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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17513 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70747 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Parte_1
LOREFICE per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2021, premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio in Roma il 10.12.2005 con Controparte_1 , dal quale aveva avuto il figlio (il 27.10.2008) e che con sentenza
[...] Persona_1
n. 2884/2014 il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale delle parti - ha chiesto all'adito Tribunale di “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
e con ordine ai competenti Parte_1 Controparte_1
Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno;
- disporre che il Persona_1 padre potrà vedere il minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e previo accordo con la madre, a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera entro le ore 21,30; un pomeriggio a settimana;
durante le festività natalizie dal 24 al 27 dicembre o dal 4 al 6 gennaio ad anni alterni;
durante le festività pasquali dal giovedì al lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi da concordare entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
- ordinare al sig. di corrispondere alla sig.ra un assegno mensile Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 600,00 per il mantenimento del figlio o quello maggiore o minore Persona_1 che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, di istruzione e sportive;
- con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Ha dedotto all'uopo: che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto il tradimento del marito;
che il Tribunale aveva pronunciato la separazione personale, disponendo l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ed aveva posto a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento del figlio pari a 600 euro;
che non era intervenuta riconciliazione e quindi vi erano i presupposti legittimanti la domanda di divorzio.
Con ordinanza in data 6.10.2022, fallito il tentativo di conciliazione nell'assenza del resistente, il Presidente f.f. ha confermato in via provvisoria ed urgente le statuizioni vigenti.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia dell' non costituito nella fase contenziosa, CP_1
acquisita la documentazione reddituale della ricorrente, il G.I. ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, con termine di giorni 60 per il solo deposito della comparsa conclusionale.
Orbene, posto che tanto la ricorrente quanto il resistente sono cittadini stranieri (di nazionalità ecuadoregna), quanto alla giurisdizione italiana, essendo entrambi i coniugi residenti abitualmente in Italia, essa sussiste ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del Regolamento CE 2201/2003, applicabile ratione temporis, anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez.
III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, v. ). Quanto Parte_2 Persona_2
alla legge applicabile, essa è quella italiana, in ragione del criterio della residenza abituale dei coniugi alla data della domanda, previsto dall'art. 8 lett. a) del Regolamento UE 1259/10, stante il carattere universale anche di tale Regolamento, espressamente sancito dal
“considerando” n. 12 e dall'art. 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù sentenza del
Tribunale di Roma in data 7.03.2018. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898
e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e il contegno processuale del resistente, rimasto contumace, convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio (così dovendosi riqualificare la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio), ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Anche con riferimento alle domande relative al figlio va ritenuta la Persona_1
sussistenza della giurisdizione italiana, atteso che la giurisdizione sulle domande relative all'affidamento del figlio minore, al suo collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario appartiene al giudice del luogo (l'Italia) in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003. Del pari sussiste la giurisdizione italiana anche in ordine alla domanda di mantenimento, essendo l'Italia il luogo di residenza sia del convenuto che del creditore ed essendo il giudice italiano competente per l'azione relativa alla responsabilità genitoriale, rispetto a cui la domanda alimentare è in rapporto di accessorietà, ex art. 3 lettere a), b), d) del regolamento
CE n. 4 del 2009. E' italiana anche la legge applicabile alle suddette domande di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita dei figli, trattandosi della legge di residenza abituale del minore, ex artt. 5 e 15 della Convenzione dell'Aja del 1996; così come è italiana la legge applicabile alla domanda alimentare, ex art. 15 del Regolamento UE 4/2009 e artt.
3-4 del Protocollo dell'Aja del 2007 ivi richiamato, essendo l'Italia il Paese di residenza abituale del creditore.
Ciò posto, nulla osta alla conferma, come richiesto dalla ricorrente, delle condizioni della separazione in punto di affidamento, collocamento e frequentazione del figlio, come da dispositivo, salva la facoltà delle parti di concordare di volta in volta modifiche rispondenti a specifiche esigenze rappresentate dal figlio, considerata l'attuale età dello stesso. Tenuto conto dell'esiguo reddito della ricorrente, la quale all'udienza presidenziale ha dichiarato di percepire dall'attività di colf un reddito di 800,00 euro mensili, va altresì confermato a carico del padre, a far data dalla domanda, un assegno dell'importo di 600,00 euro mensili quale contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine
Forense.
Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia sullo status e la sostanziale non opposizione del resistente, va disposta la irripetibilità delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma (RM), il 10.12.2005 da e Parte_1 Controparte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune
[...] dell'anno 2005, parte I, Serie 02, atto n. 00950;
2) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocamento prevalente presso la madre;
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera sino alle ore 21,30; un pomeriggio a settimana;
durante le festività natalizie dal 24 al 27 dicembre o dal 4 al 6 gennaio ad anni alterni;
durante le festività pasquali, dal giovedì al lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi da concordare entro la fine del mese di giugno di ogni anno, salva la facoltà delle parti di concordare di volta in volta modifiche rispondenti a specifiche esigenze rappresentate dal figlio;
4) pone a carico di un assegno Controparte_1
dell'importo di 600,00 euro mensili quale contributo al mantenimento del figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da Persona_3
corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine
Forense.
5) spese irripetibili.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70747 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Parte_1
LOREFICE per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2021, premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio in Roma il 10.12.2005 con Controparte_1 , dal quale aveva avuto il figlio (il 27.10.2008) e che con sentenza
[...] Persona_1
n. 2884/2014 il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale delle parti - ha chiesto all'adito Tribunale di “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
e con ordine ai competenti Parte_1 Controparte_1
Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno;
- disporre che il Persona_1 padre potrà vedere il minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e previo accordo con la madre, a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera entro le ore 21,30; un pomeriggio a settimana;
durante le festività natalizie dal 24 al 27 dicembre o dal 4 al 6 gennaio ad anni alterni;
durante le festività pasquali dal giovedì al lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi da concordare entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
- ordinare al sig. di corrispondere alla sig.ra un assegno mensile Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 600,00 per il mantenimento del figlio o quello maggiore o minore Persona_1 che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, di istruzione e sportive;
- con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Ha dedotto all'uopo: che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto il tradimento del marito;
che il Tribunale aveva pronunciato la separazione personale, disponendo l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ed aveva posto a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento del figlio pari a 600 euro;
che non era intervenuta riconciliazione e quindi vi erano i presupposti legittimanti la domanda di divorzio.
Con ordinanza in data 6.10.2022, fallito il tentativo di conciliazione nell'assenza del resistente, il Presidente f.f. ha confermato in via provvisoria ed urgente le statuizioni vigenti.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia dell' non costituito nella fase contenziosa, CP_1
acquisita la documentazione reddituale della ricorrente, il G.I. ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, con termine di giorni 60 per il solo deposito della comparsa conclusionale.
Orbene, posto che tanto la ricorrente quanto il resistente sono cittadini stranieri (di nazionalità ecuadoregna), quanto alla giurisdizione italiana, essendo entrambi i coniugi residenti abitualmente in Italia, essa sussiste ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del Regolamento CE 2201/2003, applicabile ratione temporis, anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez.
III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, v. ). Quanto Parte_2 Persona_2
alla legge applicabile, essa è quella italiana, in ragione del criterio della residenza abituale dei coniugi alla data della domanda, previsto dall'art. 8 lett. a) del Regolamento UE 1259/10, stante il carattere universale anche di tale Regolamento, espressamente sancito dal
“considerando” n. 12 e dall'art. 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù sentenza del
Tribunale di Roma in data 7.03.2018. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898
e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e il contegno processuale del resistente, rimasto contumace, convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio (così dovendosi riqualificare la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio), ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Anche con riferimento alle domande relative al figlio va ritenuta la Persona_1
sussistenza della giurisdizione italiana, atteso che la giurisdizione sulle domande relative all'affidamento del figlio minore, al suo collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario appartiene al giudice del luogo (l'Italia) in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003. Del pari sussiste la giurisdizione italiana anche in ordine alla domanda di mantenimento, essendo l'Italia il luogo di residenza sia del convenuto che del creditore ed essendo il giudice italiano competente per l'azione relativa alla responsabilità genitoriale, rispetto a cui la domanda alimentare è in rapporto di accessorietà, ex art. 3 lettere a), b), d) del regolamento
CE n. 4 del 2009. E' italiana anche la legge applicabile alle suddette domande di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita dei figli, trattandosi della legge di residenza abituale del minore, ex artt. 5 e 15 della Convenzione dell'Aja del 1996; così come è italiana la legge applicabile alla domanda alimentare, ex art. 15 del Regolamento UE 4/2009 e artt.
3-4 del Protocollo dell'Aja del 2007 ivi richiamato, essendo l'Italia il Paese di residenza abituale del creditore.
Ciò posto, nulla osta alla conferma, come richiesto dalla ricorrente, delle condizioni della separazione in punto di affidamento, collocamento e frequentazione del figlio, come da dispositivo, salva la facoltà delle parti di concordare di volta in volta modifiche rispondenti a specifiche esigenze rappresentate dal figlio, considerata l'attuale età dello stesso. Tenuto conto dell'esiguo reddito della ricorrente, la quale all'udienza presidenziale ha dichiarato di percepire dall'attività di colf un reddito di 800,00 euro mensili, va altresì confermato a carico del padre, a far data dalla domanda, un assegno dell'importo di 600,00 euro mensili quale contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine
Forense.
Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia sullo status e la sostanziale non opposizione del resistente, va disposta la irripetibilità delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma (RM), il 10.12.2005 da e Parte_1 Controparte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune
[...] dell'anno 2005, parte I, Serie 02, atto n. 00950;
2) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocamento prevalente presso la madre;
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera sino alle ore 21,30; un pomeriggio a settimana;
durante le festività natalizie dal 24 al 27 dicembre o dal 4 al 6 gennaio ad anni alterni;
durante le festività pasquali, dal giovedì al lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi da concordare entro la fine del mese di giugno di ogni anno, salva la facoltà delle parti di concordare di volta in volta modifiche rispondenti a specifiche esigenze rappresentate dal figlio;
4) pone a carico di un assegno Controparte_1
dell'importo di 600,00 euro mensili quale contributo al mantenimento del figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da Persona_3
corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine
Forense.
5) spese irripetibili.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi