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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6988 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 4618/2019 R.G., riservata in decisione in data 25.06.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente
TRA
, (c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott. giusta procura per atti notaio Parte_1 [...]
di Roma del 3 dicembre 2018 (rep. 44152 – racc. 25238), elettivamente Per_1 domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 88, presso lo studio dell'Avv. Antonio Labate C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa. C.F._1 appellante
CONTRO
Sig. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Tropea alla via Tondo n. 83, presso lo studio dell'avv. Giovanni Vecchio (C.F.
, dal quale è rappresentato e difeso. appellato C.F._3
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 314/2019 resa nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con RG 4064/2017
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione per la prosecuzione del giudizio nel merito di opposizione ex art. 617 co. 2 c.p.c. il Sig. ha proposto opposizione alla cartella n. Parte_2
097/2017/1159 relativa alla procedura di pignoramento presso terzi per € 32.595, 36 che Equitalia Sud S.p.A. aveva proposto sulla base della cartella esattoriale n. 097/206/0076618216001 di € 31.080,17, emessa per omesso pagamento di una indennità di occupazione attinente ad un immobile sito in Monterotondo e avente quale ente impositore l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione
1 dei beni sequestrati e confiscati per criminalità organizzata ed avente, quale terzo pignorato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. A sostegno della domanda, il Sig. ha dedotto: Pt_2
a) La nullità della notifica del pignoramento;
b) La mai avvenuta notifica della cartella. Si è costituita in giudizio l' , contestando quanto Controparte_3 esposto dall'opponente. Il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 314/2019 ha accolto parzialmente l'opposizione e per l'effetto:
- Ha accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del GO relativamente alle cartelle numeri 09720160098130429000, 09720150070767826000 e 09729149189188480000;
- Ha accertato e dichiarato la nullità del pignoramento presso terzi per cui è stata causa;
- Ha accertato e dichiarato la nullità della sentenza n. 097/2016/00076618216001
- Ha condannato alla restituzione in favore del Controparte_3
Sig. di tutte le somme eventualmente corrisposte dal terzo Controparte_2 pignorato Ministero dell'Economia e delle Finanze in corrispondenza del pignoramento presso terzi.
- Ha infine condannato la parte opposta al pagamento delle spese in favore del Sig.
Controparte_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello Controparte_3 chiedendo la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Tivoli laddove ha accertato e dichiarato la nullità della cartella n. 09720160076618216001, in violazione dell'art. 112 c.p.c Si è costituito in giudizio il Sig. contestando quanto dedotto da parte Controparte_2 appellante, chiedendo di rigettare integralmente l'appello proposto dall'
[...]
, confermando integralmente la sentenza n. 314/19 pubblicata Controparte_3 il 26.03.19 emessa dal Tribunale di Tivoli nel procedimento rg 4064/17. All'udienza del 25.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui al 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminare e assorbente rispetto alle censure prospettate dall'appellante, è il profilo di ammissibilità dell'odierna impugnazione. Ritiene la Corte che l'azione esperita in primo grado sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c., trattandosi di giudizio avente ad oggetto la nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, e quindi opposizione volta a contestare la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, deducendosi l'irregolarità formale di uno degli atti prodromici al processo esecutivo. È pacifico che un'opposizione a un atto esecutivo, anche se qualificata erroneamente come opposizione all'esecuzione, deve essere impugnata con ricorso per cassazione e non con appello. Ebbene, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatto in base al principio dell'”apparenza”, cioè in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, prescindendo sia dalla sua esattezza, sia dal tipo di procedimento adottato dalla parte;
sicché soltanto
2 nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, la qualificazione dell'opposizione proposta spetta, d'ufficio, al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (cfr. Cass., Sez. Un. n. 3816/2005; Cass. Sez. Un. n. 2434/2008; Cass. Sent. n. 3712/2011; Cass. Sent. n 20811/2010; Cass. Sent. n. 2948/2015. Da ultim, v. Cass. Ord. N. 23390/2020 e Cass. Ord. N. 17646/2021). Il Tribunale di Tivoli non ha qualificato l'opposizione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva presso il debitore. E tuttavia, non si ritiene possa assumere rilevanza la mera indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (cfr. Cass., 20 febbraio 2004, n. 3404; Cass., ord. 23 aprile 2024, n. 10868), per essere, invece, necessaria l'enunciazione delle motivazioni per le quali l'azione di cognizione sia riconducibile in una determinata fattispecie giuridica piuttosto che in un'altra. A questo proposito, la suddetta qualificazione è opportuno che venga effettuata dalla Corte d'appello, chiamata a valutare le domande sottoposte alla sua attenzione in ordine al contenuto della pretesa sostanziale fatta valere, non essendo tenuta ad uniformarsi al tenore letterale degli atti mediante i quali le parti estrinsecano le proprie domande. Tanto premesso, è di tutta evidenza che la domanda proposta con atto di citazione del 21.07.2017 nel procedimento RG 4064/2017 introduttivo del giudizio di merito, è giuridicamente qualificabile – tenuto conto del petitum e della causa petendi – come opposizione agli esecutivi ex art 617 c.p.c., posto che non ha ad oggetto l'an dell'esecuzione, il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata per il soddisfacimento della pretesa creditoria ma la contestazione di uno degli atti dell'esecuzione e, in particolare, la nullità della notifica del pignoramento presso terzi. Ai sensi dell'art. 618 c.p.c. comma 3, difatti, “la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi non è impugnabile con l'appello, ma solo con il ricorso per Cassazione”. Da ciò ne discende che l'appellante ha errato nella scelta dello strumento processuale, essendo la sentenza di primo grado impugnabile esclusivamente mediante ricorso per Cassazione. In ragione dell'esito della lite, che vede la soccombenza dell'appellante, le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri compresi tra i medi ed i massimi di cui al DM n. 55/2014 relativamente allo scaglione di cause di valore indeterminabile a complessità bassa. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 314/2019 resa in data26.03.2019, così decide:
- Dichiara inammissibile l'appello
- Condanna l'appellante alla rifusione in favore Controparte_3 di delle spese processuali del presente grado di appello che liquida Controparte_2
3 in complessivi € 6.946,00 al rimborso forfetario 15% e a oneri accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di un importo pari al contributo unificato. Roma 24/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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