Ordinanza collegiale 13 marzo 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalba Genovese, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Avv. Mantovano in Latina, via Ufente, 20;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l''annullamento
del decreto n.-OMISSIS-N del 7 giugno 2013 con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio, del parere del Comitato di verifica n.-OMISSIS- del 21/01/2009 di diniego alla domanda di concessione dell''equo indennizzo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S-OMISSIS- il 19\7\2025 :
decreto del Capo reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva 7 giugno 2014 n. 2574 con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente ed è stata conseguentemente rigettata la domanda di concessione dell’equo indennizzo; nonché del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- reso nell’adunanza 21.1.2009 n. 20.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. IC IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ordinanza istruttoria, “Vista l’istanza secondo cui “Il 18 dicembre scorso è stata qui depositata l’istanza di accesso agli atti con la quale, visto il mancato deposito degli atti del procedimento oggetto di questo ricorso da parte della difesa erariale, il ricorrente ha domandato il rilascio degli atti di cui al fascicolo M_D -OMISSIS- che, secondo la nota che è stata depositata unitamente al ricorso (doc 7), sarebbe stato inviato al Comitato di verifica per le cause di servizio. Fascicolo che dovrebbe contenere la relazione per il Comitato di verifica.
Come risulta dai documenti trasmessi via pec depositati unitamente alla presente nota, al ricorrente è stata invece trasmessa solo la nota del 21 marzo 2008 in cui si afferma che al Comitato di verifica per le cause di servizio è stata trasmessa la relazione per il riconoscimento delle cause di servizio di cui alle istanze del 30 settembre 2002 e del 2 marzo 2004 presentate dal ricorrente, ma non è stata trasmessa la relazione e neppure ulteriori atti eventualmente presenti nel fascicolo indicato” veniva
ordinato all’amministrazione il deposito della predetta relazione entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, rinviando per il prosieguo alla odierna udienza di smaltimento.
Tuttavia la costituzione dell’amministrazione non contiene la predetta relazione.
Come esattamente afferma nella memoria di replica il ricorrente non si è lamentato della forma in cui è stato redatto il rapporto del Comandante della Compagnia di -OMISSIS- nel 2002, bensì ha lamentato che - come è ora emerso dal deposito documentale dell’Avvocatura - con la nota del 21marzo 2008 prot. 64810 avente ad oggetto “relazione per il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio relativa al Mar. Capo CC-OMISSIS- non è stata in realtà inviata alcuna relazione.
Vi sono le due domande del ricorrente: quella originaria del 30 settembre 2002 e quella successiva del 2 marzo 2004 di aggravamento della gastroduodenite bulbare erosiva cronica; vi sono i verbali della Commissione medica e poi, per quel che qui rileva, vi sono solo il suddetto rapporto del 2002 della compagnia di -OMISSIS- e il foglio matricolare, peraltro non aggiornato.
Manca una relazione che ai sensi dell’art 7 d.P.R. n 461/2001avrebbe dovuto riassumere gli elementi informativi disponibili relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio.
E la necessità di una siffatta relazione non è certamente sorta successivamente alla predisposizione del fac simile del rapporto informativo di cui alla nota del Comitato di Verifica del 14 febbraio 2007 giacché – come visto – è il d.P.R 461 del 2001 che richiede elementi informativi che consentano di valutare il nesso causale tra infermità e causa di servizio.
A ciò si aggiunga: che il rapporto informativo della Compagnia di -OMISSIS- ha comunque indicato i fattori connessi al servizio che possono aver determinato le patologie lamentate dal ricorrente; per cui non si comprende perché il Comitato non le abbia prese in considerazione; che dalla documentazione depositata risulta totalmente assente un rapporto informativo relativamente alla domanda connessa all’aggravamento della patologia “gastroduodenite” presentata nel 2004 (il rapporto della Compagnia di -OMISSIS- è del 2002); che, infine, gli atti sono stati inviati al Comitato di verifica nel 2008, ben sei anni dopo la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio e, dunque, vi era già stato l’invito alla formulazione della relazione secondo il fac-simile nel quale il Comitato ha fissato gli elementi da tener presente nei moduli per consentirgli di esprimere il parere di sua competenza.
Difatti va osservato che per il riconoscimento della causa di servizio – accertamento, questo, propedeutico all’erogazione dell’equo indennizzo – occorre che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendosi nella specifica materia far riferimento a presunzioni di sorta (cfr. Corte di Cassazione, sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15074).
Il DPR 461/2001, in riforma della previgente disciplina di cui al DPR 1092/1973, ha disciplinato tre rilevanti aspetti del procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, nel seguente modo:
a) ha fissato la competenza della Commissione medica ospedaliera a diagnosticare l’infermità, a datarne la insorgenza e la conoscibilità, nonché a classificare l’invalidità permanente da essa derivante, esclusa ogni pronuncia sulla causa di servizio;
b) ha attribuito espressamente al Comitato per la verifica delle cause di servizio la pronuncia sulla causa di servizio;
c) ha reso vincolante per l’Amministrazione la pronuncia di tale Comitato; un aspetto in merito al quale la giurisprudenza ha osservato che “non sussiste alcun obbligo a carico dell’Amministrazione di motivare le ragioni per cui non recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera, atteso che, con la nuova disciplina introdotta dal cit. D.P.R. n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera deve pronunciare solo sull’esistenza dell’infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio, al quale l’Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683).
Ma nel caso in esame sembra essere mancata proprio quella relazione ex art.7 dpr n.461/2001 , con derivata fondatezza del dedotto difetto d’istruttoria.
In conclusione, la documentazione depositata ha confermato senza alcun dubbio che la pratica del ricorrente sottoposta al Comitato di verifica non è stata adeguatamente istruita e dunque deve essere ordinato, a seguito dell’annullamento del diniego, il riesame - o meglio il riavvio- del procedimento di cui all’originaria istanza.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.