TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 888 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PUTIGNANO CESARE, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. PUTIGNANO CESARE, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 CP_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi Parte_1 CP_1
per matrimonio contratto in data 16.06.2007 in Varazze (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Varazze al numero 8, parte I, anno 2007, alle condizioni di seguito esposte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, condotta in locazione, viene assegnata alla NO che vi Parte_1
abiterà con la IG minore;
Per_1
3) le parti si impegnano ed obbligano a condividere il modello educativo della IG minore;
Per_1
4) le parti danno atto che a seguito di accordo intervenuto tra le stesse, il Signor ha CP_1
già lasciato la casa familiare ed ha ritirato parte dei propri effetti personali, trasferendosi presso l'abitazione dei propri genitori;
5) la IG minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione presso la madre, in Varazze, Via G. Mameli n. 3/6, ove è fissata la residenza anagrafica;
6) il Signor potrà vedere e tenere con sé la IG minore ogni volta che vorrà CP_1 Per_1
previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici, ludici, ricreativi e sportivi della minore;
per le festività quali compleanni e/o onomastici (della minore, dei genitori ovvero dei parenti di ciascun ramo familiare) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze del caso concreto ed impegnandosi ad assicurare la loro costante presenza.
- Durante le festività natalizie suddivisione in pari giorni con alternanza annuale per i periodi dal
23.12 al 30.12 e dal 31.12. al 06.01, nonché con alternanza annuale per i giorni del Natale/Santo
Stefano nonché del 31.12 e del 01.01;
- suddivisione delle festività Pasquali in pari giorni con alternanza annuale per i giorni Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo il Signor potrà tenere con sé la minore per almeno quindici CP_1
giorni anche non consecutivi secondo gli accordi che verranno raggiunti tra le parti entro la data del 31 maggio;
il tutto salvo diversi accordi tra i genitori tenendo presente le esigenze scolastiche, ludiche e ricreative della minore nonché le esigenze di lavoro dei genitori stessi;
7) il Signor verserà, a titolo di contributo per il mantenimento della IG minore CP_1
, alla NO , la somma mensile di € 100,00 a mezzo bonifico bancario, Per_1 Parte_1
entro e non oltre i primi 10 giorni di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT da calcolarsi annualmente con decorrenza dall'anno successivo al decreto di omologa della separazione e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della IG;
Persona_2
8) il Signor si obbliga, altresì, al pagamento del canone di locazione dell'immobile CP_1
ove risiederanno la NO e la IG minore , in Varazze, Via Parte_1 Persona_2
G. Mameli n. 3/6 (si produce copia contratto di locazione, doc. 4), oltre alle fatture relative alle utenze domestiche;
9) nel caso in cui la NO e la IG dovessero trasferirsi in Parte_1 Persona_2
altro immobile, il Signor manterrà l'obbligo di provvedere al pagamento del canone CP_1 di locazione e delle utenze integrando il contributo per il mantenimento della IG per un Per_1
importo pari alla riduzione del canone;
il tutto fino a quando la IG non diverrà Per_1
economicamente autosufficiente;
10) l'assegno unico verrà richiesto dalla NO che potrà integralmente Parte_1
trattenerlo; all'uopo, il Signor si impegna a sottoscrivere quanto necessario alla CP_1
attribuzione integrale concordata dell'assegno unico in favore della NO;
Parte_1
11) il Signor si obbliga altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si CP_1
renderanno necessarie per la IG minore;
12) le parti danno atto che le somme a titolo di contributo per il mantenimento della IG e per le spese straordinarie, nonché le modalità della loro corresponsione, sono identificate ed individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Savona, che di seguito si riporta: L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e,
pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il pre-scuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno. Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate: * SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) pre-scuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d)
corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b)
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es.
fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g)
tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
13) le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e che nessun contributo al mantenimento viene richiesto da nessuno dei due coniugi nei confronti dell'altro;
14) i coniugi danno atto che i conti correnti sono già intestati a ciascun titolare di talché le somme ivi presenti rimarranno in proprietà del rispettivo titolare;
15) con riguardo ai beni mobili sopra descritti, ciascuno dei coniugi manterrà la proprietà ed il possesso di quanto già al medesimo formalmente intestato;
16) la NO ed il Signor dichiarano di avere già definito Parte_1 CP_1
consensualmente e definitivamente risolto ogni altro loro rapporto economico e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo e/o ragione in relazione ai rapporti personali, economici e patrimoniali, salvo il puntuale adempimento degli obblighi scaturenti dalle condizioni pattuite;
17) i coniugi danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
18) le parti danno atto che le condizioni di cui sopra avranno efficacia fin dal momento del deposito del ricorso.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo