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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/11/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1307/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1307/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1 MARCELLO CATALANO, presso il cui studio in Milano (MI), piazza della Repubblica n. 32 è elettivamente domiciliata e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTO Parte_2 C.F._2 MARCELLO CATALANO, presso il cui studio in Milano (MI), piazza della Repubblica n. 32 è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di BRINDISI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della pagina 1 di 4 comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
Non sussistendo casa coniugale avendo cessato la convivenza ipso facto entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni obbligo alimentare essendo il marito autosufficiente e la moglie inserita nel nucelo familiare della figlia Persona_1
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data il 23 Agosto 1975 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Brindisi al n.111 Serie A P 1;
• ordinare al Comune di Brindisi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
Non sussistendo casa coniugale avendo cessato la convivenza ipso facto entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni obbligo alimentare essendo il marito autosufficiente e la moglie inserita nel nucelo familiare della figlia Persona_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato l'8.9.2025, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio concordatario celebrato
[...] in Brindisi (BR), in data 23.8.1975, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Brindisi, al n. 402, Serie A, Parte II, anno 1975 (doc.1 copia atto integrale di matrimonio) da cui sono nate le figlie,
(C.F. ), (C.F. ) e Persona_1 CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4
(C.F. ), allegando che tra i coniugi erano emersi problemi che Persona_2 C.F._5 rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 28.10.2025.
pagina 2 di 4 Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Brindisi (doc. 1);
- in secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa, le quale hanno infatti dedotto di vivere separati ormai da anni.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che è intervenuto e non ha presentato osservazioni;
- considerato che i coniugi hanno limitato le proprie domande alla pronuncia sullo status, avendo essi rinunciato ad ogni reciproco obbligo alimentare, “essendo il marito autosufficiente e la moglie inserita nel nucleo familiare della figlia ” (cfr. pag. 3, ricorso). Persona_1
- Rilevato che i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autonomi e autosufficienti;
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, sulla causa di cui pagina 3 di 4 in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Brindisi, in data 23.8.1975, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 402, parte II, serie A, anno 1975;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti, con le note depositate il 13.10.2025, hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) spese di lite al definitivo,
5) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore,
6) manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRINDISI, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Lecco, così deciso nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1307/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1 MARCELLO CATALANO, presso il cui studio in Milano (MI), piazza della Repubblica n. 32 è elettivamente domiciliata e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTO Parte_2 C.F._2 MARCELLO CATALANO, presso il cui studio in Milano (MI), piazza della Repubblica n. 32 è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di BRINDISI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della pagina 1 di 4 comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
Non sussistendo casa coniugale avendo cessato la convivenza ipso facto entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni obbligo alimentare essendo il marito autosufficiente e la moglie inserita nel nucelo familiare della figlia Persona_1
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data il 23 Agosto 1975 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Brindisi al n.111 Serie A P 1;
• ordinare al Comune di Brindisi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
Non sussistendo casa coniugale avendo cessato la convivenza ipso facto entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni obbligo alimentare essendo il marito autosufficiente e la moglie inserita nel nucelo familiare della figlia Persona_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato l'8.9.2025, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio concordatario celebrato
[...] in Brindisi (BR), in data 23.8.1975, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Brindisi, al n. 402, Serie A, Parte II, anno 1975 (doc.1 copia atto integrale di matrimonio) da cui sono nate le figlie,
(C.F. ), (C.F. ) e Persona_1 CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4
(C.F. ), allegando che tra i coniugi erano emersi problemi che Persona_2 C.F._5 rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 28.10.2025.
pagina 2 di 4 Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Brindisi (doc. 1);
- in secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa, le quale hanno infatti dedotto di vivere separati ormai da anni.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che è intervenuto e non ha presentato osservazioni;
- considerato che i coniugi hanno limitato le proprie domande alla pronuncia sullo status, avendo essi rinunciato ad ogni reciproco obbligo alimentare, “essendo il marito autosufficiente e la moglie inserita nel nucleo familiare della figlia ” (cfr. pag. 3, ricorso). Persona_1
- Rilevato che i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autonomi e autosufficienti;
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, sulla causa di cui pagina 3 di 4 in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Brindisi, in data 23.8.1975, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 402, parte II, serie A, anno 1975;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti, con le note depositate il 13.10.2025, hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) spese di lite al definitivo,
5) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore,
6) manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRINDISI, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Lecco, così deciso nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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