata ad un'occupazione full-time e le Parte_1 dimissioni volontarie avvenute nel 2021 hanno di poco preceduto la sua coabitazione a Brescia, oltre che con l'esito del giudizio di separazione.
pagina 4 di 5 Rimane, pertanto, indimostrato il nesso causale tra l'attuale stato di disoccupazione e il sacrificio affrontato per scelta familiare. In ogni caso, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta e dimostrata dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno (cfr. Cass. Ord. n. 14256 del 05/05/2022).
Entrambi i motivi di appello devono, pertanto, essere rigettati. Le spese del presente grado di giudizio, in ossequio al principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, liquidate, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità tra bassa e media, fase di studio, introduttiva e decisionale -tenuto conto della forma semplificata-), in €
5.400,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 1419/2024 del Tribunale di Parma, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado, che liquida in €. 5.400,00, oltre accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, qualora dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 15.5.25.
Il Presidente estensore dott. Luisa Poppi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luisa Poppi Presidente dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 77/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. LINETTI ANTONELLO con domicilio in VIA Parte_1
ROMANINO 3 BRESCIA APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. PICELLO DANIELE con domicilio in P.LE C. A. CP_1
DALLA CHIESA N. 1 43121 PARMA
APPELLATO
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1419/2024 del Tribunale di Parma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.1.25 proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1419/2024 del Tribunale di Parma che così aveva deciso in ordine alla domanda di divorzio dal marito e relative questioni accessorie: CP_1
“1) dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e il 6 luglio 1997, in Parma, trascritto nel Registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 209, Parte 2, Serie A, anno 1997;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) respinge la corrispondente domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto, revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di;
Parte_1
pagina 1 di 5 3) respinge la domanda di parte ricorrente intesa ad obbligare controparte alla corresponsione di un assegno divorzile;
4) prende atto dell'impegno assunto da di provvedere al mantenimento del figlio CP_1 maggiorenne non convivente;
5) condanna a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in Euro Parte_1
3.809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.” La sentenza veniva impugnata sotto i seguenti profili:
1. CASA CONIUGALE: Il Tribunale di Parma avrebbe motivato il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale sulla base della nuova convivenza more uxorio intrapresa dalla ricorrente, circostanza erroneamente ritenuta di per sé sufficiente per far perdere il diritto all'assegnazione, e comunque perché il figlio maggiorenne avrebbe ormai trasferito la propria residenza altrove. In realtà, non si tratterebbe di convivenza more uxorio ma di mera “coabitazione” con il convivente, non idonea a far venir meno il diritto all'assegnazione. Inoltre, il figlio si troverebbe a Milano per motivi di studio, ma non avrebbe mai spostato nè la residenza né il centro dei suoi principali interessi da Parma, ove regolarmente fa ritorno.
2. ASSEGNO DIVORZILE: il Tribunale di Parma ha escluso che l'assegno divorzile (chiesto nella misura di € 2.000) possa avere in questo caso una funzione assistenziale, poiché l'odierna appellante avrebbe intrapreso una convivenza more uxorio, il che esclude la necessità per l'ex coniuge di provvedere al suo mantenimento, dal momento che già l'attuale compagno si sarebbe assunto l'analoga obbligazione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente l'assegno divorzile non sarebbe l'elemento decisivo qualora, dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali di entrambi, emerga uno squilibrio collegabile, anche indirettamente, alla gestione esclusiva o prevalente della vita familiare da parte del richiedente, soprattutto se -come in questo caso- si evidenzia anche un contributo diretto al conseguimento degli obiettivi professionali e reddituali dell'ex coniuge.
pertanto, precisava le seguenti conclusioni: Parte_1
“in parziale riforma della sentenza n. 1419/2024, del Tribunale di Parma, pubblicata il 08.11.2024 e notifica in data 19.12.2024, ferma e non impugnata la decisione sul capo che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario: confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio ed in Per_1 ogni caso non oltre il compimento del ventisettesimo anno di età; disporsi che il sig. CP_1 versi un assegno di mantenimento divorzile alla ricorrente, nella misura di almeno €. 2.000,00 mensili. Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in via equitativa secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per entrambi i gradi del giudizio”. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, CP_1 dell'appello proposto dalla ricorrente e quindi la conferma di quanto deciso dalla Parte_1 sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di fatto si premette che introduceva ricorso per separazione personale dalla CP_1 moglie che si concludeva con un accordo consensuale -omologato dal Tribunale di Parte_1
Parma con decreto del 5.11.2021- nel quale, per quanto riguarda le condizioni economiche- le parti concordavano che venisse versato un assegno di mantenimento a favore del figlio di €. 1.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Parma, da versarsi direttamente sul conto corrente intestato a e che la casa coniugale, di proprietà del marito, Per_1 venisse assegnata alla signora fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del Pt_1 figlio ed in ogni caso non oltre il compimento del ventisettesimo anno di età.
pagina 2 di 5 ricorreva poi al medesimo Tribunale, chiedendo la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio , ed in ogni caso non oltre il Per_1 compimento del ventisettesimo anno di età, nonché il riconoscimento dell'obbligo a CP_1 versare un assegno divorzile alla ricorrente, nella misura di “almeno €. 2.000,00 mensili”. Chiedeva, inoltre, la conferma del mantenimento del figlio a carico esclusivo del padre, con versamento Per_1 diretto sul conto corrente a lui intestato nella misura mensile di € 1.000,00. Il Tribunale di Parma assumeva la decisione in questa sede impugnata. L'appello è infondato sotto entrambi i motivi di impugnazione. Per quanto la giurisprudenza abbia escluso ogni automatismo nella verifica dei requisiti prescritti dall'art. 337 sexies c.c., la norma prevede che, per un verso, “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” e, per altro verso, che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. In questo caso, non possono che condividersi pienamente le motivazioni sviluppate dal Giudice di primo grado laddove ha constatato che è incontestata la circostanza allegata da parte resistente secondo cui, a far tempo dall'autunno 2021 o primi mesi 2022, ha intrapreso una nuova Parte_1 relazione sentimentale e convive da allora a Brescia con un altro uomo. Tale circostanza, come detto, è incontestata. L'appellante ha piuttosto fatto leva sul fatto che non abbia trasferito la residenza a Parte_1 Brescia e che pertanto la sua sia una mera “coabitazione” con il nuovo compagno. In realtà, la residenza anagrafica, lungi dal potersi considerare “circostanza decisiva” non è mai stata richiamata dal Giudice di primo grado come elemento fondante la decisione.
In ogni caso, la pronuncia di assegnazione della casa coniugale essendo posta -come noto- nell'esclusivo interesse della prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autonoma, si deve constatare la carenza dell'ulteriore requisito della coabitazione con il figlio, il quale stabilmente vive presso il Campus della facoltà di Ingegneria biomedica di Milano (nella stessa memoria ex art 473 bis 17 cpc del 13.2.2024 della parte appellante, si legge: “….non ha più la possibilità di vivere stabilmente con il figlio , come vorrebbe fare, perché questi da ormai due anni trascorre la sua Per_1 vita studiando al Politecnico di Milano, alloggiando presso un campus universitario”). Dunque, avendo il figlio trasferito il proprio centro di vita e di interessi a Milano ed avendo l'appellante intrapreso stabile convivenza a Brescia, vengono sicuramente meno i presupposti affinchè il Giudice possa emettere pronuncia di assegnazione della casa familiare.
Passando ad esaminare il secondo motivo di impugnazione, ovvero il mancato riconoscimento del diritto ad ottenere un assegno divorzile, innanzitutto osserva la Corte che la richiesta economica è stata avanzata dall'appellante per la prima volta in sede di divorzio, posto che il giudizio di separazione si è concluso consensualmente senza alcuna richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento. Ciò premesso si ricorda che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, con la sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di assegno divorzile e, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione del ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati in massime ufficiali: a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto,
pagina 3 di 5 bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Tali principi sono, poi, stati ripresi e chiariti dalla successiva giurisprudenza (cfr. Cassazione n. 23583 del 28 Luglio 2022) secondo cui la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del "tenore di vita matrimoniale", non è decisiva, isolatamente considerata, ai fini della determinazione dell'assegno perchè l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per se', la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019). Lo squilibrio rileva "come precondizione fattuale" (Cass. 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. 21926/2019).
L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa" (Cass. 24250/2021).
Dunque, ormai pacificamente l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale,
l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021).
In punto di fatto, la stessa appellante da un lato ha affermato la sua -attuale- impossibilità di lavorare,
“considerando che ha dovuto dimettersi perché le condizioni fisiche e psicologiche in cui l'aveva ridotta l'ex marito non le consentivano di concentrarsi per svolgere il proprio lavoro”, ma dall'altro, ha ammesso di essere stata messa in mobilità il 24.03.2012, di aver avuto una successiva esperienza lavorativa presso OM (Ascom), sempre part-time, per poi passare ad un'assunzione full-time al
“Conad Centro Nord” il 2.12.2013. Dunque, per quanto possano essere state inizialmente condivise le scelte di rinuncia alle aspirazioni professionali della moglie per le esigenze di famiglia (con svolgimento di lavoro part-time), quando il figlio aveva 11 anni è certamente passata ad un'occupazione full-time e le Parte_1 dimissioni volontarie avvenute nel 2021 hanno di poco preceduto la sua coabitazione a Brescia, oltre che con l'esito del giudizio di separazione.
pagina 4 di 5 Rimane, pertanto, indimostrato il nesso causale tra l'attuale stato di disoccupazione e il sacrificio affrontato per scelta familiare. In ogni caso, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta e dimostrata dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno (cfr. Cass. Ord. n. 14256 del 05/05/2022).
Entrambi i motivi di appello devono, pertanto, essere rigettati. Le spese del presente grado di giudizio, in ossequio al principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, liquidate, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità tra bassa e media, fase di studio, introduttiva e decisionale -tenuto conto della forma semplificata-), in €
5.400,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 1419/2024 del Tribunale di Parma, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado, che liquida in €. 5.400,00, oltre accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, qualora dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 15.5.25.
Il Presidente estensore dott. Luisa Poppi
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