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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/08/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1166 dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Parte_1
Andrea Davide Arnaldi in forza di procura generale alle liti allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, assistito e difeso, giusta mandato in Controparte_1 atti, dall'avv. Vito Angelo Ippedico, ed elettivamente domiciliato in Trani alla via Madonna delle
Grazie n.21/d, presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 28 marzo 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 ottobre 2016, il proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1043/2016, in forza del quale il Tribunale di Trani, su istanza di
[...]
– cessionaria della società di fornitura elettrica Hera comm - aveva ingiunto al Parte_1 CP_1 opposto il pagamento dell'importo di €. 267.790,57 oltre interessi e spese come liquidati in decreto. 1 Nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, Parte_1
o, in subordine, che fosse accertato che “…Banca è creditrice nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, della somma residua di € 44.847,12 oltre i dovuti CP_1 interessi di mora da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 Dlgs 231/02 e con le seguenti modalità:
- Per le fatture già saldate in linea capitale, con decorrenza dalla scadenza di ogni singola fattura fino alla data del saldo;
- Per le fatture ancora aperte e quindi sul residuo importo di € 44.847,12 dalla scadenza delle singole fatture sino al completo soddisfo della . Pt_1
La causa, istruita a mezzo dei documenti prodotti e di una ctu - dopo che la banca aveva rifiutato, senza adeguatamente motivarlo, una proposta conciliativa ex art 185 cpc per l'ammontare di €
68.000,00 omnia - veniva decisa con sentenza n. 175/2022 del 31 gennaio 2022, con la quale il
Tribunale di Trani, accolta parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, rigettata ogni altra domanda, condannava il a pagare in favore dell'opposta la Controparte_1 somma di €. 39.848,44 oltre interessi quantificati in €.23.912,08, compensando integralmente le spese di lite tra le parti e ponendo le spese della Ctu definitivamente a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
In particolare, il Tribunale, risultando pacifico il pagamento di alcune fatture - sia prima che dopo le intervenute cessioni dei crediti da Hera comm a (notificate al Parte_1 Controparte_1 il 6 ottobre 2014 e l'8 ottobre 2015) – sicché la aveva rimodulato la domanda nel Parte_1 primo temine utile, riducendola ad €. 44.846,00 oltre interessi di mora da calcolarsi ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/02, aveva ritenuto che, non essendosi perfezionata la cessione del credito nei suoi confronti per omessa comunicazione del consenso richiesto ai sensi dell'art. artt. 69 e 70 del
R.D.2440/1923, il debitore ceduto aveva correttamente pagato sempre alla , Parte_2
e di conseguenza era tenuto a versare ora gli interessi sui ritardati pagamenti - oltre al debito residuo
- nei confronti dell'odierna opposta in misura inferiore a quella richiesta, ben potendosi applicare al caso la disciplina appena richiamata, trattandosi pacificamente di contratto di fornitura, la cui natura
è senza alcun dubbio da ritenersi di durata e non ad esecuzione istantanea.
La fornitura risultava peraltro ancora in corso alla data dell'intervenuta cessione dei crediti del
22/9/2014 e del 08/10/2015, considerate le fatture emesse e prodotte in atti sino a tutto l'anno 2016.
In conclusione, il primo giudice aveva fatto propri gli esiti della ctu, nel senso che il residuo riveniente dalle fatture emesse da Hera comm cdute e cedute a Banca sistema srl e sino a quel momento rimaste ancora insolute da parte del era pari ad €. 39.848,44 (importo, peraltro, mai messo Controparte_1 in discussione in appello), a cui andavano applicati gli interessi di mora dal giorno della cessione di credito per le fatture ad oggi non ancora pagate, quantificati in €.14.330,09, e con decorrenza invece
2 dalla domanda in via monitoria al rimborso sulle fatture già pagate alla cedente e rimborsate alla cessionaria, quantificati dal perito in € 9.581,99, dunque per un definitivo totale di € 23.912,08.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello la con atto ritualmente notificato Parte_1 chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in parziale riforma della sentenza impugnata l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare per i motivi di cui in narrativa, il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento degli interessi di mora previsti ex art. 2 e 5 Dlgs 231/02 e Parte_1 pertanto, in parziale riforma della sentenza n. 175/2022 emessa e pubblicata in data 31.01.2022 dal
Tribunale di Trani in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Ornella De
Serio, nella causa rubricata al nrg. 5773/2016 e non notificata, ferma la condanna del CP_1
a corrispondere a favore di l'importo residuale pari ad Euro 39.848,44
[...] Parte_1 in relazione alle fatture cedute da meglio specificate in parte motiva nella sentenza Parte_2 di primo grado, accertare e riconoscere che la decorrenza degli interessi moratori, come indicati in motivazione, risulta essere quella prevista dal D.lgs. 231/02 – ossia con decorrenza automatica dalla scadenza di ogni singola fattura all'effettivo saldo - e per l'effetto condannare il Controparte_1
a corrispondere a favore di i seguenti importi: Parte_1
(i) Euro 39.848,44 a titolo di sorte capitale residuale;
(ii) Euro 62.818,36 a titolo di interessi moratori dovuti ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 aggiornati alla data del 09/08/2022 di cui:
• Euro 3.467,98 per le fatture in sorte capitale saldate dal direttamente a CP_1 [...]
(i.e euro 27.409,59), con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture azionate sino alla Pt_1 data di incasso del 25/10/2016 da parte di , così come indicato nell'allegato sub Parte_1
A;
• Euro 35.761,30 per le fatture in sorte capitale rimborsate dalla cedente (i.e. Parte_2 euro 214.098,62), con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture azionate sino alla data di rimborso, così come indicato nell'allegato sub A;
• Euro 23.589,08 per le fatture di cui alla sorte capitale riconosciuta nella sentenza n. 175/2022 del Tribunale di Trani, (i.e. euro 39.848,44) con decorrenza dalla data di scadenza delle singole fatture azionate al 09/08/2022 oltre ulteriori interessi ex Dlgs 231/02 maturandi dal 10/09/2022 sino all'integrale soddisfo da parte di , ovvero della diversa maggiore o minore somma che Parte_1 venga ritenuta di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi la Corte dovesse in parte uniformarsi ai criteri di calcolo degli interessi moratori indicati nella CTU in relazione al
3 quesito n. 3), accertare per i motivi di cui in narrativa, il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento degli interessi di mora previsti ex art. 2 e 5 Dlgs 231/02 e pertanto, in parziale riforma della sentenza n. 175/2022 emessa e pubblicata in data 31/01/2022 dal Tribunale di Trani in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Ornella De Serio, nella causa rubricata al n rg. 5773/2016 e non notificata, ferma la condanna del a Controparte_1 corrispondere a favore di l'importo residuale pari ad Euro 39.848,44 in Parte_1 relazione alle fatture cedute da meglio specificate in parte motiva nella sentenza di Parte_2 primo grado, accertare e riconoscere che la decorrenza degli interessi moratori, come indicati in motivazione, risulta essere quella prevista dal D.lgs. 231/02 - ossia dalla scadenza di ogni singola fattura all'effettivo saldo - e per l'effetto condannare il a corrispondere a favore Controparte_1 di i seguenti importi: Parte_1
(i) Euro 39.848,44 a titolo di sorte capitale residuale, oltre i dovuti interessi di mora maturati ex art.
2 e 5 Dlgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture sino all'integrale soddisfo da parte di
[...]
; Pt_1
(ii) Euro 34.953,22 a titolo di interessi di mora per le fatture già pagate dal debitore o rimborsate dalla cedente alla cessionaria dalla data di scadenza delle singole fatture sino alla data di avvenuto rimborso come da allegato 22 della CTU, ovvero della diversa maggiore o minore somma che venga ritenuta di giustizia.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellato ha contestato gli avversi assunti, chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 28 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo di appello, la banca si è doluta per l'asseritamente errata e/o falsa applicazione della legge, sostanziatasi nell'errata indicazione del dies a quo e del dies ad quem in relazione alla corretta decorrenza degli interessi di mora come da previsione normativa ex nn. 2, 4 e
5 D.lgs. 231/02, così come novellato dal D.lgs. n. 192/12.
A dire dell'appellante, era in radice erronea la modalità di calcolo indicata dal Giudice di prime cure nel quesito affidato al consulente tecnico d'ufficio, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori, in quanto non conforme alla previsione normativa di cui al D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12.
4 Secondo l'appellante, in particolare, il Tribunale aveva errato nel chiedere al consulente di ricostruire
“…. l'esatto importo del debito del tenuto conto delle somme già corrisposte alla Controparte_1 cedente (e da questa rimborsate alla e alla cessionaria anche eventualmente Parte_1 in corso di giudizio, con calcoli alternativi…” assumendo come riferimento temporale la data di notifica della cessione e la domanda giudiziale in via monitoria, in quanto secondo la prospettazione della avrebbe dovuto – in ossequio alla normativa ex Dlgs 231/02 – indicare il Parte_1 dies a quo nel giorno successivo alla scadenza, con decorrenza automatica, senza la necessità di messa in mora.
Inoltre, non vi sarebbe necessità di una formale messa in mora, anche nei contratti di cui è parte una
Pubblica Amministrazione, decorrendo automaticamente, gli interessi moratori, dal giorno successivo a quello della scadenza dei termini.
La censura dell'appellante si appunta, dunque, sul fatto che il Tribunale, dopo avere fornito al ctu erronee indicazioni per calcoli alternativi, aveva optato per soluzioni meno corrette tra quelle prospettate dal consulente d'ufficio.
La banca appellante, invece, assumeva agli atti vi fosse la documentazione idonea e sufficiente a consentire al giudice di primo grado ed ora alla Corte di effettuare un nuovo calcolo corretto delle proprie spettanze, fra cui l'estratto conto prodotto dalla con l'esatta indicazione della data di Pt_1 scadenza delle singole fatture, aggiornato alla data del 5 ottobre 2021; sicché le modalità di calcolo degli interessi moratori sulle fatture ancora aperte in sorte capitale – in assenza di diversa pattuizione
– dovrebbe essere quella di previsione di cui all'art. art. 2 e 5 del Dlgs 231/02, dal giorno successivo alla data di scadenza delle singole fatture rimaste insolute sino al completo soddisfo da parte della per le fatture già pagate dalla cedente e rimborsate alla cessionaria dalla scadenza delle fatture Pt_1 al rimborso totale interessi moratori, relativi alle fatture già pagate, dalla data della scadenza al rimborso.
L'appellante si è, inoltre, doluta dell'errore asseritamente compiuto dal Tribunale con riguardo al dies ad quem in relazione alla data di calcolo degli interessi di mora, individuato, per le fatture non ancora pagate, nella data di nomina del CTU (19/02/2022), nuovamente discostandosi da quanto prescritto sul tema dal D. Lgs. 231/2002, che invece prevede che gli interessi continuano a decorrere dalle singole scadenze sino alla data di effettivo soddisfo (ovvero sino alla data di incasso da parte della
. Pt_1
Gli interessi di mora andavano infatti calcolati, a suo dire, sia per le fatture ancora aperte che per quelle già saldate a far data dal giorno successivo alla data di scadenza delle fatture sino alla data del saldo ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e “bloccati” alla data di incasso solo per quella parte di fatture già saldate.
5 pertanto, ha chiesto fosse dichiarata la decorrenza degli interessi moratori dalla Parte_1 scadenza delle singole fatture nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali.
La quindi, ha chiesto di vedersi riconosciuto l'importo capitale riconosciuto in sentenza pari Pt_1 ad euro 39.848,44 oltre gli interessi di mora con le seguenti decorrenze:
- Per le fatture ancora aperte in linea capitale (quindi sull'importo di euro 39.848,44), gli interessi di mora sono dovuti ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e quindi dal giorno successivo al termine di scadenza delle fatture sino al completo soddisfo da parte delle Banca:
- Per le fatture già saldate in sorte capitale: (i) per quelle rimborsate dalla cedente Parte_2
(importo originario di euro 214.098,62) nonché quelle (ii) corrisposte dal direttamente alla CP_1 cessionaria (importo originario di euro 27.409,59) gli interessi di mora sono dovuti ex artt. 2 e Pt_1
5 del D. Lgs. n. 231/02 e quindi dal giorno successivo al termine di scadenza delle fatture sino alla data di avvenuto rimborso/ incasso da parte della Pt_1
Infine, nel ribadire che l'unica ipotesi di calcolo operato dal CTU a risultare parzialmente corretta in punto di decorrenza del dies a quo, ma non presa in considerazione dal Tribunale, fosse quella contemplata dal punto n. 3 per le fatture già pagate dalla cedente e rimborsate e per quelle corrisposte dal debitore alla cessionaria dalla data di scadenza delle fatture alla data del rimborso o del saldo, parte appellante ha precisato che anche in tale occasione il CTU aveva commesso un errore in relazione alla data di “rimborso e/o incasso” da parte della come provato dalla tabella allegata Pt_1
(doc. 22), laddove è indicata di fianco alla “data di ultimo incasso” il “n. di mandato”.
Ha segnalato che la data indicata nel mandato di pagamento non corrisponde alla data Parte_1 di avvenuto incasso e/o rimborso da parte della sussistendo una discrasia temporale fra i due Pt_1 momenti dovuta al normale svolgimento dell'azione amministrativa, per cui la data indicata nel mandato non corrisponde all'effettiva disposizione del bonifico e quindi all'incasso e/o rimborso da parte della cessionaria e/o cedente.
Per questo motivo, le singole voci “data di incasso” indicate nel file allegato al gravame, e quella indicate nel doc. 22 allegato alla CTU non coinciderebbero.
La infatti, avrebbe indicato il termine effettivo e corretto dell'incasso e/o rimborso che non è Pt_1 coincidente con la data indicata nel mandato di pagamento.
A tali argomentazioni ha ribattuto il ricordando in primis che l'appellante è un Controparte_1 soggetto cessionario del credito contestato, e che opera, per le fattispecie analoghe a quella presente, una normativa che presta particolare tutela alle pubbliche amministrazioni.
6 Il ha poi rivendicato che, se da un canto non era mai stata in discussione l'esistenza di somme CP_1 rimaste impagate in favore del fornitore di energia, dall'altro questa evenienza era derivata dal fatto che il aveva corrisposto le somme alla cedente in buona parte, già prima e CP_1 Parte_2 pure dopo l'instaurarsi del giudizio, oltre che alla stessa Banca.
Tanto era avvenuto perché il non aveva mai prestato il consenso alla cessione del credito, CP_1 come previsto dal R.D. 1840/1923, avendo facoltà di negarlo ai sensi della stessa norma, onde evitare duplicazioni di pagamento - come in effetti era poi avvenuto.
La secondo l' , nel proprio atto introduttivo avrebbe insistito sulla natura Pt_1 Parte_3 privatistica del contratto di fornitura, e sul fatto che l'Ente pubblico non sarebbe sostanzialmente soggetto alla normativa del 1923, bensì dovrebbe sottostare alle previsioni ben esose e penalizzanti contenute nelle norme da essa parte richiamate, le quali si applicherebbero ad una fattispecie commerciale pura e diretta, mentre nel nostro caso, l'appellante avrebbe agito in ragione di un contratto diverso, ossia in ragione della “cessione” del credito mai accettata dal – CP_1 circostanze, queste, invece correttamente interpretate e valorizzate dal Giudice di prime cure.
Quest'ultimo, ha sottolineato il ha richiamato la norma del 1923, esaltando il requisito del CP_1 consenso alla cessione, inderogabile nel caso di specie, alla luce della recente giurisprudenza in tema di contratti di durata (Cass. Civ. 268/2006; 2209/2007; 18339/2014) e la circostanza che il contratto di fornitura di energia elettrica al da parte della era in essere al Controparte_1 Parte_2 momento della cessione del credito.
Tali elementi comporterebbero che il abbia correttamente operato, nel pagare direttamente CP_1 nelle mani di così direttamente incidendo sulla decorrenza degli interessi e Parte_2 corroborando le conclusioni del CTU, il quale aveva calcolato proprio per questo inquadramento sistematico ed a seguito dei quesiti analitici forniti, come spiega nelle premesse metodologiche dell'elaborato, gli interessi espressi nella sentenza di primo grado.
Essendo condivisibili le premesse sulla decorrenza dei termini di calcolo del credito, la sua elaborazione e quantificazione, la sentenza impugnata sarebbe secondo il immune da CP_1 censure.
***
Le argomentazioni addotte dall'ente territoriale, così come appena riassunte, non convincono e non sono idonee a scalfire la validità delle doglianze espresse nell'atto di appello, che dunque è fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Posto che, pacificamente, la fattispecie che ci occupa inerisce ad un contratto di somministrazione, per cui si applica la disciplina discendente dal D. Lgs. 231/2022; e che, altrettanto incontrovertibilmente, l'autorizzazione del a che si concretizzasse legittimamente la CP_1
7 cessione del credito in favore dell'istituto appellante non è mai stata concessa, pur essendo per legge ad essa propedeutica, con la conseguenza che non era in difetto il nell'indirizzare i propri CP_1 pagamenti in favore dell'originario creditore;
ebbene, tutto ciò premesso, deve convenirsi con l'appellante nel ritenere che i criteri di calcolo proposti dal giudice di primo grado al perito non siano stati correttamente formulati.
Si ricordi, preliminarmente, che il Decreto 231, emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, successivamente modificato dal D.lgs. n. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose norme che derogano alla tradizionale disciplina del Codice civile, con la finalità di contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti e conseguentemente di eliminare le distorsioni e gli ostacoli della concorrenza, causati dalla imposizione da parte delle grandi imprese e della P.A. di termini di pagamento eccessivamente dilazionati.
In questo senso, la finalità del Decreto 231 è essenzialmente quella di tutelare le imprese, e in particolare quelle di dimensioni medio-piccole dal fenomeno dei ritardati pagamenti, in special modo nei rapporti con la P.A.
Il D. Lgs. 231/2002 ha un ambito applicativo molto vasto: esso si applica infatti a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell'ambito di contratti – tra imprese
(B2B) o tra imprese e P.A. (B2P) – che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Dunque, la norma si applica alle obbligazioni pecuniarie che hanno fonte in qualunque contratto commerciale, come ad esempio la compravendita, l'appalto, la somministrazione, il contratto d'opera, etc.
L'art. 4 di detta norma statuisce che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento - momento sulla cui individuazione cui, è bene precisare, non v'è contestazione da parte del CP_2
Ebbene, non v'è modo né motivo ritenere che la circostanza del mancato consenso da parte dell'ente territoriale alla cessione del credito possa influire o modificare la prescrizione appena menzionata, sì 1 E' stato affermato in giurisprudenza che “gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ovvero, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza, tra l'altro, del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore (art. 4). La disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 31, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche l'appalto” (Cass. Sez. 1, 29 luglio 2004, n. 14465). 8 da giustificare i criteri fissati dal primo Giudice con il quesito proposto al C.T.U.
Il calcolo degli interessi deve seguire la emissione della fattura e la trasmissione della fattura come indicato dalla legge;
sono dovuti dal debitore gli interessi a decorrere dalle date di trasmissione delle fatture, così come risultanti dagli atti fino al soddisfo, per quelle non pagate. Per quelle pagate, il calcolo di interessi va fatto decorrere dalle scadenze della singola fattura fino al momento dell'avvenuto pagamento (che sia in favore del cedente o del cessionario) visto che il pagamento è avvenuto correttamente nelle mani del cedente.
In punto di individuazione del dies a quo, non paiono rilevare le argomentazioni più volte spese dal a proposito della non controversa correttezza dei pagamenti effettuati nelle mani del cedente. CP_1
In punto di individuazione del dies ad quem, invece, non vi sono sostanziali controdeduzioni, da parte appellata, che possano inficiare una valutazione di completa erroneità dell'indicazione fornita al consulente tecnico, laddove, a causa dell'omesso inserimento dell'usuale locuzione “sino al soddisfo”, quest'ultimo ha dovuto desumere che il computo che gli era stato richiesto dovesse avere come termine la data del conferimento dell'incarico, ovvero il 19/02/2019.
Altrettanto corretto, infine, deve dirsi il rilievo operato da parte appellante circa la mancata corrispondenza tra data di incasso e data di emissione dei mandati di pagamento, laddove, ai fini della maturazione degli interessi, lapalissianamente deve tenersi conto della prima voce, piuttosto che della seconda, come preteso dal CP_1
***
Per tutto quanto sin qui esposto, l'appello è fondato per quanto di ragione, ed in pari misura deve essere accolto, determinandosi in dispositivo le modalità di determinazione degli interessi dovuti per il ritardo nei pagamenti, la cui liquidazione non può che avvenire in fase esecutiva.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, anche avendo tenuto conto del contegno processuale delle parti e dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 175/2022 del 28 gennaio 2022 del Tribunale Parte_1 di Trani, in composizione monocratica, rigettata ogni diversa eccezione
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto,
a) condanna il al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 39.848,44 a titolo di sorte capitale residua, oltre interessi commerciali ex d. Lgs. 231/2002
a decorrere dalla data delle scadenze delle singole fatture e sino all'avvenuto pagamento per quelle pagate (da intendersi per pagamento anche quello effettuato nelle mani della cedente); sino al sodisfo per quelle non ancora pagate;
9 b) Condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 Pt_1 per il doppio grado del giudizio, spese che liquida, per il primo grado, in Parte_1 complessivi €. 10.577,50, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfettario (15%) come per legge e, per il secondo grado, in complessivi €. 10.738,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfettario (15%);
c) Pone a capo di entrambe le parti, in pari misura pari al 50% a carico di ciascuna parte, le spese di C.T.U. così decisa il 16 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1166 dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Parte_1
Andrea Davide Arnaldi in forza di procura generale alle liti allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, assistito e difeso, giusta mandato in Controparte_1 atti, dall'avv. Vito Angelo Ippedico, ed elettivamente domiciliato in Trani alla via Madonna delle
Grazie n.21/d, presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 28 marzo 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 ottobre 2016, il proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1043/2016, in forza del quale il Tribunale di Trani, su istanza di
[...]
– cessionaria della società di fornitura elettrica Hera comm - aveva ingiunto al Parte_1 CP_1 opposto il pagamento dell'importo di €. 267.790,57 oltre interessi e spese come liquidati in decreto. 1 Nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, Parte_1
o, in subordine, che fosse accertato che “…Banca è creditrice nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, della somma residua di € 44.847,12 oltre i dovuti CP_1 interessi di mora da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 Dlgs 231/02 e con le seguenti modalità:
- Per le fatture già saldate in linea capitale, con decorrenza dalla scadenza di ogni singola fattura fino alla data del saldo;
- Per le fatture ancora aperte e quindi sul residuo importo di € 44.847,12 dalla scadenza delle singole fatture sino al completo soddisfo della . Pt_1
La causa, istruita a mezzo dei documenti prodotti e di una ctu - dopo che la banca aveva rifiutato, senza adeguatamente motivarlo, una proposta conciliativa ex art 185 cpc per l'ammontare di €
68.000,00 omnia - veniva decisa con sentenza n. 175/2022 del 31 gennaio 2022, con la quale il
Tribunale di Trani, accolta parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, rigettata ogni altra domanda, condannava il a pagare in favore dell'opposta la Controparte_1 somma di €. 39.848,44 oltre interessi quantificati in €.23.912,08, compensando integralmente le spese di lite tra le parti e ponendo le spese della Ctu definitivamente a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
In particolare, il Tribunale, risultando pacifico il pagamento di alcune fatture - sia prima che dopo le intervenute cessioni dei crediti da Hera comm a (notificate al Parte_1 Controparte_1 il 6 ottobre 2014 e l'8 ottobre 2015) – sicché la aveva rimodulato la domanda nel Parte_1 primo temine utile, riducendola ad €. 44.846,00 oltre interessi di mora da calcolarsi ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/02, aveva ritenuto che, non essendosi perfezionata la cessione del credito nei suoi confronti per omessa comunicazione del consenso richiesto ai sensi dell'art. artt. 69 e 70 del
R.D.2440/1923, il debitore ceduto aveva correttamente pagato sempre alla , Parte_2
e di conseguenza era tenuto a versare ora gli interessi sui ritardati pagamenti - oltre al debito residuo
- nei confronti dell'odierna opposta in misura inferiore a quella richiesta, ben potendosi applicare al caso la disciplina appena richiamata, trattandosi pacificamente di contratto di fornitura, la cui natura
è senza alcun dubbio da ritenersi di durata e non ad esecuzione istantanea.
La fornitura risultava peraltro ancora in corso alla data dell'intervenuta cessione dei crediti del
22/9/2014 e del 08/10/2015, considerate le fatture emesse e prodotte in atti sino a tutto l'anno 2016.
In conclusione, il primo giudice aveva fatto propri gli esiti della ctu, nel senso che il residuo riveniente dalle fatture emesse da Hera comm cdute e cedute a Banca sistema srl e sino a quel momento rimaste ancora insolute da parte del era pari ad €. 39.848,44 (importo, peraltro, mai messo Controparte_1 in discussione in appello), a cui andavano applicati gli interessi di mora dal giorno della cessione di credito per le fatture ad oggi non ancora pagate, quantificati in €.14.330,09, e con decorrenza invece
2 dalla domanda in via monitoria al rimborso sulle fatture già pagate alla cedente e rimborsate alla cessionaria, quantificati dal perito in € 9.581,99, dunque per un definitivo totale di € 23.912,08.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello la con atto ritualmente notificato Parte_1 chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in parziale riforma della sentenza impugnata l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare per i motivi di cui in narrativa, il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento degli interessi di mora previsti ex art. 2 e 5 Dlgs 231/02 e Parte_1 pertanto, in parziale riforma della sentenza n. 175/2022 emessa e pubblicata in data 31.01.2022 dal
Tribunale di Trani in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Ornella De
Serio, nella causa rubricata al nrg. 5773/2016 e non notificata, ferma la condanna del CP_1
a corrispondere a favore di l'importo residuale pari ad Euro 39.848,44
[...] Parte_1 in relazione alle fatture cedute da meglio specificate in parte motiva nella sentenza Parte_2 di primo grado, accertare e riconoscere che la decorrenza degli interessi moratori, come indicati in motivazione, risulta essere quella prevista dal D.lgs. 231/02 – ossia con decorrenza automatica dalla scadenza di ogni singola fattura all'effettivo saldo - e per l'effetto condannare il Controparte_1
a corrispondere a favore di i seguenti importi: Parte_1
(i) Euro 39.848,44 a titolo di sorte capitale residuale;
(ii) Euro 62.818,36 a titolo di interessi moratori dovuti ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 aggiornati alla data del 09/08/2022 di cui:
• Euro 3.467,98 per le fatture in sorte capitale saldate dal direttamente a CP_1 [...]
(i.e euro 27.409,59), con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture azionate sino alla Pt_1 data di incasso del 25/10/2016 da parte di , così come indicato nell'allegato sub Parte_1
A;
• Euro 35.761,30 per le fatture in sorte capitale rimborsate dalla cedente (i.e. Parte_2 euro 214.098,62), con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture azionate sino alla data di rimborso, così come indicato nell'allegato sub A;
• Euro 23.589,08 per le fatture di cui alla sorte capitale riconosciuta nella sentenza n. 175/2022 del Tribunale di Trani, (i.e. euro 39.848,44) con decorrenza dalla data di scadenza delle singole fatture azionate al 09/08/2022 oltre ulteriori interessi ex Dlgs 231/02 maturandi dal 10/09/2022 sino all'integrale soddisfo da parte di , ovvero della diversa maggiore o minore somma che Parte_1 venga ritenuta di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi la Corte dovesse in parte uniformarsi ai criteri di calcolo degli interessi moratori indicati nella CTU in relazione al
3 quesito n. 3), accertare per i motivi di cui in narrativa, il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento degli interessi di mora previsti ex art. 2 e 5 Dlgs 231/02 e pertanto, in parziale riforma della sentenza n. 175/2022 emessa e pubblicata in data 31/01/2022 dal Tribunale di Trani in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Ornella De Serio, nella causa rubricata al n rg. 5773/2016 e non notificata, ferma la condanna del a Controparte_1 corrispondere a favore di l'importo residuale pari ad Euro 39.848,44 in Parte_1 relazione alle fatture cedute da meglio specificate in parte motiva nella sentenza di Parte_2 primo grado, accertare e riconoscere che la decorrenza degli interessi moratori, come indicati in motivazione, risulta essere quella prevista dal D.lgs. 231/02 - ossia dalla scadenza di ogni singola fattura all'effettivo saldo - e per l'effetto condannare il a corrispondere a favore Controparte_1 di i seguenti importi: Parte_1
(i) Euro 39.848,44 a titolo di sorte capitale residuale, oltre i dovuti interessi di mora maturati ex art.
2 e 5 Dlgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture sino all'integrale soddisfo da parte di
[...]
; Pt_1
(ii) Euro 34.953,22 a titolo di interessi di mora per le fatture già pagate dal debitore o rimborsate dalla cedente alla cessionaria dalla data di scadenza delle singole fatture sino alla data di avvenuto rimborso come da allegato 22 della CTU, ovvero della diversa maggiore o minore somma che venga ritenuta di giustizia.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellato ha contestato gli avversi assunti, chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 28 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo di appello, la banca si è doluta per l'asseritamente errata e/o falsa applicazione della legge, sostanziatasi nell'errata indicazione del dies a quo e del dies ad quem in relazione alla corretta decorrenza degli interessi di mora come da previsione normativa ex nn. 2, 4 e
5 D.lgs. 231/02, così come novellato dal D.lgs. n. 192/12.
A dire dell'appellante, era in radice erronea la modalità di calcolo indicata dal Giudice di prime cure nel quesito affidato al consulente tecnico d'ufficio, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori, in quanto non conforme alla previsione normativa di cui al D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12.
4 Secondo l'appellante, in particolare, il Tribunale aveva errato nel chiedere al consulente di ricostruire
“…. l'esatto importo del debito del tenuto conto delle somme già corrisposte alla Controparte_1 cedente (e da questa rimborsate alla e alla cessionaria anche eventualmente Parte_1 in corso di giudizio, con calcoli alternativi…” assumendo come riferimento temporale la data di notifica della cessione e la domanda giudiziale in via monitoria, in quanto secondo la prospettazione della avrebbe dovuto – in ossequio alla normativa ex Dlgs 231/02 – indicare il Parte_1 dies a quo nel giorno successivo alla scadenza, con decorrenza automatica, senza la necessità di messa in mora.
Inoltre, non vi sarebbe necessità di una formale messa in mora, anche nei contratti di cui è parte una
Pubblica Amministrazione, decorrendo automaticamente, gli interessi moratori, dal giorno successivo a quello della scadenza dei termini.
La censura dell'appellante si appunta, dunque, sul fatto che il Tribunale, dopo avere fornito al ctu erronee indicazioni per calcoli alternativi, aveva optato per soluzioni meno corrette tra quelle prospettate dal consulente d'ufficio.
La banca appellante, invece, assumeva agli atti vi fosse la documentazione idonea e sufficiente a consentire al giudice di primo grado ed ora alla Corte di effettuare un nuovo calcolo corretto delle proprie spettanze, fra cui l'estratto conto prodotto dalla con l'esatta indicazione della data di Pt_1 scadenza delle singole fatture, aggiornato alla data del 5 ottobre 2021; sicché le modalità di calcolo degli interessi moratori sulle fatture ancora aperte in sorte capitale – in assenza di diversa pattuizione
– dovrebbe essere quella di previsione di cui all'art. art. 2 e 5 del Dlgs 231/02, dal giorno successivo alla data di scadenza delle singole fatture rimaste insolute sino al completo soddisfo da parte della per le fatture già pagate dalla cedente e rimborsate alla cessionaria dalla scadenza delle fatture Pt_1 al rimborso totale interessi moratori, relativi alle fatture già pagate, dalla data della scadenza al rimborso.
L'appellante si è, inoltre, doluta dell'errore asseritamente compiuto dal Tribunale con riguardo al dies ad quem in relazione alla data di calcolo degli interessi di mora, individuato, per le fatture non ancora pagate, nella data di nomina del CTU (19/02/2022), nuovamente discostandosi da quanto prescritto sul tema dal D. Lgs. 231/2002, che invece prevede che gli interessi continuano a decorrere dalle singole scadenze sino alla data di effettivo soddisfo (ovvero sino alla data di incasso da parte della
. Pt_1
Gli interessi di mora andavano infatti calcolati, a suo dire, sia per le fatture ancora aperte che per quelle già saldate a far data dal giorno successivo alla data di scadenza delle fatture sino alla data del saldo ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e “bloccati” alla data di incasso solo per quella parte di fatture già saldate.
5 pertanto, ha chiesto fosse dichiarata la decorrenza degli interessi moratori dalla Parte_1 scadenza delle singole fatture nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali.
La quindi, ha chiesto di vedersi riconosciuto l'importo capitale riconosciuto in sentenza pari Pt_1 ad euro 39.848,44 oltre gli interessi di mora con le seguenti decorrenze:
- Per le fatture ancora aperte in linea capitale (quindi sull'importo di euro 39.848,44), gli interessi di mora sono dovuti ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e quindi dal giorno successivo al termine di scadenza delle fatture sino al completo soddisfo da parte delle Banca:
- Per le fatture già saldate in sorte capitale: (i) per quelle rimborsate dalla cedente Parte_2
(importo originario di euro 214.098,62) nonché quelle (ii) corrisposte dal direttamente alla CP_1 cessionaria (importo originario di euro 27.409,59) gli interessi di mora sono dovuti ex artt. 2 e Pt_1
5 del D. Lgs. n. 231/02 e quindi dal giorno successivo al termine di scadenza delle fatture sino alla data di avvenuto rimborso/ incasso da parte della Pt_1
Infine, nel ribadire che l'unica ipotesi di calcolo operato dal CTU a risultare parzialmente corretta in punto di decorrenza del dies a quo, ma non presa in considerazione dal Tribunale, fosse quella contemplata dal punto n. 3 per le fatture già pagate dalla cedente e rimborsate e per quelle corrisposte dal debitore alla cessionaria dalla data di scadenza delle fatture alla data del rimborso o del saldo, parte appellante ha precisato che anche in tale occasione il CTU aveva commesso un errore in relazione alla data di “rimborso e/o incasso” da parte della come provato dalla tabella allegata Pt_1
(doc. 22), laddove è indicata di fianco alla “data di ultimo incasso” il “n. di mandato”.
Ha segnalato che la data indicata nel mandato di pagamento non corrisponde alla data Parte_1 di avvenuto incasso e/o rimborso da parte della sussistendo una discrasia temporale fra i due Pt_1 momenti dovuta al normale svolgimento dell'azione amministrativa, per cui la data indicata nel mandato non corrisponde all'effettiva disposizione del bonifico e quindi all'incasso e/o rimborso da parte della cessionaria e/o cedente.
Per questo motivo, le singole voci “data di incasso” indicate nel file allegato al gravame, e quella indicate nel doc. 22 allegato alla CTU non coinciderebbero.
La infatti, avrebbe indicato il termine effettivo e corretto dell'incasso e/o rimborso che non è Pt_1 coincidente con la data indicata nel mandato di pagamento.
A tali argomentazioni ha ribattuto il ricordando in primis che l'appellante è un Controparte_1 soggetto cessionario del credito contestato, e che opera, per le fattispecie analoghe a quella presente, una normativa che presta particolare tutela alle pubbliche amministrazioni.
6 Il ha poi rivendicato che, se da un canto non era mai stata in discussione l'esistenza di somme CP_1 rimaste impagate in favore del fornitore di energia, dall'altro questa evenienza era derivata dal fatto che il aveva corrisposto le somme alla cedente in buona parte, già prima e CP_1 Parte_2 pure dopo l'instaurarsi del giudizio, oltre che alla stessa Banca.
Tanto era avvenuto perché il non aveva mai prestato il consenso alla cessione del credito, CP_1 come previsto dal R.D. 1840/1923, avendo facoltà di negarlo ai sensi della stessa norma, onde evitare duplicazioni di pagamento - come in effetti era poi avvenuto.
La secondo l' , nel proprio atto introduttivo avrebbe insistito sulla natura Pt_1 Parte_3 privatistica del contratto di fornitura, e sul fatto che l'Ente pubblico non sarebbe sostanzialmente soggetto alla normativa del 1923, bensì dovrebbe sottostare alle previsioni ben esose e penalizzanti contenute nelle norme da essa parte richiamate, le quali si applicherebbero ad una fattispecie commerciale pura e diretta, mentre nel nostro caso, l'appellante avrebbe agito in ragione di un contratto diverso, ossia in ragione della “cessione” del credito mai accettata dal – CP_1 circostanze, queste, invece correttamente interpretate e valorizzate dal Giudice di prime cure.
Quest'ultimo, ha sottolineato il ha richiamato la norma del 1923, esaltando il requisito del CP_1 consenso alla cessione, inderogabile nel caso di specie, alla luce della recente giurisprudenza in tema di contratti di durata (Cass. Civ. 268/2006; 2209/2007; 18339/2014) e la circostanza che il contratto di fornitura di energia elettrica al da parte della era in essere al Controparte_1 Parte_2 momento della cessione del credito.
Tali elementi comporterebbero che il abbia correttamente operato, nel pagare direttamente CP_1 nelle mani di così direttamente incidendo sulla decorrenza degli interessi e Parte_2 corroborando le conclusioni del CTU, il quale aveva calcolato proprio per questo inquadramento sistematico ed a seguito dei quesiti analitici forniti, come spiega nelle premesse metodologiche dell'elaborato, gli interessi espressi nella sentenza di primo grado.
Essendo condivisibili le premesse sulla decorrenza dei termini di calcolo del credito, la sua elaborazione e quantificazione, la sentenza impugnata sarebbe secondo il immune da CP_1 censure.
***
Le argomentazioni addotte dall'ente territoriale, così come appena riassunte, non convincono e non sono idonee a scalfire la validità delle doglianze espresse nell'atto di appello, che dunque è fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Posto che, pacificamente, la fattispecie che ci occupa inerisce ad un contratto di somministrazione, per cui si applica la disciplina discendente dal D. Lgs. 231/2022; e che, altrettanto incontrovertibilmente, l'autorizzazione del a che si concretizzasse legittimamente la CP_1
7 cessione del credito in favore dell'istituto appellante non è mai stata concessa, pur essendo per legge ad essa propedeutica, con la conseguenza che non era in difetto il nell'indirizzare i propri CP_1 pagamenti in favore dell'originario creditore;
ebbene, tutto ciò premesso, deve convenirsi con l'appellante nel ritenere che i criteri di calcolo proposti dal giudice di primo grado al perito non siano stati correttamente formulati.
Si ricordi, preliminarmente, che il Decreto 231, emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, successivamente modificato dal D.lgs. n. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose norme che derogano alla tradizionale disciplina del Codice civile, con la finalità di contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti e conseguentemente di eliminare le distorsioni e gli ostacoli della concorrenza, causati dalla imposizione da parte delle grandi imprese e della P.A. di termini di pagamento eccessivamente dilazionati.
In questo senso, la finalità del Decreto 231 è essenzialmente quella di tutelare le imprese, e in particolare quelle di dimensioni medio-piccole dal fenomeno dei ritardati pagamenti, in special modo nei rapporti con la P.A.
Il D. Lgs. 231/2002 ha un ambito applicativo molto vasto: esso si applica infatti a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell'ambito di contratti – tra imprese
(B2B) o tra imprese e P.A. (B2P) – che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Dunque, la norma si applica alle obbligazioni pecuniarie che hanno fonte in qualunque contratto commerciale, come ad esempio la compravendita, l'appalto, la somministrazione, il contratto d'opera, etc.
L'art. 4 di detta norma statuisce che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento - momento sulla cui individuazione cui, è bene precisare, non v'è contestazione da parte del CP_2
Ebbene, non v'è modo né motivo ritenere che la circostanza del mancato consenso da parte dell'ente territoriale alla cessione del credito possa influire o modificare la prescrizione appena menzionata, sì 1 E' stato affermato in giurisprudenza che “gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ovvero, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza, tra l'altro, del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore (art. 4). La disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 31, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche l'appalto” (Cass. Sez. 1, 29 luglio 2004, n. 14465). 8 da giustificare i criteri fissati dal primo Giudice con il quesito proposto al C.T.U.
Il calcolo degli interessi deve seguire la emissione della fattura e la trasmissione della fattura come indicato dalla legge;
sono dovuti dal debitore gli interessi a decorrere dalle date di trasmissione delle fatture, così come risultanti dagli atti fino al soddisfo, per quelle non pagate. Per quelle pagate, il calcolo di interessi va fatto decorrere dalle scadenze della singola fattura fino al momento dell'avvenuto pagamento (che sia in favore del cedente o del cessionario) visto che il pagamento è avvenuto correttamente nelle mani del cedente.
In punto di individuazione del dies a quo, non paiono rilevare le argomentazioni più volte spese dal a proposito della non controversa correttezza dei pagamenti effettuati nelle mani del cedente. CP_1
In punto di individuazione del dies ad quem, invece, non vi sono sostanziali controdeduzioni, da parte appellata, che possano inficiare una valutazione di completa erroneità dell'indicazione fornita al consulente tecnico, laddove, a causa dell'omesso inserimento dell'usuale locuzione “sino al soddisfo”, quest'ultimo ha dovuto desumere che il computo che gli era stato richiesto dovesse avere come termine la data del conferimento dell'incarico, ovvero il 19/02/2019.
Altrettanto corretto, infine, deve dirsi il rilievo operato da parte appellante circa la mancata corrispondenza tra data di incasso e data di emissione dei mandati di pagamento, laddove, ai fini della maturazione degli interessi, lapalissianamente deve tenersi conto della prima voce, piuttosto che della seconda, come preteso dal CP_1
***
Per tutto quanto sin qui esposto, l'appello è fondato per quanto di ragione, ed in pari misura deve essere accolto, determinandosi in dispositivo le modalità di determinazione degli interessi dovuti per il ritardo nei pagamenti, la cui liquidazione non può che avvenire in fase esecutiva.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, anche avendo tenuto conto del contegno processuale delle parti e dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M
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La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 175/2022 del 28 gennaio 2022 del Tribunale Parte_1 di Trani, in composizione monocratica, rigettata ogni diversa eccezione
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto,
a) condanna il al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 39.848,44 a titolo di sorte capitale residua, oltre interessi commerciali ex d. Lgs. 231/2002
a decorrere dalla data delle scadenze delle singole fatture e sino all'avvenuto pagamento per quelle pagate (da intendersi per pagamento anche quello effettuato nelle mani della cedente); sino al sodisfo per quelle non ancora pagate;
9 b) Condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 Pt_1 per il doppio grado del giudizio, spese che liquida, per il primo grado, in Parte_1 complessivi €. 10.577,50, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfettario (15%) come per legge e, per il secondo grado, in complessivi €. 10.738,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfettario (15%);
c) Pone a capo di entrambe le parti, in pari misura pari al 50% a carico di ciascuna parte, le spese di C.T.U. così decisa il 16 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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