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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/11/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. IA EL, nella causa civile n. 728/2025
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
(avv.ti EL Liso e SA Sernia) Parte_2
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- convenuto –
ha emesso e pubblicato, ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5
novembre 2025, alle ore 13.28 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
lavoro, il per sentire accogliere, nei confronti dello stesso, le Controparte_1
seguenti domande “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore del Controparte_1
ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Ha esposto di avere svolto attività di insegnamento nell'a.s. 2022/23 in virtù di contratti a t.d. ex art. 4,
della l. n. 124 del 1999 e ha essenzialmente dedotto l'illegittimità, per contrasto con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE in materia di contratto a tempo determinato,
pagina 1 di 9 dell'esclusione dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio di cui all'art. l, comma 121,
della L. n. 107/2015.
Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 c.121 L.107/15, con riferimento all'anno scolastico nel quale ha prestato servizio a tempo determinato. A tale riguardo, si premette che le supplenze,
nell'ambito del sistema scolastico, risultano espressamente previste dall'art. 4 della l. n. 124 del 1999 il quale, nei primi tre commi, le ha distinte per tipologie stabilendo, al comma 1 che “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo…” al comma 2 che “…Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire di 10 cattedre o posti orario…” e al comma 3 che “…nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
2. Tanto premesso, quanto al beneficio di che trattasi, l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre
2015 ha previsto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a pagina 2 di 9 tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il
Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
3. L'odierno ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, invece, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è stato ritenuto, dal Consiglio
di Stato, privo di ragione oggettiva ed ha, dunque, indotto il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ad una pronuncia d'annullamento del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva, come visto, definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali). Il Consiglio di Stato aveva tratto argomento, per giungere alla pronuncia d'annullamento anche dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007, i quali, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
4. Inoltre, stanti gli individuati profili di possibile frizione con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, del diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla
CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una pagina 3 di 9 normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e Controparte_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che
“il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la
FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il …. il principio di CP_1
non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica,
richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente,
dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto
40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la pagina 4 di 9 mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
5. La questione è stata, infine, esaminata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. (Cass.
4.10.23-27.10.23 n.29961), con una pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124
del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3)
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze,
spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico,
cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio). 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle pagina 5 di 9 azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. In
sostanza, ad avviso della Suprema Corte, il beneficio della carta docente deve essere riconosciuto anche ai docenti non di ruolo che risultino assegnatari di incarichi di supplenza ai sensi dei commi 1 e
2 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999 in quanto “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico"
non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. ..Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore,
sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale,
il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. trattandosi di un beneficio avente funzione formativa ma costituente anche una condizione di impiego”.
6. Sotto il profilo delle modalità di adeguamento del diritto interno al diritto Eurounitario, la S.C. ha precisato che “L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4
dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, OS Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero,
all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, la L. 107 del
2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L.
124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che pagina 6 di 9 comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
7. A seguito di nuova ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia per l'apprezzamento dell'eventuale conformità, rispetto all'art. 4 dell'accordo quadro, dell'esclusione dei supplenti con contratti a tempo determinato ex art. 4, comma 3 della l. n. 124 del 1994 dall'alveo dei beneficiari,
specie in considerazione del riconoscimento, per via pretoria, del beneficio stesso in favore dei supplenti con contratto a tempo determinato ex art. 3 commi 1 e 2 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999, la
Corte di Giustizia, con sentenza del 3 luglio del 2025, argomentando, tra l'altro, dalla constatazione della mancanza di una previsione di un riconoscimento del beneficio in modalità di pro rata, ha ritenuto che non fosse ragionevole escludere tale categoria dalla spettanza del beneficio, specie in considerazione del suo pacifico riconoscimento ai supplenti con contratto fino al termine delle attività
didattiche, contratto, questo, che, potendo essere stipulato sino al mese di dicembre, può avere durata sino a 180 giorni in un anno scolastico. La Corte ha, dunque, concluso il ragionamento evidenziando
“che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione e dei nuovi chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia con la recente sentenza del 3 luglio del 2025, deve ritenersi che anche ai destinatari di supplenze di cui all'art. 4, comma 3 della l. n. 124 del 1999 debba essere riconosciuto il beneficio almeno nel caso in cui svolgano complessivamente nell'anno scolastico un numero di giorni significativo e, comunque, certamente laddove prestino servizio per il numero di giorni minimo previsto per le supplenze di cui al comma 2 del medesimo art. 4, ossia 180 gg. Quanto,
poi, alla tematica relativa all'eventuale riconoscimento del beneficio ai supplenti con contratto di lavoro a tempo parziale si ritiene di dovere seguire l'orientamento già assunto dalla Corte di Appello
di Perugia ossia di dovere riconoscere il beneficio esclusivamente a favore dei docenti a tempo parziale che abbiano un orario superiore al 50% del tempo pieno. La Corte ha, infatti, chiarito, sul pagina 7 di 9 punto che “…7.3. Tra le “condizioni d'impiego” è compreso il beneficio della carta del docente, la cui finalità è
“di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (art. 1, comma
121 della legge 13 luglio 2015, n. 107)…” e, tuttavia, per l'apprezzamento in ordine all'eventuale spettanza del beneficio a un docente a tempo parziale con orario inferiore al 50% del tempo pieno ha precisato che “Non esiste, in realtà, un docente di ruolo comparabile, per la semplice ragione che, per quella categoria d'insegnanti, il part time, pur essendo ammesso, deve riguardare un orario d'insegnamento non inferiore al 50% dell'orario normale di cattedra, che è pari a ventiquattro ore per i docenti di scuola primaria, e a diciotto ore per quelli di scuola secondaria” (cfr. in termini la sentenza n. 426 del 2022 e successive conformi).
Poste tali coordinate ermeneutiche per la soluzione del caso concreto la parte ricorrente ha allegato, e la circostanza è documentata, di avere stipulato contratti a tempo determinato per svolgere attività di insegnamento nell'a.s. 2022/23; cosicché, per tale anno scolastico, gli deve essere riconosciuto il beneficio.
8. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono essere accolte tramite l'adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della “carta docenti” poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La Suprema Corte ha altresì precisato, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.4) sopra richiamato, i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: ciò rileva sia ai fini del calcolo della decorrenza di interessi o rivalutazione, sia al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'a.s. 2022/23; 2) condanna il pagina 8 di 9 convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione CP_1
della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite in favore degli avv.ti EL Liso e SA Sernia, procuratori antistatari, liquidandole nella misura di €750,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia, 5 novembre 2025
Il Giudice
IA EL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. IA EL, nella causa civile n. 728/2025
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
(avv.ti EL Liso e SA Sernia) Parte_2
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- convenuto –
ha emesso e pubblicato, ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5
novembre 2025, alle ore 13.28 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
lavoro, il per sentire accogliere, nei confronti dello stesso, le Controparte_1
seguenti domande “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore del Controparte_1
ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Ha esposto di avere svolto attività di insegnamento nell'a.s. 2022/23 in virtù di contratti a t.d. ex art. 4,
della l. n. 124 del 1999 e ha essenzialmente dedotto l'illegittimità, per contrasto con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE in materia di contratto a tempo determinato,
pagina 1 di 9 dell'esclusione dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio di cui all'art. l, comma 121,
della L. n. 107/2015.
Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 c.121 L.107/15, con riferimento all'anno scolastico nel quale ha prestato servizio a tempo determinato. A tale riguardo, si premette che le supplenze,
nell'ambito del sistema scolastico, risultano espressamente previste dall'art. 4 della l. n. 124 del 1999 il quale, nei primi tre commi, le ha distinte per tipologie stabilendo, al comma 1 che “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo…” al comma 2 che “…Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire di 10 cattedre o posti orario…” e al comma 3 che “…nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
2. Tanto premesso, quanto al beneficio di che trattasi, l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre
2015 ha previsto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a pagina 2 di 9 tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il
Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
3. L'odierno ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, invece, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è stato ritenuto, dal Consiglio
di Stato, privo di ragione oggettiva ed ha, dunque, indotto il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ad una pronuncia d'annullamento del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva, come visto, definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali). Il Consiglio di Stato aveva tratto argomento, per giungere alla pronuncia d'annullamento anche dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007, i quali, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
4. Inoltre, stanti gli individuati profili di possibile frizione con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, del diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla
CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una pagina 3 di 9 normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e Controparte_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che
“il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la
FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il …. il principio di CP_1
non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica,
richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente,
dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto
40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la pagina 4 di 9 mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
5. La questione è stata, infine, esaminata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. (Cass.
4.10.23-27.10.23 n.29961), con una pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124
del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3)
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze,
spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico,
cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio). 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle pagina 5 di 9 azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. In
sostanza, ad avviso della Suprema Corte, il beneficio della carta docente deve essere riconosciuto anche ai docenti non di ruolo che risultino assegnatari di incarichi di supplenza ai sensi dei commi 1 e
2 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999 in quanto “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico"
non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. ..Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore,
sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale,
il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. trattandosi di un beneficio avente funzione formativa ma costituente anche una condizione di impiego”.
6. Sotto il profilo delle modalità di adeguamento del diritto interno al diritto Eurounitario, la S.C. ha precisato che “L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4
dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, OS Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero,
all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, la L. 107 del
2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L.
124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che pagina 6 di 9 comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
7. A seguito di nuova ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia per l'apprezzamento dell'eventuale conformità, rispetto all'art. 4 dell'accordo quadro, dell'esclusione dei supplenti con contratti a tempo determinato ex art. 4, comma 3 della l. n. 124 del 1994 dall'alveo dei beneficiari,
specie in considerazione del riconoscimento, per via pretoria, del beneficio stesso in favore dei supplenti con contratto a tempo determinato ex art. 3 commi 1 e 2 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999, la
Corte di Giustizia, con sentenza del 3 luglio del 2025, argomentando, tra l'altro, dalla constatazione della mancanza di una previsione di un riconoscimento del beneficio in modalità di pro rata, ha ritenuto che non fosse ragionevole escludere tale categoria dalla spettanza del beneficio, specie in considerazione del suo pacifico riconoscimento ai supplenti con contratto fino al termine delle attività
didattiche, contratto, questo, che, potendo essere stipulato sino al mese di dicembre, può avere durata sino a 180 giorni in un anno scolastico. La Corte ha, dunque, concluso il ragionamento evidenziando
“che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione e dei nuovi chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia con la recente sentenza del 3 luglio del 2025, deve ritenersi che anche ai destinatari di supplenze di cui all'art. 4, comma 3 della l. n. 124 del 1999 debba essere riconosciuto il beneficio almeno nel caso in cui svolgano complessivamente nell'anno scolastico un numero di giorni significativo e, comunque, certamente laddove prestino servizio per il numero di giorni minimo previsto per le supplenze di cui al comma 2 del medesimo art. 4, ossia 180 gg. Quanto,
poi, alla tematica relativa all'eventuale riconoscimento del beneficio ai supplenti con contratto di lavoro a tempo parziale si ritiene di dovere seguire l'orientamento già assunto dalla Corte di Appello
di Perugia ossia di dovere riconoscere il beneficio esclusivamente a favore dei docenti a tempo parziale che abbiano un orario superiore al 50% del tempo pieno. La Corte ha, infatti, chiarito, sul pagina 7 di 9 punto che “…7.3. Tra le “condizioni d'impiego” è compreso il beneficio della carta del docente, la cui finalità è
“di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (art. 1, comma
121 della legge 13 luglio 2015, n. 107)…” e, tuttavia, per l'apprezzamento in ordine all'eventuale spettanza del beneficio a un docente a tempo parziale con orario inferiore al 50% del tempo pieno ha precisato che “Non esiste, in realtà, un docente di ruolo comparabile, per la semplice ragione che, per quella categoria d'insegnanti, il part time, pur essendo ammesso, deve riguardare un orario d'insegnamento non inferiore al 50% dell'orario normale di cattedra, che è pari a ventiquattro ore per i docenti di scuola primaria, e a diciotto ore per quelli di scuola secondaria” (cfr. in termini la sentenza n. 426 del 2022 e successive conformi).
Poste tali coordinate ermeneutiche per la soluzione del caso concreto la parte ricorrente ha allegato, e la circostanza è documentata, di avere stipulato contratti a tempo determinato per svolgere attività di insegnamento nell'a.s. 2022/23; cosicché, per tale anno scolastico, gli deve essere riconosciuto il beneficio.
8. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono essere accolte tramite l'adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della “carta docenti” poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La Suprema Corte ha altresì precisato, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.4) sopra richiamato, i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: ciò rileva sia ai fini del calcolo della decorrenza di interessi o rivalutazione, sia al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'a.s. 2022/23; 2) condanna il pagina 8 di 9 convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione CP_1
della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite in favore degli avv.ti EL Liso e SA Sernia, procuratori antistatari, liquidandole nella misura di €750,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia, 5 novembre 2025
Il Giudice
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