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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Nr 574/2024 RG
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza sociale
DECRETO DI OMOLOGA
Art.445-bis c.p.c.
IL GIUDICE
Il GOT, Dott.ssa Daniela Linarello, all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto, ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 per l'accertamento del requisito sanitario per il conseguimento della
1. indennita' di accompagnamento;
Dato atto che, a seguito di deposito della relazione di consulenza tecnica e di notifica del decreto di cui all'art.445 bis, comma 4, c.p.c., nessuna delle parti ha contestato le conclusioni, nel termine ivi stabilito, con atto depositato in cancelleria;
Evidenziato che il CTU ha ritenuto parte ricorrente:
• Invalida nella misura del 100% con incapacità a deambulare e a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua con ausilio di un accompagnatore
Con decorrenza
• dalla data della domanda amministrativ a;
• Ritenuto che le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono condivisibili perchè convincenti e rassegnate a seguito di considerazioni medico -legali che, giusto l'insegnamento ribadito da Cass.,
Sez.L. sentenza nr.25236del 29 ottobre 2009, dep. il 30 novembre 2009, “appaiono scevre da vizi logico-formali che si concretizzino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” (nello stesso senso anche Cass nn.3519/2001, 10552/2003, 11054/2003, 17324/2005, 8654/2008, richiamate nella sentenza25236/2009 e, da ultimo, Sez.
6 -L.Ordinanza n.162 del 03.02.2012) e che dunque non si deve procedere al loro rinnovo.
Ritenuto di dover omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Preso atto che parte ricorrente ha reso, per la eventuale soccombenza, dichiarazione
• conforme;
alle previsioni di cui all'art.152 disp.att. c.p.c.
Ritenuto di dover;
• porre le spese comprese quelle relative alla CTU, a carico dell' ; CP_1
Visto l'art.445 bis, comma 5°, c.p.c.
P.Q.M.
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni rassegnate dal CTU come sopra indicate.
I. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 • €.1200,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge,
• con distrazione a favore dell'avv.to antistatario;
Pone in via definitiva a carico di:
• ; CP_1 le spese relative alla CTU
• già liquidate con separato provvedimento che, in applicazione dei criteri di cui al DM 30 maggio 2002 (art.21) liquida in €.300 per onorario.
Nulla sulle spese non documentate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Catanzaro, 26/03/2025
IL GOT
Dott.ssa Daniela Linarello
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza sociale
DECRETO DI OMOLOGA
Art.445-bis c.p.c.
IL GIUDICE
Il GOT, Dott.ssa Daniela Linarello, all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto, ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 per l'accertamento del requisito sanitario per il conseguimento della
1. indennita' di accompagnamento;
Dato atto che, a seguito di deposito della relazione di consulenza tecnica e di notifica del decreto di cui all'art.445 bis, comma 4, c.p.c., nessuna delle parti ha contestato le conclusioni, nel termine ivi stabilito, con atto depositato in cancelleria;
Evidenziato che il CTU ha ritenuto parte ricorrente:
• Invalida nella misura del 100% con incapacità a deambulare e a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua con ausilio di un accompagnatore
Con decorrenza
• dalla data della domanda amministrativ a;
• Ritenuto che le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono condivisibili perchè convincenti e rassegnate a seguito di considerazioni medico -legali che, giusto l'insegnamento ribadito da Cass.,
Sez.L. sentenza nr.25236del 29 ottobre 2009, dep. il 30 novembre 2009, “appaiono scevre da vizi logico-formali che si concretizzino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” (nello stesso senso anche Cass nn.3519/2001, 10552/2003, 11054/2003, 17324/2005, 8654/2008, richiamate nella sentenza25236/2009 e, da ultimo, Sez.
6 -L.Ordinanza n.162 del 03.02.2012) e che dunque non si deve procedere al loro rinnovo.
Ritenuto di dover omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Preso atto che parte ricorrente ha reso, per la eventuale soccombenza, dichiarazione
• conforme;
alle previsioni di cui all'art.152 disp.att. c.p.c.
Ritenuto di dover;
• porre le spese comprese quelle relative alla CTU, a carico dell' ; CP_1
Visto l'art.445 bis, comma 5°, c.p.c.
P.Q.M.
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni rassegnate dal CTU come sopra indicate.
I. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 • €.1200,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge,
• con distrazione a favore dell'avv.to antistatario;
Pone in via definitiva a carico di:
• ; CP_1 le spese relative alla CTU
• già liquidate con separato provvedimento che, in applicazione dei criteri di cui al DM 30 maggio 2002 (art.21) liquida in €.300 per onorario.
Nulla sulle spese non documentate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Catanzaro, 26/03/2025
IL GOT
Dott.ssa Daniela Linarello