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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/11/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2922/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2922/2025, promossa con ricorso depositato il 14.07.2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] l' 11.12.1981 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Cancelli
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 17.03.1976 cittadino: italiano Cod. Fisc. . C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Cancelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in DO ON (VA), in data 21 marzo 2009
(anno 2009 atto n. 1 parte II serie A); separati consensualmente con sentenza n. 198/2024 in data 20.07.2024 (passata in giudicato il
24.08.2024, v. documenti in atti).; dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14.07.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“che l'On.le Tribunale di Varese voglia, ai sensi dell'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n. 898 ss. mm. ii., pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data in data 21.03.2009, ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di DO ON l'annotazione della relativa sentenza, alle seguenti condizioni:
- entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, per cui entrambe le parti rinunciano al mantenimento e danno atto dell'avvenuta definitiva regolazione di ogni aspetto patrimoniale riconducibile al matrimonio”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
21.03.2009 , in DO ON (VA), con atto annotato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di DO ON (VA), (anno 2009, atto n. 1 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2922/2025, promossa con ricorso depositato il 14.07.2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] l' 11.12.1981 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Cancelli
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 17.03.1976 cittadino: italiano Cod. Fisc. . C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Cancelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in DO ON (VA), in data 21 marzo 2009
(anno 2009 atto n. 1 parte II serie A); separati consensualmente con sentenza n. 198/2024 in data 20.07.2024 (passata in giudicato il
24.08.2024, v. documenti in atti).; dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14.07.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“che l'On.le Tribunale di Varese voglia, ai sensi dell'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n. 898 ss. mm. ii., pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data in data 21.03.2009, ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di DO ON l'annotazione della relativa sentenza, alle seguenti condizioni:
- entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, per cui entrambe le parti rinunciano al mantenimento e danno atto dell'avvenuta definitiva regolazione di ogni aspetto patrimoniale riconducibile al matrimonio”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
21.03.2009 , in DO ON (VA), con atto annotato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di DO ON (VA), (anno 2009, atto n. 1 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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