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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g.n. 2344/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
In persona del Giudice, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2344 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con provvedimento emesso fuori udienza il 12.8.2024 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo, dall'avv. Maria Teresa Di Rocco ed elettivamente domiciliata presso il difensore in L'Aquila, viale Alcide De Gasperi n. 58/A
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA in persona legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giulia Di Donato ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Pescara, via Firenze n. 117
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale medica
****
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
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- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 cagione della erronea esecuzione della prestazione sanitaria descritta nella premessa dell'atto di citazione e precisata con la presente memoria, per condotta gravemente colposa dei medici in servizio presso l' nei confronti della Sig.ra CP_3 Controparte_4 Parte_1
- per l'effetto, accertato e valutato il pregiudizio dalla stessa subito come conseguenza del dedotto inadempimento, condannare la , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore della attrice per i titoli dedotti nell'atto di citazione e per lesione del diritto all'autodeterminazione (sul piano meramente equitativo) nella complessiva misura di €. 462.745,50 (di cui €.274.854,00 a titolo di danno biologico da invalidità permanente;
€. 34.177,50 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea, oltre personalizzazione nella misura massima indicata in premessa;
€.75.000,00 a titolo di danno morale;
€.10.000,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche già sostenute e future in ragione del grado di invalidità residuato), ovvero nella diversa misura anche maggiore che verrò provata in corso di causa anche a mezzo di CTU che sin d'ora si richiede;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per Legge dalla data della domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo;
- condannare infine l' convenuta, in perdona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio e della precedente e prodromica fase di mediazione”.
Conclusioni per la convenuta “Piaccia all'Ill.mo Controparte_2 Tribunale di L'Aquila, contrariis rejectis, nel merito: - integralmente rigettare, poiché inammissibile ed infondata sia nell'an che nel quantum, la domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che a tal fine si dichiara antistatario”
PREMESSO IN FATTO CHE
Con atto di citazione notificato in data 6.9.2019, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
Cont (di seguito per brevità anche ) al fine di accertarne la Controparte_5
responsabilità e sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle prestazioni sanitarie rese in occasione del ricovero in data 16.11.2013, presso il reparto di
Ostetricia e Ginecologia dell' di L'Aquila. Controparte_6
In particolare, a fondamento della domanda risarcitoria, l'attrice ha dedotto che:
- in data 16.11.2013, al termine di una regolare gravidanza, veniva ricoverata presso il P.O.
[...]
, con diagnosi di “gravidanza a termine” e, il 17.11.2013, dava alla luce la Controparte_4
propria bambina;
- nonostante dalle condizioni sue e del feto emergesse chiaramente la necessità di intervenire con taglio cesareo, la stessa veniva fatta partorire naturalmente e, durante il parto, senza che ne fosse stata informata e avesse prestato il consenso, le veniva praticata una episiotomia latero destra, a
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seguito della quale riportava lesioni al solco retto vaginale, con successiva formazione di una fistola;
- il 19.11.2013 veniva dimessa ma, già a distanza di qualche giorno, accusava bruciore localizzato,
evidente infiammazione, gonfiore, aria in vagina, emissione di gas, sangue e materiale fecale dalla vagina, con infezioni ricorrenti nel tratto;
- in data 25.5.2014 veniva nuovamente ricoverata presso il P.O. con diagnosi di CP_4
“fistola retto-vaginale” e il giorno successivo veniva sottoposta ad intervento chirurgico, per poi essere dimessa il 27.5.2014;
- l'8.4.2015 era poi ricoverata con diagnosi di “fistola ano-vaginale” presso la di Teramo, Pt_2 ove era sottoposta ad intervento di posizionamento di “setone di drenaggio. Revisione emostasi”.
Tuttavia, anche tale secondo intervento non si rivelava risolutivo. Difatti, il 10.7.2015 era ricoverata nuovamente presso l' di Val Vibrata Sant'Omero e sottoposta in via CP_3
d'urgenza ad un ulteriore intervento per la “legatura intersfinterica, dissezione dello spazio intersfinterico, plastica di scorrimento a ricoprire l'orifizio interno e revisione emostasi”;
- non avendo trovato giovamento da tutti gli interventi subiti, era sottoposta ad altri due interventi presso il P.O. , il 30.6.2016 e il 16.11.2016. Successivamente, a causa di una CP_4
sintomatologia persistente, si affidava alle cure della clinica Villa Letizia, ove subiva ulteriori sei interventi chirurgici;
- gli errori sanitari commessi durante il parto, consistiti nel mancato intervento cesareo, nonostante le condizioni lo richiedessero, nonché negli errori commessi durante la episiotomia, le hanno determinato un gravissimo pregiudizio sia in termini di danno biologico da invalidità permanente e temporanea che di danno morale, per il risarcimento dei quali la stessa era dunque stata costretta ad agire in giudizio.
Cont Si è costituita in giudizio la contestando puntualmente la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, parte convenuta ha dedotto che:
- al momento del parto, alcun elemento clinico induceva ad optare per il parto cesareo;
- purtroppo, nella fase espulsiva, era sorta una complicanza dovuta alla presenza di un'associazione dell'arto fetale destro (posteriore rispetto alla posizione in OISA della testa fetale), la quale aveva comportato la necessità di praticare una piccola incisione della vagina e del perineo, al fine di agevolare le manovre di estrazione del feto;
intervento questo per cui il consenso della paziente è presunto, attesa la necessità di operare in via d'urgenza;
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Cont
- alcuna responsabilità può essere imputata alla per la comparsa delle plurime recidive della fistola retto – vaginale, mancando, peraltro, la prova del nesso causale tra i danni lamentati dall'attrice e le condotte dei sanitari.
La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove orali richiesta dall'attrice; inoltre, è stata disposta C.T.U. medico legale, affidata al dott. e al Prof. Persona_1 Per_2
. Assegnata a questo giudice in data 2.05.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con
[...]
provvedimento del 12.8.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Delimitazione del thema decidendum
La domanda è infondata e, pertanto, va respinta per tutte le ragioni di seguito esplicitate.
Cont L'attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità sanitaria della convenuta e, conseguentemente, il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della condotta colposa dei
Cont professionisti della che la ebbero in cura in occasione del parto del 17.11.2023.
Cont Per contro, la ha dedotto l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo ai propri sanitari, nonché l'assenza di prova del nesso eziologico asseritamente intercorrente tra i danni lamentati dalla paziente e la condotta dei medici.
Il giudizio deve allora concentrarsi sulla verifica della sussistenza dei presupposti della
Cont responsabilità sanitaria della convenuta (colpa medica, danno risarcibile e nesso causale intercorrente tra detti elementi), legittimanti la condanna della stessa al risarcimento richiesto.
2. Regime applicabile e ripartizione dell'onere della prova
Prima di passare all'esame della fattispecie concreta, giova rammentare che, in via generale e a prescindere dalla sua fonte, l'obbligazione trova i suoi requisiti costitutivi, oltre che nelle due posizioni di debito e di credito (ovverosia le due situazioni soggettive, rispettivamente passiva e attiva, che costituiscono i terminali del rapporto obbligatorio), negli elementi che ne integrano il contenuto, i quali si sostanziano nella prestazione che forma oggetto della posizione di debito e nell'interesse che costituisce il punto di riferimento della posizione di credito, cui la prima deve corrispondere (art.1174 c.c.). La necessità che la prestazione del debitore corrisponda all'interesse del creditore esclude la possibilità di individuare in essa un contenuto del tutto predeterminato e specificamente individuato, dovendosi piuttosto conformare, di volta in volta, al concreto interesse perseguito dal creditore e posto a fondamento dell'operazione economica
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effettuata. Il giudizio di adempimento, inteso come giudizio di esatta esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, presuppone, pertanto, non già il riscontro della pedissequa conformità della prestazione eseguita ad un predeterminato modello astratto, bensì il riscontro del diligente impiego delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell'interesse creditorio nel caso concreto. Quest'ultimo, dunque, oltre che come condizione di esistenza dell'obbligazione (art. 1174 c.c.) e come parametro di accertamento della gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.), rileva quale criterio di determinazione della prestazione da eseguire e quale criterio di valutazione della prestazione eseguita: per un verso, la prestazione si determina secondo la sforzo diligente normalmente adeguato a soddisfare l'interesse del creditore;
per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento dell'interesse del creditore, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative.
Dai rilievi che precedono possono trarsi due ordini di implicazioni: in primo luogo, la tradizionale distinzione delle obbligazioni in base al contenuto della prestazione (obbligazioni di dare, di fare, di non fare;
obbligazioni generiche, obbligazioni specifiche, ecc.) ha una rilevanza meramente descrittiva e classificatoria ma non corrisponde a diversi criteri di imputazione della responsabilità per inadempimento;
in secondo luogo, la varietà delle inesattezze esecutive riscontrabili nella condotta inadempiente del debitore, specie nell'ambito di prestazioni composite, non corrisponde a diversi titoli di responsabilità, essendo univoco il giudizio di inadempimento e presupponendo esso esclusivamente il riscontro del mancato o non integrale soddisfacimento dell'interesse del creditore.
I suesposti rilievi di carattere generale vanno tenuti presenti anche con specifico riferimento alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: Cass. civ. 28811/2019; Cass. civ. 28994/2019).
In relazione a tali fattispecie la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidatosi sin dagli ultimi anni dello scorso millennio, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di
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responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore
(la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 cod. civ., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. civ. 589/1999, cfr., tra le tante: Cass. 9085/2006; Cass. civ.
13953/2007; Cass. civ. 6438/2015; Cass. civ. 18610/2015).
Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria (l'unica azionata dall'attrice nel presente giudizio, nel quale non sono stati convenuti personalmente i membri del personale sanitario, autori delle allegate condotte inadempienti), la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma ad essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l'inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità (Cass. civ. 7074/2024).
Del resto, la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che lo “stesso riferimento all'art. 1228 cod. civ. (quale regola che "aggancia" la responsabilità della struttura, per l'inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto la prestazione sanitaria in senso stretto, ai fatti dolosi o colposi del personale sanitario), va inteso, non già nel senso in cui tradizionalmente è stata intesa la fattispecie della responsabilità per il fatto degli ausiliari (quale fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui), bensì nel senso di responsabilità per fatto proprio e, dunque, soggettiva e diretta (Cass. 11/11/2019, n. 28987; Cass.20/10/2021, n. 29001); ciò, sul rilievo che la distinzione tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario si mostra imprecisa sia per eccesso che per difetto, atteso, da un lato, che tutte le obbligazioni della struttura, quale formazione entificata, vengono adempiute per il tramite delle persone fisiche che agiscono per essa;
e considerato, dall'altro lato, che le condotte del personale sanitario, ove riguardate come fatti di adempimento o di inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità, vanno imputate, non alle persone fisiche che ne sono autrici, bensì direttamente alla struttura sanitaria." (Cass. civ. 7074/2024).
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La responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria va dunque inquadrata nella responsabilità contrattuale da inadempimento. Le conseguenze in punto di ripartizione dell'onere probatorio sono chiare: incombe sul danneggiato l'onere di fornire la prova del contratto (o del “contatto”)
e dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari (non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore). Viceversa, la struttura o il medico dovranno provare l'assenza di colpa, ossia che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria (cfr. Cass. civ. 5128/2020, Cass. civ.
18392/2017; Cass. civ. 21177/2015; Cass. civ. 15993/2011).
Pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (Cass.
19/05/2004, n. 9471; v. anche Cass.26/07/2012, n. 13269). In tale prospettiva, assume elemento indicativo della colpa del sanitario la violazione delle linee guida, più accreditate all'epoca dei fatti, in ordine alla condotta da tenere da parte dei sanitari e, dunque, effettivamente esigibile dal paziente.
Cont Nel caso in esame, la sussistenza del contratto tra l'attrice e la è pacifica, essendosi lo stesso concluso al momento del ricovero, per termine gravidanza, presso il P.O. il CP_4
16.11.2013. Occorre allora verificare se l'attrice abbia fornito la prova dell'insorgenza delle patologie e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. Inoltre, dovrà accertarsi che la struttura non abbia provato l'assenza di colpa, ossia che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.
3. Risultanze della CTU ed esame della fattispecie concreta
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Dall'istruttoria condotta e delle articolazioni difensive non sono emersi elementi che possano far ritenere assolto l'onere probatorio prescritto a carico dell'attrice e fondanti la invocata Cont responsabilità della convenuta
Le allegazioni attoree, infatti, non hanno trovato riscontro alcuno nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, la quale ha invece accertato l'incensurabilità, sulla base delle conoscenze e delle raccomandazioni della comunità scientifica Cont dell'epoca, della condotta dei sanitari della
Al riguardo, deve rilevarsi come, con particolare riferimento al contenzioso in materia di responsabilità sanitaria, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la CTU può divenire una vera e propria fonte di prova;
difatti, "attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova" (cfr. Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009).
Orbene, dalla C.T.U. espletata nel corso del procedimento - i cui esiti sono pienamente da condividere, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione - è pacificamente emersa la infondatezza delle censure sollevate dalla parte attrice in merito all'operato dei sanitari che si sono occupati di assistere la durante il Parte_1
parto naturale e nei giorni successivi. Dalle indagini peritali eseguite, inoltre, è emersa l'insussistenza di nesso di causalità tra le scelte terapeutiche e i trattamenti eseguiti ed i pregiudizi successivamente riportati dalla paziente.
In particolare, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato l'incensurabilità della scelta dei sanitari di procedere con un parto vaginale, non essendo ravvisabile nel caso di specie alcuna delle condizioni che, sulla base delle linee guida del 2012, applicabili all'epoca dei fatti, potessero far legittimamente deporre verso l'opzione del parto cesareo (cfr. pag. 24 elaborato peritale). La gravidanza della paziente era infatti trascorsa in pieno benessere, senza alcuna criticità, per cui sussistevano tutte le condizioni per affrontare un travaglio e il parto per via vaginale. Anche durante l'evoluzione del travaglio non erano emersi elementi indicativi di fattori dui rischio significativi per cui poteva ritenersi indicato il taglio cesareo. In altri termini, sulla scorta delle raccomandazioni delle linee guida - certamente adeguate al caso che ci occupa, vista l'assenza di elementi eccentrici o particolare complessità - non vi erano controindicazioni
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all'attuazione di un parto naturale e non era da esigersi dai medici l'offerta di un taglio cesareo che, peraltro, non è privo di rischi anche se eseguito in maniera ineccepibile.
Diversamente, parte attrice, sostiene che il parto cesareo fosse la scelta dovuta, soprattutto in ragione del peso del feto che, all'ultima ecografia eseguita tre/quattro giorni prima del parto, presentava un peso stimato pari a 4,2 chili.
Invero i CC.TT.UU., convocati anche a chiarimenti all'udienza del 1.2.2024, hanno ben spiegato che le linee guida in vigore all'epoca dei fatti indicavano l'opportunità di procedere con parto cesareo solo quando, oltre ad un feto con peso stimato superiore a 4,5 chili, la partoriente fosse diabetica (cfr. verbale udienza del 1.02.2024 in cui si legge: “il CTU […] ribadisce che il cesareo
è indicato per donne diabetiche con peso superiore a 4,5 chili;
il peso dell'ultima ecografia è di
4,2 chili, a questo punto il Giudice chiede se i requisiti esposti per l'indicazione al cesareo sono da intendersi come cumulativi o alternativi;
il CTU chiarisce che sono cumulativi, devono ricorrere entrambi.”; cfr. inoltre linee guida sul taglio cesareo del 2012, pubblicate dall'
[...]
all'indirizzo web: https://www.epicentro.iss.it/). Nel caso di specie, le Controparte_7
circostanze del caso concreto, in cui si riscontrava la sola presenza di un feto dal peso stimato di
4.2 chili (dunque non “macrosoma”), in assenza di patologie della madre, non suggerivano l'intervento per via chirurgica.
Ebbene, a fronte di tali affermazioni, basate su dati obiettive e circostanziati, quali le linee guida vigenti all'epoca dei fatti, l'attrice non ha citato un articolo scientifico riferito all'indicazioni per il parto con taglio cesareo, che indicasse l'opportunità di adottare delle misure diverse da quelle adottate. Né tantomeno è stata evidenziata la sussistenza, nella fattispecie, di elementi tali da far ritenere che le linee guida accreditate nella comunità scientifica non fossero invero adeguate al peculiare caso clinico, sì da potersi pretendere l'adozione da parte dei sanitari di una condotta difforme da quella raccomandata. L'unico dato invocato dall'attrice e dal consulente di parte, quale fattore da cui potersi desumere la necessità di praticare il taglio cesareo è quello del peso alla nascita, effettivamente pari a 4,6 chili circa. Tuttavia, come già rilevato, il peso stimato nell'ecografia eseguita, quattro giorni prima dalla nascita, era di 4,2 chili e la partoriente non presentava alcuna patologia – nello specifico, il diabete – tale da dover indurre i sanitari ad intervenire per via chirurgica.
Ne consegue che, secondo un giudizio di prognosi postuma, da eseguirsi ex ante ed in concreto, il comportamento dei sanitari non appare censurabile, poiché nel caso sottoposto non vi erano elementi clinici in base ai quali fosse esigibile, un trattamento diverso da quello attuato.
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Parimenti deve dirsi rispetto all'episiotomia praticata durante il parto.
Sotto tale aspetto, le censure mosse da parte attrice, come ribadite anche in sede di comparsa conclusionale, attengono: (i) all'assenza del consenso informato della paziente rispetto a detto intervento;
(ii) alla scelta di aver fatto ricorso all'episiotomia, nonostante tale tecnica non fosse condivisa e anzi sconsigliata nel caso specifico;
(iii) nell'errata esecuzione di tale atto operatorio.
In relazione al primo profilo, deve in primo luogo osservarsi che, come evidenziato dai
CC.TT.UU. nell'elaborato peritale, all'epoca dei fatti, non era previsto uno specifico consenso informato per l'episiotomia.
In secondo luogo, giova rammentare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza, il paziente non è tenuto a dimostrare che, se fosse stato informato di un intervento più complesso, non avrebbe acconsentito. Al contrario, “se il paziente afferma che il suo consenso era limitato
a ciò che era stato pianificato e nient'altro, è compito della struttura dimostrare che avrebbe dato il consenso per il secondo intervento più invasivo, non richiesto da un'urgenza.” Dunque, ai fini dell'accertamento della violazione del diritto all'autodeterminazione, si presume il dissenso del paziente per tutto ciò che vada oltre i trattamenti medico-chirurgici autorizzati, ciò però sempre “a meno che il diverso intervento più invasivo sia giustificato da un'urgenza” (Cass. civ. 1443/2025).
Nel caso in questione, dagli accertamenti peritali, è emerso che l'episiotomia è stata praticata durante il parto in via d'urgenza, al fine di evitare l'insorgenza di danni ipossici al feto per la presenza di un'associazione dell'arto superiore con la testa fetale. L'intervento si è dunque rilevato necessario per facilitare l'espulsione del feto (cfr. pag. 42 elaborato peritale, in risposta alle note critiche del CTP di parte attrice) ed è stato diretto ad evitare una condizione di sofferenza fetale, foriera di danni gravissimi al nascituro. In tale situazione, non può dunque ritenersi che i medici avrebbero dovuto astenersi dall'intervenire in ragione della mancata acquisizione dello specifico consenso della paziente, attesa la necessità di intervenire in via di urgenza per preservare l'incolumità del bambino.
Peraltro, partendo dal presupposto che, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (Cass. civ.
17649/2024). Nel caso di specie non è stato invece dimostrato alcun danno eziologicamente collegabile alla lesione del diritto all'autodeterminazione. 10 R.g.n. 2344/2019
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Le considerazioni che precedono valgono anche a giustificare la scelta dei sanitari di intervenire con l'episiotomia, che, a travaglio inoltrato, attesa l'insorgenza della complicanza – non prevedibile – dell'arto associato, come riportata in cartella a dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, appariva intervento necessario per favorire l'uscita del feto e preservare la salute del bambino.
Con riferimento alle contestazioni circa l'errata esecuzione dell'episiotomia, i consulenti del giudice hanno chiarito che, nel caso in esame, “la formazione di una fistola retto-vaginale non
è attribuibile ad una non corretta esecuzione di episiotomia, tenendo conto che il decorso di quest'ultima è antero-posteriore (ovvero dalla vagina in direzione del canale anale) mentre la tecnica dell'episiotomia laterale prevede l'effettuazione di una incisione laterale angolata di
60° rispetto alla verticale”. Inoltre, hanno precisato che “Per fistola retto-vaginale si intende una anomala e persistente comunicazione tra il lume rettale ed il canale vaginale. Tale lesione, quando legata strettamente dal punto di vista eziologico e temporale al parto, si verifica per trauma diretto, legato alla distensione dei tessuti materni per il passaggio della testa fetale e viene favorita dal parto strumentale (forcipe o ventosa) e dalle distocie ostetriche. La parete posteriore della vagina ed il retto condividono una contiguità anatomia che rende queste lesioni, specie quando limitate alla mucosa rettale, di difficile o impossibile riscontro al momento del parto. Viene infatti descritta in letteratura la possibilità del verificarsi della lesione occulta, in associazione ad un perineo intatto o al limite con una lacerazione di minore entità, che in quanto tale risulta essere di difficile diagnosi al momento del parto.” (cfr. pag. 29 elaborato peritale).
Di contro, parte attrice afferma che la formazione della fistola retto vaginale è “conseguenza immediata e diretta della erronea scelta terapeutica adottata in occasione del parto, in difetto del necessario consenso informato della paziente, e della errata esecuzione dell'atto operatorio”; tuttavia, omette di considerare che, come già detto, la scelta di praticare l'episiotomia si presentò necessaria, attesa l'insorgenza della condizione distocica dell'arto associato. Anche nella CTP depositata in atti, il consulente ripercorre tutta la storia clinica della paziente, insiste sull'assenza del previo consenso informato all'episiotomia e cita letteratura sulla base della quale tale intervento, visti i possibili suoi effetti collaterali, è invece sconsigliato in quanto “l'episiotomia di routine non dovrebbe essere praticata” (cfr. pag. 33 CTP fasc. attrice).
Nulla però deduce in merito agli errori concretamente commessi dai sanitari durante l'intervento oggetto di causa;
tanto che non è dato sapere, neppure astrattamente, in cosa i sanitari errarono e come invece l'intervento avrebbe dovuto essere eseguito.
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Sotto tale ultimo aspetto, nella consulenza di parte, si fa riferimento ad un omesso controllo ad esito della chiusura della lacerazione da parte del chirurgo che eseguì l'intervento.
Tuttavia, dalla documentazione in atti, si evince come, al momento delle dimissioni, intervenute il 19.11.2013, la paziente fosse in buone condizioni e che non vi fossero presenti lesioni evidenti a livello perianale. La circostanza che il primo ricovero per fistola retto – vaginale sia intervenuto il 25.5.2014, ovverosia a distanza di circa sei mesi dal parto, induce a ritenere ragionevole la conclusione cui sono giunti i CC.TT.UU. secondo i quali, al momento delle dimissioni del
19.11.2013, non vi erano lesioni vaginali o comunque, anche qualora vi fossero, le stesse erano di entità estremamente minima e dunque non rilevabili (c.d. lesioni occulte), se non strumentalmente mediante deli esami specifici quale l'ecografia endo anale che, però, all'epoca risultava di dubbia valenza prognostica (cfr. pag. 31 elaborato peritale).
Sulla scorta di tali considerazioni, deve dunque condividersi quanto sostenuto dai consulenti circa l'assenza di nesso causale tra l'incisione praticata e i pregiudizi lamentati dalla . La Pt_1
consulenza tecnica ha infatti escluso che l'atto terapeutico, si ribadisce necessario, abbia determinato le conseguenze lesive denunciate dall'attrice.
Pertanto, considerando quanto ricostruito dai consulenti, si ritiene che le condotte adottate dai sanitari del Presidio siano state conformi ai protocolli vigenti e non Controparte_8
siano censurabili. Inoltre, non è stato provato che la formazione della fistola retto-vaginale così come le plurime recidive della stessa siano riconducibili ad un'errata esecuzione dell'episiotomia praticata durante il parto, anch'essa indimostrata.
4. Conclusioni
In conclusione, alla luce di quanto sinora esposto, le domande attoree vanno integralmente rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione di appartenenza ed in applicazione dei valori minimi, attesa l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice, dott.ssa Maura Manzi, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2344 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 al così provvede:
- rigetta le domande attoree;
12 R.g.n. 2344/2019
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- pone a carico di le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento;
Parte_1
- condanna alla refusione in favore della convenuta Parte_1 Controparte_9
delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario,
[...]
Avv. Giulia Di Donato, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in L'Aquila, il 10.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
In persona del Giudice, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2344 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con provvedimento emesso fuori udienza il 12.8.2024 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo, dall'avv. Maria Teresa Di Rocco ed elettivamente domiciliata presso il difensore in L'Aquila, viale Alcide De Gasperi n. 58/A
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA in persona legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giulia Di Donato ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Pescara, via Firenze n. 117
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale medica
****
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1 R.g.n. 2344/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 cagione della erronea esecuzione della prestazione sanitaria descritta nella premessa dell'atto di citazione e precisata con la presente memoria, per condotta gravemente colposa dei medici in servizio presso l' nei confronti della Sig.ra CP_3 Controparte_4 Parte_1
- per l'effetto, accertato e valutato il pregiudizio dalla stessa subito come conseguenza del dedotto inadempimento, condannare la , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore della attrice per i titoli dedotti nell'atto di citazione e per lesione del diritto all'autodeterminazione (sul piano meramente equitativo) nella complessiva misura di €. 462.745,50 (di cui €.274.854,00 a titolo di danno biologico da invalidità permanente;
€. 34.177,50 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea, oltre personalizzazione nella misura massima indicata in premessa;
€.75.000,00 a titolo di danno morale;
€.10.000,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche già sostenute e future in ragione del grado di invalidità residuato), ovvero nella diversa misura anche maggiore che verrò provata in corso di causa anche a mezzo di CTU che sin d'ora si richiede;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per Legge dalla data della domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo;
- condannare infine l' convenuta, in perdona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio e della precedente e prodromica fase di mediazione”.
Conclusioni per la convenuta “Piaccia all'Ill.mo Controparte_2 Tribunale di L'Aquila, contrariis rejectis, nel merito: - integralmente rigettare, poiché inammissibile ed infondata sia nell'an che nel quantum, la domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che a tal fine si dichiara antistatario”
PREMESSO IN FATTO CHE
Con atto di citazione notificato in data 6.9.2019, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
Cont (di seguito per brevità anche ) al fine di accertarne la Controparte_5
responsabilità e sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle prestazioni sanitarie rese in occasione del ricovero in data 16.11.2013, presso il reparto di
Ostetricia e Ginecologia dell' di L'Aquila. Controparte_6
In particolare, a fondamento della domanda risarcitoria, l'attrice ha dedotto che:
- in data 16.11.2013, al termine di una regolare gravidanza, veniva ricoverata presso il P.O.
[...]
, con diagnosi di “gravidanza a termine” e, il 17.11.2013, dava alla luce la Controparte_4
propria bambina;
- nonostante dalle condizioni sue e del feto emergesse chiaramente la necessità di intervenire con taglio cesareo, la stessa veniva fatta partorire naturalmente e, durante il parto, senza che ne fosse stata informata e avesse prestato il consenso, le veniva praticata una episiotomia latero destra, a
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seguito della quale riportava lesioni al solco retto vaginale, con successiva formazione di una fistola;
- il 19.11.2013 veniva dimessa ma, già a distanza di qualche giorno, accusava bruciore localizzato,
evidente infiammazione, gonfiore, aria in vagina, emissione di gas, sangue e materiale fecale dalla vagina, con infezioni ricorrenti nel tratto;
- in data 25.5.2014 veniva nuovamente ricoverata presso il P.O. con diagnosi di CP_4
“fistola retto-vaginale” e il giorno successivo veniva sottoposta ad intervento chirurgico, per poi essere dimessa il 27.5.2014;
- l'8.4.2015 era poi ricoverata con diagnosi di “fistola ano-vaginale” presso la di Teramo, Pt_2 ove era sottoposta ad intervento di posizionamento di “setone di drenaggio. Revisione emostasi”.
Tuttavia, anche tale secondo intervento non si rivelava risolutivo. Difatti, il 10.7.2015 era ricoverata nuovamente presso l' di Val Vibrata Sant'Omero e sottoposta in via CP_3
d'urgenza ad un ulteriore intervento per la “legatura intersfinterica, dissezione dello spazio intersfinterico, plastica di scorrimento a ricoprire l'orifizio interno e revisione emostasi”;
- non avendo trovato giovamento da tutti gli interventi subiti, era sottoposta ad altri due interventi presso il P.O. , il 30.6.2016 e il 16.11.2016. Successivamente, a causa di una CP_4
sintomatologia persistente, si affidava alle cure della clinica Villa Letizia, ove subiva ulteriori sei interventi chirurgici;
- gli errori sanitari commessi durante il parto, consistiti nel mancato intervento cesareo, nonostante le condizioni lo richiedessero, nonché negli errori commessi durante la episiotomia, le hanno determinato un gravissimo pregiudizio sia in termini di danno biologico da invalidità permanente e temporanea che di danno morale, per il risarcimento dei quali la stessa era dunque stata costretta ad agire in giudizio.
Cont Si è costituita in giudizio la contestando puntualmente la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, parte convenuta ha dedotto che:
- al momento del parto, alcun elemento clinico induceva ad optare per il parto cesareo;
- purtroppo, nella fase espulsiva, era sorta una complicanza dovuta alla presenza di un'associazione dell'arto fetale destro (posteriore rispetto alla posizione in OISA della testa fetale), la quale aveva comportato la necessità di praticare una piccola incisione della vagina e del perineo, al fine di agevolare le manovre di estrazione del feto;
intervento questo per cui il consenso della paziente è presunto, attesa la necessità di operare in via d'urgenza;
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Cont
- alcuna responsabilità può essere imputata alla per la comparsa delle plurime recidive della fistola retto – vaginale, mancando, peraltro, la prova del nesso causale tra i danni lamentati dall'attrice e le condotte dei sanitari.
La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove orali richiesta dall'attrice; inoltre, è stata disposta C.T.U. medico legale, affidata al dott. e al Prof. Persona_1 Per_2
. Assegnata a questo giudice in data 2.05.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con
[...]
provvedimento del 12.8.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Delimitazione del thema decidendum
La domanda è infondata e, pertanto, va respinta per tutte le ragioni di seguito esplicitate.
Cont L'attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità sanitaria della convenuta e, conseguentemente, il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della condotta colposa dei
Cont professionisti della che la ebbero in cura in occasione del parto del 17.11.2023.
Cont Per contro, la ha dedotto l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo ai propri sanitari, nonché l'assenza di prova del nesso eziologico asseritamente intercorrente tra i danni lamentati dalla paziente e la condotta dei medici.
Il giudizio deve allora concentrarsi sulla verifica della sussistenza dei presupposti della
Cont responsabilità sanitaria della convenuta (colpa medica, danno risarcibile e nesso causale intercorrente tra detti elementi), legittimanti la condanna della stessa al risarcimento richiesto.
2. Regime applicabile e ripartizione dell'onere della prova
Prima di passare all'esame della fattispecie concreta, giova rammentare che, in via generale e a prescindere dalla sua fonte, l'obbligazione trova i suoi requisiti costitutivi, oltre che nelle due posizioni di debito e di credito (ovverosia le due situazioni soggettive, rispettivamente passiva e attiva, che costituiscono i terminali del rapporto obbligatorio), negli elementi che ne integrano il contenuto, i quali si sostanziano nella prestazione che forma oggetto della posizione di debito e nell'interesse che costituisce il punto di riferimento della posizione di credito, cui la prima deve corrispondere (art.1174 c.c.). La necessità che la prestazione del debitore corrisponda all'interesse del creditore esclude la possibilità di individuare in essa un contenuto del tutto predeterminato e specificamente individuato, dovendosi piuttosto conformare, di volta in volta, al concreto interesse perseguito dal creditore e posto a fondamento dell'operazione economica
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effettuata. Il giudizio di adempimento, inteso come giudizio di esatta esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, presuppone, pertanto, non già il riscontro della pedissequa conformità della prestazione eseguita ad un predeterminato modello astratto, bensì il riscontro del diligente impiego delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell'interesse creditorio nel caso concreto. Quest'ultimo, dunque, oltre che come condizione di esistenza dell'obbligazione (art. 1174 c.c.) e come parametro di accertamento della gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.), rileva quale criterio di determinazione della prestazione da eseguire e quale criterio di valutazione della prestazione eseguita: per un verso, la prestazione si determina secondo la sforzo diligente normalmente adeguato a soddisfare l'interesse del creditore;
per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento dell'interesse del creditore, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative.
Dai rilievi che precedono possono trarsi due ordini di implicazioni: in primo luogo, la tradizionale distinzione delle obbligazioni in base al contenuto della prestazione (obbligazioni di dare, di fare, di non fare;
obbligazioni generiche, obbligazioni specifiche, ecc.) ha una rilevanza meramente descrittiva e classificatoria ma non corrisponde a diversi criteri di imputazione della responsabilità per inadempimento;
in secondo luogo, la varietà delle inesattezze esecutive riscontrabili nella condotta inadempiente del debitore, specie nell'ambito di prestazioni composite, non corrisponde a diversi titoli di responsabilità, essendo univoco il giudizio di inadempimento e presupponendo esso esclusivamente il riscontro del mancato o non integrale soddisfacimento dell'interesse del creditore.
I suesposti rilievi di carattere generale vanno tenuti presenti anche con specifico riferimento alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: Cass. civ. 28811/2019; Cass. civ. 28994/2019).
In relazione a tali fattispecie la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidatosi sin dagli ultimi anni dello scorso millennio, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di
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responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore
(la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 cod. civ., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. civ. 589/1999, cfr., tra le tante: Cass. 9085/2006; Cass. civ.
13953/2007; Cass. civ. 6438/2015; Cass. civ. 18610/2015).
Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria (l'unica azionata dall'attrice nel presente giudizio, nel quale non sono stati convenuti personalmente i membri del personale sanitario, autori delle allegate condotte inadempienti), la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma ad essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l'inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità (Cass. civ. 7074/2024).
Del resto, la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che lo “stesso riferimento all'art. 1228 cod. civ. (quale regola che "aggancia" la responsabilità della struttura, per l'inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto la prestazione sanitaria in senso stretto, ai fatti dolosi o colposi del personale sanitario), va inteso, non già nel senso in cui tradizionalmente è stata intesa la fattispecie della responsabilità per il fatto degli ausiliari (quale fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui), bensì nel senso di responsabilità per fatto proprio e, dunque, soggettiva e diretta (Cass. 11/11/2019, n. 28987; Cass.20/10/2021, n. 29001); ciò, sul rilievo che la distinzione tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario si mostra imprecisa sia per eccesso che per difetto, atteso, da un lato, che tutte le obbligazioni della struttura, quale formazione entificata, vengono adempiute per il tramite delle persone fisiche che agiscono per essa;
e considerato, dall'altro lato, che le condotte del personale sanitario, ove riguardate come fatti di adempimento o di inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità, vanno imputate, non alle persone fisiche che ne sono autrici, bensì direttamente alla struttura sanitaria." (Cass. civ. 7074/2024).
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La responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria va dunque inquadrata nella responsabilità contrattuale da inadempimento. Le conseguenze in punto di ripartizione dell'onere probatorio sono chiare: incombe sul danneggiato l'onere di fornire la prova del contratto (o del “contatto”)
e dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari (non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore). Viceversa, la struttura o il medico dovranno provare l'assenza di colpa, ossia che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria (cfr. Cass. civ. 5128/2020, Cass. civ.
18392/2017; Cass. civ. 21177/2015; Cass. civ. 15993/2011).
Pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (Cass.
19/05/2004, n. 9471; v. anche Cass.26/07/2012, n. 13269). In tale prospettiva, assume elemento indicativo della colpa del sanitario la violazione delle linee guida, più accreditate all'epoca dei fatti, in ordine alla condotta da tenere da parte dei sanitari e, dunque, effettivamente esigibile dal paziente.
Cont Nel caso in esame, la sussistenza del contratto tra l'attrice e la è pacifica, essendosi lo stesso concluso al momento del ricovero, per termine gravidanza, presso il P.O. il CP_4
16.11.2013. Occorre allora verificare se l'attrice abbia fornito la prova dell'insorgenza delle patologie e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. Inoltre, dovrà accertarsi che la struttura non abbia provato l'assenza di colpa, ossia che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.
3. Risultanze della CTU ed esame della fattispecie concreta
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Dall'istruttoria condotta e delle articolazioni difensive non sono emersi elementi che possano far ritenere assolto l'onere probatorio prescritto a carico dell'attrice e fondanti la invocata Cont responsabilità della convenuta
Le allegazioni attoree, infatti, non hanno trovato riscontro alcuno nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, la quale ha invece accertato l'incensurabilità, sulla base delle conoscenze e delle raccomandazioni della comunità scientifica Cont dell'epoca, della condotta dei sanitari della
Al riguardo, deve rilevarsi come, con particolare riferimento al contenzioso in materia di responsabilità sanitaria, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la CTU può divenire una vera e propria fonte di prova;
difatti, "attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova" (cfr. Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009).
Orbene, dalla C.T.U. espletata nel corso del procedimento - i cui esiti sono pienamente da condividere, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione - è pacificamente emersa la infondatezza delle censure sollevate dalla parte attrice in merito all'operato dei sanitari che si sono occupati di assistere la durante il Parte_1
parto naturale e nei giorni successivi. Dalle indagini peritali eseguite, inoltre, è emersa l'insussistenza di nesso di causalità tra le scelte terapeutiche e i trattamenti eseguiti ed i pregiudizi successivamente riportati dalla paziente.
In particolare, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato l'incensurabilità della scelta dei sanitari di procedere con un parto vaginale, non essendo ravvisabile nel caso di specie alcuna delle condizioni che, sulla base delle linee guida del 2012, applicabili all'epoca dei fatti, potessero far legittimamente deporre verso l'opzione del parto cesareo (cfr. pag. 24 elaborato peritale). La gravidanza della paziente era infatti trascorsa in pieno benessere, senza alcuna criticità, per cui sussistevano tutte le condizioni per affrontare un travaglio e il parto per via vaginale. Anche durante l'evoluzione del travaglio non erano emersi elementi indicativi di fattori dui rischio significativi per cui poteva ritenersi indicato il taglio cesareo. In altri termini, sulla scorta delle raccomandazioni delle linee guida - certamente adeguate al caso che ci occupa, vista l'assenza di elementi eccentrici o particolare complessità - non vi erano controindicazioni
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all'attuazione di un parto naturale e non era da esigersi dai medici l'offerta di un taglio cesareo che, peraltro, non è privo di rischi anche se eseguito in maniera ineccepibile.
Diversamente, parte attrice, sostiene che il parto cesareo fosse la scelta dovuta, soprattutto in ragione del peso del feto che, all'ultima ecografia eseguita tre/quattro giorni prima del parto, presentava un peso stimato pari a 4,2 chili.
Invero i CC.TT.UU., convocati anche a chiarimenti all'udienza del 1.2.2024, hanno ben spiegato che le linee guida in vigore all'epoca dei fatti indicavano l'opportunità di procedere con parto cesareo solo quando, oltre ad un feto con peso stimato superiore a 4,5 chili, la partoriente fosse diabetica (cfr. verbale udienza del 1.02.2024 in cui si legge: “il CTU […] ribadisce che il cesareo
è indicato per donne diabetiche con peso superiore a 4,5 chili;
il peso dell'ultima ecografia è di
4,2 chili, a questo punto il Giudice chiede se i requisiti esposti per l'indicazione al cesareo sono da intendersi come cumulativi o alternativi;
il CTU chiarisce che sono cumulativi, devono ricorrere entrambi.”; cfr. inoltre linee guida sul taglio cesareo del 2012, pubblicate dall'
[...]
all'indirizzo web: https://www.epicentro.iss.it/). Nel caso di specie, le Controparte_7
circostanze del caso concreto, in cui si riscontrava la sola presenza di un feto dal peso stimato di
4.2 chili (dunque non “macrosoma”), in assenza di patologie della madre, non suggerivano l'intervento per via chirurgica.
Ebbene, a fronte di tali affermazioni, basate su dati obiettive e circostanziati, quali le linee guida vigenti all'epoca dei fatti, l'attrice non ha citato un articolo scientifico riferito all'indicazioni per il parto con taglio cesareo, che indicasse l'opportunità di adottare delle misure diverse da quelle adottate. Né tantomeno è stata evidenziata la sussistenza, nella fattispecie, di elementi tali da far ritenere che le linee guida accreditate nella comunità scientifica non fossero invero adeguate al peculiare caso clinico, sì da potersi pretendere l'adozione da parte dei sanitari di una condotta difforme da quella raccomandata. L'unico dato invocato dall'attrice e dal consulente di parte, quale fattore da cui potersi desumere la necessità di praticare il taglio cesareo è quello del peso alla nascita, effettivamente pari a 4,6 chili circa. Tuttavia, come già rilevato, il peso stimato nell'ecografia eseguita, quattro giorni prima dalla nascita, era di 4,2 chili e la partoriente non presentava alcuna patologia – nello specifico, il diabete – tale da dover indurre i sanitari ad intervenire per via chirurgica.
Ne consegue che, secondo un giudizio di prognosi postuma, da eseguirsi ex ante ed in concreto, il comportamento dei sanitari non appare censurabile, poiché nel caso sottoposto non vi erano elementi clinici in base ai quali fosse esigibile, un trattamento diverso da quello attuato.
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Parimenti deve dirsi rispetto all'episiotomia praticata durante il parto.
Sotto tale aspetto, le censure mosse da parte attrice, come ribadite anche in sede di comparsa conclusionale, attengono: (i) all'assenza del consenso informato della paziente rispetto a detto intervento;
(ii) alla scelta di aver fatto ricorso all'episiotomia, nonostante tale tecnica non fosse condivisa e anzi sconsigliata nel caso specifico;
(iii) nell'errata esecuzione di tale atto operatorio.
In relazione al primo profilo, deve in primo luogo osservarsi che, come evidenziato dai
CC.TT.UU. nell'elaborato peritale, all'epoca dei fatti, non era previsto uno specifico consenso informato per l'episiotomia.
In secondo luogo, giova rammentare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza, il paziente non è tenuto a dimostrare che, se fosse stato informato di un intervento più complesso, non avrebbe acconsentito. Al contrario, “se il paziente afferma che il suo consenso era limitato
a ciò che era stato pianificato e nient'altro, è compito della struttura dimostrare che avrebbe dato il consenso per il secondo intervento più invasivo, non richiesto da un'urgenza.” Dunque, ai fini dell'accertamento della violazione del diritto all'autodeterminazione, si presume il dissenso del paziente per tutto ciò che vada oltre i trattamenti medico-chirurgici autorizzati, ciò però sempre “a meno che il diverso intervento più invasivo sia giustificato da un'urgenza” (Cass. civ. 1443/2025).
Nel caso in questione, dagli accertamenti peritali, è emerso che l'episiotomia è stata praticata durante il parto in via d'urgenza, al fine di evitare l'insorgenza di danni ipossici al feto per la presenza di un'associazione dell'arto superiore con la testa fetale. L'intervento si è dunque rilevato necessario per facilitare l'espulsione del feto (cfr. pag. 42 elaborato peritale, in risposta alle note critiche del CTP di parte attrice) ed è stato diretto ad evitare una condizione di sofferenza fetale, foriera di danni gravissimi al nascituro. In tale situazione, non può dunque ritenersi che i medici avrebbero dovuto astenersi dall'intervenire in ragione della mancata acquisizione dello specifico consenso della paziente, attesa la necessità di intervenire in via di urgenza per preservare l'incolumità del bambino.
Peraltro, partendo dal presupposto che, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (Cass. civ.
17649/2024). Nel caso di specie non è stato invece dimostrato alcun danno eziologicamente collegabile alla lesione del diritto all'autodeterminazione. 10 R.g.n. 2344/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Le considerazioni che precedono valgono anche a giustificare la scelta dei sanitari di intervenire con l'episiotomia, che, a travaglio inoltrato, attesa l'insorgenza della complicanza – non prevedibile – dell'arto associato, come riportata in cartella a dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, appariva intervento necessario per favorire l'uscita del feto e preservare la salute del bambino.
Con riferimento alle contestazioni circa l'errata esecuzione dell'episiotomia, i consulenti del giudice hanno chiarito che, nel caso in esame, “la formazione di una fistola retto-vaginale non
è attribuibile ad una non corretta esecuzione di episiotomia, tenendo conto che il decorso di quest'ultima è antero-posteriore (ovvero dalla vagina in direzione del canale anale) mentre la tecnica dell'episiotomia laterale prevede l'effettuazione di una incisione laterale angolata di
60° rispetto alla verticale”. Inoltre, hanno precisato che “Per fistola retto-vaginale si intende una anomala e persistente comunicazione tra il lume rettale ed il canale vaginale. Tale lesione, quando legata strettamente dal punto di vista eziologico e temporale al parto, si verifica per trauma diretto, legato alla distensione dei tessuti materni per il passaggio della testa fetale e viene favorita dal parto strumentale (forcipe o ventosa) e dalle distocie ostetriche. La parete posteriore della vagina ed il retto condividono una contiguità anatomia che rende queste lesioni, specie quando limitate alla mucosa rettale, di difficile o impossibile riscontro al momento del parto. Viene infatti descritta in letteratura la possibilità del verificarsi della lesione occulta, in associazione ad un perineo intatto o al limite con una lacerazione di minore entità, che in quanto tale risulta essere di difficile diagnosi al momento del parto.” (cfr. pag. 29 elaborato peritale).
Di contro, parte attrice afferma che la formazione della fistola retto vaginale è “conseguenza immediata e diretta della erronea scelta terapeutica adottata in occasione del parto, in difetto del necessario consenso informato della paziente, e della errata esecuzione dell'atto operatorio”; tuttavia, omette di considerare che, come già detto, la scelta di praticare l'episiotomia si presentò necessaria, attesa l'insorgenza della condizione distocica dell'arto associato. Anche nella CTP depositata in atti, il consulente ripercorre tutta la storia clinica della paziente, insiste sull'assenza del previo consenso informato all'episiotomia e cita letteratura sulla base della quale tale intervento, visti i possibili suoi effetti collaterali, è invece sconsigliato in quanto “l'episiotomia di routine non dovrebbe essere praticata” (cfr. pag. 33 CTP fasc. attrice).
Nulla però deduce in merito agli errori concretamente commessi dai sanitari durante l'intervento oggetto di causa;
tanto che non è dato sapere, neppure astrattamente, in cosa i sanitari errarono e come invece l'intervento avrebbe dovuto essere eseguito.
11 R.g.n. 2344/2019
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Sotto tale ultimo aspetto, nella consulenza di parte, si fa riferimento ad un omesso controllo ad esito della chiusura della lacerazione da parte del chirurgo che eseguì l'intervento.
Tuttavia, dalla documentazione in atti, si evince come, al momento delle dimissioni, intervenute il 19.11.2013, la paziente fosse in buone condizioni e che non vi fossero presenti lesioni evidenti a livello perianale. La circostanza che il primo ricovero per fistola retto – vaginale sia intervenuto il 25.5.2014, ovverosia a distanza di circa sei mesi dal parto, induce a ritenere ragionevole la conclusione cui sono giunti i CC.TT.UU. secondo i quali, al momento delle dimissioni del
19.11.2013, non vi erano lesioni vaginali o comunque, anche qualora vi fossero, le stesse erano di entità estremamente minima e dunque non rilevabili (c.d. lesioni occulte), se non strumentalmente mediante deli esami specifici quale l'ecografia endo anale che, però, all'epoca risultava di dubbia valenza prognostica (cfr. pag. 31 elaborato peritale).
Sulla scorta di tali considerazioni, deve dunque condividersi quanto sostenuto dai consulenti circa l'assenza di nesso causale tra l'incisione praticata e i pregiudizi lamentati dalla . La Pt_1
consulenza tecnica ha infatti escluso che l'atto terapeutico, si ribadisce necessario, abbia determinato le conseguenze lesive denunciate dall'attrice.
Pertanto, considerando quanto ricostruito dai consulenti, si ritiene che le condotte adottate dai sanitari del Presidio siano state conformi ai protocolli vigenti e non Controparte_8
siano censurabili. Inoltre, non è stato provato che la formazione della fistola retto-vaginale così come le plurime recidive della stessa siano riconducibili ad un'errata esecuzione dell'episiotomia praticata durante il parto, anch'essa indimostrata.
4. Conclusioni
In conclusione, alla luce di quanto sinora esposto, le domande attoree vanno integralmente rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione di appartenenza ed in applicazione dei valori minimi, attesa l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice, dott.ssa Maura Manzi, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2344 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 al così provvede:
- rigetta le domande attoree;
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- pone a carico di le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento;
Parte_1
- condanna alla refusione in favore della convenuta Parte_1 Controparte_9
delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario,
[...]
Avv. Giulia Di Donato, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in L'Aquila, il 10.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
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