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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/03/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1/2025 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Rava Presidente dott. Maria Donata Garambone Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. est.
nel procedimento unitario indicato in epigrafe, promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato
da
(C.F. e P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del responsabile del contenzioso regionale , Parte_2 in forza di procura speciale conferitagli dal Direttore dell' , Parte_1 con l'avv. Aldo BRUZZONE (PEC: ; Email_1 parte istante
nei confronti di
C.F. )Controparte_1 P.IVA_2 resistente non costituitasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che: con ricorso depositato in data 8/1/2025 l Parte_1 ha istato per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 con sede legale in Biella, via Gustavo di Valdengo n. 1;
pag. 1 di 5 l'ente istante ha rappresentato e documentato di essere creditore nei confronti della società resistente per la somma di € 1.368.580,53, di cui € 14.028,94 a titolo di interessi moratori,
€.613,58 relativi a diritti di notifica e la restante parte a titolo di imposte o contributi non corrisposti e relative sanzioni, come da avvisi di accertamento regolarmente notificati alla medesima (docc. 4, 5 e 5 bis istante);
l'agente della riscossione ha altresì documentato di aver tentato senza successo di ottenere soddisfazione del proprio credito tramite pignoramenti presso il terzo istituto bancario
CREDITO EMILIANO S.p.a. (doc. 6 istante), per cui, ritenuti sussistenti i relativi presupposti soggettivi ed oggettivi, ha istato per l'accoglimento del ricorso;
con decreto del 20/1/2025 è stata conferita delega per l'audizione delle parti al Giudice relatore, che con decreto del 21/1/2025 ha fissato udienza al giorno 20/2/2025, ordinando l'acquisizione officiosa delle informazioni di cui all'art. 367 C.C.I.I. e la notificazione del ricorso e del decreto stesso alla società debitrice nelle forme di cui all'art. 40 co. 6 e ss. C.C.I.I.; rilevato che: il ricorso ed il decreto di cui sopra sono stati regolarmente notificati ad opera della Cancelleria presso l'indirizzo PEC della società resistente tratto da , come da CP_2 Email_2 ricevute di accettazione e di consegna in atti del 23/1/2025, nel rispetto del termine di 15 giorni prima dell'udienza fissata;
all'udienza tenutasi in data 20/2/2025 nessuno è comparso per la parte debitrice, mentre l'ente istante ha insistito per l'accoglimento del ricorso, per cui la decisione è stata rimessa al Collegio;
ritenuto, alla luce dei documenti in atti versati dalla parte ricorrente, nonché delle risultanze delle informative acquisite ex artt. 42 e 367 C.C.I.I., che: sussista la competenza di questo Tribunale, avendo la società debitrice la propria sede legale dichiarata nel circondario, e precisamente in Biella, via Gustavo di Valdengo n. 1, come si evince dalla visura camerale in atti e non risultando elementi atti a ritenere che essa non coincida con il suo centro degli interessi principali (art. 27 co. 3 lett. c C.C.I.I.); sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, poiché:
- la società debitrice ha natura di impresa commerciale, come si evince dalla visura camerale, svolgendo in particolare l'attività di ricerca, sviluppo e promozione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nei settori del benessere e parafarmaceutico umano, animale e vegetale, essendo autorizzata ad assumere interessenze e partecipazioni in altre società di qualunque natura ed allo svolgimento di attività di natura finanziaria, nonché svolgendo attività secondarie di prestazione di servizi di consulenza nel settore informatico e di servizi connessi, tra cui recupero dati da computer danneggiati ed installazione di software; pag. 2 di 5 - la società debitrice, costituita in data 15/2/2019 ed iscritta nella sezione speciale “start-up innovativa”, è stata cancellata da tale sezione speciale in data 6/11/2024;
- come affermato dalla Suprema Corte, “l'esenzione delle start up innovative dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste in tema di sovraindebitamento, prevista dall' art. 31 del d.l. n. 179 del 2012 , convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica in modo automatico, al momento del decorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del medesimo decreto, senza che rilevino né il termine di sessanta giorni previsto per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta” (Cass. 1587/2024);
- non sussiste il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) C.C.I.I., essendo al contrario ampiamente superate pressoché tutte le soglie ivi previste nel triennio antecedente al deposito del ricorso, come risulta dall'esame dei bilanci acquisiti d'ufficio, oltre che da quelli depositati dal ricorrente e riferiti all'anno precedente al triennio;
ritenuto in conclusione che la versi effettivamente in stato di insolvenza, Controparte_1 non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dall'esito negativo dei pignoramenti presso terzi tentati dal creditore istituzionale istante, nonché dall'ingente ammontare del debito maturato nei suoi confronti, nonché ancora dall'inadempimento nel pagamento dei piani di rateazione precedentemente ottenuti con l' , al contempo integrando tale esposizione debitoria l'evidente Parte_1 superamento della soglia di cui all'art. 49 co.5 C.C.I.I.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. , REA- Controparte_1 P.IVA_2
[BI- 205446], con sede in Biella, via Gustavo di Valdengo n. 1, in persona del l.r.p.t. Yatsenia
Ines CABALLERO;
CP_3
NOMINA il dott. Enrico CHEMOLLO quale Giudice delegato per la procedura ed il dott. Alessio
SLANZI (C.F. ; iscriz. albo 356 C.C.I.I. n. 3245) quale Curatore, che, alla C.F._1 luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione sull'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 C.C.I.I.;
pag. 3 di 5 AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarne copia;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA alla legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
FISSA il giorno 18/6/2025 ad ore 12:20 per procedere all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 92
C.C.I.I. e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10 co. 3 C.C.I.I.;
pag. 4 di 5 SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R.
115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata alla società soggetta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero in sede ed al ricorrente ed iscritta per estratto presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. 4 C.C.I.I.
Così deciso in Biella, nella camera di consiglio del 26/2/2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Paola Rava
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Rava Presidente dott. Maria Donata Garambone Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. est.
nel procedimento unitario indicato in epigrafe, promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato
da
(C.F. e P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del responsabile del contenzioso regionale , Parte_2 in forza di procura speciale conferitagli dal Direttore dell' , Parte_1 con l'avv. Aldo BRUZZONE (PEC: ; Email_1 parte istante
nei confronti di
C.F. )Controparte_1 P.IVA_2 resistente non costituitasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che: con ricorso depositato in data 8/1/2025 l Parte_1 ha istato per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 con sede legale in Biella, via Gustavo di Valdengo n. 1;
pag. 1 di 5 l'ente istante ha rappresentato e documentato di essere creditore nei confronti della società resistente per la somma di € 1.368.580,53, di cui € 14.028,94 a titolo di interessi moratori,
€.613,58 relativi a diritti di notifica e la restante parte a titolo di imposte o contributi non corrisposti e relative sanzioni, come da avvisi di accertamento regolarmente notificati alla medesima (docc. 4, 5 e 5 bis istante);
l'agente della riscossione ha altresì documentato di aver tentato senza successo di ottenere soddisfazione del proprio credito tramite pignoramenti presso il terzo istituto bancario
CREDITO EMILIANO S.p.a. (doc. 6 istante), per cui, ritenuti sussistenti i relativi presupposti soggettivi ed oggettivi, ha istato per l'accoglimento del ricorso;
con decreto del 20/1/2025 è stata conferita delega per l'audizione delle parti al Giudice relatore, che con decreto del 21/1/2025 ha fissato udienza al giorno 20/2/2025, ordinando l'acquisizione officiosa delle informazioni di cui all'art. 367 C.C.I.I. e la notificazione del ricorso e del decreto stesso alla società debitrice nelle forme di cui all'art. 40 co. 6 e ss. C.C.I.I.; rilevato che: il ricorso ed il decreto di cui sopra sono stati regolarmente notificati ad opera della Cancelleria presso l'indirizzo PEC della società resistente tratto da , come da CP_2 Email_2 ricevute di accettazione e di consegna in atti del 23/1/2025, nel rispetto del termine di 15 giorni prima dell'udienza fissata;
all'udienza tenutasi in data 20/2/2025 nessuno è comparso per la parte debitrice, mentre l'ente istante ha insistito per l'accoglimento del ricorso, per cui la decisione è stata rimessa al Collegio;
ritenuto, alla luce dei documenti in atti versati dalla parte ricorrente, nonché delle risultanze delle informative acquisite ex artt. 42 e 367 C.C.I.I., che: sussista la competenza di questo Tribunale, avendo la società debitrice la propria sede legale dichiarata nel circondario, e precisamente in Biella, via Gustavo di Valdengo n. 1, come si evince dalla visura camerale in atti e non risultando elementi atti a ritenere che essa non coincida con il suo centro degli interessi principali (art. 27 co. 3 lett. c C.C.I.I.); sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, poiché:
- la società debitrice ha natura di impresa commerciale, come si evince dalla visura camerale, svolgendo in particolare l'attività di ricerca, sviluppo e promozione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nei settori del benessere e parafarmaceutico umano, animale e vegetale, essendo autorizzata ad assumere interessenze e partecipazioni in altre società di qualunque natura ed allo svolgimento di attività di natura finanziaria, nonché svolgendo attività secondarie di prestazione di servizi di consulenza nel settore informatico e di servizi connessi, tra cui recupero dati da computer danneggiati ed installazione di software; pag. 2 di 5 - la società debitrice, costituita in data 15/2/2019 ed iscritta nella sezione speciale “start-up innovativa”, è stata cancellata da tale sezione speciale in data 6/11/2024;
- come affermato dalla Suprema Corte, “l'esenzione delle start up innovative dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste in tema di sovraindebitamento, prevista dall' art. 31 del d.l. n. 179 del 2012 , convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica in modo automatico, al momento del decorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del medesimo decreto, senza che rilevino né il termine di sessanta giorni previsto per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta” (Cass. 1587/2024);
- non sussiste il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) C.C.I.I., essendo al contrario ampiamente superate pressoché tutte le soglie ivi previste nel triennio antecedente al deposito del ricorso, come risulta dall'esame dei bilanci acquisiti d'ufficio, oltre che da quelli depositati dal ricorrente e riferiti all'anno precedente al triennio;
ritenuto in conclusione che la versi effettivamente in stato di insolvenza, Controparte_1 non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dall'esito negativo dei pignoramenti presso terzi tentati dal creditore istituzionale istante, nonché dall'ingente ammontare del debito maturato nei suoi confronti, nonché ancora dall'inadempimento nel pagamento dei piani di rateazione precedentemente ottenuti con l' , al contempo integrando tale esposizione debitoria l'evidente Parte_1 superamento della soglia di cui all'art. 49 co.5 C.C.I.I.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. , REA- Controparte_1 P.IVA_2
[BI- 205446], con sede in Biella, via Gustavo di Valdengo n. 1, in persona del l.r.p.t. Yatsenia
Ines CABALLERO;
CP_3
NOMINA il dott. Enrico CHEMOLLO quale Giudice delegato per la procedura ed il dott. Alessio
SLANZI (C.F. ; iscriz. albo 356 C.C.I.I. n. 3245) quale Curatore, che, alla C.F._1 luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione sull'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 C.C.I.I.;
pag. 3 di 5 AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarne copia;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA alla legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
FISSA il giorno 18/6/2025 ad ore 12:20 per procedere all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 92
C.C.I.I. e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10 co. 3 C.C.I.I.;
pag. 4 di 5 SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R.
115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata alla società soggetta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero in sede ed al ricorrente ed iscritta per estratto presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. 4 C.C.I.I.
Così deciso in Biella, nella camera di consiglio del 26/2/2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Paola Rava
pag. 5 di 5