Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 26/11/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01925/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2025, proposto da EL SE FE, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da P.E.C. marcellogiuseppefeola@puntopec.it;
contro
Comune di Centola, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza,
- al decreto ingiuntivo n. 167/2024 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Uditi per la parte il difensore, come specificato nel verbale, relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. UI RU;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato, l’odierna deducente ha adito questo Tribunale per chiedere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 167 del 16 luglio 2024, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania, col quale il Comune di Centola è stato condannato a pagare la “ somma di € 6.857,86, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo”, nonché le “spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 145,50 per spese vive ed in euro 567,00 per compensi oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ”.
2. Nello specifico, parte ricorrente ha esposto che detto decreto:
- è stato notificato all’Amministrazione il 18 luglio 2024;
- è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 17 ottobre 2024;
- è stato così notificato all’Amministrazione il 22 ottobre 2024;
3. Preso atto del perdurante inadempimento dell’Ente, il ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo al Collegio di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrale esecuzione del titolo de quo e, quindi, di dichiarare l’obbligo del Comune di Centola di conformarsi alle statuizioni del predetto decreto, di condannarlo a corrispondere le somme richieste, oltre interessi, assegnando un termine per adempiere, e di nominare un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione in caso di ulteriore inadempimento;
4. L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
5. Alla Camera di consiglio del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Nel caso di specie, dalla documentazione versta in atti, emerge che:
- il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
- le statuizioni contenute nella decisione in epigrafe risultano non aver ricevuto esecuzione;
- l’Amministrazione intimata non ha dimostrato l’avvenuto pagamento (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 1997, in tema di onere della prova dell’adempimento per tutte Cass., Sezioni Unite Civili, 30 ottobre 2001, n. 13533);
7. Ritenuto, pertanto, che la domanda vada accolta e che, conseguentemente, vada dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento.
8. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo Funzionario , affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al Funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
9. Considerato, quanto alle spese del presente giudizio, che:
- le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 1998);
- non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle per l’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.a. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 maggio 2021, n. 3803 – T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 22 dicembre 2023, n. 3028);
- il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
10. Infine, tenuto conto del valore della causa, il Collegio ritiene congrua la determinazione, a titolo di spese e competenze relative al presente giudizio, dell’importo liquidato in dispositivo.
11. Ritenuto, in conclusione, sulla scorta di quanto precede, di accogliere il ricorso nei sensi indicati e di liquidare le spese di giudizio come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione, staccata di Salerno (Sezione Terza), accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Centola di dare esecuzione al decreto azionato, adottando gli atti necessari nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione ad istanza di parte;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo Funzionario, assegnando a quest’ultimo un termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni per l’esecuzione del medesimo decisum ;
- dispone che parte ricorrente restituisca copia esecutiva del titolo o dia quietanza dell’avvenuto pagamento all’amministrazione intimata o al Commissario ad acta, ove intervenuto in sostituzione dell’amministrazione;
Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 1000.00,00 (mille), oltre accessori, C.P.A. e I.V.A. come per legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI RU, Presidente, Estensore
EL Polimeno, Referendario
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UI RU |
IL SEGRETARIO