Articolo 1 della Legge 16 aprile 1953, n. 283
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15 maggio 1953
Art. 1. Articolo unico.

Il termine stabilito dall' art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745 , e' prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata gia' disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276 , o dei decreti Ministeriali di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255 .
Resta ferma la facolta' del Ministro per i lavori pubblici di anticipare il termine stabilito dal precedente comma nei modi e con le forme prevedute dall' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255 .

Entrata in vigore il 15 maggio 1953