Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/04/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
2431/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2431/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 8378/2019 depositata in data 11.11.2019 in materia di risarcimento danni patrimoniali, vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Poggiomarino Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA), alla Via Nocelleto n. 5, presso lo studio dell'avv. Pasquale D'Anna, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., dott.ssa Controparte_1 Controparte_2
, C.F. , elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
[...] P.IVA_1 municipale alla piazza De Marinis n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Belcuore, giusta procura in atti
APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava dinanzi al Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata il , al fine di sentire condannare l'ente convenuto, ai sensi degli Controparte_1
artt. 2043 e/o 2051 c.c., al pagamento dei danni subiti dal veicolo attoreo Lancia Phedra, tg.
DC538VB, in occasione del sinistro stradale occorso in data 11.11.2016, alle ore 05.40, circa in
Poggiomarino, alla Via Saporito, allorquando l'attore, proprietario del veicolo indicato, transitava in direzione via G. Iervolino.
1
che, a causa dell'impatto, l'autoveicolo riportava danni al cerchio della ruota anteriore sinistra e allo pneumatico della medesima ruota nonché danni meccanici all'autoveicolo; che, nonostante l'invito alla stipula di una negoziazione assistita inoltrata al , i Controparte_1
danni non venivano risarciti.
L'attore, quindi, iscriveva la causa al ruolo presso il Giudice di Pace di Torre Annunziata, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro de quo quantificati in euro 2.169,19, oltre interessi come per legge o la somma maggiore o minore da accertare in corso di causa, con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio il , deducendo in via preliminare: la carenza di Controparte_1
legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, la nullità della citazione per genericità dei fatti esposti nell'atto introduttivo nonché l'inammissibilità della domanda proposta in quanto generica sotto il profilo della causa petendi; nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda ai sensi dell'art
2051 c.c. stante la notevole estensione della strada sulla quale era avvenuto il sinistro, oltre che ai sensi dell'art. 2043 c.c., in ragione della carenza della prova circa gli elementi costitutivi del fatto illecito, vale a dire l'esistenza dell'insidia e trabocchetto. Dunque, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di un teste indicato dall'attore, con sentenza n. 8378/2019 depositata in data 11.11.2019, il giudice di pace rigettava la domanda ritenendola non provata. In particolare, riteneva le dichiarazioni testimoniali generiche e prive di riscontro tenuto conto della documentazione fotografica prodotta in giudizio, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza, proponeva impugnazione, lamentando: l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta, in violazione degli artt. 2697
c.c. e 115 e 116 c.p.c.; l'erronea qualificazione giuridica della domanda nonché la carenza di motivazione circa la mancata disposizione della c.t.u. tecnica. Pertanto, chiedeva, previa disposizione di c.t.u. tecnica, in riforma della impugnata sentenza, di accogliere la domanda proposta in primo grado e di condannare il al risarcimento dei danni patrimoniali patiti Controparte_1
quantificati in euro 2.169,19 oltre interessi legali o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore anticipatario.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.; nel merito, l'infondatezza dell'appello in ragione della correttezza della motivazione del Giudice di prime cure in quanto immune da vizi logici e giuridici.
In via ulteriore, spiegava appello incidentale lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c. vista la
2 mancata liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dell'ente comunale.
Dunque, chiedeva rigettarsi l'appello principale e di accogliere l'appello incidentale e per l'effetto, condannarsi al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio quantificate Parte_1
in euro 1.700,00 oltre accessori di legge e spese generali e spese del secondo grado del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024, con ordinanza del 9.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (15.05.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata (11.11.2019) e la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (22.05.2020). Parimenti, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello incidentale, stante la sua proposizione con comparsa di costituzione e risposta nei termini di legge (30.06.2020).
Nel merito, i motivi di appello principale si fondano sulla valutazione delle risultanze istruttorie e segnatamente sulla loro idoneità a provare gli elementi costitutivi della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 o in subordine dell'art. 2043 c.c.
Si premette che la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., la cui formulazione evidenzia chiaramente che: - «la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa» (Cass. n. 15761/2016); - ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato «cagionato» dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); - ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario, l'art. 2051 cod. civ. è di regola applicabile al danno causato dal bene demaniale di cui la P.A. ha la concreta disponibilità, a
3 prescindere dall'effettiva estensione della res e dall'uso generale e diretto della stessa da parte dei consociati. Pertanto, l'ente pubblico proprietario della strada risponde quale custode dei danni subiti dagli utenti in relazione a situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura della cosa, salva la sussistenza del caso fortuito (cfr. Cass. n. 24529 del 20/11/2009; Cass. n. 8157 del 03/04/2009; Cass.
n. 21508 del 18/10/2011; Cass. n. 6101 del 12/03/2013; Cass. n. 8935 del 12/04/2013; Cass. n. 7805 del 27/03/2017; Cass. n. 6703 del 19/03/2018).
Ciò detto, il Tribunale ritiene, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, corretto il ragionamento logico-giuridico, in forza del quale il giudice della gravata sentenza ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta da Parte_1
.
[...]
E, invero, la deposizione dell'unico teste escusso, di nome , addotta dall'attore in Testimone_1
primo grado a sostegno della domanda, non appare particolarmente dettagliata e risulta altresì contraddittoria rispetto al materiale fotografico prodotto in primo grado, risultando così inidonea a comprovare adeguatamente i fatti esposti in citazione a supporto della domanda azionata.
Il teste, infatti, ha genericamente riferito che il veicolo, in seguito al presunto sinistro, riportava danni alla ruota anteriore sinistra e al cerchione, oltre a perdere olio;
ma, analizzando il materiale fotografico prodotto in primo grado ed esibito al medesimo testimone, risulta che il cerchione era perfettamente in sede, che lo pneumatico era essenzialmente sgonfio ed è possibile ravvisare soprattutto un grave danno alla parte posteriore sinistra dell'autovettura Lancia Phedra, componente dell'autovettura che, tuttavia, non viene descritta come danneggiata nel sinistro per cui è causa. Inoltre, i presunti danni meccanici riportati dal veicolo non vengono indicati nell'atto introduttivo di primo grado né il teste ha saputo riferire nulla di specifico al riguardo;
infine, alcuna valenza assume il preventivo di riparazione in atti che non è elemento idoneo a dimostrare il nesso causale tra l'evento e i danni.
Analizzando, poi, le fotografie dello stato dei luoghi emerge che la buca era di ampie dimensioni e, dunque, - al di là della presenza o meno della cartellonistica posta al centro di essa raffigurata nelle foto prodotte dalla medesima parte attrice, che il teste ha però dichiarato non esserci in occasione del sinistro - non poteva non essere vista da un attento utente della strada, anche se ricolma d'acqua; ciò
a maggior ragione se si considera che la conformazione della strada (a senso unico di circolazione come dedotto dal teste e di dimensioni non particolarmente ampie come si evince dalle foto allegate, in cui si scorge anche la presenza di vetture parcheggiate sul margine sinistro della carreggiata) imponeva di procedere a velocità moderata. Si osserva al riguardo che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata mediante l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
4 dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Ne consegue che, gravando sul danneggiato l'onere di dimostrare la pericolosità della cosa, nella specie detta prova non è stata fornita, come statuito dal giudice di primo grado. Ciò induce a rigettare la spiegata impugnazione in via principale, con assorbimento dei restanti motivi.
Venendo all'esame dell'appello incidentale, il ha sostanzialmente censurato l'erroneo CP_1
governo delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Tale motivo è fondato.
Si premette che, a norma dell'art. 92, co. 2 c.p.c., la compensazione può essere testualmente disposta, al di là dell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché - per effetto della sentenza della Corte costituzionale sentenza 19 aprile 2018, n. 77- per “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nella specie, il giudice di pace ha motivato la compensazione delle spese di lite ritenendo sussistenti
“gravi motivi” in ragione della “peculiarità della materia”, ma in effetti proprio la serialità della materia trattata e la sussistenza di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ed univoco sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. non rendono giustificabile la compensazione disposta dal giudice di primo grado. Pertanto, le spese di primo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della causa ricompreso nello scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, per le cause dinanzi al Giudice di
Pace, applicando i parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta nelle differenti fasi;
dunque, i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado vanno determinati complessivamente in euro 671,00, oltre accessori di legge.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/15 come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) e applicando i parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata nelle fasi effettivamente celebrate.
Il rigetto dell'appello principale, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriori richiesta ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 8378/2019 Parte_1
depositata in data 11.11.2019 del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
2) accoglie l'appello incidentale proposto dal , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 8378/2019 depositata in data 11.11.2019 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, condanna al pagamento Parte_1
in favore del , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Controparte_1
lite del giudizio di primo grado che si liquidano in euro 671,00 per compensi professionali oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
3) condanna al pagamento in favore del , in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro
147,00 per spese ed euro 852,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale
( ) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 10.04.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Coletti
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