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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4711/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4711/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Abogado (Avvocato Parte_1
Stabilito) LA TE del Foro di Madrid (Spagna) stabilita in Italia presso il Foro di Milano, dall'Abogado (Avvocato Stabilito) Gianmaria De
BE del Foro di Santa Cruz de la Palma (Tenerife), stabilito in Italia presso il Foro di Milano e dall'Avv. Mauro Nucera del Foro di Milano
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto avanti al Tribunale di Milano opposizione Parte_1 all'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77 000 notificato il
22.8.2024 per il pagamento di euro 8.677,19 a titolo di contributi
1 eccedenti il minimale di reddito dovuti alla gestione commercianti di in relazione agli anni 2017,2018 e 2019. CP_1
Parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza e/o la nullità insanabile dell'avviso di addebito opposto per vizi di notifica che sarebbe stata effettuata da un indirizzo PEC non riconducibile a in quanto diverso CP_1 da quello contenuto nei registri pubblici normativamente previsti ossia i registri IPA Reginde o INI-PEC.
Ha argomentato altresì di non essere titolare di alcun valido domicilio digitale e che la notifica degli atti impositivi sarebbe invalida.
Risulterebbe quindi prescritto il credito contributivo dell' per l'anno CP_1
2017. Per gli anni 2018 e 2019, riferisce che in data 19 dicembre 2022 è stato omologato dal Tribunale di Milano (doc. n. 3) l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento da lui proposto ed avente ad oggetto tutti i debiti esistenti a suo carico alla data dell'omologazione, in virtù del quale sarebbe stato ammesso in data
19.12.22 per il pagamento ridotto al 20% di tutti i debiti contratti a tale data;
l' avrebbe infatti dovuto notificare il proprio credito alla CP_1 procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con pagamento in ogni caso di una somma comunque non superiore al 20% dei debiti;
non avendo ciò fatto, nulla sarebbe dovuto o quantomeno il debito dovrebbe essere rideterminato in tale misura.
Ha così concluso:
“in via preliminare: accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di addebito opposto dal momento che non risulta conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' CP_1 carente del titolo legittimante l'esecuzione.
- In via principale nel merito: accertare e dichiarare, relativamente ai redditi dell'anno 2017, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito
2 vantato da in relazione alla somma di complessivi € 2.581,27 così CP_1 composta € 1.746,27 a titolo di contributi eccedenti i minimali ed €
830,89 a titolo di sanzioni ed interessi richiesti nell'avviso di addebito e per l'effetto annullare, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo l'opposto avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77 000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso.
- Sempre in via principale nel merito: accertare e dichiarare, relativamente ai redditi dell'anno 2018, che il credito di € 4.088,05 azionato nell'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77 000 doveva rientrare nella procedura di sovraindebitamento incardinata dal sig.
avanti il Tribunale di Milano e conclusa con l'omologa del Parte_1
19 dicembre 2022 e, per l'effetto condannare il sig. al Parte_1 pagamento della minore somma di € 817,60 pari al 20% dell'ammontare complessivo.
- Sempre in via principale nel merito: accertare e dichiarare, relativamente ai redditi dell'anno 2019, che il credito di € 154,16 azionato nell'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77 000 doveva rientrare nella procedura di sovraindebitamento incardinata dal sig.
avanti il Tribunale di Milano e conclusa con l'omologa del Parte_1
19 dicembre 2022 e, per l'effetto condannare il sig. al Parte_1 pagamento della minore somma di € 30,83 pari al 20% dell'ammontare complessivo.
- In via subordinata: relativamente ai redditi dell'anno 2017, nelle denegata ipotesi in cui non si consideri intervenuta la prescrizione, accertare e dichiarare che il credito di € 1.746,27 azionato nell'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77 000 doveva rientrare nella procedura di sovraindebitamento incardinata dal sig. Parte_1 avanti il Tribunale di Milano e conclusa con l'omologa del 19 dicembre
3 2022 e, per l'effetto condannare il sig. al pagamento Parte_1 della minore somma € 349,25 pari al 20% dell'ammontare complessivo.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese forfettarie e c.p.a. come per legge”.
2. Si è costituito l' , che ha contestato in fatto e in diritto le avverse CP_1 allegazioni e ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Le proposte eccezioni di difetto di notifica sono infondate.
Va preliminarmente rilevato in fatto che l'avviso di addebito opposto n.
368 2024 00059797 77 000 è stato notificato da il 22.8.2024 per il CP_1 pagamento di euro 8.677,19 a titolo di contributi – oltre sanzioni - eccedenti il minimale di reddito dovuti alla gestione commercianti di in relazione agli anni 2017, 2018 e 2019. CP_1
La notifica è avvenuta a mezzo pec dell'assicurato che risulta nella visura camerale Email_1 allegata (doc. 2 ) e presente anche nell'archivio unico dei Contatti CP_1 telematici validato dallo stesso ricorrente (doc. 3 all. ). CP_1
L'avviso di addebito è stato regolarmente ricevuto dal destinatario come attestato dalle ricevute di accettazione e consegna (doc. 1 all. ). CP_1
4. Deve rilevarsi anzitutto che la parte ricorrente non ha contestato l'avvenuta ricezione dell'avviso di addebito ed ha comunque assunto tempestiva iniziativa giudiziaria innanzi a giudice dotato di giurisdizione, competente per materia e per territorio, dimostrando di avere avuto piena contezza del contenuto e dell'ammontare della pretesa creditizia dell' . Nessuna violazione del diritto di difesa può ritenersi CP_1 realizzata nel caso.
4 5. Quanto all'eccezione relativa alla provenienza della notifica via pec da indirizzo non risultante dai pubblici registri, a mente degli artt. 26 D.P.R.
602/73 e 60 D.P.R. 600/73 è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata "all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata
(INI-PEC)". IL D.L. 18/10/2012, n. 179 all' art. 16 ter, come sostituito dall'art. 66, comma 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 prevede poi al comma 1 che “
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della giustizia”. Non si ravvisa nelle citate disposizioni alcun obbligo, per l'ente pubblico notificante, di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, non essendo prevista alcuna nullità nel caso di notifica proveniente da un indirizzo pec non registrato. Ciò a differenza di quanto previsto per gli avvocati e procuratori legali dall'art.
3-bis della L. 21/01/1994, n. 53, inserito dall'art. 16-quater, comma 1, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a mente del quale “ La notificazione con modalità telematica si esegue a
5 mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15979 del 18.5.2022, con riguardo alla notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei
Conti.
Negli stessi termini, la Corte di Cassazione (sent.
n. 18684 del 03/07/2023) ha di recente chiarito che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-
Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Nel caso, la parte opponente non ha dedotto la non riconoscibilità dell'indirizzo del notificante, tale da indurla a non aprire la pec per timore di malware, e alcuna non riconoscibilità nel caso poteva ritenersi, provenendo i messaggi da indirizzi governativi, con specificazione dell'articolazione territoriale o organizzativa di provenienza.
In ogni caso, parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa, sicché la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in
6 alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 156, c. III, c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo.
Tanto vale anche in relazione all'eccezione di invalidità dell'indirizzo pec del destinatario.
6. La sollevata eccezione di prescrizione per i contributi dovuti per l'anno
2017 è parimenti infondata.
L' avviso verte su contribuzione a percentuale dovuta sui redditi per l'anno 2017, 2018 e 2019; trattasi pertanto di contribuzione dovuta a partire dal 30 giugno 2018, data di presentazione della dichiarazione dei redditi e comunque data dalla quale è dovuto il contributo a percentuale calcolato sul reddito del 2017 (e annualità successive).
La prescrizione è stata interrotta dall' avviso di regolarizzazione per i periodi oggetto di causa – 2017 e 2018 – all'indirizzo di posta elettronica e (DOC 4 all. Email_2 Email_3
) e regolarmente ricevuto. CP_1
7. Il ricorso è invece fondato con riguardo alla domanda proposta in via subordinata.
In data 19 dicembre 2022 è stato omologato dal Tribunale di Milano
(doc. n. 3 all. ric.) l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dal sig. ed avente ad Parte_1 oggetto tutti i debiti esistenti in capo a quest'ultimo alla data dell'omologazione.
Nella “Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis n.1 l.
27 gennaio 2012 n. 3” allegata agli atti (v. doc. 9 allegato al ricorso) si legge che “Il 19 novembre 2020 consegnava allo Parte_1
7 scrivente i documenti meglio indicati nel verbale che Parte_2 si allega onde consentire la ricostruzione del passivo (Doc 5 Copia del
Verbale di consegna documenti). Il 17 novembre 2020, il debitore provvedeva al pagamento del contributo unificato atti giudiziari necessario a compiere le attività previste dall'art. 15 X co. L. 3/2012 da parte del GE”. Ottenuta l'autorizzazione, il GE comunicava l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 agli uffici finanziari ed all' Direzione regionale della Lombardia, CP_1 chiedendo di trasmettere le informazioni in loro possesso relativamente al debitore al 5.2.2021.
Alla richiesta del GE rispondevano tra gli altri l'Agenzia
[...]
, che consentiva l'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria, l' CP_2
Agenzia delle Entrate – Riscossione, che precisava il credito vantato nei confronti del debitore e l' , precisando l'ammontare del credito CP_1 vantato nei confronti del debitore, comprensivo della parte già affidata alla riscossione.
In particolare, la sede di Legnano, dai cui oggi proviene la richiesta CP_1 di pagamento impugnata, (doc. n.7 allegato al ricorso) comunicava che
“…..In capo al Sig. .il debito in fase amministrativa Parte_3 che sussiste in carico a questa sede ammonta a € 7.024,52 per i contributi dovuti per l'anno 2019 e 2020 entro il minimale come da prospetto in calce. In più ci sono debiti inoltrati all' CP_3
per il recupero ed il debito residuo ammonta a € 10.564,84
[...] per la stessa gestione di cui sopra….”.
L'agenzia di Padova (doc. n. 8 allegato al ricorso) comunicava che
“…..non risultano crediti da sottoporre ad esecuzione….”.
8 8. L' art. 12 ter della l.n. 3 del 2012, Effetti dell'omologazione del piano del consumatore, prevede quanto segue:
“
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.”.
Il legislatore ha dunque previsto l'obbligatorietà del piano omologato per tutti i creditori notiziati tramite la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3 , sicché le previsioni del piano devono avere ad oggetto tutti i debiti a conoscenza dei creditori stessi sino a quella data.
9. Non vi è dubbio che tra essi rientrino i contributi a percentuale calcolati sui redditi di impresa ex art. 1 L. 233/90, che nel caso erano stati dal sig. correttamente indicati nella dichiarazione dei redditi Pt_1 per gli anni di riferimento ex art. 10 D.Lgs.vo n. 241/1997, con
9 determinazione dei relativi contributi nella sez. 2 del quadro RR (v. doc.
6 all. ). CP_1
Tali contributi erano esigibili sin dalla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, e quindi da data ben anteriore all'inizio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, sicché essi devono essere comunque assoggettati alle condizioni previste dall'omologa del relativo piano, pur se non sono stati dichiarati dall'istituto.
E difatti, lo stesso nella risposta al gestore della crisi aveva CP_1 comunicato i debiti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per gli anni
2019 e 2020, sicché non si comprende per quale motivo non siano state considerate anche le dichiarazioni per gli anni precedenti.
10. Non può darsi seguito alla tesi dell'istituto secondo la quale le dichiarazioni per gli anni di riferimento non erano ancora state validate dall'Agenzia delle Entrate, il che sarebbe stato fatto solo fra gli anni
2023 e 2024.
E' vero infatti che ai sensi dell' art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 “Gli Uffici periferici dell'Amministrazione Finanziaria procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei sostituti di imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi Uffici”. E' vero altresì che tale norma trova applicazione anche al recupero dei crediti contributivi, stante il richiamato disposto dell'art. 1 del D.lg.vo 462/1997 secondo il quale: “per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che… devono essere
10 determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi” (cfr. D.P.R 600/73 ed, in particolare artt. 33 e segg.).
Tali controlli hanno tuttavia la funzione di verificare la correttezza dei versamenti effettuati (e di quanto dichiarato), non di condizionare l'esigibilità del credito fiscale e contributivo nella misura indicata in dichiarazione o in quella che l'istituto abbia provveduto a rideterminare.
11. I crediti azionati con l'avviso di addebito opposto non potevano quindi essere esclusi dalla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento incardinata dal sig. avanti il Parte_1
Tribunale di Milano e conclusa con l'omologa del 19 dicembre 2022 e, di conseguenza, per cui agli stessi devono applicarsi le stesse condizioni previste nel decreto di omologa, ovvero il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 20%.
Deve dunque accogliersi la domanda proposta in via subordinata, non essendo stato contestato l'ammontare con la stessa offerto in pagamento.
12. La parziale soccombenza reciproca (in relazione al rigetto della domanda principale) determina la compensazione tra le parti delle spese processuali nella misura della metà, con condanna dell' al CP_1 pagamento dell'ulteriore metà, che viene liquidata così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che, relativamente ai redditi dell'anno 2017, il credito di € 1.746,27 azionato nell'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77 000 doveva rientrare nella procedura di sovraindebitamento incardinata dal sig.
[...] avanti il Tribunale di Milano e conclusa con l'omologa del 19 Pt_1 dicembre 2022 e, per l'effetto condanna il sig. al Parte_1 pagamento della minore somma € 349,25 pari al 20% dell'ammontare complessivo.
Accerta e dichiara che, relativamente ai redditi dell'anno 2018, il credito di € 4.088,05 azionato nell'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77
000 doveva rientrare nella procedura di sovraindebitamento incardinata dal sig. avanti il Tribunale di Milano e conclusa con Parte_1
l'omologa del 19 dicembre 2022 e, per l'effetto condanna il sig. al pagamento della minore somma di € 817,60 pari al Parte_1
20% dell'ammontare complessivo.
Accerta e dichiara che, relativamente ai redditi dell'anno 2019, il credito di € 154,16 azionato nell'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77
000 doveva rientrare nella procedura di sovraindebitamento incardinata dal sig. avanti il Tribunale di Milano e conclusa con Parte_1
l'omologa del 19 dicembre 2022 e, per l'effetto condanna il sig. al pagamento della minore somma di € 30,83 pari al Parte_1
20% dell'ammontare complessivo.
Per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto.
Compensa tra le parti le spese processuali nella misura della metà e condanna l' , in persona del Presidente pro tempore, al pagamento CP_1 dell'ulteriore metà, che liquida per tale parte in complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
12 Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 04/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
13
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4711/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Abogado (Avvocato Parte_1
Stabilito) LA TE del Foro di Madrid (Spagna) stabilita in Italia presso il Foro di Milano, dall'Abogado (Avvocato Stabilito) Gianmaria De
BE del Foro di Santa Cruz de la Palma (Tenerife), stabilito in Italia presso il Foro di Milano e dall'Avv. Mauro Nucera del Foro di Milano
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto avanti al Tribunale di Milano opposizione Parte_1 all'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77 000 notificato il
22.8.2024 per il pagamento di euro 8.677,19 a titolo di contributi
1 eccedenti il minimale di reddito dovuti alla gestione commercianti di in relazione agli anni 2017,2018 e 2019. CP_1
Parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza e/o la nullità insanabile dell'avviso di addebito opposto per vizi di notifica che sarebbe stata effettuata da un indirizzo PEC non riconducibile a in quanto diverso CP_1 da quello contenuto nei registri pubblici normativamente previsti ossia i registri IPA Reginde o INI-PEC.
Ha argomentato altresì di non essere titolare di alcun valido domicilio digitale e che la notifica degli atti impositivi sarebbe invalida.
Risulterebbe quindi prescritto il credito contributivo dell' per l'anno CP_1
2017. Per gli anni 2018 e 2019, riferisce che in data 19 dicembre 2022 è stato omologato dal Tribunale di Milano (doc. n. 3) l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento da lui proposto ed avente ad oggetto tutti i debiti esistenti a suo carico alla data dell'omologazione, in virtù del quale sarebbe stato ammesso in data
19.12.22 per il pagamento ridotto al 20% di tutti i debiti contratti a tale data;
l' avrebbe infatti dovuto notificare il proprio credito alla CP_1 procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con pagamento in ogni caso di una somma comunque non superiore al 20% dei debiti;
non avendo ciò fatto, nulla sarebbe dovuto o quantomeno il debito dovrebbe essere rideterminato in tale misura.
Ha così concluso:
“in via preliminare: accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di addebito opposto dal momento che non risulta conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' CP_1 carente del titolo legittimante l'esecuzione.
- In via principale nel merito: accertare e dichiarare, relativamente ai redditi dell'anno 2017, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito
2 vantato da in relazione alla somma di complessivi € 2.581,27 così CP_1 composta € 1.746,27 a titolo di contributi eccedenti i minimali ed €
830,89 a titolo di sanzioni ed interessi richiesti nell'avviso di addebito e per l'effetto annullare, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo l'opposto avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77 000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso.
- Sempre in via principale nel merito: accertare e dichiarare, relativamente ai redditi dell'anno 2018, che il credito di € 4.088,05 azionato nell'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77 000 doveva rientrare nella procedura di sovraindebitamento incardinata dal sig.
avanti il Tribunale di Milano e conclusa con l'omologa del Parte_1
19 dicembre 2022 e, per l'effetto condannare il sig. al Parte_1 pagamento della minore somma di € 817,60 pari al 20% dell'ammontare complessivo.
- Sempre in via principale nel merito: accertare e dichiarare, relativamente ai redditi dell'anno 2019, che il credito di € 154,16 azionato nell'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77 000 doveva rientrare nella procedura di sovraindebitamento incardinata dal sig.
avanti il Tribunale di Milano e conclusa con l'omologa del Parte_1
19 dicembre 2022 e, per l'effetto condannare il sig. al Parte_1 pagamento della minore somma di € 30,83 pari al 20% dell'ammontare complessivo.
- In via subordinata: relativamente ai redditi dell'anno 2017, nelle denegata ipotesi in cui non si consideri intervenuta la prescrizione, accertare e dichiarare che il credito di € 1.746,27 azionato nell'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77 000 doveva rientrare nella procedura di sovraindebitamento incardinata dal sig. Parte_1 avanti il Tribunale di Milano e conclusa con l'omologa del 19 dicembre
3 2022 e, per l'effetto condannare il sig. al pagamento Parte_1 della minore somma € 349,25 pari al 20% dell'ammontare complessivo.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese forfettarie e c.p.a. come per legge”.
2. Si è costituito l' , che ha contestato in fatto e in diritto le avverse CP_1 allegazioni e ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Le proposte eccezioni di difetto di notifica sono infondate.
Va preliminarmente rilevato in fatto che l'avviso di addebito opposto n.
368 2024 00059797 77 000 è stato notificato da il 22.8.2024 per il CP_1 pagamento di euro 8.677,19 a titolo di contributi – oltre sanzioni - eccedenti il minimale di reddito dovuti alla gestione commercianti di in relazione agli anni 2017, 2018 e 2019. CP_1
La notifica è avvenuta a mezzo pec dell'assicurato che risulta nella visura camerale Email_1 allegata (doc. 2 ) e presente anche nell'archivio unico dei Contatti CP_1 telematici validato dallo stesso ricorrente (doc. 3 all. ). CP_1
L'avviso di addebito è stato regolarmente ricevuto dal destinatario come attestato dalle ricevute di accettazione e consegna (doc. 1 all. ). CP_1
4. Deve rilevarsi anzitutto che la parte ricorrente non ha contestato l'avvenuta ricezione dell'avviso di addebito ed ha comunque assunto tempestiva iniziativa giudiziaria innanzi a giudice dotato di giurisdizione, competente per materia e per territorio, dimostrando di avere avuto piena contezza del contenuto e dell'ammontare della pretesa creditizia dell' . Nessuna violazione del diritto di difesa può ritenersi CP_1 realizzata nel caso.
4 5. Quanto all'eccezione relativa alla provenienza della notifica via pec da indirizzo non risultante dai pubblici registri, a mente degli artt. 26 D.P.R.
602/73 e 60 D.P.R. 600/73 è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata "all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata
(INI-PEC)". IL D.L. 18/10/2012, n. 179 all' art. 16 ter, come sostituito dall'art. 66, comma 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 prevede poi al comma 1 che “
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della giustizia”. Non si ravvisa nelle citate disposizioni alcun obbligo, per l'ente pubblico notificante, di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, non essendo prevista alcuna nullità nel caso di notifica proveniente da un indirizzo pec non registrato. Ciò a differenza di quanto previsto per gli avvocati e procuratori legali dall'art.
3-bis della L. 21/01/1994, n. 53, inserito dall'art. 16-quater, comma 1, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a mente del quale “ La notificazione con modalità telematica si esegue a
5 mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15979 del 18.5.2022, con riguardo alla notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei
Conti.
Negli stessi termini, la Corte di Cassazione (sent.
n. 18684 del 03/07/2023) ha di recente chiarito che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-
Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Nel caso, la parte opponente non ha dedotto la non riconoscibilità dell'indirizzo del notificante, tale da indurla a non aprire la pec per timore di malware, e alcuna non riconoscibilità nel caso poteva ritenersi, provenendo i messaggi da indirizzi governativi, con specificazione dell'articolazione territoriale o organizzativa di provenienza.
In ogni caso, parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa, sicché la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in
6 alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 156, c. III, c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo.
Tanto vale anche in relazione all'eccezione di invalidità dell'indirizzo pec del destinatario.
6. La sollevata eccezione di prescrizione per i contributi dovuti per l'anno
2017 è parimenti infondata.
L' avviso verte su contribuzione a percentuale dovuta sui redditi per l'anno 2017, 2018 e 2019; trattasi pertanto di contribuzione dovuta a partire dal 30 giugno 2018, data di presentazione della dichiarazione dei redditi e comunque data dalla quale è dovuto il contributo a percentuale calcolato sul reddito del 2017 (e annualità successive).
La prescrizione è stata interrotta dall' avviso di regolarizzazione per i periodi oggetto di causa – 2017 e 2018 – all'indirizzo di posta elettronica e (DOC 4 all. Email_2 Email_3
) e regolarmente ricevuto. CP_1
7. Il ricorso è invece fondato con riguardo alla domanda proposta in via subordinata.
In data 19 dicembre 2022 è stato omologato dal Tribunale di Milano
(doc. n. 3 all. ric.) l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dal sig. ed avente ad Parte_1 oggetto tutti i debiti esistenti in capo a quest'ultimo alla data dell'omologazione.
Nella “Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis n.1 l.
27 gennaio 2012 n. 3” allegata agli atti (v. doc. 9 allegato al ricorso) si legge che “Il 19 novembre 2020 consegnava allo Parte_1
7 scrivente i documenti meglio indicati nel verbale che Parte_2 si allega onde consentire la ricostruzione del passivo (Doc 5 Copia del
Verbale di consegna documenti). Il 17 novembre 2020, il debitore provvedeva al pagamento del contributo unificato atti giudiziari necessario a compiere le attività previste dall'art. 15 X co. L. 3/2012 da parte del GE”. Ottenuta l'autorizzazione, il GE comunicava l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 agli uffici finanziari ed all' Direzione regionale della Lombardia, CP_1 chiedendo di trasmettere le informazioni in loro possesso relativamente al debitore al 5.2.2021.
Alla richiesta del GE rispondevano tra gli altri l'Agenzia
[...]
, che consentiva l'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria, l' CP_2
Agenzia delle Entrate – Riscossione, che precisava il credito vantato nei confronti del debitore e l' , precisando l'ammontare del credito CP_1 vantato nei confronti del debitore, comprensivo della parte già affidata alla riscossione.
In particolare, la sede di Legnano, dai cui oggi proviene la richiesta CP_1 di pagamento impugnata, (doc. n.7 allegato al ricorso) comunicava che
“…..In capo al Sig. .il debito in fase amministrativa Parte_3 che sussiste in carico a questa sede ammonta a € 7.024,52 per i contributi dovuti per l'anno 2019 e 2020 entro il minimale come da prospetto in calce. In più ci sono debiti inoltrati all' CP_3
per il recupero ed il debito residuo ammonta a € 10.564,84
[...] per la stessa gestione di cui sopra….”.
L'agenzia di Padova (doc. n. 8 allegato al ricorso) comunicava che
“…..non risultano crediti da sottoporre ad esecuzione….”.
8 8. L' art. 12 ter della l.n. 3 del 2012, Effetti dell'omologazione del piano del consumatore, prevede quanto segue:
“
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.”.
Il legislatore ha dunque previsto l'obbligatorietà del piano omologato per tutti i creditori notiziati tramite la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3 , sicché le previsioni del piano devono avere ad oggetto tutti i debiti a conoscenza dei creditori stessi sino a quella data.
9. Non vi è dubbio che tra essi rientrino i contributi a percentuale calcolati sui redditi di impresa ex art. 1 L. 233/90, che nel caso erano stati dal sig. correttamente indicati nella dichiarazione dei redditi Pt_1 per gli anni di riferimento ex art. 10 D.Lgs.vo n. 241/1997, con
9 determinazione dei relativi contributi nella sez. 2 del quadro RR (v. doc.
6 all. ). CP_1
Tali contributi erano esigibili sin dalla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, e quindi da data ben anteriore all'inizio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, sicché essi devono essere comunque assoggettati alle condizioni previste dall'omologa del relativo piano, pur se non sono stati dichiarati dall'istituto.
E difatti, lo stesso nella risposta al gestore della crisi aveva CP_1 comunicato i debiti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per gli anni
2019 e 2020, sicché non si comprende per quale motivo non siano state considerate anche le dichiarazioni per gli anni precedenti.
10. Non può darsi seguito alla tesi dell'istituto secondo la quale le dichiarazioni per gli anni di riferimento non erano ancora state validate dall'Agenzia delle Entrate, il che sarebbe stato fatto solo fra gli anni
2023 e 2024.
E' vero infatti che ai sensi dell' art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 “Gli Uffici periferici dell'Amministrazione Finanziaria procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei sostituti di imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi Uffici”. E' vero altresì che tale norma trova applicazione anche al recupero dei crediti contributivi, stante il richiamato disposto dell'art. 1 del D.lg.vo 462/1997 secondo il quale: “per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che… devono essere
10 determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi” (cfr. D.P.R 600/73 ed, in particolare artt. 33 e segg.).
Tali controlli hanno tuttavia la funzione di verificare la correttezza dei versamenti effettuati (e di quanto dichiarato), non di condizionare l'esigibilità del credito fiscale e contributivo nella misura indicata in dichiarazione o in quella che l'istituto abbia provveduto a rideterminare.
11. I crediti azionati con l'avviso di addebito opposto non potevano quindi essere esclusi dalla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento incardinata dal sig. avanti il Parte_1
Tribunale di Milano e conclusa con l'omologa del 19 dicembre 2022 e, di conseguenza, per cui agli stessi devono applicarsi le stesse condizioni previste nel decreto di omologa, ovvero il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 20%.
Deve dunque accogliersi la domanda proposta in via subordinata, non essendo stato contestato l'ammontare con la stessa offerto in pagamento.
12. La parziale soccombenza reciproca (in relazione al rigetto della domanda principale) determina la compensazione tra le parti delle spese processuali nella misura della metà, con condanna dell' al CP_1 pagamento dell'ulteriore metà, che viene liquidata così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che, relativamente ai redditi dell'anno 2017, il credito di € 1.746,27 azionato nell'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77 000 doveva rientrare nella procedura di sovraindebitamento incardinata dal sig.
[...] avanti il Tribunale di Milano e conclusa con l'omologa del 19 Pt_1 dicembre 2022 e, per l'effetto condanna il sig. al Parte_1 pagamento della minore somma € 349,25 pari al 20% dell'ammontare complessivo.
Accerta e dichiara che, relativamente ai redditi dell'anno 2018, il credito di € 4.088,05 azionato nell'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77
000 doveva rientrare nella procedura di sovraindebitamento incardinata dal sig. avanti il Tribunale di Milano e conclusa con Parte_1
l'omologa del 19 dicembre 2022 e, per l'effetto condanna il sig. al pagamento della minore somma di € 817,60 pari al Parte_1
20% dell'ammontare complessivo.
Accerta e dichiara che, relativamente ai redditi dell'anno 2019, il credito di € 154,16 azionato nell'avviso di addebito n. 368 2024 00059797 77
000 doveva rientrare nella procedura di sovraindebitamento incardinata dal sig. avanti il Tribunale di Milano e conclusa con Parte_1
l'omologa del 19 dicembre 2022 e, per l'effetto condanna il sig. al pagamento della minore somma di € 30,83 pari al Parte_1
20% dell'ammontare complessivo.
Per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto.
Compensa tra le parti le spese processuali nella misura della metà e condanna l' , in persona del Presidente pro tempore, al pagamento CP_1 dell'ulteriore metà, che liquida per tale parte in complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
12 Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 04/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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