Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1995, n. 52
Articolo 2
Versione
28 febbraio 1995
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1995