CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/07/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 10 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli Avv.ti Carlo Costantino De Pompeis e Silvia Parisi
appellante
E
, con gli Avv.ti Claudio Del Nevo e Marco Del Nevo Controparte_1
appellato
CP_ Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Fondo di garanzia Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari ha accolto il ricorso che Controparte_1 CP_ ha proposto per ottenere il pagamento dal Fondo di Garanzia delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della società Wellness Age S.r.l.
CP_ 2) In particolare, il tribunale ha condannato l' al pagamento della somma richiesta dal ricorrente, pari ad euro 4.004,53, tenuto conto che nella fase amministrativa, come ammesso dallo stesso CP_
l' aveva provveduto al pagamento della somma di euro 1.669,46. CP_1
CP_ 3) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello chiedendone la parziale riforma quanto alla entità della somma riconosciuta dal giudice di primo grado. Questi, infatti, non aveva tenuto conto del limite massimo previsto dall' art 2, comma 2, D. Lgs. 80/92, pari all'80% della misura del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile e quindi, in ogni caso, la somma massima erogabile per gli ultimi tre mesi del rapporto, sarebbe stata di € 2.729,14 al lordo delle ritenute fiscali…. Il tribunale, avrebbe dovuto infatti, pur accogliendo la domanda attorea nell'an, COMUNQUE LIMITARE IL QUANTUM DEL PRETESO DIRITTO AL “TETTO” PREVISTO PER LEGGE che, alla data dell'istanza di causa, era di € 2.729,14 al lordo delle ritenute fiscali, da cui andava comunque detratto l'importo già riconosciuto e pagato dall' come dichiarato da parte CP_2 ricorrente, di € 1.669,46 lorde e così per una differenza di soli € 1,059,28, sempre al lordo. L'appellante ha quindi concluso per la parziale riforma della sentenza impugnata riducendo la somma di cui al dispositivo ad € 1.059,28 equivalente alla sola differenza tra quanto già erogato a titolo di retribuzioni non percepite negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro con la fallita Parte_2
ed il limite massimo erogabile, nel caso di specie, ai sensi dell'art 2, comma 2 D.lgs.
[...] 80/1992, pari ad € 2.729,14.
4) si è costituito concludendo, in via principale, per il rigetto dell'appello, atteso Controparte_1 CP_ che, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 80/92, l' non aveva fornito prova del perché la somma massima erogabile era pari ad euro 2.719,24. In via subordinata, CP_ ha chiesto di ridurre la pronuncia di condanna a carico del soccombente alla somma di € 1059,28, in ogni caso con il favore delle spese di lite.
5) All'udienza di discussione del 12.6.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
CP_ 6) Preliminarmente si rileva che l' pur avendo accennato alla questione relativa al calcolo a ritroso delle tre mensilità, ovvero se queste dovevano essere calcolate dalla data di dichiarazione di fallimento o dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, non ha impugnato la sentenza di primo grado su tale specifico punto, limitandosi a chiedere, come reso evidente dal tenore dell'atto di appello e delle sue conclusioni, la riforma della sentenza solo in ordine al quantum riconosciuto dal tribunale.
CP_ 7) Ciò detto, contrariamente a quanto afferma, il massimo erogabile da parte del Fondo di Garanzia a titolo delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro non è pari all'80% della misura del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, come sostenuto in appello, atteso che l'art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 80/92 fa riferimento ad un importo che non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
8) L'ente previdenziale, infatti, confonde il limite massimo di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 80/92 con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. n° 148/15 per la determinazione del trattamento salariale, che poi fungerà da base di calcolo del massimale di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 80/92. E l'art. 3, comma 1, D. Lgs 148/15 prevede che il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.
9) Tanto chiarito, sussiste l'errore del tribunale nella determinazione di quanto dovuto all'odierno appellato a titolo delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro.
10) Sul punto deve tenersi conto dell'art. 3, comma 5, D. Lgs. n° 148/15 secondo cui l'importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive: a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24; b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.
11) Nel caso di specie, tenuto conto delle buste paga in atti, riferite ad un periodo a cavallo tra il 2015 e il 2016, deve farsi riferimento all'importo lordo di euro 971,71 che, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, come previsto dall'art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 80/92, è pari ad euro CP_ 914,96. Importo rimasto identico per il 2016 secondo quanto previsto dalla circolare n° 48 del 2016 emanata in applicazione dell'art. 3, commi 5 e 6, D. Lgs. n° 148/15.
12) Tale importo deve essere moltiplicato per 3, sempre ai sensi dell'art. 2, comma 2, citato, sicché l'importo massimo erogabile al ricorrente, a titolo delle ultime tre mensilità, era pari ad euro 2.744,88.
13) Da tale importo va detratta la somma di euro 1.669,46, che per espressa ammissione dello stesso CP_ appellato l' aveva corrisposto in fase amministrativa, sicché l'importo massimo erogabile al ricorrente era pari ad euro 1.075,42 e in tali termini deve essere ridotto l'importo riconosciuto con la sentenza impugnata, oltre accessori come determinati nella sentenza impugnata non censurata sul punto.
14) Tenuto conto del complessivo esito della controversia, caratterizzato comunque dalla parziale fondatezza della domanda, deve essere confermata la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, mentre quelle del grado di appello devono essere compensate.
P.Q.M.
CP_ La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n° 1122/22, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna CP_ l' al pagamento della somma di euro 1.075,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 10 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli Avv.ti Carlo Costantino De Pompeis e Silvia Parisi
appellante
E
, con gli Avv.ti Claudio Del Nevo e Marco Del Nevo Controparte_1
appellato
CP_ Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Fondo di garanzia Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari ha accolto il ricorso che Controparte_1 CP_ ha proposto per ottenere il pagamento dal Fondo di Garanzia delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della società Wellness Age S.r.l.
CP_ 2) In particolare, il tribunale ha condannato l' al pagamento della somma richiesta dal ricorrente, pari ad euro 4.004,53, tenuto conto che nella fase amministrativa, come ammesso dallo stesso CP_
l' aveva provveduto al pagamento della somma di euro 1.669,46. CP_1
CP_ 3) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello chiedendone la parziale riforma quanto alla entità della somma riconosciuta dal giudice di primo grado. Questi, infatti, non aveva tenuto conto del limite massimo previsto dall' art 2, comma 2, D. Lgs. 80/92, pari all'80% della misura del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile e quindi, in ogni caso, la somma massima erogabile per gli ultimi tre mesi del rapporto, sarebbe stata di € 2.729,14 al lordo delle ritenute fiscali…. Il tribunale, avrebbe dovuto infatti, pur accogliendo la domanda attorea nell'an, COMUNQUE LIMITARE IL QUANTUM DEL PRETESO DIRITTO AL “TETTO” PREVISTO PER LEGGE che, alla data dell'istanza di causa, era di € 2.729,14 al lordo delle ritenute fiscali, da cui andava comunque detratto l'importo già riconosciuto e pagato dall' come dichiarato da parte CP_2 ricorrente, di € 1.669,46 lorde e così per una differenza di soli € 1,059,28, sempre al lordo. L'appellante ha quindi concluso per la parziale riforma della sentenza impugnata riducendo la somma di cui al dispositivo ad € 1.059,28 equivalente alla sola differenza tra quanto già erogato a titolo di retribuzioni non percepite negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro con la fallita Parte_2
ed il limite massimo erogabile, nel caso di specie, ai sensi dell'art 2, comma 2 D.lgs.
[...] 80/1992, pari ad € 2.729,14.
4) si è costituito concludendo, in via principale, per il rigetto dell'appello, atteso Controparte_1 CP_ che, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 80/92, l' non aveva fornito prova del perché la somma massima erogabile era pari ad euro 2.719,24. In via subordinata, CP_ ha chiesto di ridurre la pronuncia di condanna a carico del soccombente alla somma di € 1059,28, in ogni caso con il favore delle spese di lite.
5) All'udienza di discussione del 12.6.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
CP_ 6) Preliminarmente si rileva che l' pur avendo accennato alla questione relativa al calcolo a ritroso delle tre mensilità, ovvero se queste dovevano essere calcolate dalla data di dichiarazione di fallimento o dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, non ha impugnato la sentenza di primo grado su tale specifico punto, limitandosi a chiedere, come reso evidente dal tenore dell'atto di appello e delle sue conclusioni, la riforma della sentenza solo in ordine al quantum riconosciuto dal tribunale.
CP_ 7) Ciò detto, contrariamente a quanto afferma, il massimo erogabile da parte del Fondo di Garanzia a titolo delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro non è pari all'80% della misura del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, come sostenuto in appello, atteso che l'art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 80/92 fa riferimento ad un importo che non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
8) L'ente previdenziale, infatti, confonde il limite massimo di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 80/92 con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. n° 148/15 per la determinazione del trattamento salariale, che poi fungerà da base di calcolo del massimale di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 80/92. E l'art. 3, comma 1, D. Lgs 148/15 prevede che il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.
9) Tanto chiarito, sussiste l'errore del tribunale nella determinazione di quanto dovuto all'odierno appellato a titolo delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro.
10) Sul punto deve tenersi conto dell'art. 3, comma 5, D. Lgs. n° 148/15 secondo cui l'importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive: a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24; b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.
11) Nel caso di specie, tenuto conto delle buste paga in atti, riferite ad un periodo a cavallo tra il 2015 e il 2016, deve farsi riferimento all'importo lordo di euro 971,71 che, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, come previsto dall'art. 2, comma 2, D. Lgs. n° 80/92, è pari ad euro CP_ 914,96. Importo rimasto identico per il 2016 secondo quanto previsto dalla circolare n° 48 del 2016 emanata in applicazione dell'art. 3, commi 5 e 6, D. Lgs. n° 148/15.
12) Tale importo deve essere moltiplicato per 3, sempre ai sensi dell'art. 2, comma 2, citato, sicché l'importo massimo erogabile al ricorrente, a titolo delle ultime tre mensilità, era pari ad euro 2.744,88.
13) Da tale importo va detratta la somma di euro 1.669,46, che per espressa ammissione dello stesso CP_ appellato l' aveva corrisposto in fase amministrativa, sicché l'importo massimo erogabile al ricorrente era pari ad euro 1.075,42 e in tali termini deve essere ridotto l'importo riconosciuto con la sentenza impugnata, oltre accessori come determinati nella sentenza impugnata non censurata sul punto.
14) Tenuto conto del complessivo esito della controversia, caratterizzato comunque dalla parziale fondatezza della domanda, deve essere confermata la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, mentre quelle del grado di appello devono essere compensate.
P.Q.M.
CP_ La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n° 1122/22, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna CP_ l' al pagamento della somma di euro 1.075,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale