Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5069 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all' udienza del 29.5.2025, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 19225/2024
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente al Vico Storto Parte_1
Concordia n.23, C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in C.F._1
calce al presente atto dagli avv.ti Dina Mazza ( ) e Antonietta C.F._2
Garzia ( ), con i quali elett.te domicilia in torre del Greco alla via C.F._3
Sedivola n.51
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f.
) e Gianluca Tellone (CF: ) C.F._4 C.F._5
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- Di aver lavorato alle dipendenze della come Piccolo di Cucina, CP_2
CCNL per il personale imbarcato su navi superiori a 151 T.S.L. (MAM01) e che in data 31.05.2023 si imbarcava sulla nave Mega Express Three nel porto di
Livorno e nello stesso luogo sbarcava in data 05.07.2023;
- in data 05.07.2023 gli veniva diagnosticata “cruralgia e lombalgia in fase acuta persistente” che lo costringeva ad astenersi dall'attività lavorativa fino a tutto il
21.12.2023;
- che riceva il pagamento dell'indennità di malattia soltanto per il periodo dal
05.07.2023 al 10.10.2023, mentre per il periodo successivo dall'11.10.2023 al CP_ 21.12.2023 nulla veniva corrisposto in quanto l' con provvedimento del
12.12.2023 comunicava che “i successivi certificati dall'11.10.2023 al
01.12.2023 non sono indennizzabili in quanto ad un giudizio medico-legale la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità della patologia non emergendo dall'analisi della certificazione prodotta elementi diretti e/o indiretti, giustificativi di tale decorso di malattia”;
- Che in data 08.03.2024 inoltrava ricorso amministrativo avverso il provvedimento
CP_ dell' n. 51.100 06.12.2023.0914203, con il quale precisava che lo stato di malattia e di conseguente inabilità al lavoro permaneva sino al 21.12.2023 come certificato dal Dott. del Ministero della Salute-servizio assistenza Per_1
sanitaria ai naviganti); CP_
- che con provvedimento del 21.06.2024 l' ribadiva l'assenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “Alla luce di quanto esposto, Voglia
l'Ill.ma A.G. adita, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'indennità di malattia nella misura di legge, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della somma complessiva di euro 4711,56, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione e sino al soddisfo ed oltre le spese e competenze di giudizio liquidate come da d.m. 55/14 con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di essere anticipatari. In via istruttoria si offre documentazione come da foliario”. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' , la quale deduceva che il CP_1
mancato pagamento è dipeso dalla valutazione del centro medico legale, che ha ritenuto la prognosi inappropriata in rapporto alla natura e/o entità della patologia.
Concludeva chiedendo: “-a) la infondatezza della proposta domanda di riconoscimento dell'indennità di malattia, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali;
-b) in via subordinata, nel caso di riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta, la compensazione integrale delle spese di lite, disponendo altresì il divieto di cumulo degli accessori di legge ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412 del
1991”.
All'udienza del 29.5.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Questo giudice ritiene di condividere la sentenza n. 2795/2024 resa dal Tribunale di
Napoli - dott. ssa Amalia Urzini in uguale fattispecie: “La disciplina applicabile al caso di specie è quella dell'Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, riconosciuta ai lavoratori imbarcati su piroscafi o motonavi addetti al traffico, muniti di carte di bordo, o su rimorchiatori d'alto mare, o su navi di stazza lorda superiore alle duecento tonnellate, addette alla pesca oltre il Canale di Suez e gli
Stretti di Gibilterra e dei Dardanelli. Trattasi, come è noto, di una prestazione economica disciplinata dall'art. 7 R.D.L. 1918/1937, convertito in legge n. 831 del 1938.
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, dal 1° gennaio 2014, l' gestisce in modalità diretta le attività di erogazione CP_1
delle indennità di malattia. In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera,
Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAFSASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi. L'indennità è erogata, per le malattie insorte entro 28 giorni dallo sbarco, ai componenti degli equipaggi delle categorie dei natanti di cui all'articolo 7 del R.D.L. n.
1918/1937 medesimo. La durata massima è un anno dallo sbarco con prestazione decorrente dal quarto giorno successivo alla data della denuncia.”. Nel caso di specie l' respingeva la richiesta di erogazione dell'indennità di malattia CP_1
per il periodo 11/10/2023 - 21/12/2023 con la seguente motivazione: “i successivi certificati dall'11.10.2023 al 01.12.2023 non sono indennizzabili in quanto ad un giudizio medico-legale la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura
e/o entità della patologia non emergendo dall'analisi della certificazione prodotta elementi diretti e/o indiretti, giustificativi di tale decorso di malattia”.
Ciò nonostante dalla lettura dei certificati medici, provenienti dal Ministero della Salute-
Servizi assistenza sanitaria ai Naviganti e redatti dal Dott. , emergeva in Persona_2
modo chiaro la patologia riscontrata e la durata della prognosi.
Pertanto, avendo il ricorrente fornito prova documentale dello stato di malattia fino a tutto il 21/12/2023 per il tramite dei certificati prodotti in giudizio provenienti dal
Ministero della Salute- Servizi assistenza sanitaria ai Naviganti, la domanda deve essere accolta e per l'effetto va dichiarato il diritto del ricorrente alla indennità di malattia dal
11/10/2023 al 21/12/2023, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 dell'importo di euro 4.711,56, così come calcolato dal ricorrente e non contestato da parte resistente, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con attribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all' indennità di malattia per il periodo dal 11/10/2023 al 21/12/2023, con conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di euro 4.711,56, oltre interessi legali CP_1
dalla maturazione al saldo;
b) Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi € CP_1
2400,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e Cpa, come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli, 29.5.2024
Il Giudice
Dr.ssa Maria Pia Mazzocca