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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4793/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 aprile 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mazzone Roberta Alessia presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mazzone Roberta Alessia presso la quale ha eletto domicilio telematico
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Melzo l'01.08.2015, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Melzo (n. 13, Serie A, Parte II);
- separati consensualmente giusto il Decreto di omologazione. cronol. 12516/2020 del 24.07.2020 pronunciato dal Tribunale di Milano (Rg. 7962/2020)
pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
1) Parte_3
CF. C.F._3 nato a [...] il [...] cittadina italiano minorenne
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale di OZ Martesana (MI), Via Vico Gianbattista n. 1, in comproprietà tra i coniugi al 50%, resta assegnata alla IG.ra , continuando a Parte_1 pagare congiuntamente pro quota (50% ciascuno) il mutuo cointestato gravante sull'immobile e le spese straordinarie connesse allo stesso;
le spese condominiali ordinarie, invece, rimarranno a carico della IG.ra per il 100%; Pt_1
2) il figlio minore viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori Parte_3 che assumeranno di comune accordo le decisioni relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dello stesso. Ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui resterà con ciascuno di essi (si veda piano genitoriale Pt_3 prodotto);
3) il minore resta collocato presso l'immobile coniugale, assegnato alla Parte_3 IG.ra , e trascorrerà weekend alternati venerdì - domenica con il padre Parte_1 _2
, indicativamente dalle ore 19.00 di venerdì, con pernottamento nelle giornate di venerdì e
[...] sabato presso l'immobile di residenza del padre in Milano, Via Porretta n. 53, e rientro a casa dalla IG.ra la domenica sera per cena;
il IG. terrà con sé il minore anche ogni martedì sera, Pt_1 Pt_3 indicativamente dalle ore 19.00 e rientro alle ore 21.30, dopo cena, presso l'immobile dei nonni paterni, nonché a settimane alternate il giovedì sera, sempre indicativamente dalle ore 19.00 e rientro alle ore 21.30, dopo cena, sempre presso l'immobile dei nonni paterni, come avvenuto dalla separazione ad oggi;
4) durante le vacanze di Natale, il piccolo trascorrerà, ad anni alterni, la Parte_3 settimana comprendente il giorno di Natale (24/12 al 30/12) con uno dei genitori e con l'altro quella comprendente il giorno di Capodanno (31/12 - 6/1). Stesso dicasi per le vacanze di Pasqua e le altre comandate, che il piccolo trascorrerà, ad anni alternati, con l'uno o l'altro genitore;
Pt_3
5) per quanto concerne le vacanze estive, i genitori avranno con sé il minore per un periodo di 15 giorni, anche consecutivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Il tutto ferma ogni più ampia facoltà dei genitori di stabilire, di volta in volta e di comune accordo, differenti soluzioni in linea con le eIGenze di entrambi e del minore (esempio malattia), come avvenuto dalla separazione sino ad oggi;
6) il IG. continuerà a versare alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_3 Pt_1 mantenimento del figlio minore la somma di Euro 400,00 mensili, anticipatamente Parte_3 entro il giorno 12 di ogni mese, come avvenuto dalla separazione alla data odierna, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
7) tutte le spese extra assegno relative al figlio , aventi natura Parte_3
pagina 2 di 5 straordinaria, saranno a carico per il 50% a ciascun genitore, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, in conformità alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) la IG.ra continuerà a percepire l'assegno unico per il minore Pt_1 Parte_3
(oggi pari a Euro 141,90), mentre le detrazioni fiscali concernenti il minore permangono al 50% a ciascun genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. pagina 3 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i Parte_3 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Melzo
l'01.08.2015, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Melzo (n. 13, Serie A, Parte
II), tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese di procedura.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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