TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/10/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 166/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPANO GIANCARLA, la quale Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARRA MICHELE, il quale CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.01.2025, il ricorrente, premetteva che da diversi anni il padre, CP_1
, non versava più alcuna somma a titolo di mantenimento in suo favore e che le spese
[...] straordinarie erano interamente a carico della madre. Chiedeva, pertanto, all'intestato Tribunale di ordinare al resistente, in qualità di genitore, il versamento diretto di una somma a titolo di mantenimento non inferiore ad euro 300,00 in suo favore.
Con comparsa di risposta depositata in data 11.03.2025, il resistente chiedeva determinarsi a suo
1 carico un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente Pt_1 autosufficiente, di euro 200,00 mensili oltre al 50% elle spese straordinarie.
All'udienza del 18.04.2025 il giudice formulava la seguente proposta conciliativa: “il padre verserà entro il 5 di ogni mese la somma mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da rivalutare secondo gli indici ISTAT” rinviando per verificarne l'adesione all'udienza del
24.10.2025.
Con istanza congiunta del 12.06.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Il sig. , ogni 15 del mese, corrisponderà la somma di euro 300,00, sulla PostePay CP_1 intestata a – Iban [...], senza corrispondere le Parte_1 spese straordinarie;
- Tale somma di mantenimento verrà corrisposta sino a quando il sig. non diviene Parte_1 autosufficiente con un regolare contratto di lavoro e relativa busta paga.
All'udienza cd. Cartolare del 24.10.2025 il Giudice, visto l'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.10.2025
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPANO GIANCARLA, la quale Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARRA MICHELE, il quale CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.01.2025, il ricorrente, premetteva che da diversi anni il padre, CP_1
, non versava più alcuna somma a titolo di mantenimento in suo favore e che le spese
[...] straordinarie erano interamente a carico della madre. Chiedeva, pertanto, all'intestato Tribunale di ordinare al resistente, in qualità di genitore, il versamento diretto di una somma a titolo di mantenimento non inferiore ad euro 300,00 in suo favore.
Con comparsa di risposta depositata in data 11.03.2025, il resistente chiedeva determinarsi a suo
1 carico un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente Pt_1 autosufficiente, di euro 200,00 mensili oltre al 50% elle spese straordinarie.
All'udienza del 18.04.2025 il giudice formulava la seguente proposta conciliativa: “il padre verserà entro il 5 di ogni mese la somma mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da rivalutare secondo gli indici ISTAT” rinviando per verificarne l'adesione all'udienza del
24.10.2025.
Con istanza congiunta del 12.06.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Il sig. , ogni 15 del mese, corrisponderà la somma di euro 300,00, sulla PostePay CP_1 intestata a – Iban [...], senza corrispondere le Parte_1 spese straordinarie;
- Tale somma di mantenimento verrà corrisposta sino a quando il sig. non diviene Parte_1 autosufficiente con un regolare contratto di lavoro e relativa busta paga.
All'udienza cd. Cartolare del 24.10.2025 il Giudice, visto l'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.10.2025
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
2