Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5340 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10054/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10054 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DR AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Fregni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aero Club d'LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- dell'atto dispositivo n. 88 dell'1/4/2025;
- dell'atto prot. n. 13700 del 16/4/2025;
- dell'atto prot. n. 20071 del 10/06/2025;
- dell'atto prot. n. 20975 del 17/06/2025;
- dell'atto prot. n. 21365 del 20/06/2025;
- dell'atto prot. n. 23294 dell'8/7/2025;
- dell'atto prot. n. 23567 del 10/07/2025;
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.12.2025 :
- dell’atto dispositivo dell’Aereo Club d’LI n. 400 del 18/11/2025;
- dell’atto dell’Aereo Club d’LI prot. n. 36568 del 21/11/2025;
- della lettera dell’Aereo Club d’LI 20-10-2025;
- dell’atto dispositivo dell’Aereo Club d’LI n. 369 del 23/10/2025;
- del verbale della visita ispettiva del 28-10-2025;
- della relazione ispettiva 11-11-2025;
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Aero Club d'LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è proprietario dal 28 maggio 2018 dell'elicottero ultraleggero V.D.S. (volo da diporto o sportivo) identificato dall’Aero club d’LI (a norma del D.P.R. n. 133/2010) con le marche I-D088, che egli utilizza in quanto titolare di attestato idoneità alla condotta di apparecchi V.D.S. n. 68539 sempre rilasciatogli dal medesimo Ente.
2. Con atto dispositivo n. 88 dell’1.4.2025 il Direttore Generale dell’Aereo Club d’LI ha disposto:
- di sospendere temporaneamente le procedure di identificazione e iscrizione nel Registro di cui all'art. 5 D.P.R. 53/2013 per gli aeromobili ad ala rotante derivati dal modello "Robinson Helicopter Company R22" o che utilizzino parti di tale aeromobile, nonché le procedure di passaggio di proprietà, modifica e rilascio o rinnovo della qualifica di "Avanzato" per i suddetti aeromobili, fino al completamento degli accertamenti necessari per le motivazioni indicate in premessa;
- di trasmettere alla competente Procura della Repubblica per gli opportuni accertamenti e le conseguenti valutazioni, le autodichiarazioni contenute nel modulo innovato in seguito all'entrata in vigore del DM 503/2022 relativamente alla circostanza che l'aeromobile non sia stato in precedenza iscritto in altro Registro;
- di inoltrare richiesta di un apposito parere all’Avvocatura dello Stato ed a ENAC al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'identificazione di tali aeromobili e la loro permanenza nel Registro.
3. L’elicottero del ricorrente è un apparecchio già qualificato “avanzato” ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera b1, del D.P.R. 09/07/2010, n. 133, corredato sin dall’anno 2018 di una “ relazione tecnica attestante che la progettazione e la realizzazione dell'apparecchio sono state eseguite con criteri idonei a garantire la rispondenza agli standard tecnici di cui al comma 1. La relazione tecnica è sottoscritta da un ingegnere aeronautico o aerospaziale abilitato all'esercizio della professione ovvero da un perito aeronautico designato da un'associazione di costruttori amatoriali riconosciuta dall'Aero Club d'LI ”.
4. In base alla citata relazione tecnica l’aeromobile è stato dichiarato: " aero navigabile come elicottero da diporto sportivo autocostruito avanzato in completa sicurezza e affidabilità " e sarebbe tuttora in tali condizioni di idoneità al volo poiché sempre stato regolarmente manutenzionato anche da tecnici specializzati.
5. Nell’indicata relazione tecnica si precisa che l’aeromobile è stato “ costruito da parti provenienti da elicotteri Robinson R22 rottamati, da componenti acquistate come parti di ricambio e da componenti fatte realizzare appositamente e quindi non deriva direttamente dalla cancellazione di un elicottero R22 ”.
6. Non essendosi potuto richiedere, a causa di quanto disposto dal citato atto dispositivo n. 88/2025 dell’Aero club LI, il rinnovo della qualifica di avanzato ai sensi dell’art. 8, comma 7, del DPR 133/2010 alla prescritta scadenza triennale del 27.5.2024, al momento, detto elicottero ha perso tale qualifica ed è quindi solo “basico” il che non gli consente di atterrare in aeroporti e interessare gli spazi aerei controllati, né di volare oltre i confini nazionali, limitandone così l’utilizzo.
7. Il ricorrente è venuto a conoscenza del suddetto atto dispositivo n. 88 dell’1.4.2025 a seguito della comunicazione datata 16.4.2025, con cui il D.G. di Aereo Club d’LI avvisava che avrebbe effettuato le operazioni di controllo e verifica previste dal suddetto D.M. 503/2021 mediante un tecnico incaricato, anche in collaborazione con ENAC e, pertanto si richiedeva la conferma o meno della disponibilità dell’apparecchio in condizioni idonee al volo e l’attuale base di ricovero.
8. A seguito del riscontro di parte ricorrente, l’Amministrazione ha comunicato il 10.6.2025 l’intenzione di sottoporre ad un’ispezione il suo aeromobile ultraleggero identificato con marche I-D088, chiedendo di indicare un giorno idoneo nel periodo 20 giugno - 10 luglio 2025.
9. Il ricorrente ha indicato che il 10 luglio l'aeromobile sarebbe stato ispezionabile presso l'avio-superficie di San Teodoro (SS), colà avendo in progetto di trascorrere un periodo di ferie. L’Ae.C.i., tuttavia, senza avvisare il proprietario, ha incaricato la Guardia di finanza di Sassuolo se il velivolo si trovasse presso la avio-superficie di Sassuolo.
10. Rappresenta altresì il ricorrente che l’8 luglio 2025 la G.D.F., in adempimento dell’incarico ricevuto, senza avvisare il proprietario, si si è recata presso l’avio-superficie di Sassuolo e dopo essere penetrata, senza autorizzazione o mandato di perquisizione alcuno, all’interno dell’hangar n. 3 vi ha riscontrato l’aeromobile del ricorrente, colà hangarato per manutenzioni, redigendo un verbale al quale allegava alcune fotografie dell’aeromobile.
11. Dopo nemmeno una ora dal sopralluogo della G.d.F., l’Ae.c.i., con p.e.c. del medesimo 8 luglio ha comunicato al proprietario/ricorrente di aver sospeso il certificato di identificazione dell'aeromobile sostenendo che dalle foto allegate al verbale lo stesso risultasse privo dei galleggianti per il suo uso anfibio.
11. Il ricorrente ha quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe con il presente ricorso, affidato a cinque motivi.
12. Con il primo mezzo si denuncia “ Insussistenza del potere regolamentare dell’Aereo club d’italia ”. La normativa primaria (L. n. 106 del 1985 e L. n. 400 del 1988) autorizzerebbe, quale fonte normativa secondaria, soltanto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e sentito il parere del Consiglio di Stato (oggi D.P.R. n. 133 del 2010) a dettare disposizioni aventi carattere generale ed astratto, nonché forza ed efficacia normativa, ossia in grado di incidere nell'ordinamento giuridico modificandolo, nei limiti di cui alle materie ed ai vincoli espressamente contenuti ed elencati nella stessa fonte normativa primaria, sub specie nell'art. 2 L. n. 106 del 1985. All’Aero club, pertanto, non spetterebbe di adottare norme generali ed astratte - intese come idoneità alla ripetizione nell'applicazione (generalità) e come capacità di regolare una serie indefinita di casi (astrattezza), come risulterebbero essere quelle che il Direttore Generale vorrebbe introdurre con l’atto dispositivo n. 88 dell’1.4.2025.
13. Con il secondo motivo si lamenta “ Violazione dell’art. 7 del d.p.r. 09/07/2010, n. 133. Violazione del principio di legalità. violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 ”. Sebbene l’aero club possa accertare, in qualsiasi momento, la conformità tra la dichiarazione del proprietario dell'apparecchio e le caratteristiche oggettive dello stesso, esso non potrebbe rimettere in discussione il certificato di identificazione rivalutando i medesimi presupposti sulla base dei quali esso fu rilasciato nel 2018. Anche a voler ipotizzare che il D.G. abbia inteso esercitare il potere di autotutela, i provvedimenti impugnati risulterebbero ugualmente illegittimi, essendo decorso il termine di 12 mesi prescritto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 e non avendo il D.G. palesato concreti interessi pubblici prevalenti sull’affidamento ingenerato nel ricorrente in questi sette anni (dal 2018 al 2025).
14. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, si deduce “ Incompetenza ”. Gli atti impugnati non rientrerebbero nelle competenze del Direttore Generale fissate dall’art. 32 dello Statuto di cui al D.P.R. 18/03/2013, n. 53.
15. Con il quarto motivo si denuncia “ Contraddittorietà, illogicità. violazione del principio di proporzionalità ”. L’atto dispositivo n. 88 sarebbe contraddittorio nella misura in cui rileva “ la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per l'identificazione e la permanenza nel Registro di tali aeromobili, mediante il parere dell'Avvocatura dello Stato e di ENAC ”, ma poi sospende “ temporaneamente le procedure di identificazione e iscrizione nel Registro di cui all'art. 5 D.P.R. 53/2013 per gli aeromobili ad ala rotante derivati dal modello "Robinson Helicopter Company R22" o che utilizzino parti di tale aeromobile, nonché le procedure di passaggio di proprietà, modifica e rilascio o rinnovo della qualifica di "Avanzato" per i suddetti aeromobili, fino al completamento degli accertamenti necessari per le motivazioni indicate in premessa ”. La necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per l’identificazione e la permanenza nel registro, infatti, implicherebbe l’esigenza di attendere l’esito delle verifiche e il parere dell’Avvocatura. Il predetto atto, peraltro, determinerebbe una gravissima limitazione del diritto di proprietà e sarebbe ingiustificato poiché si rivolge indiscriminatamente a tutti “ gli aeromobili ad ala rotante derivati dal modello "Robinson Helicopter Company R22" o che utilizzino parti di tale aeromobile ”, senza alcun riguardo alle specifiche caratteristiche di ogni singolo elicottero. Sarebbe palese, inoltre, la violazione del principio di legalità, posto che questa “derivazione” manca del benché minimo supporto normativo. L’atto applicativo del 16.4.2025 risentirebbe in via derivata dei vizi sopra illustrati, ma sarebbe altresì intrinsecamente contraddittorio ed illogico e si porrebbe in contrasto anche con lo stesso atto dispositivo n. 88/2025. In quest’ultimo atto, infatti, l’Aereo Club d’LI esprime dubbi sulla normativa applicabile agli aeromobili ultraleggeri ad ala rotante tanto da disporre " di inoltrare richiesta di un apposito parere all’Avvocatura dello Stato ed a ENAC al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'identificazione di tali aeromobili e la loro permanenza nel Registro .". Nell’atto del 16.4.2025 si esprime, invece, una sorta di certezza (senza attendere il parere dell’Avvocatura dello Stato) circa la soggezione al D.M. 503/2021 di tutti gli elicotteri ultraleggeri autocostruiti e alla conseguente impossibilità di identificare come apparecchi VDS gli aeromobili a cui sia stato rilasciato, o si consideri essere stato rilasciato, un certificato a norma del regolamento CE n. 216/2008 o del regolamento UE 2018/1139. In ogni caso, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi poiché all’elicottero del ricorrente non sarebbe applicabile il Regolamento UE 1139 del 4/7/2018, né il DM 503 del 10/12/2021 poiché: a) l’art. 2, co. 3, lett. d) del Regolamento UE 1139 del 4/7/2018 prescrive testualmente che: “ 3. Il presente regolamento non si applica : […] d) alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio degli aeromobili il cui esercizio comporta un rischio basso per la sicurezza aerea, di cui all'allegato I, né al personale e alle organizzazioni coinvolte, a meno che l'aeromobile non sia dotato, o non sia stato considerato dotato, di un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 ”. Nell'allegato I sono ricompresi, tra gli altri, proprio gli elicotteri (come quello del ricorrente) al massimo biposto e con una massa massima al decollo (MTOM), registrata dagli Stati membri. non superiore a 495 kg., se anfibi. Peraltro, anche in tale ultimo caso, la norma mostrerebbe chiaramente di volersi riferire ad aeromobili nella loro interezza e non mai a parti di aeromobili. L’elicottero del ricorrente, inoltre, non sarebbe mai stato identificato in un qualsiasi registro quale aeromobile di Aviazione Generale e non potrebbero essergli applicate, in senso limitativo, le norme previste per l'aviazione generale.
16. Con il quinto e ultimo motivo si deduce “ Travisamento dei presupposti. Violazione dell’art. 7, comma 12, del d.p.r. 09/07/2010, n. 133 ”. Se il ricorrente fosse stato avvisato del sopralluogo della CdF avrebbe fatto notare che i galleggianti erano stati smontati ed appoggiati al muro, perché l’elicottero era in manutenzione e non sarebbe prescritto che i galleggianti vadano montati anche quando non si vola. Peraltro, non essendo stato dato preavviso del sopralluogo, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché non sarebbe stato dato alcun preavviso al ricorrente, ai sensi degli articoli 7 e segg. l. 241/1990, violando il suo diritto di partecipare al sopralluogo e al relativo procedimento. L'accesso da parte della GDF sarebbe inoltre avvenuto senza il consenso o l’autorizzazione di alcuno che potesse autorizzarlo e gli atti adottati sarebbero altresì viziati da difetto d’istruttoria posto che il provvedimento si è basato su mere fotografie scattate da un agente della GDF il cui unico compito era quello di verificare dove si trovasse il mezzo e perché l’unico soggetto abilitato ad eseguire le ispezioni sarebbe Ae.C.I. a mezzo di tecnici abilitati e competenti, in presenza del proprietario. I galleggianti, inoltre, sarebbero stati facilmente rimontati al termine della manutenzione e comunque prima del prossimo volo. L’Ae.C.I avrebbe quindi violato l’art. 7, comma 12, del D.P.R. 09/07/2010, n. 133, poiché non sussisterebbero “ sopravvenute modificazioni ” tali da rendere l'apparecchio non più rispondente alle caratteristiche riportate nel certificato di identificazione di cui al comma 4.
17. Con motivi aggiunti notificati il 17.12.2025 e depositati il 19.12.2025 la parte ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti indicati in epigrafe per le seguenti ragioni:
I) “ Violazione dell’art. 7, comma 12, dpr 133/2010 e dell’art. 21-nonies l. 241/1990 ”. Al velivolo del ricorrente non troverebbero applicazione né il Regolamento UE 1139 del 4 luglio 2018, né il D.M. 503 del 10/12/2021 poiché il suo art. 2, co. 3, lett. d) stabilisce che esso “ non si applica: […] d ) alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio degli aeromobili il cui esercizio comporta un rischio basso per la sicurezza aerea, di cui all'allegato I, né al personale e alle organizzazioni coinvolte, a meno che l'aero mobile non sia dotato, o non sia stato considerato dotato, di un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 ”. Nell'allegato I sono ricompresi, tra gli altri, proprio gli elicotteri al massimo biposto e con una massa massima al decollo (MTOM), registrata dagli Stati membri non superiore a 495 kg., se anfibi. Tale normativa, peraltro, non sarebbe comunque applicabile all’elicottero ultraleggero del ricorrente, siccome entrata in vigore dopo il 28 maggio 2018 (data della sua identificazione). Le verifiche demandate all’AeCI, in ogni caso, sarebbero di mera corrispondenza tra quanto dichiarato dal proprietario dell'apparecchio all’atto della domanda di identificazione e le caratteristiche oggettive dello stesso, mentre l’ente non avrebbe alcun potere di verifica tecnica diversa, con conseguente insussistenza del potere di sospensione per “ sopravvenute modificazioni ” (art. 7, comma 12, D.P.R. 133/2010) al fine di sanzionare presunti vizi originari dell'atto di identificazione dell’elicottero risalente al 2018. Anche gli altri elementi che hanno condotto all’impugnata cancellazione dal registro (presunta precedente immatricolazione, dubbi sull'autocostruzione) non sarebbero “sopravvenuti”, ma si riferiscono alla sussistenza e regolarità iniziale dei presupposti in forza dei quali nel maggio del 2018 l’AeCI ha pur identificato l’aeromobile come ultra leggero. L'AeCI, ove avesse avuto dubbi ed effettuato verifiche sulla regolarità dell’elicottero del ricorrente, avrebbe dovuto pertanto esercitare il potere di annullamento d'ufficio in autotutela (art. 21-nonies L. 241/1990) soggetto a un termine di 12 mesi (di recente ridotto a 6 mesi dall’art. 1, c. 1, L. 2/12/2025, n. 182), ormai ampiamente decorso. Inoltre, l’AeCi dopo la visita ispettiva del 28 ottobre 2025, con il provvedimento impugnato ha disposto l’immediata cancellazione dell’aeromobile del ricorrente da registro di cui all'art. 5, lett. c) del D.P.C.M. 20 ottobre 2004, senza previamente procedere ad una temporanea sospensione e a concedere un termine per provvedere alla regolarizzazione dell’apparecchio come invece prevede la norma.
II) “ Travisamento dei fatti. in sussistenza dei presupposti. difetto di istruttoria ”. Le considerazioni espresse dall’AeCI nel suo impugnato atto dispositivo n. 400/2025 laddove rileva la inverosimiglianza della asserita reinstallazione dei componenti originali Robinson, già dichiarati rimossi ai fini dell'alleggerimento, posto che sarebbe illogico "appesantire" un aeromobile asseritamente autocostruito e "alleggerito" ai fini della rispondenza alla normativa VDS, sarebbero fondate su meri sospetti che non avrebbero fondamento sostanziale e normativo. L'atto di cancellazione n. 400/2025 presenterebbe una motivazione intrinsecamente contraddittoria, in quanto da un lato l'AeCI contesta la " inverosimiglianza della asserita reinstallazione dei componenti originali ", insinuando il " fondato dubbio che l'elicottero in questione non sia stato mai privato dei componenti originari "; dall'altro lato, la stessa relazione ispettiva e l'atto di cancellazione prendono atto che, a seguito della comunicazione di modifica del 21 ottobre 2025, il controllo ha effettivamente riscontrato la presenza di tali componenti. In merito al peso dell’aeromobile, il ricorrente rappresenta di non aver ricevuto alcuna documentazione sulla taratura e omologazione della bilancia utilizzata dagli ispettori. Inoltre, la pesata dell’aeromobile sarebbe stata effettuata senza controllare quanta benzina e quanti altri fluidi fossero presenti nel mezzo. Il peso massimo al decollo (MTOW), limitato per gli apparecchi anfibi, come quello del ricorrente, a 495 kg, è composto da varie componenti diverse: peso a vuoto + peso pilota e passeggeri + carburante e lubrificanti non consumabili. Il pieno di tali due liquidi aumenta il peso a secco dell’elicottero di 81 kg. Tale peso andrebbe quindi sottratto a quello dell’elicottero siccome rilevato dagli ispettori. Nel caso di specie si giungerebbe ad avere un peso a vuoto del mezzo di euro 318,60 (= 399,60 – 81,00). Sarebbe, dunque, illogico e sintomatico di una istruttoria lacunosa e di una motivazione insufficiente che gli ispettori dell’AeCI abbiano pesato l’aeromobile senza dar atto della presenza di tali liquidi. Non avrebbero di conseguenza alcuna valenza e pregio, né alcun fondamento, le considerazioni espresse dall’AeCI nel suo atto dispositivo n. 400/2025 laddove scrive che “ il valore ponderale riscontrato, prossimo a 400 kg, rende di fatto impossibile l'uso biposto, come dichiarato in autocertificazione. Considerando infatti il peso medio a persona pari - per convenzione in campo aeronautico - a 75 kg e sommando il peso del carburante atto a garantire almeno un'ora di volo, si supererebbe e di molto il valore dichiarato di 495 kg quale peso (o massa) massima al decollo ;”. Ciò in quanto l’elicottero del ricorrente rientrerebbe, invece, nel peso massimo al decollo (MTOW) di euro 495,00 kg consentito per la categoria dei mezzi ultraleggeri ad ala rotante anfibi. In nessuna norma di quelle applicabili agli apparecchi VDS, oltretutto, sarebbe previsto come debba essere calcolato il peso massimo al decollo per gli aeromobili basici (e non avanzati) e soprattutto quanto carburante debba essere imbarcato;
III) “ Violazione del principio di legalità. insussistenza dei presupposti difetto di istruttoria. difetto di motivazione ”. L'atto di cancellazione si limita a constatare che l'elicottero è un " prodotto industriale ", ma ometterebbe di indicare la fonte normativa che renderebbe tale caratteristica in compatibile con l'iscrizione nel registro VDS, specialmente se l'assemblaggio e le modifiche sono state tali da rientrare nei parametri VDS, come asseverato in origine. L’elicottero, in ogni caso, sarebbe stato autocostruito nel senso che è stato auto-assemblato con pezzi di diversa provenienza (la cellula è effettivamente appartenuta ad un elicottero immatricolato all’estero come di aviazione generale, gli altri pezzi montati e poi riassemblati sono stati acquistati da diversi fornitori come pezzi di ricambio dopo averne verificato la compatibilità ed efficienza) sino a giungere ad ottenerne uno funzionante. Non sarebbe previsto da alcuna delle norme che regolamenta il settore del volo ultraleggero che non si possa procedere ad auto-costruire un elicottero utilizzando parti di diversi elicotteri. All’elicottero del ricorrente non sarebbe applicabile il Regolamento UE 1139 del 4/7/2018, né il DM 503 del 10/12/2021;
IV) “ Violazione dell’art. 7 del d.p.r. 133/2020. Travisamento dei fatti e dei presupposti difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. incompetenza ”. Quanto ai galleggianti, essendo l’elicottero di tipo ultraleggero autocostruito, non dovrebbe rispettare alcuna norma valevole per quelli di aviazione generale regolamentati da ENAC. Non dovrebbe quindi rispettare gli originari disegni e progetti della società americana Robinson helicopter company che produce e vende da circa cinquant’anni l’elicottero di aviazione generale R22, anche in una versione anfibia. Peraltro, il potere ispettivo dell'AeCI, ai sensi dell'art. 7, c. 4, DPR 133/2010, sarebbe limitato alla verifica di " conformità tra la dichiarazione del proprietario dell'apparecchio e le caratteristiche oggettive dello stesso ". Per gli apparecchi "avanzati", la valutazione tecnica di rispondenza agli standard e di sicurezza è demandata a un professionista qualificato (ingegnere o perito) in sede di prima identificazione (art. 8, c. 2, lett. b1, DPR 133/2010). Nel momento in cui gli ispettori dell'AeCI esprimono un giudizio sulla sicurezza dell'installazione dei galleggianti, essi esercitano una funzione di valutazione tecnica dell'aeronavigabilità che esulerebbe dalla loro competenza, invadendo quella del tecnico che ha redatto la perizia originaria. Leggendo la relazione ispettiva si può forse ritenere che AeCI abbia voluto riferirsi al sistema di aggancio dei galleggianti ai pattini dell’elicottero, ma tale sistema di aggancio non sarebbe stato affatto verificato dagli ispettori;
V) “ Vizio di incompetenza degli ispettori e illegittimità dell'atto di nomina ” L'atto dispositivo n. 369 del 23 ottobre 2025 con cui vengono nominati gli ispettori presenta giustifica la nomina esterna con la " mancanza di competenze specialistiche rinvenibili presso l'Ente " e l'urgenza di effettuare la visita. Tuttavia, la nomina avviene attingendo a professionisti che hanno presentato domanda per l'iscrizione a un "Albo degli Ispettori" istituito solo il 4 settembre 2025, la cui procedura di approvazione non era ancora conclusa. L'urgenza addotta da AeCI sarebbe pretestuosa, dato che la vicenda si protraeva da mesi e il certificato era sospeso. Inoltre, la scelta di ispettori non ancora formalmente iscritti in un albo definitivo configurerebbe un vizio del procedimento di nomina, che si rifletterebbe in via derivata sulla legittimità dell'intera attività ispettiva;
VI) “ Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ”. Un "più completo verbale" dell'ispezione (la relazione dell'11 novembre 2025) è stato prodotto in giudizio dall'Avvocatura dello Stato davanti al Consiglio di Stato (giudizio cautelare di appello R.G. 8418/2025) senza essere mai stato prima notificato o comunicato al diretto interessato. Questo comportamento lederebbe il diritto di partecipazione procedimentale (art. 10 L. 241/1990). Il ricorrente, infatti, non sarebbe stato messo in condizione di presentare memorie e documenti (controdeduzioni) specificamente mirati a contestare le conclusioni tecniche e fattuali della relazione ispettiva, che costituisce l'atto istruttorio fondamentale su cui si basa la cancellazione.
18. L’Amministrazione intimata si è costituita in resistenza, chiedendo il rigetto del ricorso.
19. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
20. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
21. Va preliminarmente rigettata l’istanza di riunione con il ricorso R.G 1205/2026 presentata dalla parte ricorrente, attesa la sola parziale comunanza di questioni che vengono in considerazione nei predetti giudizi.
22. Muovendo dal ricorso introduttivo, va preliminarmente esaminato il terzo motivo, con il quale la parte ricorrente ha censurato gli atti impugnati in ragione dell’asserita incompetenza del Direttore generale di AeCI. Sebbene tale censura sia stata formulata in via subordinata, infatti, il vizio di incompetenza sfugge alla facoltà di graduazione dei motivi, in quanto “ in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus ” (Ad. Plen., sentenza n. 5/2015). La predetta censura può peraltro essere esaminata congiuntamente con il primo motivo, con il quale si contesta l’esercizio di un potere regolamentare da parte dell’AeCI che all’ente non sarebbe riconosciuto dalla legge.
23. Le censure sono infondate.
24. L’atto dispositivo n. 88 dell’1.4.2025 ha sospeso le procedure di identificazione e iscrizione nel Registro di cui all'art. 5 del D.P.R. 53/2013 per gli aeromobili ad ala rotante derivati dal modello "Robinson Helicopter Company R22" o che utilizzino componenti di tale aeromobile, nonché le procedure di passaggio di proprietà, modifica e rilascio o rinnovo della qualifica di "Avanzato" per tali aeromobili. Esso presenta un evidente contenuto provvedimentale ed è riconducibile alla categoria degli atti plurimi, in quanto assomma una pluralità di provvedimenti la cui omogeneità di contenuto rende inutilmente dispendiosa la moltiplicazione in ragione del numero dei soggetti nella cui sfera giuridica si va ad incidere.
25. Non ricorrono in alcun modo, invece, i connotati tipici degli atti normativi, in quanto l’atto non introduce ex novo precetti giuridici e non si presta a disciplinare in via generale e astratta un novero indeterminato di fattispecie, bensì è un atto interinale, con funzione cautelare, che costituisce espressione delle funzioni amministrative attribuite dalla legge all’AeCI.
26. In ragione della indiscutibile natura provvedimentale dell’atto dispositivo n. 88/2025, inoltre, esso è stato correttamente posto in essere dal Direttore Generale, che “ adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ” ai sensi dell’art. 32, co. 6, lett. c), d.P.R. 18.3.2013, n. 53.
27. In merito alle competenze dell’AeCi, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 7, co. 4, del d.P.R. 9.7.2010, n. 133, “ L'Aero Club d'LI, accertata la regolarità della documentazione di cui al comma 3, rilascia un certificato di identificazione e una targa metallica. L'Aero Club d'LI può accertare, in qualsiasi momento, la conformità tra la dichiarazione del proprietario dell'apparecchio e le caratteristiche oggettive dello stesso, anche avvalendosi delle strutture di altri soggetti pubblici ”.
28. La normativa sopra citata attribuisce all’AeCI, pertanto, un potere di verifica della conformità delle dichiarazioni rese ai fini dell’iscrizione nel Registro che, evidentemente, sono necessariamente funzionali ai conseguenti provvedimenti sulla permanenza dell’iscrizione, i quali, peraltro, essendo il Registro tenuto dall’AeCI medesimo, non potrebbero essere adottati da alcun’altra autorità. Si tratta, come correttamente osservato dall’AeCI, di un potere permanente, tipico e funzionale alla tutela della sicurezza del volo, espressione della funzione di vigilanza del settore (come manifestamente è reso palese dalla precisazione per cui il suddetto potere è esercitato “ in qualsiasi momento ”) e che non è riconducibile all’istituto dell’autotutela, i cui presupposti sono, pertanto, erroneamente richiamati dalla parte ricorrente. Infondato è, quindi, anche il secondo motivo del ricorso introduttivo.
29. Con il quarto motivo si contesta la contraddittorietà dell’atto dispositivo n. 88 laddove, ravvisata la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per l'identificazione e la permanenza nel Registro di tali aeromobili, mediante il parere dell'Avvocatura dello Stato e di ENAC, si dispone la temporanea sospensione delle procedure di identificazione prima che tale parere fosse reso.
30. La censura non coglie nel segno. Come sopra evidenziato, l’atto dispositivo n. 88 è un provvedimento di natura cautelare, che riguarda una molteplicità di procedimenti, e che risulta fondato su emergenze istruttorie che evidenziano sia l’impiego, ai fini della costruzione di velivoli da diporto, di parti aeronautiche precedentemente certificate e non trattate secondo quanto richiesto dalla normativa di settore, sia l’esistenza di false dichiarazioni circa i requisiti richiesti per l’identificazione dei VDS. Si tratta di presupposti che senz’altro giustificano, in vista di assicurare la sicurezza della navigazione area, l’adozione di provvedimenti cautelari, i quali per la loro stessa natura non confliggono con l’esigenza di approfondire successivamente l’esistenza dei presupposti per le definitive determinazioni dell’ente.
31. Né il provvedimento può ritenersi generico nel suo perimetrare l’ambito oggettivo di applicazione ai velivoli “derivati” da modelli Robinson 22, atteso che tale generale indicazione è coerente con la natura cautelare del provvedimento, potendo le peculiarità dei singoli casi essere apprezzate nella più approfondita valutazione propria dei provvedimenti definitivi, mentre lo specifico riferimento al suddetto modello è del tutto giustificato dalla circostanza che i casi problematici che hanno dato luogo ai provvedimenti impugnati hanno avuto proprio riguardo a tale modello in particolare.
32. Occorre anche rilevare che la questione relativa all’applicabilità del Regolamento (UE) n. 1139/2018 non assume concreta rilevanza, atteso che dalla documentazione agli atti risulta che il velivolo del ricorrente è risultato non possedere, sin dall’inizio, i requisiti per l’iscrizione nel registro.
33. Dall’esito della visita ispettiva del 28.10.2025 è infatti risultato che le componenti dichiaratamente rimosse al fine di alleggerire il peso dell’elicottero, onde rientrare nei limiti di peso previsti per l’iscrizione nel registro, erano in realtà in posizione. Il peso misurato dagli ispettori è di 399,60 kg, che in sostanza corrisponde al peso a vuoto dell’elicottero Robinson prima dei supposti alleggerimenti (cfr. la relazione tecnica ai fini dell’identificazione, che indica per l’elicottero standard modello Robinson R22 un peso a vuoto di 400 kg).
34. Tali asseriti interventi, di cui alla richiesta di modifica dell’apparecchio del 21.10.2025, sembrano in realtà diretti a mascherare l’originaria insussistenza del preteso alleggerimento in vista di beneficiare dei più elevati limiti di peso introdotti dal d.m. n. 503/2021, i quali tuttavia non possono applicarsi all’elicottero in questione, atteso che la novella esclude i velivoli già oggetto di certificazione a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 o del regolamento (UE) 2018/1139, quale dagli atti pacificamente risulta (diversamente da quanto affermato nel ricorso) il suddetto elicottero. Il ragionamento deduttivo svolto dall’AeCI è, peraltro, del tutto logico e coerente, essendo manifestamente inverosimile che il ricorrente abbia autocostruito l’elicottero, a partire dal modello originario, alleggerendolo di una serie di componenti per farlo rientrare nei limiti di peso previsti per i velivoli VDS, per poi reinstallare i pezzi originari (che peraltro avrebbe dovuto reperire), tra cui cofanatura in alluminio, rivestimenti interni, strumentazione analogica al posto di quella digitale, serbatoi di carburante e galleggianti (più ampi).
35. La falsità delle dichiarazioni rese ai fini dell’identificazione e l’oggettiva difformità tra il dichiarato e la consistenza reale dell’apparecchio sono pacificamente addotte a sostegno dell’atto dispositivo del 16.4.2025 e costituiscono ragione autonoma e sufficiente ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e di verifica intraprese da AeCI previste dal medesimo che, pertanto, va esente da censura.
36. Infondato, infine, è anche il quinto motivo. Anche a prescindere dalla natura cautelare dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, la rilevata difformità della configurazione in cui l’elicottero è stato rinvenuto rispetto a quanto dichiarato ai fini dell’identificazione non è in alcun modo scalfita dai rilievi di parte ricorrente, atteso che il supposto smontaggio dei galleggianti a fini di manutenzione non è coerente con gli interventi eseguiti dal tecnico, quali risultanti dalla fattura, mentre l’utilizzo dell’assetto difforme è altresì attestato dal modo in cui l’elicottero è stato presentato per la vendita, come da annuncio prodotto dall’AeCI, il quale ha peraltro anche rilevato che in mancanza delle predisposizioni strutturali necessarie (prolunghe e supporti dedicati), l’assetto anfibio non sarebbe stato ripristinabile ad horas , né il ricorrente ha sul punto precisato in quale modo ciò avrebbe potuto essere fatto, con la conseguenza che il supposto contributo partecipativo che il ricorrente avrebbe potuto fornire non avrebbe, in concreto, modificato il quadro istruttorio in ragione del quale AeCI si è determinato. Peraltro, la natura cautelare del provvedimento di sospensione è inevitabilmente legata a un quadro istruttorio che può ben essere solo indiziario, che nel caso di specie è correttamente e ragionevolmente rappresentato negli atti impugnati.
37. Passando ai motivi aggiunti, l’infondatezza del primo motivo deriva da quanto sopra osservato circa l’irrilevanza della disciplina di cui al Regolamento (UE) 2018/1139 e la natura (di vigilanza) del potere riconosciuto all’AeCI. L’elicottero del ricorrente, infatti, secondo quanto appurato da AeCI con valutazione immune da errori e da vizi logici, già ab origine non era in possesso dei requisiti per l’iscrizione del registro, attesa la falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli interventi asseritamente eseguiti per ridurne il peso. Al suddetto accertamento non poteva che conseguire il provvedimento di cancellazione dal registro, che è implicito nelle attribuzioni che conferiscono all’AeCi la tenuta del medesimo ed è coerente con il regime delle autodichiarazioni in caso di falsità (cfr. artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000). D’altra parte, al riscontro oggettivo circa l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione non può che conseguire la cancellazione del velivolo dal registro, né risulta vero che sia mancata una scansione procedimentale propedeutica, atteso che l’identificazione è stata dapprima sospesa e, successivamente, accertata la non corrispondenza tra quanto dichiarato e lo stato dell’elicottero, è stata disposta la cancellazione. Da ciò consegue anche il rigetto del terzo e del quarto motivo, in quanto le considerazioni ivi esposte sono del tutto inidonee a superare gli esiti degli accertamenti ispettivi.
38. Infondato, per le ragioni sopra esposte (v. paragrafi 30-32), è anche il secondo motivo, atteso che il provvedimento di cancellazione è assistito da un’argomentazione non irragionevole e immune da vizi istruttori. Anche a prescindere dalla circostanza che le caratteristiche della bilancia utilizzata dagli ispettori avrebbero potuto essere richieste con istanza di accesso, che il ricorrente non risulta aver presentato, la sostanziale corrispondenza del peso misurato dagli ispettori con quello dichiarato a vuoto per il modello R22 originario, alla luce dell’acclarata presenza di tutte le componenti originali (prima asseritamente rimosse), costituisce la migliore conferma della correttezza delle operazioni di peso, che il ricorrente contesta del tutto genericamente. Lo stesso ricorrente, peraltro, dà atto del fatto che il peso massimo al decollo (MTOW) è composto da varie componenti diverse (peso a vuoto + peso pilota e passeggeri + carburante e lubrificanti non consumabili), sicché è del tutto ragionevole la conclusione di AeCI secondo cui un elicottero il cui peso a vuoto è di 400 kg non potrebbe mai rientrare nel limite di 495 kg previsto dalla normativa. Quanto dedotto dalla parte ricorrente circa l’eventuale presenza di carburante al momento del peso costituisce asserzione meramente apodittica e risulta logicamente sconfessata dall’acclarata corrispondenza del peso misurato con quello a vuoto del Robinson R22. Sotto altro profilo, essendo il MTOW il peso, appunto, massimo, sono del tutto inconferenti gli argomenti spesi dal ricorrente circa un ipotetico riempimento minimo di carburante o in merito alla possibilità di ospitare passeggeri con peso minimo.
39. Il quinto motivo è parimenti infondato, atteso che ai sensi del d.m. n. 503/2021 l’AeCI può servirsi, “ anche in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con l’Autorità Aeronautica (ENAC) e con il Ministero della Difesa, di ditte certificate, di professionisti del settore, di personale reso disponibile dal MIMS e dal Ministero della Difesa o di proprio personale ”, sicché la circostanza che gli incaricati fossero professionisti i che hanno presentato domanda per l'iscrizione a un "Albo degli Ispettori", istituito solo il 4 settembre 2025 e la cui procedura di approvazione non era ancora conclusa, è del tutto irrilevante.
40. Infondato, infine, è il sesto motivo. Il provvedimento conclusivo è stato adottato a valle di un procedimento protattosi per diversi mesi, all’esito di un’ispezione il cui verbale è stato consegnato al ricorrente, e si fonda su argomentazioni già ampiamente illustrate dall’AeCI negli atti propedeutici di cui il ricorrente ha avuto conoscenza e in relazione alle quali il ricorrente ha avuto la possibilità, come d’altra parte ha fatto, di presentare le proprie osservazioni. Né sussisteva l’obbligo per l’AeCI di preavvisare il ricorrente circa le proprie definitive determinazioni, previsto dalla legge esclusivamente per i procedimenti a istanza di parte.
41. In ragione di tutto quanto sopra, il ricorso e i motivi aggiunti vanno rigettati in quanto infondati.
42. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ST, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | NA ST |
IL SEGRETARIO