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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1069/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
24/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PANCOT CARLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PANCOT CARLA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/09/2014 da Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_2
01/12/1984), trascritto al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di VITTORIO VENETO alle seguenti condizioni:
1) Il figlio viene affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione della Per_1
madre.
2) Il minore trascorrerà con i genitori, presso le relative abitazioni, tempi uguali ed in particolare una settimana con il padre ed una settimana con la madre, con pernotto presso l'abitazione del genitore collocatario. Durante la settimana di propria competenza, il genitore collocatario trascorrerà con il figlio tutto il tempo non impegnato al lavoro, appoggiandosi anche ai nonni paterni, e , per le ore in cui i genitori si trovino al lavoro e il figlio non sia Persona_2 Persona_3 Per_1
2 a scuola o ai centri estivi/ricreativi.
3) Durante le vacanze estive, trascorrerà con ogni genitore almeno 15 giorni anche non consecutivi, da stabilirsi Per_1
tra i coniugi entro il 30.05 di ogni anno;
nonché, durante le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, il Per_1
periodo dal 24.12 al 30.12 con un genitore ed il periodo dal 31.12 al 07.01 con l'altro genitore;
durante le festività pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore.
Mamma e papà si rendono disponibili a collaborare per venire incontro a reciproci impegni lavorativi.
4) A fronte del collocamento paritetico, i genitori concordano nel non prevedere alcun contributo nel mantenimento ordinario di da porre a carico di uno dei genitori, i quali provvederanno alle spese straordinarie (mediche e scolastiche) di Per_1
previamente concordate e documentate, nella misura del 50%, richiamando sul punto quanto previsto dal Per_1
Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso e precisando che i libri scolastici e l'abbigliamento rientrano, per comune accordo, tra le spese straordinarie.
5) I genitori continueranno a versare la somma mensile di € 25,00 sul conto SMART a favore di Per_1
6) I genitori concordano che l'Assegno Unico e Universale per figli a carico, ammontante ad attuali € 233,50, venga percepito per l'intero dalla signora mentre le detrazioni per figli a carico di cui alle denunce dei redditi annuali Parte_2
verranno godute da entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno.
7) Entro 8 (otto) giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario:
Per_
• il signor verserà alla signora sul conto corrente alla stessa intestato e da lui conosciuto, le seguenti somme: Pt_2
- € 6.359,20 a tacitazione di ogni pretesa della stessa con riguardo al contratto di finanziamento n. 2670439 acceso presso
Intesa San Paolo s.p.a.;
- € 475,36 ad integrale rimborso di quanto dalla stessa pagato ad Agenzia Direzione Provinciale di Treviso, CP_1
Ufficio territoriale di Conegliano – Vittorio Veneto, per il titolo di cui sopra;
Per_ 8) Il signor si impegna a restituire alla signora la somma di € 10.000,00, in un'unica soluzione, a decorrere Pt_2
dal 30.06.2030 e comunque entro e non oltre il 31.12.2030.
9) I coniugi dichiarano di non avere altri rapporti economici pendenti sorti in costanza di matrimonio e in conseguenza della separazione e, pertanto, di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altra, ad avvenuta esecuzione dei rapporti economici
3 intercorsi e degli obblighi più sopra individuati.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti: nulla pertanto avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile.
11) I coniugi danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto o di ogni documento valido per l'espatrio ed esprimono il reciproco assenso alla presentazione di istanze per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale o di ogni documento valido per l'espatrio del figlio minore e/o della carta di identità del figlio minore, concordando sulla conservazione dei predetti documenti presso la casa familiare ove è fissata la residenza formale del figlio, ma disponibili anche per il padre ogni qual volta ne faccia richiesta.
12) Le parti, con la sottoscrizione del ricorso e con l'accoglimento da parte del Tribunale delle conclusioni-condizioni ivi previste, rinunciano fin da ora a proporre gravame contro l'emananda sentenza di divorzio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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