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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/12/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MA Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 208/2023 R.G.A.C.C., promossa da
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Parte_1
Lorusso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellante -
contro
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli Parte_2 CP_1
minori e , nonché ; Persona_1 Persona_2 Persona_3
appellati contumaci -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. pubblicata il 13.2.2024.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 15.10.2024.
Fatto. pagina 1 di 11 Con atto di citazione notificato in data 17/02/2021, il conveniva in giudizio i Pt_1 Parte_1
sig.ri , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_2 CP_1
genitoriale sui minori e , nonché , per ivi sentire accogliere Persona_1 Persona_2 Persona_3
le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare che i convenuti occupano senza titolo l'immobile di
proprietà del Comune di , sito in alla via Agrigento n. 6 (piano I, censito al Foglio Pt_1 Pt_1
167, p.lla 276, cat. A/3);
2. ordinare ai convenuti di liberare immediatamente l'unità immobiliare
suddetta e di consegnarla senza dilazione, libera da persone e cose alla parte istante;
3. condannare i
convenuti al pagamento di un'indennità di occupazione, da determinarsi a mezzo espletanda CTU, per
ogni mese a far data dal 03/10/2018 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione
monetaria;
4. condannare i convenuti alla refusione in favore dell'Ente, intestatario dell'utenza idrica
ed elettrica dell'appartamento, degli esborsi sostenuti relativamente ai consumi imputabili al nucleo
familiare de quo, dal 03/10/2018 e sino all'effettivo rilascio”.
I convenuti, pur regolarmente intimati, restavano contumaci.
La causa veniva istruita con una CTU.
Con sentenza n. 714/2024, pubblicata in data 13/02/2024, il Tribunale di Bari dichiarava il difetto di legittimazione passiva di , accoglieva la domanda di accertamento dell'occupazione sine Persona_3
titulo dell'immobile e, per l'effetto, ordinava ai convenuti il rilascio del predetto immobile, con le relative pertinenze, rigettava le ulteriori domande (di pagamento delle utenze e di risarcimento del danno) e compensava parzialmente le spese di lite.
Avverso detta sentenza, interponeva appello il che deduceva: Parte_1
1. la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di legittimazione passiva, per aver il
Tribunale dichiarato il difetto di legittimazione passiva di assumendo che, dalla Persona_3
documentazione in atti, non vi fosse la prova dello status di figlia dei coniugi convenuti contumaci;
pagina 2 di 11 2. la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di liquidazione del danno da occupazione abusiva o senza titolo di un immobile, per aver il Tribunale rigettato la richiesta di pagamento in favore del Comune dell'indennità di occupazione a carico del nucleo familiare occupante, quale voce di danno patito;
3. la violazione e falsa applicazione delle norme di legge sul diritto dell'ente alla refusione degli esborsi sostenuti per l'utenza idrica ed elettrica dell'appartamento occupato e, quindi, dei consumi imputabili al nucleo familiare de quo.
4. la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza per aver il tribunale erroneamente compensato per metà le spese di lite.
Ritualmente notificato l'appello ai convenuti, questi rimanevano contumaci anche nella presente fase di giudizio.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 2.12.2025,
dove veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Diritto.
Il primo motivo si è incentrato sull'erroneità della decisione del primo Giudice per aver escluso la legittimazione passiva di , in quanto il non aveva provato lo status Persona_3 Parte_1
di figlia dei coniugi occupanti sine titulo l'immobile in questione. Parte_3
Il motivo è fondato.
Ed invero, nell'atto di citazione si legge che l'immobile, dopo che era stato assegnato (con delibera di
Giunta Comunale n. 487 del 17.9.1963) al dipendente , era stato occupato abusivamente CP_2
dai coniugi e dai figli e Parte_2 CP_1 Persona_3 Persona_1 [...]
, questi ultimi due minori;
che, a seguito di segnalazione in data 3.10.2008, erano CP_3
intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale, i quali avevano attestato che il nucleo familiare de quo occupava, sine titulo, l'immobile; che detto nucleo familiare si era allacciato abusivamente all'utenza elettrica condominiale ed a quella idrica, intestata all'Ente. pagina 3 di 11 Orbene, è evidente che la legittimazione passiva di era stata collegata dall'attore allo Persona_3
status di soggetto occupante abusivamente l'immobile de quo e non al fatto di essere la figlia degli occupanti l'immobile; quanto alla situazione giuridica di la qualità di occupante Persona_3
l'immobile sine titulo unitamente ai genitori traspare dalla produzione documentale in atti e, in particolare, dalla relata di notifica, da cui risulta che la copia dell'atto di citazione è stata consegnata
(anche) a nella mani della sorella che ha dichiarato, per l'appunto, di essere Persona_3 Per_1
“soggetto capace e convivente tale qualificatasi che ne curerà la consegna stante la sua precaria
assenza”.
Ne deriva che, da tali circostanze, il primo giudice avrebbe dovuto desumere che anche la convenuta era soggetto convivente con i genitori e che occupava anch'ella, stabilmente e sine Persona_3
titulo, l'immobile.
Venendo adesso al secondo motivo di appello, esso si è incentrato sul rigetto della domanda di indennizzo per occupazione abusiva dell'immobile.
Sul punto, il primo giudice ha così motivato: “… il danno per il proprietario, secondo la Suprema
Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma, al più,
come danno “presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale,
tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto
(allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo
quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con
valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato
dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad
esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o
mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso
a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
7.2. Nel caso di specie, l'attore nell'atto pagina 4 di 11 introduttivo non ha dedotto specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per
l'occupazione del bene da parte dei convenuti. Non vi è, peraltro, alcuna dimostrazione che, nelle
more del giudizio e cioè dopo il sopralluogo della Polizia Municipale del 3.10.2018 e fino alla notifica
della citazione, il abbia chiesto la restituzione del bene ottenendone un rifiuto ovvero abbia Pt_1
dovuto rinunciare ad occasioni di utilizzo del bene sicché, non potendosi, come detto, ipotizzare un
danno “in re ipsa” parametrato al valore locatizio, la domanda di risarcimento del danno va
rigettata”.
La sentenza di primo grado ha dunque rigettato la pretesa risarcitoria prospettata dall'odierno appellante rilevando che non vi era stata alcuna dimostrazione da cui inferire che il Comune avesse subito un danno, ovvero che avesse richiesto la restituzione dell'immobile, ottenendone un rifiuto.
Senonché, in concreto, il danno era stato allegato quantomeno come danno patrimoniale e la sua quantificazione si sarebbe potuta ricondurre al parametro del canone locativo, avendo il Comune
documentato che, precedentemente, l'immobile era stato (in forza di bando comunale e delibera di giunta) assegnato a un dipendente comunale ( ), con contratto di locazione che prevedeva CP_2
un canone determinato secondo le “vigenti” disposizioni in materia di edilizia popolare.
Per cui, in linea con la giurisprudenza di legittimità ed in conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni
unite con la sentenza n. 33645/2022, il primo giudice avrebbe potuto presumere un “danno” da occupazione illegittima (risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità
del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell'onere probatorio, nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (cfr. anche Cass. n. 10823/2015, Cass.
n. 20545/2018, Cass. n. 21239/2018 e, da ultimo, Cass. 19849/2024).
E' da considerarsi, quindi, errata l'applicazione nel caso di specie della giurisprudenza di legittimità
alla quale si è richiamato il giudice di merito. pagina 5 di 11 Diversamente, invece, a seguito dell'illustrato sviluppo della giurisprudenza della Suprema Corte,
sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
“a) nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo
collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa,
che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile,
non potendo, in caso di mancato superamento di tale presunzione, non essere riconosciuto in favore
del legittimo proprietario;
b) nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da
perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso
ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro
del canone locativo di mercato” (cfr. cit. Cass., ord. 19849/24).
Nel giudizio di primo grado il aveva dedotto, quanto al danno emergente, la concreta Pt_1
possibilità di godimento perduta, desumibile dal fatto che, sin dal 1963, il bene era stato assegnato a un dipendente dell'ente a canone calmierato, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare.
Ne deriva che il motivo è fondato, posto che il danno derivava dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sussistendo la presunzione semplice –
rispetto alla quale non è stata fornita alcuna prova contraria - della concreta possibilità di godimento perduta, rappresentata dalla locazione (o dalla vendita) dell'immobile a un soggetto che ne aveva i requisiti a un canone (o prezzo) determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di edilizia economica popolare.
Ne deriva che il Tribunale non si è uniformato, per un verso, alla presunzione relativa di danno,
collegata all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, che doveva essere vinta dalla prova contraria dell'occupante; e, per altro verso, al fatto che sussisteva la presunzione, in base a nozioni pagina 6 di 11 rientranti nella comune esperienza ed al fatto che tanto risultava sin dal 1963, che il Comune avrebbe nuovamente locato l'immobile a un soggetto in possesso dei relativi requisiti.
Venendo allora alla quantificazione del danno subito, il CTU ha svolto in primo grado una perizia,
all'esito della quale ha evidenziato che il reddito figurativo ritraibile dall'alloggio in questione può
essere quantificato in € 395,00 mensili.
Sul punto, l'esperto ha considerato: la superficie commerciale pari a 144,00 mq.; i valori di mercato ricavabili nel periodo di riferimento, ovvero dal secondo semestre 2018 al primo semestre 2022; i valori medi unitari ricavabili per ogni anno nel periodo di riferimento;
il valore locativo medio, pari a
€ 493,00 al mese;
la riduzione del 20%, considerato il mediocre stato di manutenzione, rideterminando il reddito figurativo in € 395,00 mensili.
Nel caso di specie, però, il danno da mancato godimento dell'immobile non può essere parametrato solo al valore locativo medio, posto che, trattandosi di un bene di proprietà comunale destinato alla locazione (o al patto di futura vendita) per i dipendenti comunali, esso è soggetto alle disposizioni comunali vigenti in materia di edilizia economico-popolare, tant'è che in origine, il canone per la locazione del citato immobile in favore di era stato determinato dal Comune in £ 10.000 CP_2
mensili, nel 1963.
Orbene, rivalutando il capitale di £ 10.000 dal settembre 1963 all'attualità, si ottiene un capitale di €
132,28 e di € 140,00 di interessi (sul capitale via via rivalutato), per un totale di € 278,02.
Decurtando da tale valore il precario stato manutentivo dell'immobile, per una percentuale del 20%,
come indicato dal CTU, si ottiene un valore medio di € 222,40.
A tanto assommerebbe, dunque, il reddito medio locativo che il avrebbe potuto percepire Pt_1
quale canone dall'immobile in esame.
Ciò posto, facendo allora riferimento al cd. danno figurativo e, quindi, al valore locativo del bene usurpato (Cass.
8.5.2006 n. 10498; Cass. n. 1294 del 2003; Cass. n. 7692 e n. 13630 del 2001), in assenza di indicazioni sul reale valore locativo della porzione del fabbricato detenuta dai convenuti, si pagina 7 di 11 ritiene che - in via equitativa ed all'attualità (in tal modo, senza rivalutazione ed interessi dalle singole decorrenze) - tenuto conto della consistenza dell'unità immobiliare (al piano primo di un fabbricato vetusto con due pertinenze ad uso deposito) e di tutto quanto detto sopra, il risarcimento del danno possa quantificarsi in attuali euro 220,00 mensili, con decorrenza dalla domanda giudiziale (17.2.2021)
sino alla pronuncia, pari a complessivi euro 15.400,00 (70 mensilità da febbraio 2021 a dicembre 2025
x 220,00), oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo ed euro 220,00 per le mensilità successive, a far data da gennaio 2026 in poi, sino al rilascio.
Venendo adesso al terzo motivo, relativo alla richiesta di rimborso delle utenze idriche ed elettriche che il quale ente proprietario, ha dovuto corrispondere dal momento in cui ha avuto Pt_1
cognizione della occupazione abusiva (ottobre 2018, come da nota della polizia locale, sino alla introduzione del giudizio nel 2021), va detto che il Tribunale ha così motivato sul punto: “… Quanto
alla domanda di rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze idrica ed elettrica
condominiale dell'unità immobiliare occupata dai convenuti formulata dal istante occorre Pt_1
considerare quanto segue. Il assume che l'immobile per cui è causa non Parte_1
disponga di un'utenza idrica autonoma ma sia collegato all'utenza idrica intestata all'ente ed
usufruisse, altresì, dell'utenza elettrica condominiale, analogamente intestatagli, a servizio di parti
comuni ed autoclavi. Domanda, pertanto, il rimborso delle somme versate a titolo di pagamento delle
fatture per tali utenze durante il periodo di occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte dei
convenuti. Al proposito, tuttavia, lo stesso ctu ha precisato l'impossibilità di imputare al nucleo
familiare in oggetto i consumi poiché gli stessi sono stati imputati dalle società erogatrici del servizio
all'intero fabbricato nel suo complesso. Pertanto, in difetto, di elementi più precisi (il criterio indicato
nella nota del Comune-Servizio Patrimonio Immobiliare e sposato dal ctu appare approssimativo
tenuto conto di quanto si dirà in seguito in merito alla composizione del nucleo familiare), anche tale
domanda non può trovare accoglimento”.
pagina 8 di 11 Ora, premesso che sono dovuti dall'occupante sine titulo anche gli esborsi che il proprietario ha dovuto sopportare durante il periodo di detenzione sine titulo dell'immobile, reputa la Corte che anche detto motivo sia fondato, posto che, se è vero che non è stato possibile effettuare la ripartizione degli importi fatturati per l'utenza idrica in base agli effettivi consumi, è altresì vero che tanto non è stato possibile sol perchè i condomini di via Agrigento n. 6 non hanno provveduto a comunicare, a cadenza annuale, la lettura dei misuratori divisionali posti all'interno delle abitazioni di cui trattasi (cfr.
elaborato peritale pag. 16), stante la presenza di ulteriori nuclei familiari abusivi anche in altre unità
dello stesso complesso condominiale.
Il CTU ha dunque provveduto a ripartire i consumi idrici condominiali in parti uguali, in base al numero di unità abitative servite facenti parte dello stabile condominiale di via Agrigento n. 6 (n. 8
unità) sull'importo per consumo idrico riferibile alla stessa unità immobiliare e sulla base della fattura pagata dal Parte_1
Per quanto attiene le utenze elettriche delle parti comuni, gli importi delle fatture elettriche sono stati ripartiti nel seguente modo: 70% è stato suddiviso in base alle otto unità abitative che si servono dell'autoclave condominiale e il restante 30% (per l'illuminazione delle scale condominiali) è stato ripartito in base a n. 6 unità abitative che utilizzano la scala condominiale.
Orbene, detti criteri utilizzati dal CTU appaiono condivisibili, stante l'impossibilità di individuare la reale contabilizzazione dei consumi effettivi, cui può supplirsi ritenendo, in assenza di diversi e contrari elementi, che tutti i condomini siano titolari (pro quota in parti uguali) dell'obbligo di pagare l'importo complessivo.
Alla stregua dei criteri utilizzati dal CTU, qui richiamati per relationem, le quote a carico del nucleo familiare sono, per il periodo in questione, € 153.34 per utenza elettrica condominiale Parte_4
ed € 1.462,74 per consumo idrico, per un totale di € 1.616,08, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
pagina 9 di 11 Il CTU ha altresì dedotto che il consumo idrico medio riferito alla unità immobiliare dall'ottobre 2018
al 2021, è di € 42,00 al mese;
ma non ci sono documenti fiscali riferiti ai consumi idrici ed elettrici dopo il 2021; ne deriva che non può essere riconosciuto alcun ulteriore rimborso successivamente al
2021, posto che esso avrebbe dovuto essere adeguatamente documentato da parte attrice.
Stante il totale accoglimento dell'appello, risulta fondato anche il motivo sulle spese, che sono state parzialmente compensate in ragione del rigetto delle domande di risarcimento del danno e di ripetizione dell'indebito e di legittimazione passiva di . Persona_3
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo (parametri minimi data la non complessità delle questioni trattate), in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014, come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà su Parte_2 CP_1 Per_1
e , nonché nei confronti di avverso la sentenza n. 714/2024,
[...] Persona_2 Persona_3
pubblicata in data 13.2.2024, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto:
1) dichiara la legittimazione passiva di;
Persona_3
2) dichiara tenuti e condanna gli appellati convenuti, in solido tra loro, a corrispondere al Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, la complessiva somma di € 15.400,00 oltre interessi
[...]
legali dalla pronuncia al soddisfo, nonché la somma di € 220,00 mensili dal gennaio 2026 sino all'effettivo rilascio;
3) dichiara tenuti e condanna gli appellati convenuti, in solido tra loro, a corrispondere al Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, la complessiva somma di € 1.616,08, oltre interessi
[...]
legali dalla domanda al soddisfo;
pagina 10 di 11 4) dichiara tenuti e condanna gli appellati convenuti, in solido tra loro, a corrispondere al Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, le spese del doppio grado di lite, che liquida per il
[...]
primo grado in complessivi € 2.540,00 oltre agli esborsi, pari ad € 518,00, al r.f.s.g., IV e Cpa come per legge;
e, per il secondo grado, in complessivi € 2.906,00 oltre agli esborsi, pari ad € 777,00, oltre r.f.s.g., IV e Cpa come per legge;
5) dichiara tenuti e condanna gli appellati convenuti, in solido tra loro, a corrispondere definitivamente al in persona del sindaco pro tempore, le spese tecniche, come liquidate Parte_1
dall'istruttore dell'epoca;
6) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bari il 2 dicembre 2025.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. MA Mitola
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MA Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 208/2023 R.G.A.C.C., promossa da
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Parte_1
Lorusso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellante -
contro
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli Parte_2 CP_1
minori e , nonché ; Persona_1 Persona_2 Persona_3
appellati contumaci -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. pubblicata il 13.2.2024.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 15.10.2024.
Fatto. pagina 1 di 11 Con atto di citazione notificato in data 17/02/2021, il conveniva in giudizio i Pt_1 Parte_1
sig.ri , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_2 CP_1
genitoriale sui minori e , nonché , per ivi sentire accogliere Persona_1 Persona_2 Persona_3
le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare che i convenuti occupano senza titolo l'immobile di
proprietà del Comune di , sito in alla via Agrigento n. 6 (piano I, censito al Foglio Pt_1 Pt_1
167, p.lla 276, cat. A/3);
2. ordinare ai convenuti di liberare immediatamente l'unità immobiliare
suddetta e di consegnarla senza dilazione, libera da persone e cose alla parte istante;
3. condannare i
convenuti al pagamento di un'indennità di occupazione, da determinarsi a mezzo espletanda CTU, per
ogni mese a far data dal 03/10/2018 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione
monetaria;
4. condannare i convenuti alla refusione in favore dell'Ente, intestatario dell'utenza idrica
ed elettrica dell'appartamento, degli esborsi sostenuti relativamente ai consumi imputabili al nucleo
familiare de quo, dal 03/10/2018 e sino all'effettivo rilascio”.
I convenuti, pur regolarmente intimati, restavano contumaci.
La causa veniva istruita con una CTU.
Con sentenza n. 714/2024, pubblicata in data 13/02/2024, il Tribunale di Bari dichiarava il difetto di legittimazione passiva di , accoglieva la domanda di accertamento dell'occupazione sine Persona_3
titulo dell'immobile e, per l'effetto, ordinava ai convenuti il rilascio del predetto immobile, con le relative pertinenze, rigettava le ulteriori domande (di pagamento delle utenze e di risarcimento del danno) e compensava parzialmente le spese di lite.
Avverso detta sentenza, interponeva appello il che deduceva: Parte_1
1. la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di legittimazione passiva, per aver il
Tribunale dichiarato il difetto di legittimazione passiva di assumendo che, dalla Persona_3
documentazione in atti, non vi fosse la prova dello status di figlia dei coniugi convenuti contumaci;
pagina 2 di 11 2. la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di liquidazione del danno da occupazione abusiva o senza titolo di un immobile, per aver il Tribunale rigettato la richiesta di pagamento in favore del Comune dell'indennità di occupazione a carico del nucleo familiare occupante, quale voce di danno patito;
3. la violazione e falsa applicazione delle norme di legge sul diritto dell'ente alla refusione degli esborsi sostenuti per l'utenza idrica ed elettrica dell'appartamento occupato e, quindi, dei consumi imputabili al nucleo familiare de quo.
4. la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza per aver il tribunale erroneamente compensato per metà le spese di lite.
Ritualmente notificato l'appello ai convenuti, questi rimanevano contumaci anche nella presente fase di giudizio.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 2.12.2025,
dove veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Diritto.
Il primo motivo si è incentrato sull'erroneità della decisione del primo Giudice per aver escluso la legittimazione passiva di , in quanto il non aveva provato lo status Persona_3 Parte_1
di figlia dei coniugi occupanti sine titulo l'immobile in questione. Parte_3
Il motivo è fondato.
Ed invero, nell'atto di citazione si legge che l'immobile, dopo che era stato assegnato (con delibera di
Giunta Comunale n. 487 del 17.9.1963) al dipendente , era stato occupato abusivamente CP_2
dai coniugi e dai figli e Parte_2 CP_1 Persona_3 Persona_1 [...]
, questi ultimi due minori;
che, a seguito di segnalazione in data 3.10.2008, erano CP_3
intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale, i quali avevano attestato che il nucleo familiare de quo occupava, sine titulo, l'immobile; che detto nucleo familiare si era allacciato abusivamente all'utenza elettrica condominiale ed a quella idrica, intestata all'Ente. pagina 3 di 11 Orbene, è evidente che la legittimazione passiva di era stata collegata dall'attore allo Persona_3
status di soggetto occupante abusivamente l'immobile de quo e non al fatto di essere la figlia degli occupanti l'immobile; quanto alla situazione giuridica di la qualità di occupante Persona_3
l'immobile sine titulo unitamente ai genitori traspare dalla produzione documentale in atti e, in particolare, dalla relata di notifica, da cui risulta che la copia dell'atto di citazione è stata consegnata
(anche) a nella mani della sorella che ha dichiarato, per l'appunto, di essere Persona_3 Per_1
“soggetto capace e convivente tale qualificatasi che ne curerà la consegna stante la sua precaria
assenza”.
Ne deriva che, da tali circostanze, il primo giudice avrebbe dovuto desumere che anche la convenuta era soggetto convivente con i genitori e che occupava anch'ella, stabilmente e sine Persona_3
titulo, l'immobile.
Venendo adesso al secondo motivo di appello, esso si è incentrato sul rigetto della domanda di indennizzo per occupazione abusiva dell'immobile.
Sul punto, il primo giudice ha così motivato: “… il danno per il proprietario, secondo la Suprema
Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma, al più,
come danno “presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale,
tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto
(allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo
quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con
valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato
dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad
esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o
mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso
a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
7.2. Nel caso di specie, l'attore nell'atto pagina 4 di 11 introduttivo non ha dedotto specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per
l'occupazione del bene da parte dei convenuti. Non vi è, peraltro, alcuna dimostrazione che, nelle
more del giudizio e cioè dopo il sopralluogo della Polizia Municipale del 3.10.2018 e fino alla notifica
della citazione, il abbia chiesto la restituzione del bene ottenendone un rifiuto ovvero abbia Pt_1
dovuto rinunciare ad occasioni di utilizzo del bene sicché, non potendosi, come detto, ipotizzare un
danno “in re ipsa” parametrato al valore locatizio, la domanda di risarcimento del danno va
rigettata”.
La sentenza di primo grado ha dunque rigettato la pretesa risarcitoria prospettata dall'odierno appellante rilevando che non vi era stata alcuna dimostrazione da cui inferire che il Comune avesse subito un danno, ovvero che avesse richiesto la restituzione dell'immobile, ottenendone un rifiuto.
Senonché, in concreto, il danno era stato allegato quantomeno come danno patrimoniale e la sua quantificazione si sarebbe potuta ricondurre al parametro del canone locativo, avendo il Comune
documentato che, precedentemente, l'immobile era stato (in forza di bando comunale e delibera di giunta) assegnato a un dipendente comunale ( ), con contratto di locazione che prevedeva CP_2
un canone determinato secondo le “vigenti” disposizioni in materia di edilizia popolare.
Per cui, in linea con la giurisprudenza di legittimità ed in conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni
unite con la sentenza n. 33645/2022, il primo giudice avrebbe potuto presumere un “danno” da occupazione illegittima (risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità
del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell'onere probatorio, nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (cfr. anche Cass. n. 10823/2015, Cass.
n. 20545/2018, Cass. n. 21239/2018 e, da ultimo, Cass. 19849/2024).
E' da considerarsi, quindi, errata l'applicazione nel caso di specie della giurisprudenza di legittimità
alla quale si è richiamato il giudice di merito. pagina 5 di 11 Diversamente, invece, a seguito dell'illustrato sviluppo della giurisprudenza della Suprema Corte,
sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
“a) nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo
collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa,
che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile,
non potendo, in caso di mancato superamento di tale presunzione, non essere riconosciuto in favore
del legittimo proprietario;
b) nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da
perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso
ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro
del canone locativo di mercato” (cfr. cit. Cass., ord. 19849/24).
Nel giudizio di primo grado il aveva dedotto, quanto al danno emergente, la concreta Pt_1
possibilità di godimento perduta, desumibile dal fatto che, sin dal 1963, il bene era stato assegnato a un dipendente dell'ente a canone calmierato, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare.
Ne deriva che il motivo è fondato, posto che il danno derivava dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sussistendo la presunzione semplice –
rispetto alla quale non è stata fornita alcuna prova contraria - della concreta possibilità di godimento perduta, rappresentata dalla locazione (o dalla vendita) dell'immobile a un soggetto che ne aveva i requisiti a un canone (o prezzo) determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di edilizia economica popolare.
Ne deriva che il Tribunale non si è uniformato, per un verso, alla presunzione relativa di danno,
collegata all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, che doveva essere vinta dalla prova contraria dell'occupante; e, per altro verso, al fatto che sussisteva la presunzione, in base a nozioni pagina 6 di 11 rientranti nella comune esperienza ed al fatto che tanto risultava sin dal 1963, che il Comune avrebbe nuovamente locato l'immobile a un soggetto in possesso dei relativi requisiti.
Venendo allora alla quantificazione del danno subito, il CTU ha svolto in primo grado una perizia,
all'esito della quale ha evidenziato che il reddito figurativo ritraibile dall'alloggio in questione può
essere quantificato in € 395,00 mensili.
Sul punto, l'esperto ha considerato: la superficie commerciale pari a 144,00 mq.; i valori di mercato ricavabili nel periodo di riferimento, ovvero dal secondo semestre 2018 al primo semestre 2022; i valori medi unitari ricavabili per ogni anno nel periodo di riferimento;
il valore locativo medio, pari a
€ 493,00 al mese;
la riduzione del 20%, considerato il mediocre stato di manutenzione, rideterminando il reddito figurativo in € 395,00 mensili.
Nel caso di specie, però, il danno da mancato godimento dell'immobile non può essere parametrato solo al valore locativo medio, posto che, trattandosi di un bene di proprietà comunale destinato alla locazione (o al patto di futura vendita) per i dipendenti comunali, esso è soggetto alle disposizioni comunali vigenti in materia di edilizia economico-popolare, tant'è che in origine, il canone per la locazione del citato immobile in favore di era stato determinato dal Comune in £ 10.000 CP_2
mensili, nel 1963.
Orbene, rivalutando il capitale di £ 10.000 dal settembre 1963 all'attualità, si ottiene un capitale di €
132,28 e di € 140,00 di interessi (sul capitale via via rivalutato), per un totale di € 278,02.
Decurtando da tale valore il precario stato manutentivo dell'immobile, per una percentuale del 20%,
come indicato dal CTU, si ottiene un valore medio di € 222,40.
A tanto assommerebbe, dunque, il reddito medio locativo che il avrebbe potuto percepire Pt_1
quale canone dall'immobile in esame.
Ciò posto, facendo allora riferimento al cd. danno figurativo e, quindi, al valore locativo del bene usurpato (Cass.
8.5.2006 n. 10498; Cass. n. 1294 del 2003; Cass. n. 7692 e n. 13630 del 2001), in assenza di indicazioni sul reale valore locativo della porzione del fabbricato detenuta dai convenuti, si pagina 7 di 11 ritiene che - in via equitativa ed all'attualità (in tal modo, senza rivalutazione ed interessi dalle singole decorrenze) - tenuto conto della consistenza dell'unità immobiliare (al piano primo di un fabbricato vetusto con due pertinenze ad uso deposito) e di tutto quanto detto sopra, il risarcimento del danno possa quantificarsi in attuali euro 220,00 mensili, con decorrenza dalla domanda giudiziale (17.2.2021)
sino alla pronuncia, pari a complessivi euro 15.400,00 (70 mensilità da febbraio 2021 a dicembre 2025
x 220,00), oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo ed euro 220,00 per le mensilità successive, a far data da gennaio 2026 in poi, sino al rilascio.
Venendo adesso al terzo motivo, relativo alla richiesta di rimborso delle utenze idriche ed elettriche che il quale ente proprietario, ha dovuto corrispondere dal momento in cui ha avuto Pt_1
cognizione della occupazione abusiva (ottobre 2018, come da nota della polizia locale, sino alla introduzione del giudizio nel 2021), va detto che il Tribunale ha così motivato sul punto: “… Quanto
alla domanda di rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze idrica ed elettrica
condominiale dell'unità immobiliare occupata dai convenuti formulata dal istante occorre Pt_1
considerare quanto segue. Il assume che l'immobile per cui è causa non Parte_1
disponga di un'utenza idrica autonoma ma sia collegato all'utenza idrica intestata all'ente ed
usufruisse, altresì, dell'utenza elettrica condominiale, analogamente intestatagli, a servizio di parti
comuni ed autoclavi. Domanda, pertanto, il rimborso delle somme versate a titolo di pagamento delle
fatture per tali utenze durante il periodo di occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte dei
convenuti. Al proposito, tuttavia, lo stesso ctu ha precisato l'impossibilità di imputare al nucleo
familiare in oggetto i consumi poiché gli stessi sono stati imputati dalle società erogatrici del servizio
all'intero fabbricato nel suo complesso. Pertanto, in difetto, di elementi più precisi (il criterio indicato
nella nota del Comune-Servizio Patrimonio Immobiliare e sposato dal ctu appare approssimativo
tenuto conto di quanto si dirà in seguito in merito alla composizione del nucleo familiare), anche tale
domanda non può trovare accoglimento”.
pagina 8 di 11 Ora, premesso che sono dovuti dall'occupante sine titulo anche gli esborsi che il proprietario ha dovuto sopportare durante il periodo di detenzione sine titulo dell'immobile, reputa la Corte che anche detto motivo sia fondato, posto che, se è vero che non è stato possibile effettuare la ripartizione degli importi fatturati per l'utenza idrica in base agli effettivi consumi, è altresì vero che tanto non è stato possibile sol perchè i condomini di via Agrigento n. 6 non hanno provveduto a comunicare, a cadenza annuale, la lettura dei misuratori divisionali posti all'interno delle abitazioni di cui trattasi (cfr.
elaborato peritale pag. 16), stante la presenza di ulteriori nuclei familiari abusivi anche in altre unità
dello stesso complesso condominiale.
Il CTU ha dunque provveduto a ripartire i consumi idrici condominiali in parti uguali, in base al numero di unità abitative servite facenti parte dello stabile condominiale di via Agrigento n. 6 (n. 8
unità) sull'importo per consumo idrico riferibile alla stessa unità immobiliare e sulla base della fattura pagata dal Parte_1
Per quanto attiene le utenze elettriche delle parti comuni, gli importi delle fatture elettriche sono stati ripartiti nel seguente modo: 70% è stato suddiviso in base alle otto unità abitative che si servono dell'autoclave condominiale e il restante 30% (per l'illuminazione delle scale condominiali) è stato ripartito in base a n. 6 unità abitative che utilizzano la scala condominiale.
Orbene, detti criteri utilizzati dal CTU appaiono condivisibili, stante l'impossibilità di individuare la reale contabilizzazione dei consumi effettivi, cui può supplirsi ritenendo, in assenza di diversi e contrari elementi, che tutti i condomini siano titolari (pro quota in parti uguali) dell'obbligo di pagare l'importo complessivo.
Alla stregua dei criteri utilizzati dal CTU, qui richiamati per relationem, le quote a carico del nucleo familiare sono, per il periodo in questione, € 153.34 per utenza elettrica condominiale Parte_4
ed € 1.462,74 per consumo idrico, per un totale di € 1.616,08, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
pagina 9 di 11 Il CTU ha altresì dedotto che il consumo idrico medio riferito alla unità immobiliare dall'ottobre 2018
al 2021, è di € 42,00 al mese;
ma non ci sono documenti fiscali riferiti ai consumi idrici ed elettrici dopo il 2021; ne deriva che non può essere riconosciuto alcun ulteriore rimborso successivamente al
2021, posto che esso avrebbe dovuto essere adeguatamente documentato da parte attrice.
Stante il totale accoglimento dell'appello, risulta fondato anche il motivo sulle spese, che sono state parzialmente compensate in ragione del rigetto delle domande di risarcimento del danno e di ripetizione dell'indebito e di legittimazione passiva di . Persona_3
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo (parametri minimi data la non complessità delle questioni trattate), in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014, come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà su Parte_2 CP_1 Per_1
e , nonché nei confronti di avverso la sentenza n. 714/2024,
[...] Persona_2 Persona_3
pubblicata in data 13.2.2024, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto:
1) dichiara la legittimazione passiva di;
Persona_3
2) dichiara tenuti e condanna gli appellati convenuti, in solido tra loro, a corrispondere al Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, la complessiva somma di € 15.400,00 oltre interessi
[...]
legali dalla pronuncia al soddisfo, nonché la somma di € 220,00 mensili dal gennaio 2026 sino all'effettivo rilascio;
3) dichiara tenuti e condanna gli appellati convenuti, in solido tra loro, a corrispondere al Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, la complessiva somma di € 1.616,08, oltre interessi
[...]
legali dalla domanda al soddisfo;
pagina 10 di 11 4) dichiara tenuti e condanna gli appellati convenuti, in solido tra loro, a corrispondere al Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, le spese del doppio grado di lite, che liquida per il
[...]
primo grado in complessivi € 2.540,00 oltre agli esborsi, pari ad € 518,00, al r.f.s.g., IV e Cpa come per legge;
e, per il secondo grado, in complessivi € 2.906,00 oltre agli esborsi, pari ad € 777,00, oltre r.f.s.g., IV e Cpa come per legge;
5) dichiara tenuti e condanna gli appellati convenuti, in solido tra loro, a corrispondere definitivamente al in persona del sindaco pro tempore, le spese tecniche, come liquidate Parte_1
dall'istruttore dell'epoca;
6) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bari il 2 dicembre 2025.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. MA Mitola
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