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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11984/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11984/2023
All'udienza del 22 settembre 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi l'Avv. G. Emanuele anche in sostituzione dell'Avv. I. Pinto per parte attrice e l'Avv. C. Lo Vecchio in sostituzione dell'Avv. G. Caruso.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate, contestando quelle avversarie e chiedono che la causa venga decisa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del
Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°11984 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avv.ti Grazia Emanuele e Iolanda Pinto per mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del suo amministratore in carica, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caruso per mandato in atti. P.IVA_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
mediante la lettura, all'udienza del 22 settembre 2025, alle ore 15.50, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande formulate dall'opponente ; Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto, n°2694/2023 emesso dal Tribunale di Palermo in data
21 giugno 2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento delle somme ivi Parte_1
pagina 2 di 6 ingiunte e delle spese ivi liquidate;
3) Condanna l'opponente, al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dell'opposto, , che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2023, il sig. ha ha Parte_1
formulato opposizione al decreto ingiuntivo n. 2694/2023 emesso dal Tribunale di Palermo in data 21
giugno 2023, eccependo la non debenza delle somme ingiunte per l'invalidità della delibera di approvazione del rendiconto condominiale posto a fondamento dello stesso, chiedendone la declaratoria di invalidità.
In particolare, parte opponente assumeva l'erronea imputazione di spese non dovute, nonché il mancato invio dell'avviso di convocazione e del successivo verbale di assemblea.
Con comparsa di costituzione depositata in data 10 gennaio 2024 si è costituito in giudizio parte opposta, contestando le difese e le domande formulate da parte opponente, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese processuali, rilevando che sia l'avviso di convocazione che il successivo verbale assembleare fossero stati inviati e ricevuti regolarmente dall'opposto, e che lo stesso non lo avesse impugnato nel termine prescritto dalla legge.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la stessa è stata oggi posta in decisione previa discussione orale della stessa.
Preliminarmente si rileva che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità,
sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui pagina 3 di 6 eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ciò discende dalla natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti
Premesso ciò, il decreto ingiuntivo opposto in esame è stato emesso per il pagamento di oneri condominiali come indicati nel rendiconto condominiale relativo al 2020, approvato dall'assemblea del con delibera del 7 aprile 2022, non impugnata e quindi ormai Controparte_1
definitivamente efficace.
Sul punto si rileva che in uno alla comparsa di costituzione e risposta, parte opposta ha depositato gli avvisi di ricevimento con raccomandata A/R, sia dell'avviso di convocazione che del successivo verbale assembleare, da cui si evince che gli stessi sono stati ricevuti e sottoscritti dal sig.
. Parte_1
Sul punto, si rileva che parte opponente non ha depositato la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1,
così non contestando alla prima difesa utile nessuna delle argomentazioni prospettate dal CP_1
con la comparsa di costituzione ivi compresa la documentazione ad essa allegata e posta a fondamento delle proprie domande, con specifico riferimento agli avvisi di ricevimento delle raccomandate A/R
relative all'invio dell'avviso di convocazione e della successiva delibera condominiale di approvazione del rendiconto in oggetto.
Il principio di non contestazione, formalmente sancito dal 1° comma dell'art. 115 c.p.c.
nell'imporre alle parti di prendere posizione nella prima difesa utile sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dalla controparte, rende la non contestazione di un fatto costitutivo “un comportamento univocamente
rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che pagina 4 di 6 dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo
sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua
dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti
richiesti”, rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, “in positivo e di
per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto… e, quindi, rende
inutile provarlo, perché non controverso” (Cass. S.U., n. 761/2002).
Qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (così: Cass. n. 19896/2015; Cass. n. 26908/2020).
Applicando i sopra richiamati principi alla fattispecie in esame, consegue che devono ritenersi pacificamente provati i fatti non contestati ed in particolare la convocazione del Sig. Pt_1
all'assemblea condominiale per l'approvazione del bilancio, l'inoltro e la ricezione del relativo verbale e delle diffide di pagamento dei canoni condominiali, idonei ad interrompere i termini prescrizionali.
In ordine ai vizi della delibera impugnata dall'odierno attore, si rileva che gli stessi attengono alla sua annullabilità e pertanto l'impugnazione della delibera andava proposta entro trenta giorni dalla ricezione del verbale di assemblea per il assente. CP_1
Parte opponente non ha tempestivamente impugnato la detta delibera di approvazione del rendiconto condominiale, con la conseguenza che il debito della stessa nei confronti del Condominio
deve ritenersi cristallizzato.
In ordine all'eccepita prescrizione, si rileva che la Cassazione (sent. n. 4489/2014) ha stabilito che la prescrizione delle spese condominiali ordinarie e straordinarie inizia a decorrere dalla data della delibera di approvazione del rendiconto e del relativo stato di riparto, e non dall'esercizio di bilancio
(Cass. sent. n. 11981/1992, n. 4489/2014; Trib. Roma sent. n. 19610/2019 e n. 4477/2020).
Perciò l'obbligo del condomino di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge con la delibera dell'assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di pagina 5 di 6 ripartizione, che può peraltro anche mancare ove esistano le tabelle millesimali, strumento questo che permette di individuare con certezza, attraverso un semplice calcolo matematico, le somme concretamente dovute dai singoli condòmini (Cass. sent. n. 15288/2005).
Per i motivi sopra esposti, le domande formulate dall'opponente devono essere rigettate e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Per il principio della soccombenza parte opponente dovrà rifondere parte opposta delle spese processuali liquidate in dispositivo ritenendo congrua la loro misura nei valori medi dettati dal D.M.
147/2022, tenuto conto dell'istruttoria espletata, nonché delle questioni di fatto e giuridiche trattate.
Così è deciso in Palermo il 22.09.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11984/2023
All'udienza del 22 settembre 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi l'Avv. G. Emanuele anche in sostituzione dell'Avv. I. Pinto per parte attrice e l'Avv. C. Lo Vecchio in sostituzione dell'Avv. G. Caruso.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate, contestando quelle avversarie e chiedono che la causa venga decisa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del
Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°11984 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avv.ti Grazia Emanuele e Iolanda Pinto per mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del suo amministratore in carica, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caruso per mandato in atti. P.IVA_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
mediante la lettura, all'udienza del 22 settembre 2025, alle ore 15.50, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande formulate dall'opponente ; Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto, n°2694/2023 emesso dal Tribunale di Palermo in data
21 giugno 2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento delle somme ivi Parte_1
pagina 2 di 6 ingiunte e delle spese ivi liquidate;
3) Condanna l'opponente, al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dell'opposto, , che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2023, il sig. ha ha Parte_1
formulato opposizione al decreto ingiuntivo n. 2694/2023 emesso dal Tribunale di Palermo in data 21
giugno 2023, eccependo la non debenza delle somme ingiunte per l'invalidità della delibera di approvazione del rendiconto condominiale posto a fondamento dello stesso, chiedendone la declaratoria di invalidità.
In particolare, parte opponente assumeva l'erronea imputazione di spese non dovute, nonché il mancato invio dell'avviso di convocazione e del successivo verbale di assemblea.
Con comparsa di costituzione depositata in data 10 gennaio 2024 si è costituito in giudizio parte opposta, contestando le difese e le domande formulate da parte opponente, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese processuali, rilevando che sia l'avviso di convocazione che il successivo verbale assembleare fossero stati inviati e ricevuti regolarmente dall'opposto, e che lo stesso non lo avesse impugnato nel termine prescritto dalla legge.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la stessa è stata oggi posta in decisione previa discussione orale della stessa.
Preliminarmente si rileva che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità,
sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui pagina 3 di 6 eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ciò discende dalla natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti
Premesso ciò, il decreto ingiuntivo opposto in esame è stato emesso per il pagamento di oneri condominiali come indicati nel rendiconto condominiale relativo al 2020, approvato dall'assemblea del con delibera del 7 aprile 2022, non impugnata e quindi ormai Controparte_1
definitivamente efficace.
Sul punto si rileva che in uno alla comparsa di costituzione e risposta, parte opposta ha depositato gli avvisi di ricevimento con raccomandata A/R, sia dell'avviso di convocazione che del successivo verbale assembleare, da cui si evince che gli stessi sono stati ricevuti e sottoscritti dal sig.
. Parte_1
Sul punto, si rileva che parte opponente non ha depositato la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1,
così non contestando alla prima difesa utile nessuna delle argomentazioni prospettate dal CP_1
con la comparsa di costituzione ivi compresa la documentazione ad essa allegata e posta a fondamento delle proprie domande, con specifico riferimento agli avvisi di ricevimento delle raccomandate A/R
relative all'invio dell'avviso di convocazione e della successiva delibera condominiale di approvazione del rendiconto in oggetto.
Il principio di non contestazione, formalmente sancito dal 1° comma dell'art. 115 c.p.c.
nell'imporre alle parti di prendere posizione nella prima difesa utile sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dalla controparte, rende la non contestazione di un fatto costitutivo “un comportamento univocamente
rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che pagina 4 di 6 dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo
sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua
dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti
richiesti”, rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, “in positivo e di
per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto… e, quindi, rende
inutile provarlo, perché non controverso” (Cass. S.U., n. 761/2002).
Qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (così: Cass. n. 19896/2015; Cass. n. 26908/2020).
Applicando i sopra richiamati principi alla fattispecie in esame, consegue che devono ritenersi pacificamente provati i fatti non contestati ed in particolare la convocazione del Sig. Pt_1
all'assemblea condominiale per l'approvazione del bilancio, l'inoltro e la ricezione del relativo verbale e delle diffide di pagamento dei canoni condominiali, idonei ad interrompere i termini prescrizionali.
In ordine ai vizi della delibera impugnata dall'odierno attore, si rileva che gli stessi attengono alla sua annullabilità e pertanto l'impugnazione della delibera andava proposta entro trenta giorni dalla ricezione del verbale di assemblea per il assente. CP_1
Parte opponente non ha tempestivamente impugnato la detta delibera di approvazione del rendiconto condominiale, con la conseguenza che il debito della stessa nei confronti del Condominio
deve ritenersi cristallizzato.
In ordine all'eccepita prescrizione, si rileva che la Cassazione (sent. n. 4489/2014) ha stabilito che la prescrizione delle spese condominiali ordinarie e straordinarie inizia a decorrere dalla data della delibera di approvazione del rendiconto e del relativo stato di riparto, e non dall'esercizio di bilancio
(Cass. sent. n. 11981/1992, n. 4489/2014; Trib. Roma sent. n. 19610/2019 e n. 4477/2020).
Perciò l'obbligo del condomino di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge con la delibera dell'assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di pagina 5 di 6 ripartizione, che può peraltro anche mancare ove esistano le tabelle millesimali, strumento questo che permette di individuare con certezza, attraverso un semplice calcolo matematico, le somme concretamente dovute dai singoli condòmini (Cass. sent. n. 15288/2005).
Per i motivi sopra esposti, le domande formulate dall'opponente devono essere rigettate e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Per il principio della soccombenza parte opponente dovrà rifondere parte opposta delle spese processuali liquidate in dispositivo ritenendo congrua la loro misura nei valori medi dettati dal D.M.
147/2022, tenuto conto dell'istruttoria espletata, nonché delle questioni di fatto e giuridiche trattate.
Così è deciso in Palermo il 22.09.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
pagina 6 di 6