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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36397/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36397/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI MILANO
RESISTENTE/I – CONTUMACE/I
Oggi 12 febbraio 2025, ad ore 11,00, innanzi alla dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo, sono comparsi:
l'avv. Massimo Raimondi che sostituisce per delega orale l'avv. Ilio Mocchetti;
Parte_1
per il l'Avvocatura distrettuale Controparte_1 dello Stato di Milano in persona del procuratore;
Parte_2
è altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
per la nessuno compare. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte ricorrente si riporta al foglio di p.c. depositato telematicamente in data 11.02.2025.
Il procuratore si riporta agli atti. Pt_2
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36397/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Ilio Mocchetti Parte_1 C.F._1
( ) e con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in Busto Garolfo, C.F._2 via T. Grossi 33.
RICORRENTE/I
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), nei cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia n. 1. P.IVA_2
RESISTENTE/I
E CONTRO
CIVILE DI MILANO CP_2
RESISTENTE/I – CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso coma da foglio di p.c. depositato nel fascicolo telematico. Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.10.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
di Milano, chiedendo l'annullamento e/o la Controparte_3 revoca del provvedimento n. prot. 0208117 di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per la Mobilità Sostenibile Direzione generale territoriale del Nord Ovest Ufficio Motorizzazione Civile di Milano, in data
20.09.2023 e notificato in data 25.09.2023.
Nell'introdurre il giudizio parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- in data 25.09.2023 è stato notificato all'odierno ricorrente il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida impugnato;
- il motivo alla base del provvedimento si riferisce ad una condanna intervenuta nei confronti del ricorrente nell'anno 2016; Parte_1
- l'esistenza di quel provvedimento di condanna non avrebbe consentito all'Ente di emanare il provvedimento di diniego, atteso che non è necessario che intervenga il procedimento di riabilitazione per poter richiedere il titolo abilitativo, ma è sufficiente, che dalla data di espiazione della pena, siano trascorsi almeno tre anni;
- la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 22 del 2018, 24 e 99 del 2020 ha eliminato l'automatismo della revoca prefettizia, sulla base di “un'irragionevolezza legislativa nella previsione di un automatismo per la revoca prefettizia e di una mera possibilità per il giudice penale di disporre il ritiro della patente, per la parallela ipotesi di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990”, introducendo la necessità di una valutazione caso per caso della sussistenza o meno dei requisiti morali in capo al soggetto attraverso “…. una poderosa istruttoria documentale e giustificativa del diniego e non solo un automatismo derivato dalla norma”;
- nel caso di specie, il ricorrente ha subito una condanna, ma essendo trascorsi oltre tre anni dalla stessa, il provvedimento non avrebbe potuto essere adottato.
Con decreto dell'11.12.2023, il giudice assegnatario dott.ssa D'Elia ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 25.03.2024; in quella sede ha rilevato la mancata costituzione della di Milano, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
rinviando all'udienza del 3.06.2024. Controparte_1
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 24.05.2024 si è costituito il deducendo l'inammissibilità delle domande così come Controparte_1 formulate dalla difesa di parte ricorrente, atteso che il ricorso ha ad oggetto l'annullamento o la revoca del provvedimento opposto, in violazione dei limiti del sindacato riconosciuto al giudice ordinario ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. 20 marzo 1865, all. E;
ha altresì eccepito l'infondatezza del ricorso anche nel merito, atteso che il provvedimento di diniego di cui all'art. 120, comma 1 C.d.S. ha natura vincolata e che non risulta che il ricorrente abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione né dimostra l'intervento di qualsivoglia meccanismo estintivo della condanna riportata in sede penale. L'Avvocatura ha pertanto concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
All'udienza del 3.06.2024 i difensori delle parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e la dott.ssa D'Elia rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.10.2024. Nelle more il giudice assegnatario veniva assegnata tabellarmente in via esclusiva alla sezione terza civile e con provvedimento della Presidente di sezione, dott.ssa Paola Maria Gandolfi del 27.09.2024 il procedimento veniva assegnato a questo Giudice, che con provvedimento del 1.10.2024 fissava nuova udienza al 12.02.2025; in quella sede, udite le conclusioni delle parti e dopo breve discussione il
Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso proposto dal non è fondato e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi. Parte_1
Preliminarmente si osserva, quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso, che l'esame e la valutazione riservata al Giudice ordinario, a mente dei consolidati principi discendenti dall'applicazione dell'art. 4, L. 20.3.1865, all. E, è limitata agli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio;
l'atto amministrativo non può dunque essere revocato, modificato o annullato se non mediante ricorso alle competenti autorità amministrative, con la conseguenza che resta riservata alla cognizione del giudice ordinario la sola valutazione in ordine alla sussistenza del diritto soggettivo, eventualmente leso dal provvedimento amministrativo, rispetto al quale sussiste il solo potere di disapplicazione (salvo casi specifici previsti dalla legge in ordine alla possibilità di annullamento dell'atto amministrativo, come in materia di sanzioni amministrative, caso che nella specie non ricorre). Sebbene nella citazione introduttiva del giudizio non si faccia alcun riferimento esplicito al diritto sotteso alla domanda che si assume essere stato violato dal provvedimento amministrativo, la lettura complessiva dell'atto e le argomentazioni svolte consentono di apprezzare che il diritto soggettivo in concreto leso dal provvedimento del quale si chiede l'annullamento sia quello a poter conseguire il titolo abilitativo alla guida (Patente B).
Controvertendosi, quindi, in tema di diritto soggettivo asseritamente leso dal provvedimento impugnato, che non può essere modificato revocato o annullato dal giudice ordinario, sono inammissibili in questa sede tutte le censure relative ad asseriti vizi procedimentali e/o formali dell'atto.
Venendo al merito, l'art. 120, comma 1 C.d.S. prevede: “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché
i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti…. Omissis”
Nel caso in esame, il provvedimento della Motorizzazione civile impugnato rientra nell'ambito di tale disposizione, in quanto è costituito dal diniego di rilascio della patente “B” al (patente Parte_1 revocatagli precedentemente con provvedimento prefettizio del 26.06.2017 – doc. 3 del , in Pt_3 considerazione della pregressa condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1 bis DPR 309/90.
Si osserva che dall'esame della documentazione prodotta dalla difesa del emerge che il CP_1 ricorrente era stato condannato con sentenza del 4.11.2014, definitiva in data 27.11.2014 per il reato di cui all'indicato art. 73, comma 1 bis, con condanna alla reclusione di anni due e mesi due, oltre euro 4.000,00 di multa.
Si è, quindi, in presenza di una fattispecie diversa da quella contemplata nel secondo comma dell'art. 120 C.d.S., che prevede la revoca da parte del Prefetto del titolo abilitativo già conseguito in precedenza per gli stessi reati previsti dal primo comma, tra cui i delitti in materia di stupefacenti.
Si osserva che la Corte Costituzionale già nella sentenza n. 80/2019 ha rilevato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, C.d.S., nella parte in cui prevede l'automatismo del diniego di rilascio della patente ai condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. Il giudice delle leggi ha rilevato come in tale ipotesi non ricorrano le ragioni che avevano comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia prevista dal secondo comma – ragioni espresse nella sentenza della Corte n. 22/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione – costituite dalla contraddittorietà dell'automatismo della revoca rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre”, nonché dalla «indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida» a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti. In particolare, la Corte ha evidenziato che il provvedimento di diniego, operando a monte del conseguimento del titolo, non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato e che, con specifico riferimento al diniego, non vi è alcuna contraddizione nella disciplina vigente tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato.
Inoltre, si è sottolineato come l'effetto ostativo al conseguimento della patente non incida in modo indifferenziato sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, dal momento che la diversa gravità del reato commesso e la condotta del reo successiva alla condanna costituiscono elementi rilevanti ai fini del possibile conseguimento di un provvedimento riabilitativo ex artt. 178 e 179 del codice penale, che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida.
Pertanto, si è ritenuto che il comma 1 dell'art. 120 C.d.S. non violi sotto alcun profilo gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione. Le stesse considerazioni sono state espresse dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 81/2020 e da ultimo nella sentenza n. 152 del 12 luglio 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, C.d.S., sollevate dal TAR Lombardia, in relazione ai soggetti cui sia stata applicata una misura di prevenzione.
In base alle pronunce richiamate, il provvedimento di diniego risulta fondato sulla corretta applicazione della norma di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S. in quanto è evidente che, nel caso in cui – come quello che ci occupa – si tratti di ottenimento del titolo, la presenza di condanne per reati in materia di stupefacenti osta in maniera assoluta e automatica al rilascio dello stesso, senza che all'Amministrazione sia demandata alcuna discrezionale valutazione. Con la conseguenza che, al verificarsi di una delle condizioni soggettive stabilite dalla norma in esame discende un predeterminato effetto, non residuando spazio alcuno per eventuali valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione circa la situazione concreta dell'istante, né con riguardo al comportamento serbato dal ricorrente dopo la condanna riportata, né con riferimento alla necessità del titolo abilitativo per esigenze personali, circostanze tutte che non possono considerarsi determinanti.
Si osserva, inoltre, che, per le stesse ragioni, stante il chiaro disposto della norma, non è sufficiente il mero decorso del tempo dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna ai fini del rilascio del titolo, occorrendo l'intervento dei provvedimenti riabilitativi previsti dalla legge.
Il terzo comma dell'articolo 120, stabilisce, infatti, che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”; il diritto al conseguimento di una nuova patente quando è decorso il termine di tre anni è configurabile, per espressa previsione normativa, solo per coloro che hanno subito la revoca della patente ai sensi dell'art. 120 comma 2 C.d.S., e non alle fattispecie regolate dal comma 1 del medesimo articolo.
Nel caso in esame, non vi è prova del fatto che sia intervenuta la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 c.p., né che siano intervenuti altri provvedimenti riabilitativi, quale può considerarsi l'avvenuta estinzione del reato per positiva conclusione dell'affidamento in prova.
Alla luce dei formulati rilievi, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
14/ 2022, in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente la domanda svolta da nei confronti del Parte_1 [...]
di Milano;
Controparte_4
2) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3) nulla a favore della Motorizzazione Civile di Milano mai comparsa.
Così deciso in Milano, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36397/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI MILANO
RESISTENTE/I – CONTUMACE/I
Oggi 12 febbraio 2025, ad ore 11,00, innanzi alla dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo, sono comparsi:
l'avv. Massimo Raimondi che sostituisce per delega orale l'avv. Ilio Mocchetti;
Parte_1
per il l'Avvocatura distrettuale Controparte_1 dello Stato di Milano in persona del procuratore;
Parte_2
è altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
per la nessuno compare. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte ricorrente si riporta al foglio di p.c. depositato telematicamente in data 11.02.2025.
Il procuratore si riporta agli atti. Pt_2
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36397/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Ilio Mocchetti Parte_1 C.F._1
( ) e con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in Busto Garolfo, C.F._2 via T. Grossi 33.
RICORRENTE/I
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), nei cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia n. 1. P.IVA_2
RESISTENTE/I
E CONTRO
CIVILE DI MILANO CP_2
RESISTENTE/I – CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso coma da foglio di p.c. depositato nel fascicolo telematico. Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.10.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
di Milano, chiedendo l'annullamento e/o la Controparte_3 revoca del provvedimento n. prot. 0208117 di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per la Mobilità Sostenibile Direzione generale territoriale del Nord Ovest Ufficio Motorizzazione Civile di Milano, in data
20.09.2023 e notificato in data 25.09.2023.
Nell'introdurre il giudizio parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- in data 25.09.2023 è stato notificato all'odierno ricorrente il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida impugnato;
- il motivo alla base del provvedimento si riferisce ad una condanna intervenuta nei confronti del ricorrente nell'anno 2016; Parte_1
- l'esistenza di quel provvedimento di condanna non avrebbe consentito all'Ente di emanare il provvedimento di diniego, atteso che non è necessario che intervenga il procedimento di riabilitazione per poter richiedere il titolo abilitativo, ma è sufficiente, che dalla data di espiazione della pena, siano trascorsi almeno tre anni;
- la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 22 del 2018, 24 e 99 del 2020 ha eliminato l'automatismo della revoca prefettizia, sulla base di “un'irragionevolezza legislativa nella previsione di un automatismo per la revoca prefettizia e di una mera possibilità per il giudice penale di disporre il ritiro della patente, per la parallela ipotesi di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990”, introducendo la necessità di una valutazione caso per caso della sussistenza o meno dei requisiti morali in capo al soggetto attraverso “…. una poderosa istruttoria documentale e giustificativa del diniego e non solo un automatismo derivato dalla norma”;
- nel caso di specie, il ricorrente ha subito una condanna, ma essendo trascorsi oltre tre anni dalla stessa, il provvedimento non avrebbe potuto essere adottato.
Con decreto dell'11.12.2023, il giudice assegnatario dott.ssa D'Elia ha fissato l'udienza di comparizione delle parti al 25.03.2024; in quella sede ha rilevato la mancata costituzione della di Milano, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
rinviando all'udienza del 3.06.2024. Controparte_1
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 24.05.2024 si è costituito il deducendo l'inammissibilità delle domande così come Controparte_1 formulate dalla difesa di parte ricorrente, atteso che il ricorso ha ad oggetto l'annullamento o la revoca del provvedimento opposto, in violazione dei limiti del sindacato riconosciuto al giudice ordinario ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. 20 marzo 1865, all. E;
ha altresì eccepito l'infondatezza del ricorso anche nel merito, atteso che il provvedimento di diniego di cui all'art. 120, comma 1 C.d.S. ha natura vincolata e che non risulta che il ricorrente abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione né dimostra l'intervento di qualsivoglia meccanismo estintivo della condanna riportata in sede penale. L'Avvocatura ha pertanto concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
All'udienza del 3.06.2024 i difensori delle parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e la dott.ssa D'Elia rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.10.2024. Nelle more il giudice assegnatario veniva assegnata tabellarmente in via esclusiva alla sezione terza civile e con provvedimento della Presidente di sezione, dott.ssa Paola Maria Gandolfi del 27.09.2024 il procedimento veniva assegnato a questo Giudice, che con provvedimento del 1.10.2024 fissava nuova udienza al 12.02.2025; in quella sede, udite le conclusioni delle parti e dopo breve discussione il
Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso proposto dal non è fondato e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi. Parte_1
Preliminarmente si osserva, quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso, che l'esame e la valutazione riservata al Giudice ordinario, a mente dei consolidati principi discendenti dall'applicazione dell'art. 4, L. 20.3.1865, all. E, è limitata agli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio;
l'atto amministrativo non può dunque essere revocato, modificato o annullato se non mediante ricorso alle competenti autorità amministrative, con la conseguenza che resta riservata alla cognizione del giudice ordinario la sola valutazione in ordine alla sussistenza del diritto soggettivo, eventualmente leso dal provvedimento amministrativo, rispetto al quale sussiste il solo potere di disapplicazione (salvo casi specifici previsti dalla legge in ordine alla possibilità di annullamento dell'atto amministrativo, come in materia di sanzioni amministrative, caso che nella specie non ricorre). Sebbene nella citazione introduttiva del giudizio non si faccia alcun riferimento esplicito al diritto sotteso alla domanda che si assume essere stato violato dal provvedimento amministrativo, la lettura complessiva dell'atto e le argomentazioni svolte consentono di apprezzare che il diritto soggettivo in concreto leso dal provvedimento del quale si chiede l'annullamento sia quello a poter conseguire il titolo abilitativo alla guida (Patente B).
Controvertendosi, quindi, in tema di diritto soggettivo asseritamente leso dal provvedimento impugnato, che non può essere modificato revocato o annullato dal giudice ordinario, sono inammissibili in questa sede tutte le censure relative ad asseriti vizi procedimentali e/o formali dell'atto.
Venendo al merito, l'art. 120, comma 1 C.d.S. prevede: “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché
i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti…. Omissis”
Nel caso in esame, il provvedimento della Motorizzazione civile impugnato rientra nell'ambito di tale disposizione, in quanto è costituito dal diniego di rilascio della patente “B” al (patente Parte_1 revocatagli precedentemente con provvedimento prefettizio del 26.06.2017 – doc. 3 del , in Pt_3 considerazione della pregressa condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1 bis DPR 309/90.
Si osserva che dall'esame della documentazione prodotta dalla difesa del emerge che il CP_1 ricorrente era stato condannato con sentenza del 4.11.2014, definitiva in data 27.11.2014 per il reato di cui all'indicato art. 73, comma 1 bis, con condanna alla reclusione di anni due e mesi due, oltre euro 4.000,00 di multa.
Si è, quindi, in presenza di una fattispecie diversa da quella contemplata nel secondo comma dell'art. 120 C.d.S., che prevede la revoca da parte del Prefetto del titolo abilitativo già conseguito in precedenza per gli stessi reati previsti dal primo comma, tra cui i delitti in materia di stupefacenti.
Si osserva che la Corte Costituzionale già nella sentenza n. 80/2019 ha rilevato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, C.d.S., nella parte in cui prevede l'automatismo del diniego di rilascio della patente ai condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. Il giudice delle leggi ha rilevato come in tale ipotesi non ricorrano le ragioni che avevano comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia prevista dal secondo comma – ragioni espresse nella sentenza della Corte n. 22/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione – costituite dalla contraddittorietà dell'automatismo della revoca rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre”, nonché dalla «indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida» a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti. In particolare, la Corte ha evidenziato che il provvedimento di diniego, operando a monte del conseguimento del titolo, non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato e che, con specifico riferimento al diniego, non vi è alcuna contraddizione nella disciplina vigente tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato.
Inoltre, si è sottolineato come l'effetto ostativo al conseguimento della patente non incida in modo indifferenziato sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, dal momento che la diversa gravità del reato commesso e la condotta del reo successiva alla condanna costituiscono elementi rilevanti ai fini del possibile conseguimento di un provvedimento riabilitativo ex artt. 178 e 179 del codice penale, che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida.
Pertanto, si è ritenuto che il comma 1 dell'art. 120 C.d.S. non violi sotto alcun profilo gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione. Le stesse considerazioni sono state espresse dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 81/2020 e da ultimo nella sentenza n. 152 del 12 luglio 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, C.d.S., sollevate dal TAR Lombardia, in relazione ai soggetti cui sia stata applicata una misura di prevenzione.
In base alle pronunce richiamate, il provvedimento di diniego risulta fondato sulla corretta applicazione della norma di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S. in quanto è evidente che, nel caso in cui – come quello che ci occupa – si tratti di ottenimento del titolo, la presenza di condanne per reati in materia di stupefacenti osta in maniera assoluta e automatica al rilascio dello stesso, senza che all'Amministrazione sia demandata alcuna discrezionale valutazione. Con la conseguenza che, al verificarsi di una delle condizioni soggettive stabilite dalla norma in esame discende un predeterminato effetto, non residuando spazio alcuno per eventuali valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione circa la situazione concreta dell'istante, né con riguardo al comportamento serbato dal ricorrente dopo la condanna riportata, né con riferimento alla necessità del titolo abilitativo per esigenze personali, circostanze tutte che non possono considerarsi determinanti.
Si osserva, inoltre, che, per le stesse ragioni, stante il chiaro disposto della norma, non è sufficiente il mero decorso del tempo dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna ai fini del rilascio del titolo, occorrendo l'intervento dei provvedimenti riabilitativi previsti dalla legge.
Il terzo comma dell'articolo 120, stabilisce, infatti, che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”; il diritto al conseguimento di una nuova patente quando è decorso il termine di tre anni è configurabile, per espressa previsione normativa, solo per coloro che hanno subito la revoca della patente ai sensi dell'art. 120 comma 2 C.d.S., e non alle fattispecie regolate dal comma 1 del medesimo articolo.
Nel caso in esame, non vi è prova del fatto che sia intervenuta la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 c.p., né che siano intervenuti altri provvedimenti riabilitativi, quale può considerarsi l'avvenuta estinzione del reato per positiva conclusione dell'affidamento in prova.
Alla luce dei formulati rilievi, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
14/ 2022, in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente la domanda svolta da nei confronti del Parte_1 [...]
di Milano;
Controparte_4
2) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3) nulla a favore della Motorizzazione Civile di Milano mai comparsa.
Così deciso in Milano, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo