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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3716 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento di divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Mondolfo in data 13/08/2008 da:
nato il [...] a [...] - ALBANIA Parte_1
E
nata il [...] a [...] - ALBANIA Persona_1
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale il 27/03/2023;
che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
che dal matrimonio è nata a [...] la figlia il 22/04/2011; Per_2
RITENUTO
che le condizioni concordate rispondano all'interesse della figlia e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
che l'ascolto della minore non sia necessario (articolo 473 bis. 4 c.pc.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visti gli artt. 3 n. 2 lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge. Deciso in data 22/01/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento di divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Mondolfo in data 13/08/2008 da:
nato il [...] a [...] - ALBANIA Parte_1
E
nata il [...] a [...] - ALBANIA Persona_1
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale il 27/03/2023;
che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
che dal matrimonio è nata a [...] la figlia il 22/04/2011; Per_2
RITENUTO
che le condizioni concordate rispondano all'interesse della figlia e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
che l'ascolto della minore non sia necessario (articolo 473 bis. 4 c.pc.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visti gli artt. 3 n. 2 lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge. Deciso in data 22/01/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni