CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6167/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Adolfo Ceccarini Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 6167 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2025, con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito delle memorie conclusionali, vertente TRA Parte_1
[...]
(C.F. ), in persona del Presidente
[...] P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in Latina, Via A. Saffi n. 12, presso lo studio dell'Avv. Corrado Tozzi che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante E (C.F. ) CP_1 C.F._1 appellato contumace
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Latina n. 1155/2020
– enfiteusi
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L' Parte_2
si rivolgeva al Tribunale
[...] di Latina, rappresentando di essere subentrato (per effetto della legge speciale n. 222/1985) nella proprietà dei terreni siti nel Comune di Terracina, iscritti al catasto al foglio 100, particelle nn. 322 e 596 e al
1 foglio 100, mapp. 1013 sub. 1 e 2 e 1014 sub. 1 e 2, in ordine ai quali era stato costituito diritto di enfiteusi in favore di CP_1
Quest'ultimo si era reso gravemente inadempiente all'obbligo di pagamento del canone enfiteutico annuo, pari a euro 767,00, non versando l'importo complessivo di euro 7.346,04. L'Istituto concludeva chiedendo dichiararsi l'estinzione del rapporto enfiteutico per devoluzione e, per l'effetto, la condanna del convenuto in CP_1 quanto gravemente inadempiente al pagamento dei canoni da questi dovuti, all'immediato rilascio degli immobili oggetto del rapporto enfiteutico medesimo, liberi da persone e/o cose, in favore dell'attore; altresì, chiedeva di condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, pari al mancato versamento dei canoni enfiteutici maturati, nella misura provata e non contestata di euro 7.346,04, ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Si costituiva in giudizio (tardivamente, in data 27.2.2020) CP_1 chiedendo di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e spiegando, contestualmente, domanda riconvenzionale volta: all'affrancazione o all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà in suo favore per possesso pacifico, indisturbato e ininterrotto esercitato da oltre un ventennio. A tale ultimo riguardo, esponeva di aver usucapito i terreni concessi in enfiteusi, “in virtù della modifica dello stato dei luoghi, attraverso l'edificazione di un fabbricato dal lontano 1947”, fabbricato acquistato con atto di compravendita datato 17.9.1975, innanzi al Notaio Dott. , Per_1 registrato con Rep. 45635 Racc. n. 6783. Prima di lui, il godimento del fabbricato era stato in capo ai suoi parenti (fratello del padre) Per_2
e (sua madre), i quali, a loro volta, avevano Persona_3 acquistato il “terreno di natura vigneto con adiacente piccolo fabbricato rurale e zona di terreno adibita a corte” a mezzo di atto di compravendita per Notaio in data 23.5.1947, registrato Persona_4 in data 10.6.1947 al n. 945. Con ordinanza depositata in data 28.5.2020, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine fino al 22.6.2020 per note conclusionali e invitandole ad una soluzione stragiudiziale della controversia. Nella nota conclusionale depositata in data 16.6.2020, parte attrice eccepiva la tardività della costituzione del convenuto in quanto CP_1 avvenuta oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione. Eccepiva altresì l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, della documentazione prodotta in allegato alla tardiva comparsa di costituzione, nonché l'inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti da
2 controparte. Concludeva chiedendo: in via preliminare, per consentire un bonario componimento, di concedere un rinvio, riservando, all'esito della verifica delle trattative stesse, ogni ulteriore provvedimento e decisione;
in via pregiudiziale e in rito, di dichiarare inammissibili, tardive e irrituali le eccezioni e le domande anche riconvenzionali svolte dal convenuto nel contesto della propria memoria di CP_1 costituzione, con conseguente dichiarazione di non potere provvedere sulle stesse;
in via gradata e sempre in rito, ove la spiegata domanda riconvenzionale di affrancazione del convenuto fosse ritenuta ammissibile e quindi assorbente rispetto alla domanda di devoluzione, di sospendere ex art. 295 c.p.c. ogni decisione in merito alla richiesta devoluzione, “in attesa che il convenuto, proceda, secondo il rito ad essa applicabile, a dare eventuale impulso alla richiesta di affrancazione, dettando, a tal fine, gli opportuni provvedimenti del caso, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Speciale 607/66, art. 4, terzo comma”. Nel merito, chiedeva: in via principale, di accogliere la domanda di devoluzione alla luce della accertata inadempienza del convenuto all'obbligo di versamento dei canoni enfiteutici, “peraltro neppure dallo stesso contestata nel suo esatto ammontare”, e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di euro 7.346,04 in favore dell'attore; in via subordinata, di condannare il convenuto al pagamento dell'importo di euro 7.346,04 in favore di parte attrice, pari all'omesso versamento dei canni enfiteutici già scaduti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con nota conclusionale depositata in data 16.6.2020, CP_1 rassegnava le seguenti conclusioni: nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
riconoscere l'avvenuto usucapione in capo a parte convenuta “in virtù dell'esercizio del possesso attraverso la manifestazione di volontà ad opera del sig. CP_1
e prima di lui dei suoi parenti, di costruire sul terreno nel lontano
[...]
1947 un fabbricato, oltre a ritenere protratto il godimento da oltre venti anni”; in via riconvenzionale, riconoscere in capo al convenuto il diritto di affrancazione delle particelle oggetto di causa e, a tal fine, ritenere
“assorbente” la domanda di affrancazione rispetto alla domanda di devoluzione avanzata da parte attrice. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio. Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 1155/2020, ritenuto che “non vi è contestazione né in merito alla titolarità del diritto del concedente in favore dell'Istituto diocesano, né in merito all'esistenza del rapporto di enfiteusi, anzi vi è riconoscimento di esso, chiedendo, il convenuto, di affrancare il fondo e di aver usucapito i terreni”, ma ritenuta altresì l'insussistenza dei presupposti di legge per la devoluzione del fondo
3 enfiteutico (non risultando contestato il mancato pagamento di almeno due anni di canoni), rigettava la relativa domanda dell' insieme Pt_1
a quella connessa di rilascio del fondo. Altresì rigettava la domanda attorea volta a ottenere il risarcimento del danno, “non verificandosi alcuna ipotesi di illecito aquiliano”. Dichiarava l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da parte convenuta per decadenza,
“essendosi costituita oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c.”. Compensava le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, l'
[...]
Parte_1
contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di
[...] primo grado. In particolare, criticava:
2.a) erronea ricostruzione del punto decisivo della controversia, concernente la dedotta inadempienza all'obbligo di pagamento dei canoni enfiteutici, posta a base della domanda di devoluzione. Il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove rigettava la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico per mancanza del presupposto di cui all'art. 972 c.c. relativo all'omesso versamento da parte dell'enfiteuta di almeno due annualità di canone. Il Giudicante, infatti, rilevava che l'odierno appellante si sarebbe limitato a chiedere “il pagamento dell'importo complessivo di € 7.346,04, corrispondente ad annualità ben inferiori ai due anni”, senza specificare “quante mensilità di canone fossero insolute”, e che “né dall'atto di citazione né dalla raccomandata ad esso allegata [si comprenderebbe] quale sia la morosità contestata e rispetto a quali periodi e a quante mensilità” (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado). In senso contrario, dalla lettura della nota datata 24.4.2018, notificata a a mezzo raccomandata CP_1
A/R in data 3.5.2018 e mai contestata, “si capisce perfettamente che la morosità contestata si riferisce all'intera annata 2018, oltre alle cinque annualità antecedenti, scadute e non versate”: l'importo di euro 767,00
– erroneamente considerato dal Giudicante come canone mensile –era l'importo annuo riferito al 2018, a cui andavano aggiunte le cinque annualità pregresse, scadute e non versate, per un importo pari a euro 7.346,04; 2.b) errato non accoglimento della domanda di risarcimento danni. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare la domanda risarcitoria qualificando la stessa come illecito aquiliano, quando invece avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito di un risarcimento da inadempimento contrattuale. Nel caso di specie, non vi sarebbe stata contestazione da parte del circa l'omesso pagamento da parte CP_1 dell'enfiteuta dell'importo di euro 7.346,04 e, pertanto, il Giudicante
“avrebbe dovuto pronunciare ingiunzione di pagamento in danno del
4 convenuto pari all'importo richiesto dall'attore e non contestato” (cfr. pag. pagg.
4-5 atto di citazione appello). Concludeva chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda di devoluzione dei fondi enfiteutici oggetto di causa e, per l'effetto, condannare l'appellato al rilascio degli CP_1 immobili in favore del legittimo proprietario-concedente, nonché al pagamento della somma pari a euro 7.346,04 a titolo di risarcimento danni conseguente all'inadempimento all'obbligo di versamento dei canoni, non oggetto di contestazione. Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
3. rimaneva contumace. Produceva in giudizio una CP_1 dichiarazione datata 14.1.2021, con la sottoscrizione CP_1
(depositata il 15.3.2021), nella quale dichiarava di non avere più interesse al giudizio accettandone, in ogni caso, l'esito.
4. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza del 1.4.2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.3.2025, era dichiarata la contumacia di e CP_1 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'appello va accolto. Con riguardo al primo motivo di gravame (2.a), le risultanze istruttorie comprovano che l' è proprietario dei fondi siti nel Parte_1
Comune di Terracina, iscritti al catasto al foglio 100, particelle nn. 322 e 596 e al foglio 100, mapp. 1013 sub. 1 e 2 e 1014 sub. 1 e 2. Su detti fondi era stato costituito, in favore di quale utilista, CP_1 il diritto di enfiteusi ovvero di godere dei terreni facendone propri i frutti, in cambio del pagamento di un canone e dell'obbligo di migliorare il fondo stesso. In particolare, il canone concordato era di euro 767,00 annui, come affermato fin dall'atto introduttivo dall' senza smentita del la stessa sentenza di primo grado, Pt_1 CP_1 nella prima pagina, sintetizza l'atto introduttivo del giudizio rappresentando che il canone indicato era annuale non mensile. A fronte di tale ricostruzione fattuale, univocamente esposta nella citazione e riportata dallo stesso Giudice di prime cure all'inizio della decisione, la parte motiva della decisione travisa i fatti, affermando erroneamente che il canone citato fosse mensile anziché annuale (dato quest'ultimo affermato costantemente dall' e mai contestato dal Pt_1 convenuto , affermazione alla quale conseguiva il rigetto delle CP_1 domande attoree.
5 Al contempo, va dato atto della diffida al pagamento del canone enfiteutico per sei annualità, dal 2013 al 2018 compresi, richiesta comunicata dall'Istituto a nel maggio 2018 con CP_1 raccomandata a.r. e prodotta già nel giudizio di primo grado. Sulla scorta di quanto appena esposto, non possono nutrirsi dubbi sulla chiara contestazione del mancato pagamento di (almeno) sei annualità di canone (dal 2013 al 2018 compresi), svolta dal concedente Pt_1 nei confronti dell'utilista prima del giudizio con diffida e CP_1 successivamente in citazione. Ciò posto, con riguardo alle domande avanzate dall'Istituto, giova premettere che la devoluzione costituisce un rimedio a disposizione del concedente proprietario del fondo per tutelare il suo diritto di proprietà, quando l'enfiteuta non adempie ai suoi obblighi;
tra le inadempienze sanzionate il Legislatore, per quel che qui rileva, individua anche il mancato pagamento del canone per almeno due annualità (art. 972 co. 1, n. 2, c.c.). La devoluzione porta con sè la cessazione dell'enfiteusi sul fondo e il conseguente ritorno di quest'ultimo al concedente. A giudizio della Corte, le domande di devoluzione del terreno all' e di condanna del al suo rilascio sono fondate, non Pt_1 CP_1 essendo controverso -come già esposto- che l' abbia la proprietà Pt_1 del fondo dato in enfiteusi al e considerando, al contempo, CP_1
l'inadempimento del all'obbligo di pagamento di plurime CP_1 annualità di canone enfiteutico, nonostante la diffida a pagare i canoni 2013/2014/ 2015/2016/2017/ 2018. Riformando la decisione impugnata, quindi, in accoglimento delle domande dell' , va Pt_1 dichiarata la devoluzione dei terreni siti nel Comune di Terracina, iscritti al catasto al foglio 100, particelle nn. 322 e 596 e al foglio 100, mapp. 1013 sub. 1 e 2 e 1014 sub. 1 e 2 a favore del concedente Parte_1
, con condanna di al loro immediato rilascio,
[...] CP_1 essendosi estinto il diritto di enfiteusi. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni (motivo di appello 2.b), il tenore della citazione dell' consente di desumere, Pt_1 inequivocabilmente, che l' voleva la condanna del convenuto “al Pt_1 pagamento dei canoni maturati” non versati per l'importo di euro 7.364,04. Stante l'accertato l'inadempimento contrattuale, contestato con la diffida nel 2018 e in citazione e tenuto conto, al contempo, della mancata eccezione (in senso stretto) del volta alla declaratoria di CP_1 prescrizione di una parte dei canoni (che, stante la periodicità delle prestazioni, secondo l'articolo 2948 n. 4 c.c sarebbero stati soggetti alla prescrizione quinquennale), va condannato al pagamento CP_1
6 dell'importo richiesto a titolo di mancato pagamento del canone enfiteutico per plurime annualità.
6. In ragione dell'accoglimento del gravame con soccombenza del CP_1 la regolamentazione delle spese di lite va riformata nei termini indicati in dispositivo, secondo i valori minimi (stante il comportamento processuale del che, in appello, si rimetteva agli esiti del giudizio) CP_1 delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 5.200,00 e inferiore a euro 26.000,00 (senza calcolare la fase istruttoria in appello).
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello proposto dall'
[...]
avverso Parte_2 la sentenza del Tribunale di Latina n. 1155/2020 nei confronti di CP_1
e, per l'effetto:
[...]
1) dichiara la devoluzione dei fondi siti nel Comune di Terracina, iscritti al catasto al foglio 100, particelle nn. 322 e 596 e al foglio 100, mapp. 1013 sub. 1 e 2 e 1014 sub. 1 e 2 in favore del proprietario Parte_1
, essendosi estinto il diritto di enfiteusi di sui fondi
[...] CP_1 medesimi;
2) condanna all'immediato rilascio dei fondi indicati in CP_1 favore dell' ; Parte_1
3) condanna al pagamento all' di euro CP_1 Parte_1
7.346,04 a titolo di canoni enfiteutici non versati;
4) condanna altresì, alla refusione all' CP_1 Parte_1 delle spese di lite, liquidate: per il primo grado, in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
per il presente giudizio, in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 24.6.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
7