Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 202/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/03/2025 nella causa n. 202/2022 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. CAPOBIANCO ANDREA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio e quale legale rappresentante di ha proposto Parte_1 Controparte_2 opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-000016603 e OI-000030675, con le quali l ordinava di pagare rispettivamente la somma di € Controparte_3
28.500,00 e € 29.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento alle annualità 2012 e 2013 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli accertamenti presupposti, la prescrizione dei crediti rivendicati dall , la decadenza ex art. 14 L. 6879/1981 e comunque la sproporzione CP_1 della sanzione applicata rispetto alla violazione riscontrata e ha concluso chiedendo “In via principale - in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare la nullità, annullabilità e / o inefficacia delle ordinanze ingiunzione impugnate n. OI - 000016603 e n. OI – 000030675, emesse
1
dall , direzione provinciale di Alessandria, notificate al sig. , nella sua qualità di CP_1 Parte_1 legale responsabile / responsabile della società cf ora Controparte_2 P.IVA_1 fallita e cancellata, in data 28.1.2022. In via subordinata.
- Nella denegata ipotesi che si ritenga di non poter accogliere la domanda principale volta a veder dichiarata la nullità, annullabilità e/o inefficacia delle ordinanze ingiunzione opposte, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, per i motivi e le ragioni esposte nella presente opposizione. - Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_1 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate, precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 28/02/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il 21/11/2024 (e così entro il termine di 60 giorni dalla data dell'udienza celebrata il 23/9/2024, la prima successiva al deposito del provvedimento in autotutela), al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2 RGL n. 202/2022
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 03/03/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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