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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/09/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1078/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1078/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. STERLI ANDREA ricorrente contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore contumace
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale, allegando di avere lavorato alle dipendenze di
[...]
dal 17.10.2022 al 24.3.2025, quale “operaio addetto Controparte_1 manutenzione” al livello V del CCNL Commercio. Ha dedotto di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa, avendo la datrice di lavoro omesso il pagamento di alcune retribuzioni. Ha quindi lamentato di essere creditore della società delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2015, oltre che del TFR e
Pag. 1 di 4 dell'indennità sostitutiva del preavviso, per complessivi € 11.196,32 e ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma.
Nessuno si è costituito per la società resistente e, all'udienza del 23.9.2025 stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia;
la causa è stata quindi immediatamente discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva in primo luogo che la società resistente è rimasta contumace e che il legale rappresentante della datrice di lavoro è rimasto assente all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c. La contumacia della società e l'assenza del legale rappresentante della stessa alla prima udienza di comparizione sono circostanze valutabili dal giudice al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti dal ricorrente, alla luce degli altri elementi di prova raccolti nel corso del giudizio
(tra le molte: Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 1648 del 2.3.1996; Cass. Civ. Sez. II,
Ord. n. 9436 del 18.4.2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito la prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, per il periodo dal 17.10.2022 al 24.3.2025 e delle mansioni di “operaio addetto alla manutenzione” affidategli, con inquadramento al V livello del CCNL
Commercio; ciò è dimostrato del contratto di assunzione (cfr. doc. 1), dalle buste paga (cfr. doc. 2) e dal modello UNILAV di dimissioni (cfr. doc. 3), dai quali emerge la data di assunzione, il livello di inquadramento, le mansioni, il
CCNL applicabile (Commercio), nonché la data e la motivazione delle dimissioni.
Il ricorrente ha poi allegato l'ammontare del credito vantato, per complessivi €
11.196,96 lordi, di cui: € 6.659,79 lordi per le retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo 2025, delle quali vi è prova documentale costituita dalle buste paga in atti (cfr. doc. 2), € 3.838,86 lordi per TFR, calcolato prendendo a riferimento il dato al 31.12.2024 di cui alla certificazione unica 2025 redatta dal datore di lavoro (cfr doc. 5) e sommando i ratei del 2025 (calcolati come da conteggi in
Pag. 2 di 4 atti), nonché € 697,67 per l'indennità sostitutiva del preavviso, senz'altro dovuta stante le dimissioni rassegnate per giusta causa (cfr. doc. 3) e correttamente calcolata in 15 giorni come previsto dal contratto collettivo (in atti). I menzionati conteggi, resisi necessari stante l'omessa consegna al lavoratore della busta paga di fine rapporto, sono esenti da errori di calcolo e sono stati elaborati sulla base del CCNL Commercio correttamente individuato e applicabile al rapporto di lavoro in oggetto.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento della somma richiesta dal lavoratore, né ha contestato l'entità del credito rivendicato. Sul punto, basti ricordare l'insegnamento della
Suprema Corte laddove afferma che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SS.UU. n. 13533 del 30.1.2001).
Tali elementi, unitamente alla mancata costituzione in giudizio e alla mancata comparizione del legale rappresentante all'udienza ex art. 420 c.p.c., tratteggiano un quadro probatorio pienamente delineato, che consente di ritenere fondate le domande formulate dalla parte ricorrente.
Il ricorso merita quindi integrale accoglimento.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi data la scarsa complessità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento e quindi: € 911,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 809,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 2.109,00 oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso
1) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 11.196,32 (di cui € 3.838,86 per Parte_1
TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite, che liquida in € 2.109,00 oltre Parte_1
15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bergamo, li 23/9/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1078/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. STERLI ANDREA ricorrente contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore contumace
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale, allegando di avere lavorato alle dipendenze di
[...]
dal 17.10.2022 al 24.3.2025, quale “operaio addetto Controparte_1 manutenzione” al livello V del CCNL Commercio. Ha dedotto di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa, avendo la datrice di lavoro omesso il pagamento di alcune retribuzioni. Ha quindi lamentato di essere creditore della società delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2015, oltre che del TFR e
Pag. 1 di 4 dell'indennità sostitutiva del preavviso, per complessivi € 11.196,32 e ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma.
Nessuno si è costituito per la società resistente e, all'udienza del 23.9.2025 stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia;
la causa è stata quindi immediatamente discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva in primo luogo che la società resistente è rimasta contumace e che il legale rappresentante della datrice di lavoro è rimasto assente all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c. La contumacia della società e l'assenza del legale rappresentante della stessa alla prima udienza di comparizione sono circostanze valutabili dal giudice al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti dal ricorrente, alla luce degli altri elementi di prova raccolti nel corso del giudizio
(tra le molte: Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 1648 del 2.3.1996; Cass. Civ. Sez. II,
Ord. n. 9436 del 18.4.2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito la prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, per il periodo dal 17.10.2022 al 24.3.2025 e delle mansioni di “operaio addetto alla manutenzione” affidategli, con inquadramento al V livello del CCNL
Commercio; ciò è dimostrato del contratto di assunzione (cfr. doc. 1), dalle buste paga (cfr. doc. 2) e dal modello UNILAV di dimissioni (cfr. doc. 3), dai quali emerge la data di assunzione, il livello di inquadramento, le mansioni, il
CCNL applicabile (Commercio), nonché la data e la motivazione delle dimissioni.
Il ricorrente ha poi allegato l'ammontare del credito vantato, per complessivi €
11.196,96 lordi, di cui: € 6.659,79 lordi per le retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo 2025, delle quali vi è prova documentale costituita dalle buste paga in atti (cfr. doc. 2), € 3.838,86 lordi per TFR, calcolato prendendo a riferimento il dato al 31.12.2024 di cui alla certificazione unica 2025 redatta dal datore di lavoro (cfr doc. 5) e sommando i ratei del 2025 (calcolati come da conteggi in
Pag. 2 di 4 atti), nonché € 697,67 per l'indennità sostitutiva del preavviso, senz'altro dovuta stante le dimissioni rassegnate per giusta causa (cfr. doc. 3) e correttamente calcolata in 15 giorni come previsto dal contratto collettivo (in atti). I menzionati conteggi, resisi necessari stante l'omessa consegna al lavoratore della busta paga di fine rapporto, sono esenti da errori di calcolo e sono stati elaborati sulla base del CCNL Commercio correttamente individuato e applicabile al rapporto di lavoro in oggetto.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento della somma richiesta dal lavoratore, né ha contestato l'entità del credito rivendicato. Sul punto, basti ricordare l'insegnamento della
Suprema Corte laddove afferma che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SS.UU. n. 13533 del 30.1.2001).
Tali elementi, unitamente alla mancata costituzione in giudizio e alla mancata comparizione del legale rappresentante all'udienza ex art. 420 c.p.c., tratteggiano un quadro probatorio pienamente delineato, che consente di ritenere fondate le domande formulate dalla parte ricorrente.
Il ricorso merita quindi integrale accoglimento.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi data la scarsa complessità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento e quindi: € 911,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 809,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 2.109,00 oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso
1) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 11.196,32 (di cui € 3.838,86 per Parte_1
TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite, che liquida in € 2.109,00 oltre Parte_1
15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bergamo, li 23/9/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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