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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/08/2025, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7114/2022 R.G., promossa da:
già , C.F. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elett. dom. in Via Pola n. 15, Catania, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. RACITI SALVATORE
ANTONINO;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._1
24/09/1960, elett. dom. in via Perugia n. 10, Catania, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. LEONORA MARIANO;
, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_2 elett. dom. in Via Umberto n. 151, Catania, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. MACRÌ DANIELA;
APPELLATI
Con provvedimento del 28.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti. Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 12.05.2022, proponeva appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 2101/2021, proc. n. 5765/2021 R.G., depositata in data 12.11.2021, con la quale il Giudice di Pace di Catania, Dott. Gaetano Silvestro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'intimazione ad adempiere n. Controparte_3
202103821276441836934747 del 24.03.2021, dichiarando estinto il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative e condannando al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
L'appellante deduceva che, in data 06.11.2013, la Polizia Municipale del Parte_1
notificava a il verbale n. 5497999 di violazione del C.d.S.
[...] Controparte_3 del 07.06.2013. Asseriva inoltre che, nonostante la regolare notifica, la non avesse CP_3 mai proposto ricorso nei termini di legge avverso il suddetto verbale.
Con l'ingiunzione di pagamento n. 20170382638750000618545 del 09.11.2017, notificata il 24.11.2018, emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni, l' (ora , Parte_2 Controparte_4 Controparte_1 chiedeva il pagamento delle suddette contravvenzioni. Assumeva che anche tale ingiunzione non veniva impugnata nei termini di legge e che la proponeva CP_3 opposizione solo avverso la successiva intimazione di pagamento n.
202103821276441836934747, chiedendone l'annullamento.
Con sentenza n. 2101/2021, il Giudice di Pace di Catania Dott. Gaetano Silvestro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'intimazione ad Controparte_3 adempiere n. 202103821276441836934747 del 24.03.2021, dichiarando estinto il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative e condannando al pagamento Controparte_1 delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello lamentando che il Controparte_1
Giudice di Pace avesse errato nel non accogliere la proposta eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per tardività e mancata impugnazione degli atti presupposti, essendo stati i verbali e le ingiunzioni regolarmente notificati nei termini di legge.
pag. 2/8 Ed ancora, lamentava l'erroneità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione in ordine alla pronuncia sulla notifica dell'ingiunzione di pagamento, avendo il Giudice di
Pace rilevato d'ufficio l'illegittimità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, senza che tale eccezione fosse stata sollevata da parte appellata.
Pertanto, per i suddetti motivi, domandava di riformare la sentenza impugnata, in quanto erronea, con vittoria di spese e compensi di giudizi.
Si costituiva il assumendo che tutte le attività di accertamento e Parte_1 riscossione fossero avvenute conformemente alla legge ed evidenziando che le notifiche risultavano regolarmente curate dal concessionario secondo le direttive Controparte_1 dell'ente; pertanto, la responsabilità per eventuali omissioni o irregolarità non poteva che ricadere sul concessionario stesso. Proponeva, altresì, appello incidentale, rilevando la tardività del ricorso proposto in primo grado dalla – che, attesa la regolarità della CP_3 notifica, avrebbe dovuto impugnare i verbali nel termine di 60 giorni –, nonché il vizio di ultrapetizione, in quanto la ricorrente in primo grado aveva dedotto esclusivamente la mancata conoscenza del verbale n. 5497999 del 07.06.2013, omettendo qualsivoglia riferimento al verbale n. 5495459 del 28.05.2013, che, tuttavia, era stato erroneamente preso in considerazione dal Giudice di Pace nella propria decisione.
In subordine, nell'ipotesi in cui venisse accertata la prescrizione del credito del
[...]
, domandava la condanna di al risarcimento dei danni per Parte_1 Controparte_1 inadempimento dell'obbligo a suo carico fissato dagli artt. 19 e 20 D. Lgs. n. 112/1999.
Infine, domandava la condanna alle spese legali dell'odierna appellante.
Per i superiori motivi domandava di: “accogliere l'appello proposto dalla CP_1
riformando la sentenza n. 2101/2021. Sempre in via principale, in accoglimento
[...] delle ragioni del , qualora dovesse essere accertata l'intervenuta Parte_1 prescrizione del diritto di credito per causa imputabile all
[...]
, si chiede la condanna al Controparte_5 risarcimento dei danni per palese inadempimento dell'obbligo a suo carico fissato dagli artt. 19 e 20 D. Lgs. n. 112/99. Con vittoria di spese e compensi e con l'aggiunta di oneri fiscali e contributivi in quanto dovuti”.
pag. 3/8 Si costituiva, altresì, , eccependo l'improcedibilità dell'appello, in Controparte_3 quanto aveva provveduto all'iscrizione a ruolo oltre il termine previsto Controparte_1 dall'art. 347 c.p.c., ed evidenziando l'assenza di prova della regolare notifica dei titoli esecutivi e dei verbali presupposti (mancando l'attestazione di avvenuta ricezione). Per tali ragioni, domandava “A) IN VIA PRELIMINARE, l'improcedibilità del proposto appello perché non iscritto a ruolo nel termine di cui all'articolo 165 c.p.c.; B) NEL
MERITO, ma solo nella non prevedibile ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione di improcedibilità, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza del proposto appello perché infondato;
C) In via consequenziale, condannare le controparti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge”.
La causa, istruita documentalmente, con provvedimento del 28.01.2025, ex art. 127-ter
c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del proposto appello sollevata dalla stante che parte appellante ha effettuato la notifica dell'atto CP_3 di appello in data 12.05.2022, procedendo poi alla tempestiva iscrizione a ruolo del giudizio – come risulta agli atti – in data 23.05.2022, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 165 c.p.c., atteso che, peraltro, il termine ricadendo su un giorno festivo va posticipato al giorno successivo ex art.155 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di cui si dirà.
Va anzitutto rilevata l'infondatezza del primo motivo di appello, con il quale CP_1 lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nel non accogliere la proposta
[...] eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per tardività e mancata impugnazione degli atti presupposti, asserendo che i verbali e le ingiunzioni erano stati regolarmente notificati nei termini di legge.
Ed invero, al punto 2 dell'impugnata sent. n. 2101/2021 si legge che: “Preliminarmente occorre pronunciarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalla . Controparte_6
Al riguardo appare opportuno chiarire quali siano le azioni proponibili avverso le ingiunzione e/o intimazioni di pagamento, aventi ad oggetto la riscossione di sanzioni
pag. 4/8 amministrative. Orbene, nel caso in cui la parte deduca di non avere mai ricevuto la notifica dell'originario verbale di contestazione, la stessa recupera l'originario mezzo
d'impugnazione e, quindi, è tenuta ad osservare il termine di decadenza previsto dall'art.
7 comma 3 del decreto del D.Lgs n. 150/2011 (In tal senso V. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n° 22080). Ove, invece, l'opponente eccepisca fatti estintivi successivi alla formazione del titolo, l'opposizione avverso l'ingiunzione non è soggetta ad alcun termine di decadenza. La domanda tendente ad ottenere l'intervenuta prescrizione dei crediti esattoriali si configura, infatti, come azione di accertamento negativo del credito, conseguente a fatti estintivi successivi alla formazione del titolo e del relativo credito. Tra l'altro lo stesso art. 32 del D.Lgs n. 150/2011 non prevede alcun termine di decadenza, limitandosi a precisare che lo stesso è regolato dal rito ordinario di cognizione. Donde la piena ammissibilità e procedibilità dell'opposizione” (cfr. p 2 della sent. n. 2101/2021).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, emerge che il
Giudice di Pace abbia esaustivamente esaminato l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per tardività e mancata impugnazione degli atti presupposti, rilevando, tuttavia (come argomentato al punto 3 della sentenza suindicata, cfr. p. 3 della sent. n. 2101/2021), la mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione e la conseguente prescrizione del relativo credito.
Difatti, secondo giurisprudenza uniforme, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non pag. 5/8 sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204
Codice della Strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione – all'esecuzione o agli atti esecutivi – va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt.
615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (cfr. Cass. Civ., 20.04.2006,
n. 9180).
Nella specie, la ha proposto opposizione avverso la predetta intimazione di CP_3 pagamento, adducendo l'avvenuta prescrizione quinquennale dei fatti contestati con il relativo verbale di accertamento.
Orbene, in tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del
Codice della Strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito (cfr. Cass., Sez. 3
- , ord. n. 18152 del 02/07/2024).
Alla luce di queste considerazioni, nel caso che occupa, l'opposizione promossa dalla deve dunque qualificarsi come un'opposizione all'esecuzione e, in quanto tale, non CP_3 soggetta al rispetto di alcun termine.
A ciò si aggiunga, in rigetto dell'appello incidentale promosso dal la Parte_1 tempestività dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
202103821276441836934747 del 24.03.2021, notificata il 07.07.2021, in quanto depositata il 21.07.2021, nel rispetto dei termini.
Orbene, l'intimazione di pagamento n. 202103821276441836934747 ha come atti presupposti due sanzioni amministrative di violazione del Codice della Strada: il verbale pag. 6/8 n. 5497999 del 7.06.2013, notificato il 06.11.2013, ed il verbale n. 5495459 del
28.05.2013, notificato il 08.10.2013.
Risulta quindi infondato anche il secondo motivo di appello, nonché l'appello incidentale promosso dal non essendo incorso il Giudice di Pace in vizio di Parte_1 ultrapetizione, stante che l'ingiunzione di pagamento ha come atti presupposti ambedue i summenzionati verbali di violazione del Codice della Strada.
Invero, coglie nel segno l'eccepita prescrizione quinquennale in quanto appare ictu oculi evidente che dalla data di notifica dei predetti verbali alla data di notifica della ingiunzione di pagamento n. 20170382638750000618545 del 09/11/2017, e cioè il
24/11/2018, è decorso il termine di cinque anni, senza che alcun valido atto interruttivo è intercorso medio tempore. Sicchè, ciò determina un fatto estintivo del credito sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo che determina la nullità sia della predetta ordinanza ingiunzione che dell'intimazione di pagamento. Deve, altresì, rigettarsi la domanda avanzata dal di condanna al risarcimento dei Parte_1 danni per palese inadempimento dell'obbligo fissato dagli artt. 19 e 20 D. Lgs. n. 112/99, in quanto domanda nuova e, quindi, intempestiva in appello.
Alla luce delle precedenti considerazioni, deve dunque rigettarsi l'appello avanzato e deve confermarsi la sent. n. 2101/2021 del Giudice di Pace di Catania, depositata in data
12.11.2021.
Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi in favore di
[...]
, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, CP_3 tenendo conto di quanto previsto dal primo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M.
n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), nei valori medi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 462,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese compensate per il resto, stante la parziale soccombenza del Parte_1
L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a pag. 7/8 quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo. Per effetto del rigetto dell'appello proposto, questo Giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a mente della disposizione sopra richiamata. L'obbligo di detto pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, rigetta l'appello avanzato da del Controparte_1
23.05.2022, e conferma la sentenza n. 2101/2021 del Giudice di Pace di Catania, depositata in data 12.11.2021;
rigetta l'appello incidentale avanzato dal Parte_1
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
pari ad € 462,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese Controparte_3 processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
spese compensate per il resto;
dà atto che l'appellante è obbligato a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, il 11.08.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli.
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7114/2022 R.G., promossa da:
già , C.F. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elett. dom. in Via Pola n. 15, Catania, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. RACITI SALVATORE
ANTONINO;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._1
24/09/1960, elett. dom. in via Perugia n. 10, Catania, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. LEONORA MARIANO;
, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_2 elett. dom. in Via Umberto n. 151, Catania, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. MACRÌ DANIELA;
APPELLATI
Con provvedimento del 28.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti. Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 12.05.2022, proponeva appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 2101/2021, proc. n. 5765/2021 R.G., depositata in data 12.11.2021, con la quale il Giudice di Pace di Catania, Dott. Gaetano Silvestro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'intimazione ad adempiere n. Controparte_3
202103821276441836934747 del 24.03.2021, dichiarando estinto il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative e condannando al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
L'appellante deduceva che, in data 06.11.2013, la Polizia Municipale del Parte_1
notificava a il verbale n. 5497999 di violazione del C.d.S.
[...] Controparte_3 del 07.06.2013. Asseriva inoltre che, nonostante la regolare notifica, la non avesse CP_3 mai proposto ricorso nei termini di legge avverso il suddetto verbale.
Con l'ingiunzione di pagamento n. 20170382638750000618545 del 09.11.2017, notificata il 24.11.2018, emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni, l' (ora , Parte_2 Controparte_4 Controparte_1 chiedeva il pagamento delle suddette contravvenzioni. Assumeva che anche tale ingiunzione non veniva impugnata nei termini di legge e che la proponeva CP_3 opposizione solo avverso la successiva intimazione di pagamento n.
202103821276441836934747, chiedendone l'annullamento.
Con sentenza n. 2101/2021, il Giudice di Pace di Catania Dott. Gaetano Silvestro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'intimazione ad Controparte_3 adempiere n. 202103821276441836934747 del 24.03.2021, dichiarando estinto il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative e condannando al pagamento Controparte_1 delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello lamentando che il Controparte_1
Giudice di Pace avesse errato nel non accogliere la proposta eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per tardività e mancata impugnazione degli atti presupposti, essendo stati i verbali e le ingiunzioni regolarmente notificati nei termini di legge.
pag. 2/8 Ed ancora, lamentava l'erroneità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione in ordine alla pronuncia sulla notifica dell'ingiunzione di pagamento, avendo il Giudice di
Pace rilevato d'ufficio l'illegittimità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, senza che tale eccezione fosse stata sollevata da parte appellata.
Pertanto, per i suddetti motivi, domandava di riformare la sentenza impugnata, in quanto erronea, con vittoria di spese e compensi di giudizi.
Si costituiva il assumendo che tutte le attività di accertamento e Parte_1 riscossione fossero avvenute conformemente alla legge ed evidenziando che le notifiche risultavano regolarmente curate dal concessionario secondo le direttive Controparte_1 dell'ente; pertanto, la responsabilità per eventuali omissioni o irregolarità non poteva che ricadere sul concessionario stesso. Proponeva, altresì, appello incidentale, rilevando la tardività del ricorso proposto in primo grado dalla – che, attesa la regolarità della CP_3 notifica, avrebbe dovuto impugnare i verbali nel termine di 60 giorni –, nonché il vizio di ultrapetizione, in quanto la ricorrente in primo grado aveva dedotto esclusivamente la mancata conoscenza del verbale n. 5497999 del 07.06.2013, omettendo qualsivoglia riferimento al verbale n. 5495459 del 28.05.2013, che, tuttavia, era stato erroneamente preso in considerazione dal Giudice di Pace nella propria decisione.
In subordine, nell'ipotesi in cui venisse accertata la prescrizione del credito del
[...]
, domandava la condanna di al risarcimento dei danni per Parte_1 Controparte_1 inadempimento dell'obbligo a suo carico fissato dagli artt. 19 e 20 D. Lgs. n. 112/1999.
Infine, domandava la condanna alle spese legali dell'odierna appellante.
Per i superiori motivi domandava di: “accogliere l'appello proposto dalla CP_1
riformando la sentenza n. 2101/2021. Sempre in via principale, in accoglimento
[...] delle ragioni del , qualora dovesse essere accertata l'intervenuta Parte_1 prescrizione del diritto di credito per causa imputabile all
[...]
, si chiede la condanna al Controparte_5 risarcimento dei danni per palese inadempimento dell'obbligo a suo carico fissato dagli artt. 19 e 20 D. Lgs. n. 112/99. Con vittoria di spese e compensi e con l'aggiunta di oneri fiscali e contributivi in quanto dovuti”.
pag. 3/8 Si costituiva, altresì, , eccependo l'improcedibilità dell'appello, in Controparte_3 quanto aveva provveduto all'iscrizione a ruolo oltre il termine previsto Controparte_1 dall'art. 347 c.p.c., ed evidenziando l'assenza di prova della regolare notifica dei titoli esecutivi e dei verbali presupposti (mancando l'attestazione di avvenuta ricezione). Per tali ragioni, domandava “A) IN VIA PRELIMINARE, l'improcedibilità del proposto appello perché non iscritto a ruolo nel termine di cui all'articolo 165 c.p.c.; B) NEL
MERITO, ma solo nella non prevedibile ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione di improcedibilità, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza del proposto appello perché infondato;
C) In via consequenziale, condannare le controparti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge”.
La causa, istruita documentalmente, con provvedimento del 28.01.2025, ex art. 127-ter
c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del proposto appello sollevata dalla stante che parte appellante ha effettuato la notifica dell'atto CP_3 di appello in data 12.05.2022, procedendo poi alla tempestiva iscrizione a ruolo del giudizio – come risulta agli atti – in data 23.05.2022, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 165 c.p.c., atteso che, peraltro, il termine ricadendo su un giorno festivo va posticipato al giorno successivo ex art.155 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di cui si dirà.
Va anzitutto rilevata l'infondatezza del primo motivo di appello, con il quale CP_1 lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nel non accogliere la proposta
[...] eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per tardività e mancata impugnazione degli atti presupposti, asserendo che i verbali e le ingiunzioni erano stati regolarmente notificati nei termini di legge.
Ed invero, al punto 2 dell'impugnata sent. n. 2101/2021 si legge che: “Preliminarmente occorre pronunciarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalla . Controparte_6
Al riguardo appare opportuno chiarire quali siano le azioni proponibili avverso le ingiunzione e/o intimazioni di pagamento, aventi ad oggetto la riscossione di sanzioni
pag. 4/8 amministrative. Orbene, nel caso in cui la parte deduca di non avere mai ricevuto la notifica dell'originario verbale di contestazione, la stessa recupera l'originario mezzo
d'impugnazione e, quindi, è tenuta ad osservare il termine di decadenza previsto dall'art.
7 comma 3 del decreto del D.Lgs n. 150/2011 (In tal senso V. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n° 22080). Ove, invece, l'opponente eccepisca fatti estintivi successivi alla formazione del titolo, l'opposizione avverso l'ingiunzione non è soggetta ad alcun termine di decadenza. La domanda tendente ad ottenere l'intervenuta prescrizione dei crediti esattoriali si configura, infatti, come azione di accertamento negativo del credito, conseguente a fatti estintivi successivi alla formazione del titolo e del relativo credito. Tra l'altro lo stesso art. 32 del D.Lgs n. 150/2011 non prevede alcun termine di decadenza, limitandosi a precisare che lo stesso è regolato dal rito ordinario di cognizione. Donde la piena ammissibilità e procedibilità dell'opposizione” (cfr. p 2 della sent. n. 2101/2021).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, emerge che il
Giudice di Pace abbia esaustivamente esaminato l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per tardività e mancata impugnazione degli atti presupposti, rilevando, tuttavia (come argomentato al punto 3 della sentenza suindicata, cfr. p. 3 della sent. n. 2101/2021), la mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione e la conseguente prescrizione del relativo credito.
Difatti, secondo giurisprudenza uniforme, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non pag. 5/8 sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204
Codice della Strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione – all'esecuzione o agli atti esecutivi – va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt.
615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (cfr. Cass. Civ., 20.04.2006,
n. 9180).
Nella specie, la ha proposto opposizione avverso la predetta intimazione di CP_3 pagamento, adducendo l'avvenuta prescrizione quinquennale dei fatti contestati con il relativo verbale di accertamento.
Orbene, in tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del
Codice della Strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito (cfr. Cass., Sez. 3
- , ord. n. 18152 del 02/07/2024).
Alla luce di queste considerazioni, nel caso che occupa, l'opposizione promossa dalla deve dunque qualificarsi come un'opposizione all'esecuzione e, in quanto tale, non CP_3 soggetta al rispetto di alcun termine.
A ciò si aggiunga, in rigetto dell'appello incidentale promosso dal la Parte_1 tempestività dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
202103821276441836934747 del 24.03.2021, notificata il 07.07.2021, in quanto depositata il 21.07.2021, nel rispetto dei termini.
Orbene, l'intimazione di pagamento n. 202103821276441836934747 ha come atti presupposti due sanzioni amministrative di violazione del Codice della Strada: il verbale pag. 6/8 n. 5497999 del 7.06.2013, notificato il 06.11.2013, ed il verbale n. 5495459 del
28.05.2013, notificato il 08.10.2013.
Risulta quindi infondato anche il secondo motivo di appello, nonché l'appello incidentale promosso dal non essendo incorso il Giudice di Pace in vizio di Parte_1 ultrapetizione, stante che l'ingiunzione di pagamento ha come atti presupposti ambedue i summenzionati verbali di violazione del Codice della Strada.
Invero, coglie nel segno l'eccepita prescrizione quinquennale in quanto appare ictu oculi evidente che dalla data di notifica dei predetti verbali alla data di notifica della ingiunzione di pagamento n. 20170382638750000618545 del 09/11/2017, e cioè il
24/11/2018, è decorso il termine di cinque anni, senza che alcun valido atto interruttivo è intercorso medio tempore. Sicchè, ciò determina un fatto estintivo del credito sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo che determina la nullità sia della predetta ordinanza ingiunzione che dell'intimazione di pagamento. Deve, altresì, rigettarsi la domanda avanzata dal di condanna al risarcimento dei Parte_1 danni per palese inadempimento dell'obbligo fissato dagli artt. 19 e 20 D. Lgs. n. 112/99, in quanto domanda nuova e, quindi, intempestiva in appello.
Alla luce delle precedenti considerazioni, deve dunque rigettarsi l'appello avanzato e deve confermarsi la sent. n. 2101/2021 del Giudice di Pace di Catania, depositata in data
12.11.2021.
Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi in favore di
[...]
, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, CP_3 tenendo conto di quanto previsto dal primo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M.
n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), nei valori medi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 462,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese compensate per il resto, stante la parziale soccombenza del Parte_1
L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a pag. 7/8 quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo. Per effetto del rigetto dell'appello proposto, questo Giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a mente della disposizione sopra richiamata. L'obbligo di detto pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, rigetta l'appello avanzato da del Controparte_1
23.05.2022, e conferma la sentenza n. 2101/2021 del Giudice di Pace di Catania, depositata in data 12.11.2021;
rigetta l'appello incidentale avanzato dal Parte_1
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
pari ad € 462,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese Controparte_3 processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
spese compensate per il resto;
dà atto che l'appellante è obbligato a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, il 11.08.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli.
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