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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 448/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 448/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emilio Graziuso ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
Email_1 parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo
Federico Fedele in Brindisi alla via Lanzellotti 3/d parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 28.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. La controversia oggetto del presente giudizio attiene alla materia dell'intermediazione finanziaria e verte, in particolare, sull'acquisto delle azioni di Controparte_1
2. Nella specie, l'azionista ha agito in giudizio, con ricorso Parte_1 ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 05.02.2021 e notificato, in uno al decreto di fissazione d'udienza in data 15.04.2021, sottoponendo al Tribunale una serie di domande giudiziali di seguito sintetizzate:
− nullità del contratto-quadro e dei contratti concernenti le singole operazioni finanziarie atteso che nel contratto-quadro non era contemplato l'acquisto di titoli BPB nonché
Pag. 1 a 8 nullità virtuale per violazione delle norme imperative di rilevanza penale aventi a oggetto la tutela del mercato e del risparmio;
− annullabilità del contratto-quadro e dei contratti concernenti le singole operazioni finanziarie per conflitto d'interessi da parte dell'intermediario, per errore essenziale della ricorrente determinato dall'altrui rappresentazione falsata della realtà nonché per dolo dell'intermediario;
− risoluzione del contratto-quadro e dei contratti concernenti le singole operazioni finanziarie per grave inadempimento imputabile all'intermediario relativamente agli obblighi di informazione attiva e passiva, di profilazione, di concentrazione e di sottoposizione di operazioni d'investimento adeguate;
− risarcimento del danno precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale e/o da contatto sociale qualificato e/o restituzione d'indebito nella misura, in entrambi i casi, di €
14.964,40 o della minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
− vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2.1 A fondamento delle proprie richieste ha dedotto che, Parte_1 pur avendo manifestato una propensione al rischio molto bassa e pur avendo rappresentato la propria inesperienza in campo finanziario, la Banca Popolare di Bari-filiale le ha CP_2 suggerito di investire i risparmi in azioni della stessa BPB, rassicurandola circa la possibilità di facile disinvestimento delle stesse con ottenimento della restituzione integrale del capitale investito.
In data 11.06.2015 ha acquistato, così, n. 1672 azioni BPB al prezzo Parte_1 di € 8,95 ciascuna per un investimento della somma complessiva di € 14.964,40 che, tuttavia, quando ha provato a vendere in tempi recenti, ha scoperto essere azioni illiquide.
L'attrice ha invocato, così, la violazione di una serie di obblighi gravanti sull'intermediario vuoi genericamente in forza della buona fede precontrattuale e contrattuale vuoi specificatamente in forza della normativa di settore in materia di intermediazione finanziaria, ossia del TUF e delle delibere Consob succedutesi nel tempo (n. 9019104 del 02.03.2009, n. 16190/2007 nonché nn.
20583, 20584 e 20722 del 2018).
Ha invocato, in particolare, la violazione dell'obbligo di informazione attiva e passiva, di profilazione, di concentrazione e di sottoposizione di operazioni d'investimento adeguate
Ha rappresentato, infine, di aver inutilmente avviato il procedimento innanzi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob dal momento che, pur avendo ottenuto la decisione
Pag. 2 a 8 favorevole n. 2454 del 10.04.2019, BPB non ha inteso dare esecuzione alla condanna del pagamento della somma di € 14.833,39 ivi previsto.
3. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 04.06.2021 Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, la conversione dal rito sommario al rito ordinario di cognizione ed eccependo l'uso abusivo dello strumento processuale da parte dell'attrice che “ha utilizzato l'intero armamentario delle domande invalidatorie e caducatorie a propria disposizione […] all'unico e manifesto scopo di ottenere il controvalore dell'investimento effettuato in titoli azionari BPB”, riportando una serie di norme e di precedenti giurisprudenziali astratte dal caso di specie.
Al riguardo, BPB ha premesso una breve ricostruzione di fatti.
Stipulato il contratto-quadro in data 08.06.2015, ha acquistato Parte_1 dapprima in data 18.06.2015 n. 968 azioni al prezzo di € 8,95 ciascuna per un totale di € 8.663,60
e poi in data 10.01.2018 e 10.01.2020 rispettivamente n. 74 e n. 121 azioni gratuitamente, dalle quali ha ottenuto € 1.676,16 a titolo di frutti civili.
Nel merito, BPB ha chiesto il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione, per infondatezza e/o per assenza di prova.
Preliminarmente, ha dedotto la parziale prescrizione del credito fatto valere dall'attrice rilevando che il termine di prescrizione quinquennale vigente per le domande di nullità (relativa), di annullamento, di responsabilità c.d. da prospetto e di risarcimento del danno avente natura peraltro esclusivamente precontrattuale, e decorrente dall'acquisto tioli del giugno 2015 è inutilmente spirato alla data della notifica della domanda giudiziale avvenuta il 15.04.2021.
BPB ha evidenziato, poi, che la violazione delle regole comportamentali dà luogo solo a responsabilità e non anche a invalidità negoziale, così escludendosi le richieste di nullità e di annullamento dei contratti comunque convalidati ex post dall'attrice.
Ha rappresentato, ancora, di aver puntualmente adempiuto agli obblighi di legge, provvedendo alla profilazione dell'attrice investitrice, all'esauriente informazione circa i rischi connessi all'investimento prospettatole e alla presenza di un conflitto d'interessi, osservando che l'attrice ha spontaneamente e consapevolmente sottoscritto gli investimenti finanziari nell'esercizio della propria libertà di autodeterminazione.
Ha eccepito, ancora, l'assenza di prova in ordine al nesso causale e al quantum del risarcimento richiesto, invocando il concorso colposo dell'attrice e il principio di autoresponsabilità. Cont In via subordinata, ha chiesto la determinazione dell'esatto ammontare dovuto con condanna alla restituzione entro tale limite, al netto delle azioni assegnate a titolo gratuito e detratte le somme incassate a titolo di frutti civili, ordinando all'attrice la restituzione dei titoli,
Pag. 3 a 8 ovvero con condanna alla restituzione della differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto e quello al momento della proposizione del giudizio oppure quello attuale, tenuto conto in ogni caso delle cedole incassate, di quelle da incassare, dei frutti civili percepiti e del concorso colposo dell'attrice di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., vinte le spese di lite.
4. Disposto il mutamento del rito e poi concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., è stata fissata, su richiesta delle parti, l'udienza di precisazione delle conclusioni in cui hanno precisato, appunto, le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi.
La causa è stata trattenuta, quindi, in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. e, negli scritti finali, le parti hanno reiterato le proprie posizioni, trascrivendo sostanzialmente i rispettivi atti introduttivi.
***
9. Le numerose domande proposte a ventaglio dall'attrice sono fondate solo in parte e vanno accolte, quindi, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
10. Nessun pregio hanno le domande d'invalidità negoziale di nullità e di annullamento.
Per un verso, la nullità non può essere collegata in termini generali alla violazione di norme imperative di responsabilità, come precisato dalle Sezioni Unite del 19 dicembre 2007, n. 26724.
Per altro verso, l'annullabilità non può predicarsi in presenza di un conflitto d'interessi esternato e ciò nondimeno accettato, come risulta dalla clausola g) presente nella scheda di adesione dell'11.06.2015, e in assenza di qualsiasi prova nel caso concreto in ordine all'errore essenziale o al dolo, meramente richiamati in astratto.
11. Colgono nel segno, invece, le domande di risoluzione negoziale e di risarcimento del danno contrattuale.
11.1 Al riguardo, va precisato che, che “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti” (tra le altre, Cass. 7467/2020) e che la domanda risarcitoria variamente dedotta dall'attrice a titolo contrattuale, precontrattuale, extracontrattuale, da contatto sociale o da prospetto va ricondotta nella tassonometria binaria del codice civile. Questa si fonda, invero, esclusivamente (1) sul modello della responsabilità extracontrattuale, di cui all'art. 2043 c.c., o (2) su quello della responsabilità c.d. contrattuale, di cui all'art. 1218 c.c., applicabile all'inadempimento di qualsiasi obbligazione generatasi secondo l'art. 1173 c.c. diversa da quella sorta in forza dell'illecito aquiliano.
Nel caso di specie, il diritto risarcitorio prospettato dall'attrice è vantato a titolo contrattuale.
Pag. 4 a 8 È evidente, infatti, che ha contestato la violazione degli obblighi di Parte_1 correttezza e di informazione gravanti sull'intermediario “a valle” del contratto-quadro e “a monte” dei singoli contratti d'investimento, ponendosi della fase esecutiva del contratto-quadro d'investimento sottoscritto in data 08.06.2015. Si tratta, quindi, di una responsabilità chiaramente contrattuale.
12. La violazione degli obblighi di correttezza e informazione imputata dall'attrice all'intermediario costituisce, in particolare, la causa giustificativa vuoi della domanda di risoluzione vuoi della domanda di risarcimento del danno, a norma dell'art. 1453 c.c.
12.1 Al riguardo, l'attrice ha dato prova del grave inadempimento imputato alla CP_1 legittimante, ex art. 1453 c.c., tanto la richiesta di risoluzione negoziale quanto quella di risarcimento del danno contrattuale.
Una volta concluso il contratto-quadro d'investimento (nel 2008 e, per quel che interesse in questa sede, nel 2015), l'intermediario è tenuto, per obbligo di fonte contrattuale e legale, a fornire e a raccogliere una serie di informazioni rilevanti per dare corretta esecuzione al rapporto di intermediazione finanziaria. Si tratta, in breve, del c.d. obbligo di informazione attiva e passiva dettagliato dal d.lgs. 50/1998 contenente il TUF, dal regolamento attuativo Consob n.
11522/1998 e dal successivo regolamento Consob n. 16190/2007.
Nel caso di specie, a fronte delle specifiche deduzioni inerenti alle omissioni informative dedotte dall'attore, la si è limitata a richiamare la documentazione fornita alla cliente o dalla stessa CP_1 sottoscritta senza fornire la prova di aver specificamente ed effettivamente reso le informazioni oggetto di contestazione con la diligenza qualificata richiestagli.
In ossequio al riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali, in generale, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in particolare, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, ai sensi dell'art. 23, comma 6,
TUF, deve dirsi, quindi, che, mentre l'attore-investitore ha dimostrato i fatti costituitivi della domanda proposta, il convenuto-intermediario finanziario non ha fornito né la prova contraria né la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta all'operatore del settore.
In materia finanziaria, infatti, come chiarito da Cassazione civile sez. I, 06/06/2016, n.11578, “a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese”.
Peraltro, dall'analisi della documentazione in atti relativa alla corretta profilazione dell'investitore, emerge una certa distanza tra le risposte del questionario dell'08.06.2015, lo status di casalinga dell'attrice e il tipo di prodotto finanziario offertole.
Pag. 5 a 8 In primo luogo, desta forti perplessità il fatto che il questionario risulti intestato cumulativamente a tre nominativi, ossia all'attrice nonché ad e Parte_1 Parte_2 ancorché le successive operazioni di investimento siano state effettuate Persona_1 singolarmente e autonomamente, per quel che interessa, da . Parte_1
Pur risultando le tre donne sottoscrittrici insieme del contratto-quadro del 2015, è evidente che, se le operazioni di investimento vengono svolte separatamente e autonomamente da ciascuna di esse, com'è nel caso di specie, anche la profilatura andrà eseguita distintamente ben potendo avere le tre donne conoscenze finanziarie e propensioni d'investimento differenti tra loro.
In secondo luogo, risulta contraddittoria la dichiarazione di essere casalinga, contenuta nell'all. 5 di parte attrice, con la risposta positiva fornita alla domanda n. 15 del questionario sub all. 4 di parte attrice dal seguente tenore “i suoi studi, interessi o la professione che svolge o ha svolto in passato le hanno consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario?” sì da portare inspiegabilmente a un'esperienza finanziaria “media”.
In terzo luogo, emerge l'inadeguatezza dell'acquisto dei titoli BPB proposto dall'intermediario nel momento in cui si raffronta il profilo “medio-basso” di rischio assegnato dalla stessa banca con il rischio attribuite alle azioni BPB dalla stessa banca nelle liste movimenti e saldi depositate da parte attrice in “medio”, “medio-alto” già da dicembre 2015 e poi “alto”. È palese, dunque, la non conformità del prodotto finanziario intermediato con la profilatura dell'attrice.
Inoltre, dalle stesse liste movimenti e saldi della BPB risulta nessun presumibile valore si smobilizzo delle azioni BPB, manifestando ancora una volta l'inadeguatezza del prodotto offerto rispetto al profilo dell'investitrice desiderosa di “proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi…) anche contenuti, costanti e prevedibili” (v. risposta alla domanda n. 1 del questionario del 2015).
Non v'è dubbio, infatti, che il prodotto finanziario acquistato l'11.06.2015 abbia natura illiquida.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dies a quo del termine di prescrizione, deve ritenersi nota l'illiquidità delle azioni BPB quantomeno a partire dalla seconda metà del
2015, quando è diventata evidente la difficoltà di scambiare le azioni BPB sul mercato mobiliare.
Dunque, già al momento dell'acquisto, il prodotto offerto in vendita presentava dei profili di rischio né congrui né conformi alle esigenze di risparmio rappresentate da Parte_1
.
[...]
12.3 Alla stregua di tali rilievi deve concludersi, quindi, che la BPB convenuta non ha adempiuto agli obblighi di informazione, profilazione e sottoposizione di operazioni d'investimento adeguate.
Pag. 6 a 8 13. Rilevato il grave inadempimento dell'intermediario convenuto, deve vagliarsi poi l'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultimo.
Tale eccezione è infondata.
L'azione di risoluzione negoziale e di risarcimento del danno contrattuale sono assoggettate, infatti, all'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente, nel caso di specie, da giugno 2015. Non può dirsi compiuta, quindi, nell'aprile 2021, al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
14. Rilevato il grave inadempimento dell'intermediario convenuto ed esclusa la prescrizione, devono accogliersi, quindi, la domanda di risoluzione negoziale e di risarcimento del danno contrattuale, di cui all'art. 1453 c.c.
14.1 Ne deriva che è tenuta a restituire alla BPB le n. 1672 Parte_1 azioni acquistate in data 11.06.2015 e che BPB è tenuta a pagare in favore di Parte_1
la somma di € 14.964,40, pari al valore del capitale investito per l'acquisto delle azioni
[...] stesse, a titolo restitutorio e risarcitorio, atteso che nel caso di specie, in assenza di prova di un maggior danno, obbligo restitutorio e obbligo risarcitorio discendenti dall'art. 1453 e 1458 c.c. coincidono.
14.2 A tale somma si aggiungono gli interessi legali al saggio maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, atteso che i c.d. super interessi valgono per tutte le obbligazioni pecuniarie, quale che sia la fonte ex art. 1173 c.c., come chiarito implicitamente dalle Sezioni Unite del 7 maggio 2024, n. 12449.
Deve darsi atto, inoltre, del cumulo, con gli interessi, della rivalutazione monetaria, in ragione della diversa funzione che i due istituti svolgono e della definitiva natura di liquidazione forfettaria del lucro cessante assunta dalla seconda nelle obbligazioni pecuniarie (v. Tribunale Bari sez. IV, 22/07/2024 n. 3476).
14.3 Nessun pregio ha, poi, l'eccezione di compensazione sollevata dall'intermediario convenuto in relazione agli importi ottenuti dall'attrice a titolo di cedole e dividendi, atteso che trattasi di eccezione riferita a prodotti finanziari diversi, ossia a obbligazioni come risulta dalle lettere di accredito cedole e dividendi depositate sub all. 11 e 27 di parte convenuta.
15. Si tratta, invero, di un esito del giudizio già preconizzato dall'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob nella decisione n. 2454 del 10.04.2019.
16. Infine, per quel che riguarda le spese di lite, queste vanno ripartite secondo il principio della soccombenza, ex artt. 91 e 92 c.p.c., in considerazione dell'esito della lite che ha visto l'accoglimento delle domande di risoluzione e di risarcimento del danno e il rigetto di quelle di nullità e di annullamento proposte da parte attrice.
Pag. 7 a 8 Considerato il numero delle domande accolte (2 su 4), l'utilità finale perseguita e comunque raggiunta dall'attrice (con un risultato pieno pari a quello prefissatosi con tutte e 4 le domande giudiziali), la strategia difensiva attrice di mettere in campo a ventaglio tutte le azioni offerte dall'ordinamento in modo acritico nonché il comportamento della convenuta che, nonostante la Contr decisione dell' ha costretto l'attrice a intentare un'azione dinanzi al Tribunale, si ritiene di compensare le spese di lite per 1/4, ponendo a carico della convenuta BPB il residuo 3/4.
La liquidazione di tali spese va fatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa, così individuato sulla base della somma effettiva attribuita al creditore (€
14.964,40), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014.
In ragione di ciò, si devono liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 5.222,50, di cui € 5.077,00 per compensi e € 145,50 per spese borsuali.
Va disposta, infine, la distrazione in favore dell'avv. Emilio Graziuso dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la risoluzione negoziale del contratto d'acquisto intervenuto inter partes in data
11.06.2015 avente a oggetto n. 1672 azioni BPB;
2. per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
14.964,40, a titolo di restituzione d'indebito e di risarcimento del danno contrattuale, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo e rivalutazione monetaria, e condanna
[...]
alla restituzione in favore di dei titoli Parte_1 Controparte_1 azionari oggetto del contratto risolto;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di , da distrarsi in favore dell'avv. Parte_1
Emilio Graziuso dichiaratosi antistatario, dei 3/4 delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero in € 5.222,50, di cui € 5.077,00 per compensi e €
145,50 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e compensa tra le parti le spese residue, pari a 1/4 delle dette somme.
Brindisi, 27.02.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 448/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emilio Graziuso ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
Email_1 parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo
Federico Fedele in Brindisi alla via Lanzellotti 3/d parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 28.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. La controversia oggetto del presente giudizio attiene alla materia dell'intermediazione finanziaria e verte, in particolare, sull'acquisto delle azioni di Controparte_1
2. Nella specie, l'azionista ha agito in giudizio, con ricorso Parte_1 ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 05.02.2021 e notificato, in uno al decreto di fissazione d'udienza in data 15.04.2021, sottoponendo al Tribunale una serie di domande giudiziali di seguito sintetizzate:
− nullità del contratto-quadro e dei contratti concernenti le singole operazioni finanziarie atteso che nel contratto-quadro non era contemplato l'acquisto di titoli BPB nonché
Pag. 1 a 8 nullità virtuale per violazione delle norme imperative di rilevanza penale aventi a oggetto la tutela del mercato e del risparmio;
− annullabilità del contratto-quadro e dei contratti concernenti le singole operazioni finanziarie per conflitto d'interessi da parte dell'intermediario, per errore essenziale della ricorrente determinato dall'altrui rappresentazione falsata della realtà nonché per dolo dell'intermediario;
− risoluzione del contratto-quadro e dei contratti concernenti le singole operazioni finanziarie per grave inadempimento imputabile all'intermediario relativamente agli obblighi di informazione attiva e passiva, di profilazione, di concentrazione e di sottoposizione di operazioni d'investimento adeguate;
− risarcimento del danno precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale e/o da contatto sociale qualificato e/o restituzione d'indebito nella misura, in entrambi i casi, di €
14.964,40 o della minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
− vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2.1 A fondamento delle proprie richieste ha dedotto che, Parte_1 pur avendo manifestato una propensione al rischio molto bassa e pur avendo rappresentato la propria inesperienza in campo finanziario, la Banca Popolare di Bari-filiale le ha CP_2 suggerito di investire i risparmi in azioni della stessa BPB, rassicurandola circa la possibilità di facile disinvestimento delle stesse con ottenimento della restituzione integrale del capitale investito.
In data 11.06.2015 ha acquistato, così, n. 1672 azioni BPB al prezzo Parte_1 di € 8,95 ciascuna per un investimento della somma complessiva di € 14.964,40 che, tuttavia, quando ha provato a vendere in tempi recenti, ha scoperto essere azioni illiquide.
L'attrice ha invocato, così, la violazione di una serie di obblighi gravanti sull'intermediario vuoi genericamente in forza della buona fede precontrattuale e contrattuale vuoi specificatamente in forza della normativa di settore in materia di intermediazione finanziaria, ossia del TUF e delle delibere Consob succedutesi nel tempo (n. 9019104 del 02.03.2009, n. 16190/2007 nonché nn.
20583, 20584 e 20722 del 2018).
Ha invocato, in particolare, la violazione dell'obbligo di informazione attiva e passiva, di profilazione, di concentrazione e di sottoposizione di operazioni d'investimento adeguate
Ha rappresentato, infine, di aver inutilmente avviato il procedimento innanzi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob dal momento che, pur avendo ottenuto la decisione
Pag. 2 a 8 favorevole n. 2454 del 10.04.2019, BPB non ha inteso dare esecuzione alla condanna del pagamento della somma di € 14.833,39 ivi previsto.
3. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 04.06.2021 Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, la conversione dal rito sommario al rito ordinario di cognizione ed eccependo l'uso abusivo dello strumento processuale da parte dell'attrice che “ha utilizzato l'intero armamentario delle domande invalidatorie e caducatorie a propria disposizione […] all'unico e manifesto scopo di ottenere il controvalore dell'investimento effettuato in titoli azionari BPB”, riportando una serie di norme e di precedenti giurisprudenziali astratte dal caso di specie.
Al riguardo, BPB ha premesso una breve ricostruzione di fatti.
Stipulato il contratto-quadro in data 08.06.2015, ha acquistato Parte_1 dapprima in data 18.06.2015 n. 968 azioni al prezzo di € 8,95 ciascuna per un totale di € 8.663,60
e poi in data 10.01.2018 e 10.01.2020 rispettivamente n. 74 e n. 121 azioni gratuitamente, dalle quali ha ottenuto € 1.676,16 a titolo di frutti civili.
Nel merito, BPB ha chiesto il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione, per infondatezza e/o per assenza di prova.
Preliminarmente, ha dedotto la parziale prescrizione del credito fatto valere dall'attrice rilevando che il termine di prescrizione quinquennale vigente per le domande di nullità (relativa), di annullamento, di responsabilità c.d. da prospetto e di risarcimento del danno avente natura peraltro esclusivamente precontrattuale, e decorrente dall'acquisto tioli del giugno 2015 è inutilmente spirato alla data della notifica della domanda giudiziale avvenuta il 15.04.2021.
BPB ha evidenziato, poi, che la violazione delle regole comportamentali dà luogo solo a responsabilità e non anche a invalidità negoziale, così escludendosi le richieste di nullità e di annullamento dei contratti comunque convalidati ex post dall'attrice.
Ha rappresentato, ancora, di aver puntualmente adempiuto agli obblighi di legge, provvedendo alla profilazione dell'attrice investitrice, all'esauriente informazione circa i rischi connessi all'investimento prospettatole e alla presenza di un conflitto d'interessi, osservando che l'attrice ha spontaneamente e consapevolmente sottoscritto gli investimenti finanziari nell'esercizio della propria libertà di autodeterminazione.
Ha eccepito, ancora, l'assenza di prova in ordine al nesso causale e al quantum del risarcimento richiesto, invocando il concorso colposo dell'attrice e il principio di autoresponsabilità. Cont In via subordinata, ha chiesto la determinazione dell'esatto ammontare dovuto con condanna alla restituzione entro tale limite, al netto delle azioni assegnate a titolo gratuito e detratte le somme incassate a titolo di frutti civili, ordinando all'attrice la restituzione dei titoli,
Pag. 3 a 8 ovvero con condanna alla restituzione della differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto e quello al momento della proposizione del giudizio oppure quello attuale, tenuto conto in ogni caso delle cedole incassate, di quelle da incassare, dei frutti civili percepiti e del concorso colposo dell'attrice di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., vinte le spese di lite.
4. Disposto il mutamento del rito e poi concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., è stata fissata, su richiesta delle parti, l'udienza di precisazione delle conclusioni in cui hanno precisato, appunto, le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi.
La causa è stata trattenuta, quindi, in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. e, negli scritti finali, le parti hanno reiterato le proprie posizioni, trascrivendo sostanzialmente i rispettivi atti introduttivi.
***
9. Le numerose domande proposte a ventaglio dall'attrice sono fondate solo in parte e vanno accolte, quindi, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
10. Nessun pregio hanno le domande d'invalidità negoziale di nullità e di annullamento.
Per un verso, la nullità non può essere collegata in termini generali alla violazione di norme imperative di responsabilità, come precisato dalle Sezioni Unite del 19 dicembre 2007, n. 26724.
Per altro verso, l'annullabilità non può predicarsi in presenza di un conflitto d'interessi esternato e ciò nondimeno accettato, come risulta dalla clausola g) presente nella scheda di adesione dell'11.06.2015, e in assenza di qualsiasi prova nel caso concreto in ordine all'errore essenziale o al dolo, meramente richiamati in astratto.
11. Colgono nel segno, invece, le domande di risoluzione negoziale e di risarcimento del danno contrattuale.
11.1 Al riguardo, va precisato che, che “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti” (tra le altre, Cass. 7467/2020) e che la domanda risarcitoria variamente dedotta dall'attrice a titolo contrattuale, precontrattuale, extracontrattuale, da contatto sociale o da prospetto va ricondotta nella tassonometria binaria del codice civile. Questa si fonda, invero, esclusivamente (1) sul modello della responsabilità extracontrattuale, di cui all'art. 2043 c.c., o (2) su quello della responsabilità c.d. contrattuale, di cui all'art. 1218 c.c., applicabile all'inadempimento di qualsiasi obbligazione generatasi secondo l'art. 1173 c.c. diversa da quella sorta in forza dell'illecito aquiliano.
Nel caso di specie, il diritto risarcitorio prospettato dall'attrice è vantato a titolo contrattuale.
Pag. 4 a 8 È evidente, infatti, che ha contestato la violazione degli obblighi di Parte_1 correttezza e di informazione gravanti sull'intermediario “a valle” del contratto-quadro e “a monte” dei singoli contratti d'investimento, ponendosi della fase esecutiva del contratto-quadro d'investimento sottoscritto in data 08.06.2015. Si tratta, quindi, di una responsabilità chiaramente contrattuale.
12. La violazione degli obblighi di correttezza e informazione imputata dall'attrice all'intermediario costituisce, in particolare, la causa giustificativa vuoi della domanda di risoluzione vuoi della domanda di risarcimento del danno, a norma dell'art. 1453 c.c.
12.1 Al riguardo, l'attrice ha dato prova del grave inadempimento imputato alla CP_1 legittimante, ex art. 1453 c.c., tanto la richiesta di risoluzione negoziale quanto quella di risarcimento del danno contrattuale.
Una volta concluso il contratto-quadro d'investimento (nel 2008 e, per quel che interesse in questa sede, nel 2015), l'intermediario è tenuto, per obbligo di fonte contrattuale e legale, a fornire e a raccogliere una serie di informazioni rilevanti per dare corretta esecuzione al rapporto di intermediazione finanziaria. Si tratta, in breve, del c.d. obbligo di informazione attiva e passiva dettagliato dal d.lgs. 50/1998 contenente il TUF, dal regolamento attuativo Consob n.
11522/1998 e dal successivo regolamento Consob n. 16190/2007.
Nel caso di specie, a fronte delle specifiche deduzioni inerenti alle omissioni informative dedotte dall'attore, la si è limitata a richiamare la documentazione fornita alla cliente o dalla stessa CP_1 sottoscritta senza fornire la prova di aver specificamente ed effettivamente reso le informazioni oggetto di contestazione con la diligenza qualificata richiestagli.
In ossequio al riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali, in generale, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in particolare, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, ai sensi dell'art. 23, comma 6,
TUF, deve dirsi, quindi, che, mentre l'attore-investitore ha dimostrato i fatti costituitivi della domanda proposta, il convenuto-intermediario finanziario non ha fornito né la prova contraria né la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta all'operatore del settore.
In materia finanziaria, infatti, come chiarito da Cassazione civile sez. I, 06/06/2016, n.11578, “a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese”.
Peraltro, dall'analisi della documentazione in atti relativa alla corretta profilazione dell'investitore, emerge una certa distanza tra le risposte del questionario dell'08.06.2015, lo status di casalinga dell'attrice e il tipo di prodotto finanziario offertole.
Pag. 5 a 8 In primo luogo, desta forti perplessità il fatto che il questionario risulti intestato cumulativamente a tre nominativi, ossia all'attrice nonché ad e Parte_1 Parte_2 ancorché le successive operazioni di investimento siano state effettuate Persona_1 singolarmente e autonomamente, per quel che interessa, da . Parte_1
Pur risultando le tre donne sottoscrittrici insieme del contratto-quadro del 2015, è evidente che, se le operazioni di investimento vengono svolte separatamente e autonomamente da ciascuna di esse, com'è nel caso di specie, anche la profilatura andrà eseguita distintamente ben potendo avere le tre donne conoscenze finanziarie e propensioni d'investimento differenti tra loro.
In secondo luogo, risulta contraddittoria la dichiarazione di essere casalinga, contenuta nell'all. 5 di parte attrice, con la risposta positiva fornita alla domanda n. 15 del questionario sub all. 4 di parte attrice dal seguente tenore “i suoi studi, interessi o la professione che svolge o ha svolto in passato le hanno consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario?” sì da portare inspiegabilmente a un'esperienza finanziaria “media”.
In terzo luogo, emerge l'inadeguatezza dell'acquisto dei titoli BPB proposto dall'intermediario nel momento in cui si raffronta il profilo “medio-basso” di rischio assegnato dalla stessa banca con il rischio attribuite alle azioni BPB dalla stessa banca nelle liste movimenti e saldi depositate da parte attrice in “medio”, “medio-alto” già da dicembre 2015 e poi “alto”. È palese, dunque, la non conformità del prodotto finanziario intermediato con la profilatura dell'attrice.
Inoltre, dalle stesse liste movimenti e saldi della BPB risulta nessun presumibile valore si smobilizzo delle azioni BPB, manifestando ancora una volta l'inadeguatezza del prodotto offerto rispetto al profilo dell'investitrice desiderosa di “proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi…) anche contenuti, costanti e prevedibili” (v. risposta alla domanda n. 1 del questionario del 2015).
Non v'è dubbio, infatti, che il prodotto finanziario acquistato l'11.06.2015 abbia natura illiquida.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dies a quo del termine di prescrizione, deve ritenersi nota l'illiquidità delle azioni BPB quantomeno a partire dalla seconda metà del
2015, quando è diventata evidente la difficoltà di scambiare le azioni BPB sul mercato mobiliare.
Dunque, già al momento dell'acquisto, il prodotto offerto in vendita presentava dei profili di rischio né congrui né conformi alle esigenze di risparmio rappresentate da Parte_1
.
[...]
12.3 Alla stregua di tali rilievi deve concludersi, quindi, che la BPB convenuta non ha adempiuto agli obblighi di informazione, profilazione e sottoposizione di operazioni d'investimento adeguate.
Pag. 6 a 8 13. Rilevato il grave inadempimento dell'intermediario convenuto, deve vagliarsi poi l'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultimo.
Tale eccezione è infondata.
L'azione di risoluzione negoziale e di risarcimento del danno contrattuale sono assoggettate, infatti, all'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente, nel caso di specie, da giugno 2015. Non può dirsi compiuta, quindi, nell'aprile 2021, al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
14. Rilevato il grave inadempimento dell'intermediario convenuto ed esclusa la prescrizione, devono accogliersi, quindi, la domanda di risoluzione negoziale e di risarcimento del danno contrattuale, di cui all'art. 1453 c.c.
14.1 Ne deriva che è tenuta a restituire alla BPB le n. 1672 Parte_1 azioni acquistate in data 11.06.2015 e che BPB è tenuta a pagare in favore di Parte_1
la somma di € 14.964,40, pari al valore del capitale investito per l'acquisto delle azioni
[...] stesse, a titolo restitutorio e risarcitorio, atteso che nel caso di specie, in assenza di prova di un maggior danno, obbligo restitutorio e obbligo risarcitorio discendenti dall'art. 1453 e 1458 c.c. coincidono.
14.2 A tale somma si aggiungono gli interessi legali al saggio maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, atteso che i c.d. super interessi valgono per tutte le obbligazioni pecuniarie, quale che sia la fonte ex art. 1173 c.c., come chiarito implicitamente dalle Sezioni Unite del 7 maggio 2024, n. 12449.
Deve darsi atto, inoltre, del cumulo, con gli interessi, della rivalutazione monetaria, in ragione della diversa funzione che i due istituti svolgono e della definitiva natura di liquidazione forfettaria del lucro cessante assunta dalla seconda nelle obbligazioni pecuniarie (v. Tribunale Bari sez. IV, 22/07/2024 n. 3476).
14.3 Nessun pregio ha, poi, l'eccezione di compensazione sollevata dall'intermediario convenuto in relazione agli importi ottenuti dall'attrice a titolo di cedole e dividendi, atteso che trattasi di eccezione riferita a prodotti finanziari diversi, ossia a obbligazioni come risulta dalle lettere di accredito cedole e dividendi depositate sub all. 11 e 27 di parte convenuta.
15. Si tratta, invero, di un esito del giudizio già preconizzato dall'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob nella decisione n. 2454 del 10.04.2019.
16. Infine, per quel che riguarda le spese di lite, queste vanno ripartite secondo il principio della soccombenza, ex artt. 91 e 92 c.p.c., in considerazione dell'esito della lite che ha visto l'accoglimento delle domande di risoluzione e di risarcimento del danno e il rigetto di quelle di nullità e di annullamento proposte da parte attrice.
Pag. 7 a 8 Considerato il numero delle domande accolte (2 su 4), l'utilità finale perseguita e comunque raggiunta dall'attrice (con un risultato pieno pari a quello prefissatosi con tutte e 4 le domande giudiziali), la strategia difensiva attrice di mettere in campo a ventaglio tutte le azioni offerte dall'ordinamento in modo acritico nonché il comportamento della convenuta che, nonostante la Contr decisione dell' ha costretto l'attrice a intentare un'azione dinanzi al Tribunale, si ritiene di compensare le spese di lite per 1/4, ponendo a carico della convenuta BPB il residuo 3/4.
La liquidazione di tali spese va fatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa, così individuato sulla base della somma effettiva attribuita al creditore (€
14.964,40), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014.
In ragione di ciò, si devono liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 5.222,50, di cui € 5.077,00 per compensi e € 145,50 per spese borsuali.
Va disposta, infine, la distrazione in favore dell'avv. Emilio Graziuso dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la risoluzione negoziale del contratto d'acquisto intervenuto inter partes in data
11.06.2015 avente a oggetto n. 1672 azioni BPB;
2. per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
14.964,40, a titolo di restituzione d'indebito e di risarcimento del danno contrattuale, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo e rivalutazione monetaria, e condanna
[...]
alla restituzione in favore di dei titoli Parte_1 Controparte_1 azionari oggetto del contratto risolto;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di , da distrarsi in favore dell'avv. Parte_1
Emilio Graziuso dichiaratosi antistatario, dei 3/4 delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero in € 5.222,50, di cui € 5.077,00 per compensi e €
145,50 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e compensa tra le parti le spese residue, pari a 1/4 delle dette somme.
Brindisi, 27.02.2025
La Giudice
Teresa Raimo
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