TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5340
TAR
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza del potere regolamentare dell’Aero Club d’Italia

    L'atto dispositivo n. 88/2025 non ha natura normativa, bensì provvedimentale e cautelare, rientrando nelle funzioni amministrative attribuite dalla legge all'AeCI.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 7 del d.p.r. 09/07/2010, n. 133. Violazione del principio di legalità. Violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990

    La normativa attribuisce all'AeCI un potere di verifica della conformità delle dichiarazioni che è permanente e funzionale alla tutela della sicurezza del volo, non riconducibile all'istituto dell'autotutela.

  • Rigettato
    Incompetenza

    L'atto dispositivo n. 88/2025 è stato correttamente posto in essere dal Direttore Generale, che ha il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 32, co. 6, lett. c), d.P.R. 18.3.2013, n. 53.

  • Rigettato
    Contraddittorietà, illogicità. Violazione del principio di proporzionalità

    L'atto dispositivo n. 88 è un provvedimento di natura cautelare, fondato su emergenze istruttorie che giustificano l'adozione di misure urgenti per la sicurezza del volo. La delimitazione all'ambito di applicazione ai velivoli derivati da modelli Robinson 22 è coerente con la natura cautelare e giustificata dai casi problematici emersi.

  • Rigettato
    Travisamento dei presupposti. Violazione dell’art. 7, comma 12, del d.p.r. 09/07/2010, n. 133

    La rilevata difformità della configurazione dell'elicottero rispetto a quanto dichiarato ai fini dell'identificazione non è scalfita dai rilievi del ricorrente. L'utilizzo dell'assetto difforme è attestato anche da un annuncio di vendita. La natura cautelare del provvedimento di sospensione è legata a un quadro istruttorio indiziario.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 7, comma 12, dpr 133/2010 e dell’art. 21-nonies l. 241/1990

    L'elicottero del ricorrente non era in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro fin dall'origine, a causa della falsità delle dichiarazioni rese. Al riscontro oggettivo di tale insussistenza consegue la cancellazione dal registro.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti. Sussistenza dei presupposti. Difetto di istruttoria

    La sostanziale corrispondenza del peso misurato dagli ispettori con quello dichiarato a vuoto per il modello R22 originario, alla luce dell'acclarata presenza di tutte le componenti originali, conferma la correttezza delle operazioni di peso. Un elicottero con peso a vuoto di 400 kg non può rientrare nel limite di 495 kg previsto dalla normativa.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legalità. Sussistenza dei presupposti difetto di istruttoria. Difetto di motivazione

    L'elicottero del ricorrente non era in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro fin dall'origine, a causa della falsità delle dichiarazioni rese. Al riscontro oggettivo di tale insussistenza consegue la cancellazione dal registro.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 7 del d.p.r. 133/2020. Travisamento dei fatti e dei presupposti difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Incompetenza

    La normativa attribuisce all'AeCI un potere di verifica della conformità delle dichiarazioni che è permanente e funzionale alla tutela della sicurezza del volo. La contestazione sulla valutazione tecnica dell'aeronavigabilità esula dalle censure fondate.

  • Rigettato
    Vizio di incompetenza degli ispettori e illegittimità dell'atto di nomina

    Ai sensi del d.m. n. 503/2021, l'AeCI può avvalersi di ditte certificate, professionisti del settore, o proprio personale. La circostanza che gli incaricati fossero in attesa di iscrizione in un albo non ancora concluso è irrilevante.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa

    Il provvedimento conclusivo è stato adottato a valle di un procedimento protattosi per diversi mesi, all'esito di un'ispezione il cui verbale è stato consegnato al ricorrente. Il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Non sussisteva l'obbligo di preavviso per i procedimenti d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5340
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5340
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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